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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3343/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Filippo Viscido;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1
Avv. Francesco Bove;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento con cui l' ritenuta la indebita percezione dell'indennità di mobilità nel CP_1
periodo dal 20.1.1997 al 31.3.1999, con nota del 12.1.2023 aveva disposto la restituzione di euro 16.558,95, mediante trattenute di euro 150,00 mensili sulla pensione VO n.10060222 di cui è titolare. Ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'ente, per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 co. 5 c.c.. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'indebito e la condanna dell' alla restituzione dei ratei illegittimamente trattenuti fino alla CP_1
data della sentenza, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto di aver provveduto all' CP_2
annullamento dell'indebito in autotutela e di avere avviato la procedura di restituzione degli importi trattenuti, con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
Con note del 29.5.2025 la parte ricorrente ha dato atto della restituzione delle somme trattenute sulla pensione ed ha insistito per la condanna al pagamento delle competenze legali secondo il principio di soccombenza virtuale.
Indi in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del
6.6.2025.
L'annullamento dell'indebito in autotutela da parte dell' che ha provveduto CP_1
alla restituzione delle trattenute, come confermato da parte ricorrente, assume rilievo, ai fini del presente giudizio, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, a fronte delle dichiarazioni del ricorrente, che ha confermato l'avvenuto annullamento dell'indebito oggetto di causa e l'avvenuta restituzione degli importi trattenuti sulla pensione, è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, contrasto che, peraltro, rimane in relazione alle spese del procedimento. La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, tenuto conto che l' dichiarando di aver provveduto CP_1
all'annullamento in autotutela dell'indebito a carico del ricorrente, ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni poste da quest'ultimo alla base della richiesta di annullamento dell'indebito e di restituzione delle somme trattenute su pensione e tenuto altresì conto che l'ente non ha fornito la prova della comunicazione dell'annullamento dell'indebito al ricorrente in data anteriore al deposito e alla notifica del ricorso le spese di lite, attribuite al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, sono poste a carico dell' secondo il regime della (virtuale) soccombenza, avuto altresì riguardo CP_1
alla documentata circostanza dei tentativi di interlocuzione stragiudiziali intentati dal ricorrente per l'invocato annullamento dell'indebito.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 854,00 oltre CP_1
spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore dell'avv.
Filippo Viscido.
Così deciso in Salerno, il 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3343/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Filippo Viscido;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1
Avv. Francesco Bove;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento con cui l' ritenuta la indebita percezione dell'indennità di mobilità nel CP_1
periodo dal 20.1.1997 al 31.3.1999, con nota del 12.1.2023 aveva disposto la restituzione di euro 16.558,95, mediante trattenute di euro 150,00 mensili sulla pensione VO n.10060222 di cui è titolare. Ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'ente, per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 co. 5 c.c.. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'indebito e la condanna dell' alla restituzione dei ratei illegittimamente trattenuti fino alla CP_1
data della sentenza, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto di aver provveduto all' CP_2
annullamento dell'indebito in autotutela e di avere avviato la procedura di restituzione degli importi trattenuti, con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
Con note del 29.5.2025 la parte ricorrente ha dato atto della restituzione delle somme trattenute sulla pensione ed ha insistito per la condanna al pagamento delle competenze legali secondo il principio di soccombenza virtuale.
Indi in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del
6.6.2025.
L'annullamento dell'indebito in autotutela da parte dell' che ha provveduto CP_1
alla restituzione delle trattenute, come confermato da parte ricorrente, assume rilievo, ai fini del presente giudizio, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, a fronte delle dichiarazioni del ricorrente, che ha confermato l'avvenuto annullamento dell'indebito oggetto di causa e l'avvenuta restituzione degli importi trattenuti sulla pensione, è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, contrasto che, peraltro, rimane in relazione alle spese del procedimento. La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, tenuto conto che l' dichiarando di aver provveduto CP_1
all'annullamento in autotutela dell'indebito a carico del ricorrente, ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni poste da quest'ultimo alla base della richiesta di annullamento dell'indebito e di restituzione delle somme trattenute su pensione e tenuto altresì conto che l'ente non ha fornito la prova della comunicazione dell'annullamento dell'indebito al ricorrente in data anteriore al deposito e alla notifica del ricorso le spese di lite, attribuite al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, sono poste a carico dell' secondo il regime della (virtuale) soccombenza, avuto altresì riguardo CP_1
alla documentata circostanza dei tentativi di interlocuzione stragiudiziali intentati dal ricorrente per l'invocato annullamento dell'indebito.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 854,00 oltre CP_1
spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore dell'avv.
Filippo Viscido.
Così deciso in Salerno, il 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio