Articolo 95 della Legge di guerra
Articolo 94Articolo 96
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30 settembre 1938
Art. 95.

(Protezione dei servizi e personale sanitari; ministri del culto).

Sono rispettati e protetti gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi sanitari militari, purche' in nessun caso siano usati per scopi diversi da quelli cui sono destinati.

Eguale protezione e' accordata al personale sanitario militare, nonche' ai ministri del culto addetti alle forze armate, purche' non commettano atti di ostilita'.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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