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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/10/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1438/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ex art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1438/2025, promossa da:
Avv. MARIA BEATRICE MATERA (C.F: ) del Foro di Pavia, che si C.F._1 rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.;
APPELLANTE contro
(C.F: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto p.t., con il patrocinio per legge dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
APPELLATA
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981;
Conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata: premessa ogni opportuna declatoria del caso, riformare la sentenza n. 163/2024 del
Giudice di Pace di Pavia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Tiziana Belviso, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1079/2022, emessa il 9 ottobre 2024, depositata il 10 ottobre 2024, non notificata, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, disporre la condanna della controparte alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., secondo i parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.. oltre agli accessori di legge. Con vittoria di spese
e competenze del secondo grado di giudizio”;
- per l'appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 163/2024 emessa in data 09.10.2024 e pubblicata il 10.10.2024, il Giudice di Pace di
Pavia, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso in primo grado (R.G. n. 1079/2022) dall'Avv. Maria Beatrice Matera, in proprio, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. M_ITPR_PVSPC
00007766 Area III datata 10.05.2022, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento prefettizio opposto, nulla disponendo sulle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo ricorso in appello l'Avv.
[...]
, in proprio ex art. 86 c.p.c., impugnando, con l'unico motivo, il capo autonomo della Controparte_2 decisione sulla compensazione integrale delle spese giudiziali.
La si è costituita in appello con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integrale della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 09.10.2025 in forma “mista”, mediante collegamento audiovisivo a distanza ex art. 127-bis c.p.c. per la ed in presenza per l'appellante; all'esito, il CP_3
Giudice ha dato lettura del dispositivo alle parti, riservando il deposito della sentenza nei successivi quindici giorni.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. La sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dall'Avv. M. Beatrice Matera avverso il verbale di accertamento di violazione n. del 02.11.2021 per accesso non autorizzato NumeroDiCar_1 con il suo autoveicolo nella Zona a Traffico Limitato in Pavia, Via Lanfranco n. 10, argomentando sull'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 L. n. 689 del 1981.
Il Giudice di prime cure riteneva, infatti, che il contestato e reiterato accesso dell'autoveicolo nella ZTL con “pass scaduto” e tardivamente rinnovato, fosse stato commesso “in buona fede” e per errore sul fatto, non determinato da colpa.
Nel regolamento delle spese processuali, il Giudice di prime cure così motivava: “In considerazione della natura della controversia e delle questioni trattate, si ritiene di dover procedere all'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
1.1 Con l'unico motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91
e 92 c.p.c., ritenendo ingiusta la compensazione delle spese di lite, limitandosi peraltro la sentenza, sul punto, ad una enunciazione astratta, meramente formale e generica sulla “natura della controversia e delle questioni trattate”. Tale decisione, ad avviso dell'appellante, viola il dato normativo, poiché non sussistono più “giusti motivi” per compensare le spese processuali, ma devono ricorrere “gravi ed eccezionali ragioni” come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77 del 2018, tra le quali non può essere compresa “la peculiarità della controversia”, tanto più in ragione dei plurimi motivi pagina 2 di 5 addotti a sostegno della illegittimità del provvedimento prefettizio opposto, rendendo così incoerente la compensazione delle spese con l'esito vittorioso del giudizio.
1.2 Il motivo è fondato e va accolto.
1.3 In base all'art. 92, comma 2 c.p.c., le spese processuali possono essere compensate parzialmente, o per l'intero, in deroga al principio della soccombenza dell'art. 91 c.p.c., in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata, nel caso di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, o nelle ipotesi previste in seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle tipizzate, di cui si deve dare conto in motivazione.
1.4 Nella specie, la sentenza impugnata, nonostante la soccombenza totale dell'Amministrazione opposta, ha sancito la compensazione delle spese di giudizio dichiarando di considerare la “natura della controversia” e “delle questioni trattate”.
Tale motivazione si risolve in una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge, in quanto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni giustificatrici della disposta compensazione integrale delle spese di lite, versandosi in presenza di motivazione soltanto apparente.
1.5 La decisione sul punto si rivela, comunque, non riconducibile alle “gravi ed eccezionali” e dunque non conforme al disposto dell'art. 92 c.p.c., come integrato dalla citata pronuncia additiva del giudice delle leggi.
Invero, il giudizio di primo grado si è concluso con l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla odierna appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, avendo il Giudice di prime cure ritenuto provato come insussistente l'elemento soggettivo della colpa, ovvero la coscienza e volontà da parte dell'Avv. Matera di porre in essere il comportamento sanzionato dall'Amministrazione [i.e. ingresso nella ZTL cittadina con il proprio veicolo sprovvisto di titolo autorizzativo, per il vero accertato nel periodo tra la fine della “proroga” del pass scaduto (29.09.2021) ed il suo rinnovo (15.11.2021)], onde nessun rimprovero poteva esserle mosso.
Il capo autonomo del motivo di accoglimento deve ritenersi non più ulteriormente discutibile, in mancanza di un tempestivo appello incidentale sul punto.
1.6 Ciò posto, stante la soccombenza nel merito dell'Amministrazione opposta, non si giustifica una deroga al criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. per sollevare la parte soccombente dal rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, allorché comunque l'istante si era vista rigettare il ricorso pagina 3 di 5 amministrativo contro il verbale di contestazione ed è stata costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del suo diritto.
1.7 Né alla soccombenza della pubblica amministrazione può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese di lite, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserverebbe alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo.
1.8 Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la va condannata al Controparte_3 pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della ricorrente vittoriosa, che si liquidano come nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (fino ad € 1.100,00; tutte le fasi, valori medi).
1.9 Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano con i medesimi parametri ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i, tenuto conto del rito applicabile (rito lavoro) e delle fasi processuali effettivamente svolte in appello;
sul punto, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui dovrebbe sempre riconoscersi il compenso previsto per la fase “istruttoria/trattazione”, anche quando nessuna attività, dopo la prima udienza, è ad essa riconducibile, dovendo piuttosto dare seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali” (cfr. Cass. n.
10206/2021).
1.10 Quanto alla liquidazione degli onorari di giudizio, si assumono i minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, da ritenersi proporzionate all'unica semplice questione decisiva e alla modesta attività prestata nel presente grado;
con riferimento alle spese chieste a rimborso nella nota ex art. 75 disp.att. c.p.c., vanno esclusi i diritti di certificazione del passaggio in giudicato di altra sentenza, trattandosi di una spesa superflua ai fini della decisione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, sull'appello promosso da Avv. Maria Beatrice
Matera avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pavia n. 163/2024 pubblicata in data 10.10.2024, in sua parziale riforma, così dispone:
• condanna l'appellato soccombente al rimborso in favore dell'appellante Controparte_4 vittoriosa Avv. Maria Beatrice Matera delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: - per il primo grado in € 43,00 per spese esenti ed € 346,00 per compensi (di cui: € 68,00 fase studio,
€ 68,00 fase intr., € 68,00 fase istr./tratt., € 142,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
- per il presente grado in € 64,50 per spese esenti ed € 258,00 per compensi (di cui: € 105,00 fase studio, € 63,00 fase intr., € 90,00 fase dec.), oltre
15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
• visti gli artt. 437, 429, co. 1, 438 e 430 c.p.c., fissa il termine di giorni quindici per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pavia, lì 09 ottobre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ex art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1438/2025, promossa da:
Avv. MARIA BEATRICE MATERA (C.F: ) del Foro di Pavia, che si C.F._1 rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.;
APPELLANTE contro
(C.F: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto p.t., con il patrocinio per legge dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
APPELLATA
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981;
Conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata: premessa ogni opportuna declatoria del caso, riformare la sentenza n. 163/2024 del
Giudice di Pace di Pavia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Tiziana Belviso, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1079/2022, emessa il 9 ottobre 2024, depositata il 10 ottobre 2024, non notificata, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, disporre la condanna della controparte alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., secondo i parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.. oltre agli accessori di legge. Con vittoria di spese
e competenze del secondo grado di giudizio”;
- per l'appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 163/2024 emessa in data 09.10.2024 e pubblicata il 10.10.2024, il Giudice di Pace di
Pavia, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso in primo grado (R.G. n. 1079/2022) dall'Avv. Maria Beatrice Matera, in proprio, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. M_ITPR_PVSPC
00007766 Area III datata 10.05.2022, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento prefettizio opposto, nulla disponendo sulle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo ricorso in appello l'Avv.
[...]
, in proprio ex art. 86 c.p.c., impugnando, con l'unico motivo, il capo autonomo della Controparte_2 decisione sulla compensazione integrale delle spese giudiziali.
La si è costituita in appello con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integrale della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 09.10.2025 in forma “mista”, mediante collegamento audiovisivo a distanza ex art. 127-bis c.p.c. per la ed in presenza per l'appellante; all'esito, il CP_3
Giudice ha dato lettura del dispositivo alle parti, riservando il deposito della sentenza nei successivi quindici giorni.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. La sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dall'Avv. M. Beatrice Matera avverso il verbale di accertamento di violazione n. del 02.11.2021 per accesso non autorizzato NumeroDiCar_1 con il suo autoveicolo nella Zona a Traffico Limitato in Pavia, Via Lanfranco n. 10, argomentando sull'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 L. n. 689 del 1981.
Il Giudice di prime cure riteneva, infatti, che il contestato e reiterato accesso dell'autoveicolo nella ZTL con “pass scaduto” e tardivamente rinnovato, fosse stato commesso “in buona fede” e per errore sul fatto, non determinato da colpa.
Nel regolamento delle spese processuali, il Giudice di prime cure così motivava: “In considerazione della natura della controversia e delle questioni trattate, si ritiene di dover procedere all'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
1.1 Con l'unico motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91
e 92 c.p.c., ritenendo ingiusta la compensazione delle spese di lite, limitandosi peraltro la sentenza, sul punto, ad una enunciazione astratta, meramente formale e generica sulla “natura della controversia e delle questioni trattate”. Tale decisione, ad avviso dell'appellante, viola il dato normativo, poiché non sussistono più “giusti motivi” per compensare le spese processuali, ma devono ricorrere “gravi ed eccezionali ragioni” come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77 del 2018, tra le quali non può essere compresa “la peculiarità della controversia”, tanto più in ragione dei plurimi motivi pagina 2 di 5 addotti a sostegno della illegittimità del provvedimento prefettizio opposto, rendendo così incoerente la compensazione delle spese con l'esito vittorioso del giudizio.
1.2 Il motivo è fondato e va accolto.
1.3 In base all'art. 92, comma 2 c.p.c., le spese processuali possono essere compensate parzialmente, o per l'intero, in deroga al principio della soccombenza dell'art. 91 c.p.c., in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata, nel caso di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, o nelle ipotesi previste in seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle tipizzate, di cui si deve dare conto in motivazione.
1.4 Nella specie, la sentenza impugnata, nonostante la soccombenza totale dell'Amministrazione opposta, ha sancito la compensazione delle spese di giudizio dichiarando di considerare la “natura della controversia” e “delle questioni trattate”.
Tale motivazione si risolve in una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge, in quanto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni giustificatrici della disposta compensazione integrale delle spese di lite, versandosi in presenza di motivazione soltanto apparente.
1.5 La decisione sul punto si rivela, comunque, non riconducibile alle “gravi ed eccezionali” e dunque non conforme al disposto dell'art. 92 c.p.c., come integrato dalla citata pronuncia additiva del giudice delle leggi.
Invero, il giudizio di primo grado si è concluso con l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla odierna appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, avendo il Giudice di prime cure ritenuto provato come insussistente l'elemento soggettivo della colpa, ovvero la coscienza e volontà da parte dell'Avv. Matera di porre in essere il comportamento sanzionato dall'Amministrazione [i.e. ingresso nella ZTL cittadina con il proprio veicolo sprovvisto di titolo autorizzativo, per il vero accertato nel periodo tra la fine della “proroga” del pass scaduto (29.09.2021) ed il suo rinnovo (15.11.2021)], onde nessun rimprovero poteva esserle mosso.
Il capo autonomo del motivo di accoglimento deve ritenersi non più ulteriormente discutibile, in mancanza di un tempestivo appello incidentale sul punto.
1.6 Ciò posto, stante la soccombenza nel merito dell'Amministrazione opposta, non si giustifica una deroga al criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. per sollevare la parte soccombente dal rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, allorché comunque l'istante si era vista rigettare il ricorso pagina 3 di 5 amministrativo contro il verbale di contestazione ed è stata costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del suo diritto.
1.7 Né alla soccombenza della pubblica amministrazione può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese di lite, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserverebbe alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo.
1.8 Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la va condannata al Controparte_3 pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della ricorrente vittoriosa, che si liquidano come nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (fino ad € 1.100,00; tutte le fasi, valori medi).
1.9 Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano con i medesimi parametri ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i, tenuto conto del rito applicabile (rito lavoro) e delle fasi processuali effettivamente svolte in appello;
sul punto, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui dovrebbe sempre riconoscersi il compenso previsto per la fase “istruttoria/trattazione”, anche quando nessuna attività, dopo la prima udienza, è ad essa riconducibile, dovendo piuttosto dare seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali” (cfr. Cass. n.
10206/2021).
1.10 Quanto alla liquidazione degli onorari di giudizio, si assumono i minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, da ritenersi proporzionate all'unica semplice questione decisiva e alla modesta attività prestata nel presente grado;
con riferimento alle spese chieste a rimborso nella nota ex art. 75 disp.att. c.p.c., vanno esclusi i diritti di certificazione del passaggio in giudicato di altra sentenza, trattandosi di una spesa superflua ai fini della decisione.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, sull'appello promosso da Avv. Maria Beatrice
Matera avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pavia n. 163/2024 pubblicata in data 10.10.2024, in sua parziale riforma, così dispone:
• condanna l'appellato soccombente al rimborso in favore dell'appellante Controparte_4 vittoriosa Avv. Maria Beatrice Matera delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: - per il primo grado in € 43,00 per spese esenti ed € 346,00 per compensi (di cui: € 68,00 fase studio,
€ 68,00 fase intr., € 68,00 fase istr./tratt., € 142,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
- per il presente grado in € 64,50 per spese esenti ed € 258,00 per compensi (di cui: € 105,00 fase studio, € 63,00 fase intr., € 90,00 fase dec.), oltre
15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
• visti gli artt. 437, 429, co. 1, 438 e 430 c.p.c., fissa il termine di giorni quindici per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pavia, lì 09 ottobre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
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