Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4610/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4610/2024 R.G. a.c., avente ad oggetto: adozione di persona maggiore di età, promosso da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
ADOTTANDO nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbale del 14.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/09/2024, ha adito il Tribunale di Gorizia, Parte_1
chiedendo, previa fissazione dell'udienza di comparizione per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di poter adottare , persona Controparte_1 maggiore d'età, esponendo:
1
- di essere cittadino italiano;
- di non avere figli;
- di essere coniugato con madre dell'adottando. Persona_1
All'udienza di comparizione, celebrata dinanzi al Giudice relatore in data 14/01/2025,
l'adottante ha confermato la volontà di adottare e Controparte_1 quest'ultimo ha dichiarato di voler essere adottato da . Parte_1
Mediante dichiarazione resa alla medesima udienza, la madre dell'adottando, nonché coniuge dell'adottante, ha acconsentito all'adozione del figlio, mentre il Persona_1 padre dell'adottando, risulta da tempo deceduto (v. certificato di Persona_2
morte in atti).
L'adottante non ha figli e dunque non è necessario acquisire il consenso di altri soggetti.
Tanto premesso, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno evidenziato come la domanda di adozione in esame corrisponda all'interesse dell'adottando e sia espressione di un legame affettivo reciproco all'interno di una famiglia cd. ricomposta.
Accertata, dunque, la volontà libera, piena e consapevole, sia dell'adottante che dell'adottando, di procedere all'adozione, la domanda merita, senz'altro, accoglimento.
Sussistono, infatti, i presupposti di legge quanto all'età di adottante e adottando, essendovi tra gli stessi una differenza di età di anni 18 e 4 mesi e avendo l'adottante superato il cinquantatreesimo anno di età.
Il consenso manifestato dalla madre dell'adottando e coniuge dell'adottante è privo di condizioni ed esprime chiaramente una volontà concorde a quella manifestata da adottante e adottando.
In conclusione, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, può farsi luogo all'adozione.
Vertendosi in materia di volontaria giurisdizione ed in fattispecie ove non si ravvisano interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione di (c.f. Controparte_1
), nato a NT, in [...], il [...], da C.F._2
2 R.G. 4610/2024 V.G.
parte di (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1971;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dott.ssa Tinonin
Sabrina, Magistrato ordinario in tirocinio.
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