Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 910/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 910/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. TUDISCO Parte_1 C.F._1
PAMELA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. PETRUCCI VALERIA;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: «1) Le parti vivranno separati libero ognuno di scegliersi una propria residenza con l'obbligo del mutuo rispetto.
3) I minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre. I genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinarie amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. 4) Permanenza presso la madre. Le parti concordano con il seguente calendario che comporta un tempo di permanenza quasi paritario in quanto la signora terrà con sé i figli 15 giorni con aggiunta di 2 ulteriori sere e notti. Eventuali modifiche (solo a titolo di esempio inversione dei weekend o due weekend consecutivi) dovranno essere preventivamente concordati dai genitori di comune accordo. 4.1) PRIMA SETTIMANA = lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina al rientro a scuola – venerdì dall'uscita di scuola fino a lunedì mattina al rientro a scuola. SECONDA SETTIMANA = lunedì dalle 18:00 fino al martedì mattina al rientro a scuola;
dal mercoledì dall'uscita di scuola fino a lunedì mattina al rientro a scuola. TERZA SETTIMANA = lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina al rientro a scuola – venerdì dall'uscita di scuola fino a lunedì mattina a rientro a scuola. QUARTA SETTIMANA = lunedì dalle 18:00 fino al martedì mattina al rientro a scuola;
dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì mattina al rientro a scuola. 4.2) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
per il 2025 inizierà la madre con il periodo dal 23.12 al 29.12; 4.3) Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
4.4) Durante il periodo delle vacanze estive per quattro settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno. In caso il periodo coincida, avrà prevalenza la madre negli anni dispari ed il padre in quelli pari. I genitori si comunicheranno reciprocamente la località dove andranno in vacanza. Durante i rispettivi periodi di affidamento dei minori durante le vacanze, così come sopra regolate, sarà sospesa l'alternanza delle visite settimanali.
5) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli a CP_1 decorrere dal 15.02.2025, la complessiva somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, entro i primi 15 (quindici) giorni di ogni mese con bonifico su c/c della signora di cui verranno forniti i dati. Pt_1
Inoltre il sig. per i primi 5 anni corrisponderà anche l'importo di € 200,00 CP_1 mensili,
5.1) Ad integrazione dell'assegno di mantenimento di € 1.000,00 (mille/00) mensili, il signor per i primi 5 anni e pertanto sino al mese di marzo 2030 (incluso) CP_1 corrisponderà mensilmente alla signora un ulteriore assegno di mantenimento Pt_1 pari ad € 200,00 (duecento/00), nelle modalità descritte al punto 5). Il suddetto contributo integrativo potrà essere revocato anche prima dei 5 anni nel caso in cui cambino le condizioni economiche della signora e il suo stipendio sia Pt_1 pari o superiore ad € 1.700,00 netti.
6) I genitori concorreranno nelle spese straordinarie relative ai figli, nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente nel Tribunale di Reggio Emilia e con le ulteriori specificazioni.
6.1) Le spese dovranno essere rifuse al coniuge che le ha sostenute dietro presentazione della documentazione giustificativa ed entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della stessa documentazione.
7) Il giorno del compleanno dei figli, a prescindere dal calendario di cui sopra, sarà concesso all'altro genitore la possibilità di passare del tempo con il figlio per consentire un festeggiamento.
8) Le parti si dichiarano autonome economicamente e dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale residua, connessa al rapporto matrimoniale e riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in riferimento al rapporto medesimo, al di là di quanto previsto nel presente ricorso.
9) Le parti concordano che un eventuale cambio di residenza del sig. quale CP_1 genitore collocatario potrà avvenire solo previo consenso della signora . Pt_1
10) La parti prestano sin d'ora il loro consenso a che i figli possano iniziare un percorso psicologico a condizione che sia espletato presso una pubblica struttura gratuita in prima istanza e nel caso in cui si ritenga di dover proseguire in altre strutture anche a pagamento.
11) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto dei minori, e si rilasciano sin d'ora il consenso a viaggiare anche all'estero.
12) Le spese relative alla presente procedura vengono poste a carico dei coniugi in parti uguali»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20/3/2025.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli