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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: ““riconoscimento integrale dell'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici”, e vertenteTRA
C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Salerno alla Via Irno 11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
[...]
PA in persona del legale rappresentante p.t (c.f.: ), rappresentati e P.IVA_1 difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente dal Dirigente p.t. Dott.ssa e dal dott. e dalla CP_2 Controparte_3
Dott.ssa elettivamente domiciliati ai fini del presente Persona_1 giudizio presso l'Ufficio X -Ambito Territoriale di Salerno- Ufficio legale e del contenzioso, via Monticelli-loc Fuorni, Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 05.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2020 docente di ruolo dal Parte_1
01.09.2015 per la classe di concorso A049 (scienze motorie) chiedeva previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore il riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato. CP_4
Quindi, concludeva: accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa;
Condannare le resistenti a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione. Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione resistente, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale e la mancata violazione del principio di non discriminazione. La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (cfr. Cass. 31149/19; nello stesso senso, Cass. 3474/20). In particolare, l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma, a parere della Corte regolatrice, non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto “doppio canale” che, oltre a
Pag. 2 di 4 prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti ( Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). In detti precedenti si è espressamente evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_2
Santana). Ne consegue che, nel calcolo dell'anzianità occorre, tener conto del solo servizio effettivo prestato (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015. In definitiva, qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese al caso di specie, a parere del decidente non sussistono ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento applicata sfavorevolmente ai docenti assunti a tempo determinato,
Pag. 3 di 4 avendo essi svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi, funzioni e responsabilità del personale di ruolo. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto per intero l'anzianità di servizio maturata durante i soli periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato, e l'amministrazione resistente va condannata al pagamento delle conseguenziali differenze sulla retribuzione percepita in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 14.10.2020 da nei confronti del Parte_1
, , PA PA [...]
in persona del ogni avversa istanza, deduzione ed PA CP_5 eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata durante i periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato e condanna la parte resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive spettanti al ricorrente in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna, altresì l'amministrazione convenuta al pagamento di eventuali differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il PA
, in persona del legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che Parte_1 liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: ““riconoscimento integrale dell'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici”, e vertenteTRA
C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Salerno alla Via Irno 11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
[...]
PA in persona del legale rappresentante p.t (c.f.: ), rappresentati e P.IVA_1 difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente dal Dirigente p.t. Dott.ssa e dal dott. e dalla CP_2 Controparte_3
Dott.ssa elettivamente domiciliati ai fini del presente Persona_1 giudizio presso l'Ufficio X -Ambito Territoriale di Salerno- Ufficio legale e del contenzioso, via Monticelli-loc Fuorni, Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 05.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2020 docente di ruolo dal Parte_1
01.09.2015 per la classe di concorso A049 (scienze motorie) chiedeva previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore il riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato. CP_4
Quindi, concludeva: accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa;
Condannare le resistenti a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione. Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione resistente, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale e la mancata violazione del principio di non discriminazione. La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (cfr. Cass. 31149/19; nello stesso senso, Cass. 3474/20). In particolare, l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma, a parere della Corte regolatrice, non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto “doppio canale” che, oltre a
Pag. 2 di 4 prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti ( Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). In detti precedenti si è espressamente evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_2
Santana). Ne consegue che, nel calcolo dell'anzianità occorre, tener conto del solo servizio effettivo prestato (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015. In definitiva, qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese al caso di specie, a parere del decidente non sussistono ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento applicata sfavorevolmente ai docenti assunti a tempo determinato,
Pag. 3 di 4 avendo essi svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi, funzioni e responsabilità del personale di ruolo. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto per intero l'anzianità di servizio maturata durante i soli periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato, e l'amministrazione resistente va condannata al pagamento delle conseguenziali differenze sulla retribuzione percepita in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 14.10.2020 da nei confronti del Parte_1
, , PA PA [...]
in persona del ogni avversa istanza, deduzione ed PA CP_5 eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata durante i periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato e condanna la parte resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive spettanti al ricorrente in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna, altresì l'amministrazione convenuta al pagamento di eventuali differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il PA
, in persona del legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che Parte_1 liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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