Articolo 718 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 703Articolo 703
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 718. (( (Ammissione ai corsi di militari stranieri). )) (( 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalita' di cui all'articolo 573. ))
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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