Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1379/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/05/2024 da:
, nato a [...] il [...], (CF. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ) elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Sassari nella Via Stintino n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Azzena (c.f.
che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 02/05/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni parzialmente modificate e meglio precisate all'udienza dell'11/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in cui i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
“A) i coniugi continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto, fatta salva, nell'interesse primario del minore figlio, la necessità di comunicarsi l'uno all'altro ogni variazione del proprio domicilio;
B) il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali provvederanno al suo Persona_1 mantenimento, educazione ed istruzione, adottando ogni provvedimento necessario nel preminente interesse del minore;
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D) in alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive necessità, lavorative e non, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio;
E) utilizzando il criterio dell'alternanza, il minore figlio starà con la madre, o col padre durante le festività di
Natale o di Pasqua, così come per ogni altro periodo festivo e/o comunque di libertà da impegni lavorativi dei genitori e/o scolastici del minore, mentre per quanto riguarda il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenerlo con sé per un periodo di 15 (quindici) giorni e quindi nel mese di luglio o di agosto, sempre secondo il principio dell'alternanza, previo accordo fra i coniugi e con un congruo preavviso, chiaramente in maniera compatibile con gli impegni di ciascuno dei due coniugi;
F) ciascun coniuge verserà all'altro l'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore figlio, con automatico adeguamento Istat su base annuale;
G) i coniugi si danno reciprocamente atto che l'importo per l'assegno unico dovrà essere accreditato direttamente alla Sig. ra e che, pertanto, il Sig. dovrà rinunciare alla propria quota di Pt_2 Pt_1 spettanza, pari al 50%;
H) Le spese straordinarie concernenti il figlio minore, invece, saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori e rimborsate direttamente al coniuge che le avrà sostenute.
Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono:
- spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche.) Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono invece essere previamente concordate tra i genitori;
- scolastiche: iscrizione e retta della scuola dell'obbligo, tasse ed assicurazioni scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, tablet, pc per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economico/patrimoniali dei genitori), se sorte dopo la separazione e non incluse nell'assegno, comunque compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
- extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria), relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bolo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
pagina 2 di 4 Costituiscono, invece, spesa extra assegno, richiedenti il necessario accordo espresso o tacito tra i genitori (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 10 giorni, ovvero un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a:
- sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
- scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede, inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari
(specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero;
- extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (per esempio acquisto di strumenti musicali e corsi di informatica etc.), spese per comunione, cresima etc. (trattenimento, servizio fotografico, regolo madrina/padrino);
H) I coniugi, sposati in regime di separazione dei beni, danno atto di non avere allo stato altre e ulteriori pretese reciproche e di aver regolato, di comune accordo, tutti i loro rapporti economici e patrimoniali;
I) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso e benestare per espletare le eventuali e necessarie formalità per il rilascio e/o rinnovo di carte d'identità e passaporto valido per l'espatrio di entrambi, oltre che del minore;
L) entrambi i coniugi dichiarano formalmente di non aver null'altro da pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione e si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_2 Parte_1 concordatario in data 01 luglio 2017 in Mores (SS), atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune per l'Anno 2017, N. 1, P. II, Serie A, dalla cui unione è nato un figlio, , in Sassari Persona_2
(SS), il 18/06/2016, minore di età.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi, , nato a [...] il [...], Parte_1
(CF. , residente in [...] e C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente Parte_2 C.F._2 in via Isonzo n. 2, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/07/2017 in MORES (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2017, N. 1, P. II, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mores (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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