TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 9541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9541 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, dopo il deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 15479/2023 R.G.L. vertente tra nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata Parte_1 in Napoli al Corso Umberto I 365 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta ed Anna Barretta che la rappresentano e difendono come da procura allegata al fascicolo telematico Ricorrente
Contro
in proprio e nella qualità di socio unico della Controparte_1 Marano Caffè srls, con sede in Napoli (NA) alla Via Campi Flegrei n. 25 bis cancellata dal registro delle imprese in data 13.10.2023 in qualità di ex legale rapp.te p.t. della , elett.te Controparte_2 dom.ta in Calvizzano alla Via G. Rossini n. 41, presso lo studio dell'Avv. Luca Felaco, , dal quale è rapp.ta e difesa giusto mandato in atti
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro a tempo pieno e differenze retributive CONCLUSIONI:per entrambi come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso del 30 agosto 2023 convenne in giudizio la Parte_1 società Marano Cafè srls dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare: a) la natura subordinata a tempo pieno del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e la nullità delle clausole di riduzione dell'orario di lavoro a 20 ore settimanali contenute nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti;
b) l'entità delle somme a lei spettanti;
, condannare c) la al pagamento in suo favore della somma di € Parte_2 82.512,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte da distrarsi Espose:
- di aver lavorato alle dipendenze della società Marano Caffè srl dal 06.03.2018 e fino al 15.01.2023 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento;
- di essere stata assunta dalla che gestisce l'omonimo bar Parte_2 sito in Napoli alla via Campi Flegrei 25 bis Pigna 91;
- di aver lavorato come barista fino al 15.01.2023 osservando un orario settimanale pari a 48 ore;
- di essere stata, tuttavia, inquadrata a tempo parziale per 20 ore settimanali;
- di aver svolto compiti riconducibili al VII livello del CCNL Pubblici Esercizi. Descritte in dettaglio le mansioni disimpegnate, aggiunse:
- di aver lavorato per sei giorni a settimana con riposo mai coincidente con il sabato e la domenica seguendo due turni di otto ore;
1 -di aver osservato due turni che andavano dalle 05.30 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 21.00;
- di aver percepito a titolo di retribuzione le somme riportate nel conteggio allegato sotto la voce percepito;
- di aver lavorato per 48 ore settimanali, ma inquadrata e retribuita quale part- time per 20 ore settimanali, maturando pertanto il diritto alle richieste differenze;
- di non aver percepito i ratei di 13 ma e 14 ma mensilità alla cessazione del rapporto;
- di aver fruito di 15 giorni di ferie all'anno;
-di non aver percepito il trattamento di fine rapporto
Impugnato qualsiasi atto di rinuncia o transazione, chiese accertarsi il diritto alla retribuzione giusta in conformità al precetto di cui all'art. 36 Cost. secondo determinazione giudiziale da effettuarsi ai sensi dell'art. 2099 cod. civ. alla stregua del CCNL, deducendo la natura subordinata a tempo pieno del rapporto e la nullità dei contratti di lavoro part-time. Invocata l'applicabilità del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore pubblici esercizi, chiese accertarsi la riconducibilità delle mansioni di barista al V livello, lamentando l'insufficienza delle retribuzioni e la determinazione della giusta retribuzione individuando singoli crediti con le rispettive causali . Quindi rassegnò le soprascritte conclusioni .
Nel costituirsi tempestivamente con memoria depositata il 17.11.2023,
[...]
“nella qualità di legale rappresentante della ” confutò CP_3 Controparte_2 l'avversa prospettazione, assumendo che in data 13.10.2023, la Controparte_2
era stata cancellata dal Registro delle Imprese, con un bilancio finale
[...] passivo. Eccepì la nullita' del ricorso per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art 414 cpc n. 3 e 4, la presunzione di corrispondenza tra busta paga sottoscritta e retribuzione incamerata, insistendo per la dichiarazione di interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione della Società dal Registro delle imprese;
per il rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza, nullità, improcedibilità, per il rigetto nel merito della domanda, spese vinte da distrarsi.
Dopo l'interruzione del processo, dichiarata all'udienza del 15.12.2023, esso è stato tempestivamente riassunto contro la socia unica per la Controparte_1 prosecuzione, assumendo che dall'esame del bilancio di liquidazione risulta una perdita di esercizio di circa 90.000,00, rassegnando le seguenti conclusioni: a) accertarsi la natura subordinata a tempo pieno del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e la nullità delle clausole di riduzione dell'orario di lavoro a 20 ore settimanali contenute nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti;
b) accertarsi la debenza delle somme spettanti per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai conteggi allegati al ricorso introduttivo, spese vinte da distrarsi.
Nel costituirsi, la socia ha depositato memoria difensiva sostanzialmente CP_1 sovrapponibile a quella del 17.11.2023 chiedendo dichiararsi il difetto di
2 legittimazione attiva e passiva della “ricorrente nei confronti della resistente”, la nullita' del ricorso per deficit allegatorio, l'infondatezza della domanda, insistendo per la reiezione del ricorso per tutti i motivi esposti, spese vinte da distrarsi
All'udienza di discussione è stata ammessa ed assunta prova per testi e acquisita la documentazione prodotta;
disposta la riformulazione dei conteggi, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
Nullità ricorso Con i Giudici di Legittimità si ritiene che, per aversi nullità del ricorso per omessa esposizione degli elementi di fatto su cui la domanda si fonda, non è sufficiente un'omissione meramente formale degli elementi richiesti dal n.4 dell'art. 414 c.p.c., occorrendo invece che di essi non sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. Nella specie, il ricorso introduttivo contiene una precisa indicazione delle mansioni, della durata del rapporto, dell'orario, oltrechè l'indicazione della somma complessiva quale emergente dai conteggi analitici allegati al ricorso facenti parte integrante di questo, e notificati a controparte unitamente ad esso. Perciò può ritenersi ampiamente soddisfatto l'onere di specificazione che incombe sul ricorrente ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (Cass. 00/2572, 2257; 99/7089,6714).
Accertamento Nel merito, la domanda di accertamento è fondata e va accolta per quanto di ragione. Le principali questioni attengono all'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno l'esatto inquadramento in relazione ai crediti vantati ed in ipotesi accertati.
Dall'istruttoria espletata può dirsi adeguatamente provata la intercorrenza tra la e la Marano Caffè srl di un rapporto di lavoro subordinato essendovi agli atti Pt_1 modulo unilav di assunzione, buste paga, Cud 2023 che attestano l'inizio del rapporto di lavoro alla data del 6.3.2018 e la qualifica di barista della ricorrente. Accanto alla documentazione, il materiale probatorio è costituito dalle deposizioni testimoniali di colleghi della signori e , che hanno lavorato Pt_1 Pt_3 Tes_1 anch'essi alle dipendenze della società Marano Caffè vivendo analoga esperienza lavorativa, analogo ambiente di lavoro e referenti. Benchè lo sia in lite con la convenuta, i testimoni escussi hanno offerto un Pt_3 quadro abbastanza omogeneo e circostanziato delle condizioni di lavoro .
Il teste , ha dichiarato : “Anche io ho una vertenza contro la stessa Tes_2 convenuta, prima contro la società e poi contro la socia. Nel marzo 2020 sono stato assunto dalla società Marano Caffè e lì ho lavorato fino al novembre 2022, epoca in cui mi sono dimesso perché ho trovato un altro lavoro. Ho sempre lavorato nello stesso bar che si trova in Viale Campi Flegrei 25 bis. In precedenza avevo lavorato nello stesso bar dal 1999 con altre società. Ho svolto sempre gli stessi compiti di barista. La ricorrente già aveva cominciato a lavorare con la gestione precedente, all'incirca nel 2018 ed anche lei svolgeva i compiti di barista e banconista.
3 Il nuovo lavoro, dopo il novembre 2022, è durato 20 mesi, ed è sempre stato in zona Bagnoli. Ho saputo dalla ricorrente che poi il bar è stato chiuso definitivamente alla fine di gennaio 2023. Non ho più frequentato il bar dopo le mie dimissioni. Altre persone che lavoravano erano: (pasticciere) e Persona_1 Parte_4 che faceva sia banconista che talvolta addetta alla macchina del bar.
[...] Alla cassa c'era la titolare, sig.ra , oppure il figlio . CP_1 Controparte_4 L'esercizio commerciale non osservava nessun giorno di riposo, mentre noi lavoratori avevamo un giorno di riposo settimanale, e lavoravamo su turni settimanili alternati, dalle 06.00 alle 14.00, oppure dalle 14.00 alle 22.00. Ero inquadrato con l'ultima società ma come part time, con una busta paga di € 500,00 netti, ma mi venivano effettivamente erogati 1.100 euro, e la differenza di 600,00 euro mi veniva data in contanti dalla titolare. Anche la ricorrente e gli altri colleghi di lavoro menzionati hanno osservato gli stessi orari. La ricorrente anche è stata inquadrata come part time, e percepiva la busta paga di 500,00 euro netti, ma effettivamente percepiva complessivi 800,00 euro, e la differenza veniva corrisposta in contanti sempre dalla titolare. Abbiamo tutti goduto di 15 giorni di ferie all'anno. Ho percepito una tredicesima inferiore rispetto alla paga di fatto, perché percepivo 800,00 euro. Ugualmente la ricorrente percepiva una tredicesima inferiore rispetto alla paga di fatto. I fatti relativi all'inquadramento e ai pagamenti ricevuti dalla ricorrente, li ho appresi da lei in uno scambio di confidenze tra colleghi.
Il teste il sig. , ha dichiarato:Ho lavorato per la società resistente, Testimone_3 presso il bar a Bagnoli, dal 2022 fino a quando hanno chiuso e cioè se ben Pt_2 ricordo nel 2024, probabilmente gennaio. Ho lavorato come pasticciere in laboratorio. Quando ho iniziato a lavorare, ho trovato già la ricorrente al lavoro che svolgeva compiti di barista e banconista ed è rimasta a lavorare come me, fino alla chiusura del bar. Abbiamo ricevuto una telefonata dalla proprietaria, sig.ra , per Testimone_4 dirci che il giorno dopo non dovevamo presentarci al lavoro. Quando dico che la era la proprietaria, l'ho fatto perché ho avuto sempre CP_1 e solo rapporti con lei, dal momento dell'assunzione e fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Era lei che mi pagava mensilmente e ricevevo un compenso che in busta paga era di euro 500 ed altri 1500 euro a nero. So che la ricorrente ha percepito 500 euro in busta paga e 300 euro a nero, e lo so perché tra noi colleghi ci confrontavamo su questi temi. Ero solo a lavorare in laboratorio, mentre oltre alla ricorrente c'erano un barista, tale , ed un'altra banconista di nome . Tes_2 Parte_4 Il bar era aperto tutti i giorni della settimana ed anche nei festivi.
4 Mentre io arrivavo prima, cioè alle 5 del mattino, la ricorrente e gli altri arrivavano verso le 5.30 se avevano il turno di mattina e terminavano alle 14.00, oppure facevano dalle 14.00 alle 21.00. Il mio turno terminava verso le 12.00/13.00. Dico questi fatti perché di domenica mi trattenevo oltre le 13.00 e vedevo il cambio turno. Presente costantemente nel bar c'era la sig. ed il figlio Testimone_4
che entrambi curavano l'apertura e la chiusura del bar e si trattenevano CP_3 anche alternandosi. La ricorrente ha fatto anche attività di pulizia del locale, delle stoviglie e servizio ai tavoli. Per quanto mi riguarda avevo 7 giorni di ferie all'anno, mentre i miei compagni di lavoro avevano 15 giorni di ferie all'anno, di cui una settimana ne godevano ad agosto e la restante ne godevano durante l'anno. Non ho ricevuto il TFR né l'ho chiesto. Quando prima ho detto che ho smesso di lavorare a gennaio 2024 ma anche che non ricordavo bene la data, devo dire che da un anno lavoro presso la Boutique del cornetto a Fuorigrotta, prima ancora ho lavorato per 4/5 mesi in un laboratorio a Corso Vittorio Emanuele e quindi è probabile che abbia smesso di lavorare presso il bar nel gennaio 2023. Pt_2 Ho lavorato presso il bar per due anni. Pt_2
Riassunte in questi termini le risultanze processuali, può dirsi accertata la durata del rapporto di lavoro, dal 6.3.2018 al 15.1.2023 così come lo svolgimento di compiti di barista e banconista. E' del pari provato che l'orario effettivamente osservato non è mai stato di ventiquattro ore settimanali, bensì di 42 ore settimanali, con una media giornaliera di sette ore secondo le risultanze univoche delle deposizioni testimoniali. Ulteriore univoca emergenza istruttoria, sta nel fatto che tutti i dipendenti erano inquadrati con un part time ma in concreto osservavano un orario pieno, quando non superiore alle 40 ore settimanali. Per tutti, inclusa la ricorrente, il pagamento della retribuzione avveniva in parte, come da busta paga , in parte a nero, mediante versamento di un fuori busta in contanti. Per la il pagamento mensile si aggirava sugli 800,00 euro netti mensili, di cui Pt_1
€ 300,00 versati fuori busta. Deteriore è stato poi l'inquadramento al VII livello del C.C.N.L. l'applicabilità del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore pubblici esercizi. E' stata raggiunta la prova che la ricorrente abbia svolto sempre e continuativamente compiti i barista, qualifica, che si evince anche dalle buste paga. Orbene al livello VII appartengono i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: - personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti); - lavatore catering;
- conducente di motocicli. Diversamente, al V livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali ed in particolare il barista. Recita la declaratoria del Livello quinto :Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
5 tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: - cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cameriere bar, tavola calda, self-service; - barista;
guardarobiere non consegnatario. Pertanto alla ricorrente vanno riconosciute differenze retributive, rispetto a quanto percepito, commisurate al V livello, per un orario sensibilmente superiore rispetto a quello formalizzato
In ordine alla quantificazione delle somme, possono essere utilizzati gli ultimi conteggi depositati, svolti con criteri intellegibili e corretti,che hanno incluso anche le voci di matrice contrattuale stante l'applicazione diretta del CCNL che di seguito si quantificano 1) € 8823,77 per trattamento di fine rapporto;
2) € 17334,58 per differenze retributive;
3) € 1814,27 per tredicesima mensilità;
4) € 7027,02 per 14^ mensilità;
5) € 7237,95 per straordinario . Per un ammontare complessivo di € 42237,59da maggiorarsi con rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Cancellazione della società di capitali La società Marano Caffè srl è stata cancellata dal registro delle imprese in data 16.10.2023, ossia successivamente all'introduzione del giudizio, ma da prima dell'epoca di costituzione della resistente, avvenuta il 17.11.2023. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Pertanto va considerata tamquam non esset la costituzione del 17.11.2023.
Legittimazione passiva del socio di società cancellata In virtù dell'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003, la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l'estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti. Secondo le SS.UU. “Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. (Cass., Sez. Un., 12/03/2013, n. 6070). Nel caso in esame, dopo la interruzione del giudizio, parte ricorrente ha riassunto la causa contro la socia che si è costituita. Controparte_1 Rappresenta orientamento pacifico della Corte di Cassazione quello secondo cui la cancellazione volontaria della società di capitali non produce anche l'estinzione dei debiti sociali, i quali si trasferiscono in capo ai soci, in virtù di una successione “pro quota” nel lato passivo della medesima obbligazione originariamente sorta in capo alla società (Cass., Sez. V Civile, Ord. 22 dicembre 2022 n. 37614; Cass., Sez. Unite Civili, 12 marzo 2013, n. 6070).
6 Trattasi di un fenomeno devolutivo assimilabile a quello successorio, con subentro dei soci nella posizione del debitore nei confronti dei creditori sociali, secondo le dinamiche proprie della successione universale. Su tale qualificazione, come rilevato dal Supremo Collegio, non può incidere in alcun modo la limitazione di responsabilità all'ammontare delle somme riscosse, analogamente a quanto accade in materia ereditaria, ove il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli mantiene, comunque, tale qualifica. Inoltre, la successione dei soci nei debiti sociali risulta imprescindibile al fine di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto, ciò ancor più laddove si consideri che l'art. 2942 c.c. nulla prevede circa la possibilità per il creditore di proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione. Dunque, i soci sono sempre “destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all'esito della cancellazione) a prescindere dall'aver questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass., Sez. Trib., n. 9672/2018). La responsabilità dei soci verso i creditori, pertanto, sorge per il semplice fatto della esistenza di creditori che non hanno potuto concorrere alla liquidazione del patrimonio sociale sino a loro soddisfazione, e ciò a prescindere da qualsiasi limitazione “quantitativa” della stessa. Ne deriva, pertanto, la sicura legittimazione passiva del socio, successore universale della società estinta.
Occorre ora verificare la perduranza dell'obbligazione in ipotesi di estinzione Con la sentenza del 12 luglio 2022, n. 22060, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni punti fermi in materia di estinzione delle società di capitali e cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 2495 ss. c.c., tra cui, in particolare, il fatto che le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione” Nel caso di specie può dirsi verificata la successione a latere debitoris nell'obbligazione di pagamento un tempo facente capo alla persona giuridica tanto che il giudizio è proseguito nei confronti della socia. Sotto altro profilo va rimarcato che è documentato nel bilancio di liquidazione che vi è una perdita di esercizio di circa 90.000,00. Cionondimeno benchè sia impossibile emettere sentenza di condanna nei confronti della socia cui nessun utile è stato distribuito, ciò non esclude l'interesse ad agire, non contestato dalla socia . La Cassazione civile sez. VI, 29/07/2022, n.23730 ha infatti statuito che in assenza in bilancio di utili da distribuire ai soci della società estinta, non viene meno l'interesse del creditore di procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. In astratto non può escludersi l'interesse ad agire del creditore sociale per il solo fatto che non via sia stata utile ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.
7 Sullo stesso solco si pone la S.C. con ordinanza n. 37932 del 28 dicembre 2022, che ha avvertito che “il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione”. E ciò in ragione “della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”.
Conclusivamente può dirsi accertato un debito o obbligazione di pagamento in capo al socio della società cancellata in favore dell'odierna ricorrente , creditrice in ragione del pregresso rapporto di lavoro subordinato. La quantificazione delle somme dovute é quella sopra operata sulla quale spettano gli accessori . E', quindi, meritevole di accoglimento la domanda di mero accertamento del predetto credito, espressamente formulata nelle conclusioni formulate a verbale all'udienza del 18.9.2024. La natura della decisione e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate giustifica una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che tra la ricorrente e la società cancellata è intercorso rapporto di lavoro, dal 6.3.2018 al 15.1.2023, un rapporto di lavoro subordonato con inquadramento nel V livello CCNL Pubblici Esercizi;
- accerta quale credito complessivo della ricorrente l'importo di € 42237,59 di cui € 8823,77 per trattamento di fine rapporto oltre ad interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dovuto al saldo;
- compensa le spese. Si comunichi. Napoli lì 27 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
8
Contro
in proprio e nella qualità di socio unico della Controparte_1 Marano Caffè srls, con sede in Napoli (NA) alla Via Campi Flegrei n. 25 bis cancellata dal registro delle imprese in data 13.10.2023 in qualità di ex legale rapp.te p.t. della , elett.te Controparte_2 dom.ta in Calvizzano alla Via G. Rossini n. 41, presso lo studio dell'Avv. Luca Felaco, , dal quale è rapp.ta e difesa giusto mandato in atti
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro a tempo pieno e differenze retributive CONCLUSIONI:per entrambi come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso del 30 agosto 2023 convenne in giudizio la Parte_1 società Marano Cafè srls dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare: a) la natura subordinata a tempo pieno del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e la nullità delle clausole di riduzione dell'orario di lavoro a 20 ore settimanali contenute nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti;
b) l'entità delle somme a lei spettanti;
, condannare c) la al pagamento in suo favore della somma di € Parte_2 82.512,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte da distrarsi Espose:
- di aver lavorato alle dipendenze della società Marano Caffè srl dal 06.03.2018 e fino al 15.01.2023 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento;
- di essere stata assunta dalla che gestisce l'omonimo bar Parte_2 sito in Napoli alla via Campi Flegrei 25 bis Pigna 91;
- di aver lavorato come barista fino al 15.01.2023 osservando un orario settimanale pari a 48 ore;
- di essere stata, tuttavia, inquadrata a tempo parziale per 20 ore settimanali;
- di aver svolto compiti riconducibili al VII livello del CCNL Pubblici Esercizi. Descritte in dettaglio le mansioni disimpegnate, aggiunse:
- di aver lavorato per sei giorni a settimana con riposo mai coincidente con il sabato e la domenica seguendo due turni di otto ore;
1 -di aver osservato due turni che andavano dalle 05.30 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 21.00;
- di aver percepito a titolo di retribuzione le somme riportate nel conteggio allegato sotto la voce percepito;
- di aver lavorato per 48 ore settimanali, ma inquadrata e retribuita quale part- time per 20 ore settimanali, maturando pertanto il diritto alle richieste differenze;
- di non aver percepito i ratei di 13 ma e 14 ma mensilità alla cessazione del rapporto;
- di aver fruito di 15 giorni di ferie all'anno;
-di non aver percepito il trattamento di fine rapporto
Impugnato qualsiasi atto di rinuncia o transazione, chiese accertarsi il diritto alla retribuzione giusta in conformità al precetto di cui all'art. 36 Cost. secondo determinazione giudiziale da effettuarsi ai sensi dell'art. 2099 cod. civ. alla stregua del CCNL, deducendo la natura subordinata a tempo pieno del rapporto e la nullità dei contratti di lavoro part-time. Invocata l'applicabilità del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore pubblici esercizi, chiese accertarsi la riconducibilità delle mansioni di barista al V livello, lamentando l'insufficienza delle retribuzioni e la determinazione della giusta retribuzione individuando singoli crediti con le rispettive causali . Quindi rassegnò le soprascritte conclusioni .
Nel costituirsi tempestivamente con memoria depositata il 17.11.2023,
[...]
“nella qualità di legale rappresentante della ” confutò CP_3 Controparte_2 l'avversa prospettazione, assumendo che in data 13.10.2023, la Controparte_2
era stata cancellata dal Registro delle Imprese, con un bilancio finale
[...] passivo. Eccepì la nullita' del ricorso per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art 414 cpc n. 3 e 4, la presunzione di corrispondenza tra busta paga sottoscritta e retribuzione incamerata, insistendo per la dichiarazione di interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione della Società dal Registro delle imprese;
per il rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza, nullità, improcedibilità, per il rigetto nel merito della domanda, spese vinte da distrarsi.
Dopo l'interruzione del processo, dichiarata all'udienza del 15.12.2023, esso è stato tempestivamente riassunto contro la socia unica per la Controparte_1 prosecuzione, assumendo che dall'esame del bilancio di liquidazione risulta una perdita di esercizio di circa 90.000,00, rassegnando le seguenti conclusioni: a) accertarsi la natura subordinata a tempo pieno del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e la nullità delle clausole di riduzione dell'orario di lavoro a 20 ore settimanali contenute nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti;
b) accertarsi la debenza delle somme spettanti per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai conteggi allegati al ricorso introduttivo, spese vinte da distrarsi.
Nel costituirsi, la socia ha depositato memoria difensiva sostanzialmente CP_1 sovrapponibile a quella del 17.11.2023 chiedendo dichiararsi il difetto di
2 legittimazione attiva e passiva della “ricorrente nei confronti della resistente”, la nullita' del ricorso per deficit allegatorio, l'infondatezza della domanda, insistendo per la reiezione del ricorso per tutti i motivi esposti, spese vinte da distrarsi
All'udienza di discussione è stata ammessa ed assunta prova per testi e acquisita la documentazione prodotta;
disposta la riformulazione dei conteggi, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
Nullità ricorso Con i Giudici di Legittimità si ritiene che, per aversi nullità del ricorso per omessa esposizione degli elementi di fatto su cui la domanda si fonda, non è sufficiente un'omissione meramente formale degli elementi richiesti dal n.4 dell'art. 414 c.p.c., occorrendo invece che di essi non sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. Nella specie, il ricorso introduttivo contiene una precisa indicazione delle mansioni, della durata del rapporto, dell'orario, oltrechè l'indicazione della somma complessiva quale emergente dai conteggi analitici allegati al ricorso facenti parte integrante di questo, e notificati a controparte unitamente ad esso. Perciò può ritenersi ampiamente soddisfatto l'onere di specificazione che incombe sul ricorrente ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (Cass. 00/2572, 2257; 99/7089,6714).
Accertamento Nel merito, la domanda di accertamento è fondata e va accolta per quanto di ragione. Le principali questioni attengono all'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno l'esatto inquadramento in relazione ai crediti vantati ed in ipotesi accertati.
Dall'istruttoria espletata può dirsi adeguatamente provata la intercorrenza tra la e la Marano Caffè srl di un rapporto di lavoro subordinato essendovi agli atti Pt_1 modulo unilav di assunzione, buste paga, Cud 2023 che attestano l'inizio del rapporto di lavoro alla data del 6.3.2018 e la qualifica di barista della ricorrente. Accanto alla documentazione, il materiale probatorio è costituito dalle deposizioni testimoniali di colleghi della signori e , che hanno lavorato Pt_1 Pt_3 Tes_1 anch'essi alle dipendenze della società Marano Caffè vivendo analoga esperienza lavorativa, analogo ambiente di lavoro e referenti. Benchè lo sia in lite con la convenuta, i testimoni escussi hanno offerto un Pt_3 quadro abbastanza omogeneo e circostanziato delle condizioni di lavoro .
Il teste , ha dichiarato : “Anche io ho una vertenza contro la stessa Tes_2 convenuta, prima contro la società e poi contro la socia. Nel marzo 2020 sono stato assunto dalla società Marano Caffè e lì ho lavorato fino al novembre 2022, epoca in cui mi sono dimesso perché ho trovato un altro lavoro. Ho sempre lavorato nello stesso bar che si trova in Viale Campi Flegrei 25 bis. In precedenza avevo lavorato nello stesso bar dal 1999 con altre società. Ho svolto sempre gli stessi compiti di barista. La ricorrente già aveva cominciato a lavorare con la gestione precedente, all'incirca nel 2018 ed anche lei svolgeva i compiti di barista e banconista.
3 Il nuovo lavoro, dopo il novembre 2022, è durato 20 mesi, ed è sempre stato in zona Bagnoli. Ho saputo dalla ricorrente che poi il bar è stato chiuso definitivamente alla fine di gennaio 2023. Non ho più frequentato il bar dopo le mie dimissioni. Altre persone che lavoravano erano: (pasticciere) e Persona_1 Parte_4 che faceva sia banconista che talvolta addetta alla macchina del bar.
[...] Alla cassa c'era la titolare, sig.ra , oppure il figlio . CP_1 Controparte_4 L'esercizio commerciale non osservava nessun giorno di riposo, mentre noi lavoratori avevamo un giorno di riposo settimanale, e lavoravamo su turni settimanili alternati, dalle 06.00 alle 14.00, oppure dalle 14.00 alle 22.00. Ero inquadrato con l'ultima società ma come part time, con una busta paga di € 500,00 netti, ma mi venivano effettivamente erogati 1.100 euro, e la differenza di 600,00 euro mi veniva data in contanti dalla titolare. Anche la ricorrente e gli altri colleghi di lavoro menzionati hanno osservato gli stessi orari. La ricorrente anche è stata inquadrata come part time, e percepiva la busta paga di 500,00 euro netti, ma effettivamente percepiva complessivi 800,00 euro, e la differenza veniva corrisposta in contanti sempre dalla titolare. Abbiamo tutti goduto di 15 giorni di ferie all'anno. Ho percepito una tredicesima inferiore rispetto alla paga di fatto, perché percepivo 800,00 euro. Ugualmente la ricorrente percepiva una tredicesima inferiore rispetto alla paga di fatto. I fatti relativi all'inquadramento e ai pagamenti ricevuti dalla ricorrente, li ho appresi da lei in uno scambio di confidenze tra colleghi.
Il teste il sig. , ha dichiarato:Ho lavorato per la società resistente, Testimone_3 presso il bar a Bagnoli, dal 2022 fino a quando hanno chiuso e cioè se ben Pt_2 ricordo nel 2024, probabilmente gennaio. Ho lavorato come pasticciere in laboratorio. Quando ho iniziato a lavorare, ho trovato già la ricorrente al lavoro che svolgeva compiti di barista e banconista ed è rimasta a lavorare come me, fino alla chiusura del bar. Abbiamo ricevuto una telefonata dalla proprietaria, sig.ra , per Testimone_4 dirci che il giorno dopo non dovevamo presentarci al lavoro. Quando dico che la era la proprietaria, l'ho fatto perché ho avuto sempre CP_1 e solo rapporti con lei, dal momento dell'assunzione e fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Era lei che mi pagava mensilmente e ricevevo un compenso che in busta paga era di euro 500 ed altri 1500 euro a nero. So che la ricorrente ha percepito 500 euro in busta paga e 300 euro a nero, e lo so perché tra noi colleghi ci confrontavamo su questi temi. Ero solo a lavorare in laboratorio, mentre oltre alla ricorrente c'erano un barista, tale , ed un'altra banconista di nome . Tes_2 Parte_4 Il bar era aperto tutti i giorni della settimana ed anche nei festivi.
4 Mentre io arrivavo prima, cioè alle 5 del mattino, la ricorrente e gli altri arrivavano verso le 5.30 se avevano il turno di mattina e terminavano alle 14.00, oppure facevano dalle 14.00 alle 21.00. Il mio turno terminava verso le 12.00/13.00. Dico questi fatti perché di domenica mi trattenevo oltre le 13.00 e vedevo il cambio turno. Presente costantemente nel bar c'era la sig. ed il figlio Testimone_4
che entrambi curavano l'apertura e la chiusura del bar e si trattenevano CP_3 anche alternandosi. La ricorrente ha fatto anche attività di pulizia del locale, delle stoviglie e servizio ai tavoli. Per quanto mi riguarda avevo 7 giorni di ferie all'anno, mentre i miei compagni di lavoro avevano 15 giorni di ferie all'anno, di cui una settimana ne godevano ad agosto e la restante ne godevano durante l'anno. Non ho ricevuto il TFR né l'ho chiesto. Quando prima ho detto che ho smesso di lavorare a gennaio 2024 ma anche che non ricordavo bene la data, devo dire che da un anno lavoro presso la Boutique del cornetto a Fuorigrotta, prima ancora ho lavorato per 4/5 mesi in un laboratorio a Corso Vittorio Emanuele e quindi è probabile che abbia smesso di lavorare presso il bar nel gennaio 2023. Pt_2 Ho lavorato presso il bar per due anni. Pt_2
Riassunte in questi termini le risultanze processuali, può dirsi accertata la durata del rapporto di lavoro, dal 6.3.2018 al 15.1.2023 così come lo svolgimento di compiti di barista e banconista. E' del pari provato che l'orario effettivamente osservato non è mai stato di ventiquattro ore settimanali, bensì di 42 ore settimanali, con una media giornaliera di sette ore secondo le risultanze univoche delle deposizioni testimoniali. Ulteriore univoca emergenza istruttoria, sta nel fatto che tutti i dipendenti erano inquadrati con un part time ma in concreto osservavano un orario pieno, quando non superiore alle 40 ore settimanali. Per tutti, inclusa la ricorrente, il pagamento della retribuzione avveniva in parte, come da busta paga , in parte a nero, mediante versamento di un fuori busta in contanti. Per la il pagamento mensile si aggirava sugli 800,00 euro netti mensili, di cui Pt_1
€ 300,00 versati fuori busta. Deteriore è stato poi l'inquadramento al VII livello del C.C.N.L. l'applicabilità del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore pubblici esercizi. E' stata raggiunta la prova che la ricorrente abbia svolto sempre e continuativamente compiti i barista, qualifica, che si evince anche dalle buste paga. Orbene al livello VII appartengono i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: - personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti); - lavatore catering;
- conducente di motocicli. Diversamente, al V livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali ed in particolare il barista. Recita la declaratoria del Livello quinto :Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
5 tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: - cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cameriere bar, tavola calda, self-service; - barista;
guardarobiere non consegnatario. Pertanto alla ricorrente vanno riconosciute differenze retributive, rispetto a quanto percepito, commisurate al V livello, per un orario sensibilmente superiore rispetto a quello formalizzato
In ordine alla quantificazione delle somme, possono essere utilizzati gli ultimi conteggi depositati, svolti con criteri intellegibili e corretti,che hanno incluso anche le voci di matrice contrattuale stante l'applicazione diretta del CCNL che di seguito si quantificano 1) € 8823,77 per trattamento di fine rapporto;
2) € 17334,58 per differenze retributive;
3) € 1814,27 per tredicesima mensilità;
4) € 7027,02 per 14^ mensilità;
5) € 7237,95 per straordinario . Per un ammontare complessivo di € 42237,59da maggiorarsi con rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Cancellazione della società di capitali La società Marano Caffè srl è stata cancellata dal registro delle imprese in data 16.10.2023, ossia successivamente all'introduzione del giudizio, ma da prima dell'epoca di costituzione della resistente, avvenuta il 17.11.2023. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Pertanto va considerata tamquam non esset la costituzione del 17.11.2023.
Legittimazione passiva del socio di società cancellata In virtù dell'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003, la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l'estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti. Secondo le SS.UU. “Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. (Cass., Sez. Un., 12/03/2013, n. 6070). Nel caso in esame, dopo la interruzione del giudizio, parte ricorrente ha riassunto la causa contro la socia che si è costituita. Controparte_1 Rappresenta orientamento pacifico della Corte di Cassazione quello secondo cui la cancellazione volontaria della società di capitali non produce anche l'estinzione dei debiti sociali, i quali si trasferiscono in capo ai soci, in virtù di una successione “pro quota” nel lato passivo della medesima obbligazione originariamente sorta in capo alla società (Cass., Sez. V Civile, Ord. 22 dicembre 2022 n. 37614; Cass., Sez. Unite Civili, 12 marzo 2013, n. 6070).
6 Trattasi di un fenomeno devolutivo assimilabile a quello successorio, con subentro dei soci nella posizione del debitore nei confronti dei creditori sociali, secondo le dinamiche proprie della successione universale. Su tale qualificazione, come rilevato dal Supremo Collegio, non può incidere in alcun modo la limitazione di responsabilità all'ammontare delle somme riscosse, analogamente a quanto accade in materia ereditaria, ove il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli mantiene, comunque, tale qualifica. Inoltre, la successione dei soci nei debiti sociali risulta imprescindibile al fine di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto, ciò ancor più laddove si consideri che l'art. 2942 c.c. nulla prevede circa la possibilità per il creditore di proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione. Dunque, i soci sono sempre “destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all'esito della cancellazione) a prescindere dall'aver questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass., Sez. Trib., n. 9672/2018). La responsabilità dei soci verso i creditori, pertanto, sorge per il semplice fatto della esistenza di creditori che non hanno potuto concorrere alla liquidazione del patrimonio sociale sino a loro soddisfazione, e ciò a prescindere da qualsiasi limitazione “quantitativa” della stessa. Ne deriva, pertanto, la sicura legittimazione passiva del socio, successore universale della società estinta.
Occorre ora verificare la perduranza dell'obbligazione in ipotesi di estinzione Con la sentenza del 12 luglio 2022, n. 22060, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni punti fermi in materia di estinzione delle società di capitali e cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 2495 ss. c.c., tra cui, in particolare, il fatto che le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione” Nel caso di specie può dirsi verificata la successione a latere debitoris nell'obbligazione di pagamento un tempo facente capo alla persona giuridica tanto che il giudizio è proseguito nei confronti della socia. Sotto altro profilo va rimarcato che è documentato nel bilancio di liquidazione che vi è una perdita di esercizio di circa 90.000,00. Cionondimeno benchè sia impossibile emettere sentenza di condanna nei confronti della socia cui nessun utile è stato distribuito, ciò non esclude l'interesse ad agire, non contestato dalla socia . La Cassazione civile sez. VI, 29/07/2022, n.23730 ha infatti statuito che in assenza in bilancio di utili da distribuire ai soci della società estinta, non viene meno l'interesse del creditore di procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. In astratto non può escludersi l'interesse ad agire del creditore sociale per il solo fatto che non via sia stata utile ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.
7 Sullo stesso solco si pone la S.C. con ordinanza n. 37932 del 28 dicembre 2022, che ha avvertito che “il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione”. E ciò in ragione “della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”.
Conclusivamente può dirsi accertato un debito o obbligazione di pagamento in capo al socio della società cancellata in favore dell'odierna ricorrente , creditrice in ragione del pregresso rapporto di lavoro subordinato. La quantificazione delle somme dovute é quella sopra operata sulla quale spettano gli accessori . E', quindi, meritevole di accoglimento la domanda di mero accertamento del predetto credito, espressamente formulata nelle conclusioni formulate a verbale all'udienza del 18.9.2024. La natura della decisione e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate giustifica una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che tra la ricorrente e la società cancellata è intercorso rapporto di lavoro, dal 6.3.2018 al 15.1.2023, un rapporto di lavoro subordonato con inquadramento nel V livello CCNL Pubblici Esercizi;
- accerta quale credito complessivo della ricorrente l'importo di € 42237,59 di cui € 8823,77 per trattamento di fine rapporto oltre ad interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dovuto al saldo;
- compensa le spese. Si comunichi. Napoli lì 27 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
8