(Protezione dei servizi e personale sanitari; ministri del culto).
Sono rispettati e protetti gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi sanitari militari, purche' in nessun caso siano usati per scopi diversi da quelli cui sono destinati.
Eguale protezione e' accordata al personale sanitario militare, nonche' ai ministri del culto addetti alle forze armate, purche' non commettano atti di ostilita'.