Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/06/2025, n. 12596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12596 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12596/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12464/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12464 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Livio Lavitola e Carlo Tardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monteleone Sabino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo :
- della “ Ordinanza Ufficio Tecnico n. -OMISSIS- ” datata 20.9.2021, con il quale l’intimato Comune ha disposto la demolizione delle opere ivi indicate (un forno rialzato da terra in muratura in pietra delle dimensioni di mq. 2.43 circa con copertura a falde altezza minima m 1.05 massima m. 1.30 circa con canna fumaria di altezza di cm 70 circa; un barbecue rialzato in muratura in pietra delle dimensioni di mq. 2,67) e il ripristino dello stato dei luoghi;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali e connessi:
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
del diniego per silentium dell'istanza di accertamento di conformità n. -OMISSIS-del 18.11.2021 (registrata all’intimato Comune il 22.11.2021);
nonché, in via subordinata, per accertamento
della fondatezza dell’anzidetta istanza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza n.-OMISSIS-, con la quale l'intimato Comune ha disposto, ai sensi dell'art. 33, c. 1, d.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle seguenti opere realizzate sine titulo :
- un forno rialzato (mt. 0.90) da terra in muratura in pietra delle dimensioni di mq. 2.43 circa con copertura a falde altezza minima m. 1.05 massima m. 1.30 circa, con canna fumaria di altezza di cm. 70 circa;
- un barbecue rialzato in muratura in pietra delle dimensioni di mq. 2.67.
L'amministrazione comunale ha ivi precisato che:
- le opere in questione sarebbero state costruite in aderenza al muro di sostegno della piazza sovrastante denominata " -OMISSIS- " adiacente alla -OMISSIS-;
- il comignolo del forno sarebbe stato posto ad una distanza di mt. 1,70 circa dal parapetto della piazza;
- le suddette opere sarebbero in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente (art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; artt. 22 e 26 delle N.T.A. del vigente P.R.G.);
- vi sarebbe stata una preliminare interlocuzione con il ricorrente (comunicazione dell'U.T.C. n. -OMISSIS-del 21/06/2021 e dichiarazione del sig. -OMISSIS- del 22/07/2021, di conferma delle conclusioni riportate nel parere pro veritate acquisito dal Comune al n.-OMISSIS-del 30/07/2020).
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere usufruttuaria delle porzioni immobiliari site in -OMISSIS- snc e del terreno distinto in catasto al foglio n. 3 particella 658;
- che, con pec del 29/07/2020, il sig. -OMISSIS- (proprietario dell'immobile e figlio della ricorrente, nonché anch’egli destinatario dell’ordine di demolizione per cui è causa), ha inviato al suddetto Comune il parere pro veritate menzionato nell’impugnato provvedimento, con il quale si è dato atto della realizzazione di un barbecue-forno in sostituzione di uno esistente, in aderenza al muro di confine che divide la -OMISSIS- e la particella n. 676 del foglio 3, con la precisazione che lo stesso avrebbe avuto una superficie inferiore a 10 mq e che sarebbe dunque rientrato tra le opere di edilizia libera di cui all’art. 6, c. 1, lett. e- quinquies del d.P.R. n. 380/2001, oltre che tra quelle non soggette ad autorizzazione sismica ai sensi del regolamento regionale n. 14/2016, art. 8 lett. p ;
- che l'amministrazione regionale, a tale ultimo riguardo, ha rappresentato che le suddette opere rientrerebbero tra quelle di cui alla lett. aa) dell’art. 8 del regolamento regionale n. 26/2020;
- che, cionondimeno, l'amministrazione intimata ha disposto il provvedimento impugnato, non tenendo in debito conto il suddetto parere, né l'istanza di annullamento in autotutela della ricorrente.
1.2. La ricorrente ha articolato le seguenti censure.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ( 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241 del 1990 ) si è doluta della violazione, da parte dell’intimata amministrazione comunale, dell'obbligo di valutare le memorie e i documenti da ella prodotti in sede procedimentale.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ( 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.M. 02/03/2018 (allegato 1) e dell’art 6 del TUED. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti ed illegittima applicazione della misura sanzionatoria con violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 e anche con riferimento, in via subordinata, all’art. 6bis del D.P.R. n. 380/2001 ) si è doluta della violazione delle disposizioni richiamate in rubrica, avuto presente che:
- tra le opere di edilizia libera menzionate dall'art. 6, c. 1, lett. e -quinquies del d.P.R. n. 380/2001 e dall'all. I al D.M. del 2 marzo 2018 vi sarebbero anche i barbecue in muratura;
- il forno sarebbe invece una pertinenza del bene immobile principale, che non svilupperebbe volumetria o superfici utili;
- per le suddette opere sarebbe, a tutto concedere, necessaria una CILA, la cui mancata presentazione determinerebbe al più una sanzione amministrativa pecuniaria, non certo un ordine ripristinatorio.
1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso ( 3) Violazione/o falsa applicazione del D.P.R. n. 31/2017 (articoli 1, 4 ed allegato A) e degli articoli 22 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione ) ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento, in quanto il preesistente forno-barbecue sarebbe stato danneggiato in esito a una calamità naturale e sarebbe stato meramente ricostruito, come previsto dal punto A.29 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, con conseguente violazione, da parte del provvedimento in oggetto, sia della normativa citata che degli articoli 22 e 26 delle N.T.A. del locale P.R.G.
1.2.4. Con il quarto motivo di ricorso ( 4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 22 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente; eccesso di potere per contraddittorietà ) ha censurato la pretesa contraddittorietà dell'operato dell’Amministrazione, che sarebbe rimasta inerte per anni dalla realizzazione del forno in questione.
1.2.5. Con il quinto motivo di ricorso ( 5) Presentazione cautelativa di richiesta di titolo/titoli in sanatoria e consequenziale inefficacia del provvedimento di demolizione ) ha dato atto di aver presentato – in via meramente cautelativa - un'istanza di sanatoria, tanto sotto il profilo urbanistico quanto sotto quello paesistico.
2. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha contestato il silenzio rigetto formatosi sull’anzidetta istanza di accertamento di conformità.
2.1. La ricorrente, ripercorsa la vicenda fattuale di cui sopra e dato atto del diniego per silentium dell'istanza in parola (nonché della formulazione di una richiesta istruttoria da parte dell'amministrazione comunale con riguardo alla richiesta di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica), ha articolato le seguenti doglianze.
2.1.1. Anzitutto, ha richiamato i motivi articolati con il ricorso introduttivo per sostenere l'illegittimità derivata di quanto impugnato in sede di motivi aggiunti.
2.1.2. Ha quindi contestato i seguenti vizi propri del silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità.
2.1.2.1. In primo luogo ( I Motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 anche con riferimento all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza assoluta d’istruttoria e violazione della disciplina del piano regolatore comunale e della correlata disciplina paesistica. Violazione e falsa applicazione dell’Istituto dell’accertamento di conformità- art. 36 DPR 380/01 ), ha richiamato l'ordinanza di questo Tribunale n. 8854 del 22 luglio 2021, che aveva dubitato della costituzionalità dell'art. 36, d.P.R. n. 380/2001, laddove consente la formazione di un provvedimento tacito di diniego sull'istanza di accertamento di conformità, argomentando poi sul fatto che la sua istanza avrebbe dovuto essere accolta, tenuto conto di quanto affermato nelle relazioni a supporto delle due istanze di sanatoria (urbanistica e paesaggistica) in ordine alla natura pertinenziale delle opere per cui è causa.
2.1.2.2. In secondo luogo ( II Motivo: Violazione dell’art. 2 della L. 241/90 e dell’art. 97 della Costituzione ), ha argomentato sulla violazione del generale obbligo di provvedere di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990.
2.1.2.3. In terzo luogo ( III Motivo: Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, anche con riferimento all’art. 21 octies, co.2 ), ha lamentato la pretermissione del preavviso di rigetto.
3. Si è costituito il Comune intimato che, con successiva memoria, ha articolato le seguenti difese.
3.1. In punto di fatto ha precisato che le opere in questione sarebbero ricadute in area soggetta a vincolo paesaggistico e che non vi sarebbe stata alcuna evidenza della legittima realizzazione del preesistente forno-barbecue.
3.2. Ciò posto, ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato, avuto presenti le dimensioni del forno in questione, la menzionata esistenza del vincolo paesaggistico e la violazione delle distanze legali, posto che il forno in questione sarebbe stato posto a circa 1,70 metri dal parapetto della piazza.
4. Con memorie rese in prossimità dell'udienza, seguite da successive repliche, le parti hanno ribadito le rispettive prospettazioni.
4.1. Parte ricorrente ha in particolare menzionato la pronuncia n. 535/2024 del Tribunale di -OMISSIS-, che l'ha assolta in sede penale in ragione del fatto che l'intervento in questione sarebbe stato di sostituzione (intervenuto nel 2020) di un preesistente forno, già presente dal 2010, e che il vincolo paesaggistico sarebbe stato introdotto nel 2021, dunque in epoca successiva alla realizzazione delle opere. Con riguardo a quanto affermato dall'amministrazione comunale in merito alla pretesa violazione delle distanze legali, ha argomentato sul carattere di inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'impugnato provvedimento.
4.2. Di contro, l'amministrazione ha sostenuto l'irrilevanza della predetta sentenza ai fini del presente giudizio, tenuto conto del fatto che il forno in questione sarebbe stato realizzato sine titulo .
5. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, riguarda l’ordine di demolizione in epigrafe, inerente a un forno e un barbecue in muratura, realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e il successivo diniego per silentium della conseguente istanza di accertamento di conformità presentata da parte ricorrente.
2. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
3. Si prendano le mosse dalle ragioni che impongono il rigetto del ricorso introduttivo.
3.1. Il primo motivo di ricorso, volto a contestare il provvedimento ripristinatorio sotto il profilo della non adeguata considerazione dell’apporto procedimentale del privato, non può trovare accoglimento.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia (cfr. Cons. St., sez. V, 30 agosto 2023, n. 8063 e i precedenti ivi citati), dalla quale il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi, l’amministrazione non è tenuta a una confutazione analitica delle argomentazioni addotte in sede procedimentale dal privato, essendo sufficiente che la motivazione sia in grado di sostenere logicamente l’atto stesso alla luce delle risultanze acquisite.
Come esposto in fatto, il provvedimento impugnato ha dato ampiamente conto delle ragioni che hanno determinato l’adozione della contestata misura ripristinatoria, essenzialmente compendiate nella realizzazione sine titulo delle opere in questione, site in zona vincolata. Il tutto, peraltro, dando conto del contraddittorio svoltosi in sede procedimentale.
3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, volto a sostenere che le opere in questione sarebbero sussumibili nell’ambito della c.d. “ edilizia libera ”, di talché non sarebbe necessario – a monte – alcun titolo abilitativo e sarebbe predicabile, a valle, al più una sanzione amministrativa pecuniaria.
Premesso che, come evidenziato dai precedenti richiamati a supporto delle rispettive prospettazioni dalle parti, non vi è unanimità in giurisprudenza in ordine alla necessità o meno di un titolo abilitativo per simili opere, incidendo non poco al riguardo la dimensione più o meno contenuta di forni e barbecue in muratura (cfr., per l’orientamento che richiede l’adozione di un titolo edilizio in caso di opere di rilevanti dimensioni, Cons. St., sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8776 e, per l’orientamento più permissivista a fronte di opere di dimensioni più ridotte, TAR Campania, Salerno, sent. n. 1964/2021), nel caso di specie milita per il rigetto del ricorso il fatto che l’ordine ripristinatorio è stato reso anche ai sensi dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, che impone la demolizione tout court delle opere realizzate nelle zone sottoposte, tra l’altro, a vincolo di inedificabilità, senza che siano necessarie ulteriori indagini in ordine alla loro consistenza e alla loro realizzabilità solo previa acquisizione di un idoneo titolo abilitativo (cfr., Cons. St., sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8802 e, con specifico riguardo a un forno in muratura, TAR Campania, Salerno, sez. II, 4 marzo 2019, n. 357).
Nel caso di specie, del resto, non può revocarsi in dubbio il fatto che l’intervento edilizio sia stato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico di inedificabilità, come peraltro risulta dalla stessa istanza di autorizzazione paesaggistica postuma di parte ricorrente (cfr. al riguardo p. 24 dell'all. 5A di parte ricorrente, recante l'istanza di accertamento di conformità, ma cfr. altresì la relazione tecnica inerente all'istanza di accertamento di conformità, prodotta da parte ricorrente come all. 5A-2, p. 5, e la relazione paesaggistica, prodotta da parte ricorrente come all. 5B-3, p. 5).
Più nel dettaglio, nella zona in questione trova applicazione l'art. 26 delle NTA del locale PRG (citato nell'ordinanza di demolizione; le suddette NTA sono state prodotte come all. 1 dalla resistente amministrazione; cfr. in part. p. 42) che vieta la realizzazione di “ qualsiasi costruzione da parte dei privati ” nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico: si tratta, evidentemente, di un vincolo di inedificabilità rilevante ai sensi del citato art. 27, d.P.R. n. 380/2001.
Né a differenti conclusioni può far pervenire la sentenza penale invocata da parte ricorrente che, invero, si è limitata ad affermare l’anteriorità dell’apposizione del suddetto vincolo rispetto all’installazione del forno.
Premesso che tale ultima affermazione coincide sostanzialmente con quanto affermato dal tecnico di parte ricorrente nell’istanza di compatibilità paesaggistica (all. 5B-3 di parte ricorrente, p. 12, laddove ha fatto riferimento alla deliberazione di g.r. n. 5 del 21 aprile 2021), resta intatta la doverosità dell’intervento repressivo a fronte di opere realizzate sine titulo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico sino a quando l’opera non sia stata quantomeno autorizzata ex post tramite la procedura di cui all’art. 167, d.lgs. n. 42/2004, ove ve ne siano i presupposti. Autorizzazione ex post di cui non si ha alcuna notizia, come si avrà modo di vedere.
3.3. Il terzo motivo di ricorso, volto a sostenere che, nel caso di specie, la ricorrente si sarebbe limitata a ricostruire il forno preesistente e potrebbe pertanto trovare applicazione il punto A.29 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, è parimenti infondato.
Ciò per la dirimente considerazione che l’anzidetta disposizione presuppone la possibilità di accertare la configurazione di quanto legittimamente preesistente, laddove parte ricorrente, anche in sede del più volte citato parere pro veritate del 2020 (all. 3 del ricorso introduttivo) non ha mai fornito alcuna evidenza della preesistente configurazione del forno in questione e della sua esatta coincidenza con il forno nuovamente realizzato. La stessa sentenza penale da ultimo richiamata dalla ricorrente si è limitata ad affermare che il nuovo forno è di pari dimensioni rispetto a quello precedente, ma non ha affatto accertato l’identità di configurazione con il forno preesistente.
E ciò, ovviamente, a prescindere da ogni considerazione sulla legittima realizzazione di quest’ultimo.
3.4. L’infondatezza del quarto motivo di ricorso, volto a contestare la prolungata inerzia dell’amministrazione nell’attuare l’intervento ripristinatorio infine adottato con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, discende dal noto insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato a mente del quale « il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino » (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 17 ottobre 2017 n. 9).
3.5. Quanto alla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, valorizzata con il quinto motivo del ricorso introduttivo, è noto che la stessa determina la mera temporanea inefficacia dell’ordine di demolizione, senza alcun effetto caducante sul medesimo (Cons. St., sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180).
Il che impone di rigettare anche siffatta doglianza.
4. Il ricorso per motivi aggiunti è parimenti infondato e va pertanto anch’esso rigettato.
4.1. Anzitutto, sono destituite di fondamento le censure di illegittimità derivata articolate dalla ricorrente, posto che – come si è visto – il provvedimento impugnato ben resiste alle doglianze di cui al ricorso introduttivo.
4.2. In secondo luogo, non possono trovare accoglimento le due specifiche censure di illegittimità propria del diniego per silentium dell’istanza di accertamento di conformità.
4.2.1. La prima, in quanto i dubbi sull’eventuale incostituzionalità dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, sono stati fugati dalla sentenza n. 42/2023 della Corte costituzionale, che ha in particolare affermato che il rigetto per silentium dell’istanza in questione trova il suo fondamento nel coordinamento tra il procedimento amministrativo e quello penale e nell’esigenza di una rapida tutela in sede giurisdizionale dell’interesse del privato a vedere accolta la propria istanza.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito utili elementi per comprovare che la sua istanza di accertamento di conformità avrebbe dovuto essere accolta. Infatti:
(i) l’art. 26 delle NTA del locale PRG, come si è visto, vieta qualsiasi costruzione da parte dei privati nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
(ii) parte ricorrente non ha fornito elementi a supporto del fatto - meramente dichiarato - che l'amministrazione starebbe ancora istruendo l'istanza di sanatoria paesaggistica, tanto da averle chiesto un'integrazione documentale, da questa puntualmente fornita (cfr. p. 5-6 del ricorso per motivi aggiunti);
(iii) non si ha dunque alcuna notizia che, al momento dell’adozione del diniego per silentium dell’istanza di accertamento di conformità (né, peraltro, in epoca successiva), fosse stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica postuma per le opere in questione.
Il che impone di escludere, in ossequio al principio tempus regit actum , che l’istanza di accertamento di conformità avrebbe dovuto essere accolta, mancando a monte il rilascio di un titolo (quantomeno astrattamente) in grado di far venir meno il contrasto tra l’opera e le prescrizioni poste dalle N.T.A. del locale P.R.G. con riguardo alle zone vincolate sotto il profilo paesaggistico.
4.2.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati in quanto, come chiarito dalla menzionata sentenza n. 42/2023 della Corte costituzionale, la natura stessa del silenzio-rigetto esclude la possibilità di far valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento.
5. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La peculiarità e complessità della questione impone di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.