Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4846/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 da
1) Parte_1
Nata a Pavia il 18 aprile 1977 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Laura Alda Lia Cristina Nicolini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 27 marzo 1973 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv. Daniela Missaglia e Fabio Gino Bevilacqua presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GN SI (VC) in data 26 Luglio
2008, iscritto nei registri dello Stato Civile del comune di GN SI (VC) al numero 1 della
Parte II, serie A, anno 2008
separati consensualmente con sentenza n. 679/2024 del Tribunale di Milano emessa il 19.06.2024 con i seguenti figli:
Persona_1 nata il [...] a [...], Italiana;
Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.04.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e nel Comune di GN SI (VC), iscritto nei registri Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di GN SI, il 26.07.2008, n. 1, parte II, Serie A, anno 2008 e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sedriano il 18.08.2008,
Parte II, Serie B, Anno 2008 al n. 17.
2) Ordinare al Comune di GN SI (VC) e di Sedriano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e , dunque con esercizio Per_1 Per_2
disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti le figlie, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni delle stesse.
4) Disporre che le minori e manterranno la residenza anagrafica presso la Per_1 Per_2
casa coniugale sita in Cornaredo (Mi), Via Monzoro 29, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
che per l'effetto le verrà assegnata con quanto l'arreda e correda.
5) Disporre che i genitori, come di fatto stanno già facendo, vedano e stiano con le figlie in via alternata e per tempi paritari, così strutturati (cfr. Doc. 11, salvi diversi e migliori accordi tra i medesimi): Settimana 1 dal lunedì al giovedì alle ore 8.00 con la madre;
dal giovedì alle ore 16.00
al lunedì successivo alle ore 8.00 con il padre;
Settimana 2 dal lunedì al mercoledì alle ore 8.00
con la madre;
dal mercoledì alle ore 16.00 al sabato alle ore 16.00 con il padre;
dal sabato alle ore 16.00 al lunedì successivo alle ore 8.00 con la madre.
La seguente turnazione proseguirà nelle settimane successive e sarà valida tutto l'anno, ad eccezione dei periodi festivi e di vacanza di seguito disciplinati. Ponti e festività verranno trascorse dai genitori, con le figlie, secondo il criterio dell'alternanza e sempre nel rispetto di tempistiche equipollenti nel corso dell'anno. Le vacanze natalizie – aventi decorrenza dal primo giorno successivo all'ultimo giorno di frequenza scolastica, fino all'ultimo giorno precedente la ripresa della scuola - verranno suddivise fra i genitori secondo periodi paritari di egual numero di giorni: per l'anno 2024 il primo periodo (comprensivo del Natale) spetterà alla madre. Negli anni successivi si applicherà la regola dell'alternanza. Le vacanze pasquali verranno trascorse da ciascun genitore in alternanza con quelle di Carnevale: per l'anno 2024 le figlie staranno a
Carnevale con il padre e a Pasqua con la madre. Negli anni successivi si applicherà la regola dell'alternanza. Durante le vacanze scolastiche estive di e i genitori Per_1 Per_2
proseguiranno la regolamentazione ordinaria, salvo tre settimane di spettanza esclusiva con le figlie, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
6) Quanto al c.d. mantenimento ordinario, in considerazione di redditi equipollenti delle Parti e di paritari periodi di permanenza delle figlie, ciascun genitore manterrà direttamente, le figlie e secondo i periodi di rispettiva spettanza. Per_1 Per_2
7) Quanto alle spese straordinarie extra-assegno, così come disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Milano, queste verranno suddivise al 50% tra i genitori, adottato la seguente disciplina: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)
libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/
master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà
inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) L'Assegno Unico per le figlie continuerà ad essere accreditato alla sig.ra che si impegna Pt_1
ad utilizzarlo per il pagamento della mensa scolastica e di altre spese inerenti la scuola (ad esempio gite, assicurazioni scolastiche, libri, materiale e quant'altro), sicché le spese coperte da tale assegno non dovranno essere poi suddivise fra i genitori. Se detto Assegno Unico non dovesse essere consumato nel mese di percepimento, verrà accantonato per le spese del mese successivo.
9) L'indennità di frequenza ex L.104, percepita per la figlia , continuerà ad essere Per_1 accreditata alla sig.ra che si impegna ad utilizzarla per le spese straordinarie di entrambe Pt_1
le figlie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dentista, campi estivi, ripetizioni, visite mediche private, terapisti), sicché anche le spese coperte da tale assegno non dovranno poi essere suddivise fra i genitori.
10) Dare atto che a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale, i coniugi concordano quanto segue, premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggette all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del
Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
27/E del 21 giugno 2012 alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014
nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del
1987 ed alla Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 e successive.
Con riferimento ai seguenti immobili: - appartamento sito in Cornaredo (MI), via Monzoro 29,
censito al Catasto Fabbricati come segue: Categoria A/3, Classe 5, Consistenza 4,0 vani, Piano 2,
Foglio 12, Particella 284, Subalterno 802, Rendita Euro 413,17;
- cantina, sita in Cornaredo (MI), via Monzoro 29, censita al Catasto Fabbricati come segue:
Categoria C2, Classe 2, Consistenza 3 mq, Piano S1, Foglio 12 Particella 284 Subalterno 804;
-box sito in Cornaredo (MI), via Monzoro 29, censito al Catasto Fabbricati come segue: Categoria
C6, Classe 5, Consistenza 14 mq, Piano S1, Foglio 12 Particella 284 Subalterno 761. di proprietà
esclusiva della sig.ra la sig.ra riconosce il sig. creditore di un importo Pt_1 Pt_1 Pt_2
pari al 13% del valore commerciale di tali cespiti, in ragione del fatto che gli stessi sono stati in parte finanziati dal sig. sia nel contributo iniziale sia, successivamente, per il pagamento Pt_2
dei ratei di mutuo. Tale importo, corrispondente al 13% del valore commerciale dei predetti immobili, verrà liquidato al sig. secondo una delle due successive e alternative modalità: Pt_2
i) alla vendita dell'immobile entro e non oltre il 31.7.2037, entro 15 (quindici) giorni dal rogito di vendita, previa esibizione del rogito e del corrispettivo valore di vendita, su cui dovrà essere calcolata l'entità esatta della somma spettante al sig. nella misura del 13% del prezzo Pt_2 pattuito con l'acquirente (comprensivo di caparra e saldo, dedotto il 50% delle commissioni pagate all'Agenzia Immobiliare);ii) nel caso la sig.ra non proceda alla vendita nel termine del Pt_1
31.7.2037, mediante bonifico bancario al sig. entro e non oltre il 15.8.2037, per l'importo Pt_2
corrispondente al 13% della stima di valore commerciale complessivo dei predetti cespiti,
effettuata previo incarico ad Agenzia di comune fiducia, e tenendo conto del prezzo medio stimato per la vendita. In caso di mancato accordo in relazione alla scelta dell'Agenzia, le parti nomineranno un perito scelto tra i CCTTUU del Tribunale di Milano, con suddivisione al 50% del costo.
11) Ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e dichiara di non avere alcunché a che pretendere l'una dall'altra. per qualsivoglia titolo o ragione, al di là di quanto previsto nel presente accordo.
12) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.”
In data 19.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
26.07.2008 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di GN SI (VC) e Sedriano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 15 gennaio 2025
Il Presidente rel.
Dott.sa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG