Articolo 3 della Legge 7 novembre 1969, n. 944
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 dicembre 1969
Art. 3.
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana di grano tenero (tal quale o trasformato in farina), con le scorte di cui essa dispone o con acquisti sul mercato.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1969