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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/11/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1084/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PARRA FRANCESCA e elettivamente domiciliati in VIA
VEVEY, 17 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. PARRA FRANCESCA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo,
previa fissazione del termine per formalizzare il deposito delle note scritte ex art. 221 c. 4 d.l. n. 34/2020, convertito nella l.
77/2020, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a sé ex art. 23 c.6 d.l. n. 137/2020,
pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto presso l'Ufficio dello Stato pagina 1 di 4 Civile del Comune di Roisan (AO), al N. 4 del registro degli atti di matrimonio - Parte II - Serie B, dell'anno 1990 alle seguenti condizioni:
1)coniugi continueranno a vivere separati, senza interferire uno nella vita privata dell'altro, concedendosi sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed autorizzandosi reciprocamente al rilascio dei relativi documenti.
2)Il signor é concorde nel lasciare definitivamente Parte_2
alla signora l'assegnazione in uso esclusivo e gratuito Parte_1
della casa coniugale dove attualmente risiede, sita in Villeneuve
(AO), via Pierino Chanoux n. 98.
3)I ricorrenti concordano che i figli, essendo ormai tutti e tre maggiorenni ed economicamente indipendenti, non necessitano più di prescrizioni per le loro visite o di statuizioni di assegni per il loro mantenimento.
4)Le parti, inoltre, dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunziare, pertanto, all'eventuale reciproco mantenimento.
5)Le parti danno atto che devono intendersi regolati tutti gli ulteriori rapporti patrimoniali tra loro intercorsi ed intercorrenti,
riconoscendosi reciprocamente di nulla più dovere l'una all'altra.
6)Le spese del presente procedimento rimangono a carico di entrambi in parti uguali.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 18 gennaio 2000, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015 e poiché - come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l'accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Doues il 9 ottobre 1990 tra nata ad [...], il [...], codice fiscale Parte_1
CodiceFiscale_3
e nato ad [...], l'[...], codice fiscale Parte_2
pagina 3 di 4 , CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Doues al n°2, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DOUES per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2024
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1084/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PARRA FRANCESCA e elettivamente domiciliati in VIA
VEVEY, 17 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. PARRA FRANCESCA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo,
previa fissazione del termine per formalizzare il deposito delle note scritte ex art. 221 c. 4 d.l. n. 34/2020, convertito nella l.
77/2020, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a sé ex art. 23 c.6 d.l. n. 137/2020,
pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto presso l'Ufficio dello Stato pagina 1 di 4 Civile del Comune di Roisan (AO), al N. 4 del registro degli atti di matrimonio - Parte II - Serie B, dell'anno 1990 alle seguenti condizioni:
1)coniugi continueranno a vivere separati, senza interferire uno nella vita privata dell'altro, concedendosi sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed autorizzandosi reciprocamente al rilascio dei relativi documenti.
2)Il signor é concorde nel lasciare definitivamente Parte_2
alla signora l'assegnazione in uso esclusivo e gratuito Parte_1
della casa coniugale dove attualmente risiede, sita in Villeneuve
(AO), via Pierino Chanoux n. 98.
3)I ricorrenti concordano che i figli, essendo ormai tutti e tre maggiorenni ed economicamente indipendenti, non necessitano più di prescrizioni per le loro visite o di statuizioni di assegni per il loro mantenimento.
4)Le parti, inoltre, dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunziare, pertanto, all'eventuale reciproco mantenimento.
5)Le parti danno atto che devono intendersi regolati tutti gli ulteriori rapporti patrimoniali tra loro intercorsi ed intercorrenti,
riconoscendosi reciprocamente di nulla più dovere l'una all'altra.
6)Le spese del presente procedimento rimangono a carico di entrambi in parti uguali.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 18 gennaio 2000, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015 e poiché - come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l'accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Doues il 9 ottobre 1990 tra nata ad [...], il [...], codice fiscale Parte_1
CodiceFiscale_3
e nato ad [...], l'[...], codice fiscale Parte_2
pagina 3 di 4 , CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Doues al n°2, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DOUES per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2024
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4