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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. MAGARAGGIA UMBERTO e MAGARAGGIA GIUSEPPE
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1
chiedendo - incontestata l'origine lavorativa con il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10% - la condanna dell' assicuratore resistente all'indennizzo del CP_2
danno biologico dalla stessa derivato - ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 - in virtù dell'intervenuto aggravamento dei postumi.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver denunciato, in data 21 gennaio 2010, la seguente malattia professionale: “Asma bronchiale non allergico di tipo professionale” e di averne ottenuto il riconoscimento con valutazione del danno biologico nella misura del 10%. Successivamente, in data
21/07/2021, il sig. avanzava domanda di revisione per aggravamento chiedendo il Parte_1
riconoscimento di un danno biologico nella misura almeno del 16% denegato dall'Istituto assicuratore.
Seguiva, quindi, l'introduzione del presente giudizio. L' si costituiva eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda giudiziaria in CP_1
assenza di opposizione amministrativa;
nel merito, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, sostenendo che parte ricorrente non aveva diritto a quanto richiesto, in quanto la lamentata patologia era stata correttamente valutata nella misura del 10%.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata da di inammissibilità del ricorso per carenza CP_1 di opposizione in sede amministrativa atteso che tale omissione risulta sanata dall'avvio del ricorso amministrativo datato 28/03/2024.
Venendo al merito, nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_3
percentuale.
Il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1 ricorrente ha risposto al quesito formulatogli così, in parte, argomentando e concludendo: “Sulla scorta delle risultanze emerse dall'analisi della documentazione medico – sanitaria in atti e dagli accertamenti effettuati in sede di visita medico – legale, può rispondersi con parere motivato ai quesiti proposti dalla Risulta documentato in atti che in data 21 ottobre 2010 il sig. Parte_2 Pt_1 presentò all' domanda per il riconoscimento di malattia professionale e dei conseguenti CP_1 benefici economici, che l'Ente riconosceva nella misura del 10 % con la diagnosi di “Asma bronchiale non allergico di tipo professionale”. Il 21 luglio 2021 fu presentata all' richiesta CP_1 di aggravamento che veniva rigettato dall'Ente ed avverso tale provvedimento fu proposto ricorso.
In sede di accertamento medico – legale, il sig. riferì di essere il secondogenito di tre germani, Pt_1
di essere nato a [...] parto eutocico e negò familiarità per patologie di interesse medico- chirurgico. Riferì di aver conseguito la licenza media inferiore, riportando una bocciatura e di aver frequentato altresì, per due anni, un Istituto superiore tecnico. Riportò di aver svolto numerose attività lavorative presso diverse aziende in qualità di saldatore dal 1988 al 2012 e di aver subito un pregresso infortunio lavorativo con non meglio precisata lesione a livello del 3° raggio della mano destra. Riferì di aver contratto il tifo all'età di 8-9 anni. Riferì precedente intervento chirurgico a livello del ginocchio, senza indicarne la motivazione e la lateralità. Negò l'abitudine tabagica nel corso della vita. Riferì di essere affetto da ipertensione arteriosa in trattamento. Fu quindi possibile obiettivare un soggetto normotipo in apparenti buone condizioni generali di nutrosanguificazione dell'altezza di circa 172 cm e del peso di circa 83 Kg. Torace normoespansibile, murmure vescicolare normotrasmesso ma attenuato bilateralmente con lievi sibili espiratori bilaterali, maggiormente udibili alla fase espiratoria finale, non stasi polmonare. In merito alla patologia bronco-polmonare, riferì la comparsa nel 2010 di una sintomatologia asmatico/dispnoica a seguito a moderati sforzi che ha teso ad attribuire alle diverse attività lavorative svolte nel corso degli anni. Ha riferito di come la prima visita pneumologica risalirebbe al 2013 allorché il sanitario avrebbe effettuato diagnosi di asma bronchiale da causa lavorativa che egli ha ascritto in particolar modo all'attività di saldatore.
Ha riferito di come tale sintomatologia risulti essere attualmente in parziale compenso farmacologico mediante l'assunzione quotidiana di e . Orbene, atteso il tenore del Pt_3 Pt_4 ricorso redatto dall'avv. Magaraggia, è opportuno valutare preliminarmente se la lavorazione svolta dal sig. rientrasse tra quelle tabellate per le quali vige la presunzione d'origine professionale Pt_1
della patologia e, in secondo luogo, la eventuale quantificazione da porre in essere. Ebbene, a tal scopo si ricorda che in sede di operazioni di consulenza il sig. riferì di aver svolto la mansione Pt_1
di saldatore dal 1998 al 2012. Tale dato rinviene anche dal ricorso, dal quale si apprende altresì che il sig. “…ha svolto sin dal 1988, in maniera continuativa, la mansione di saldatore, effettuando Pt_1
saldature a filo continuo e ad elettrodotto su materiali metallici con prevalenza ferro e acciaio, alle dipendenze della ditta CH (dal 1988 al 1992); della ditta EL (dal 1994 al 1995); della ditta
SM RO US (dal 1997 al 2000); della ditta AT CA negli anni 2004 e 2005; della ditta PU UZ dal 2008 al 2011; della ditta RT dal 2011 al 2012. Ha inoltre utilizzato il cannello per pulire incrostazioni di marmitte, saldatrice elettrica per riparazioni rotture, olio, nafta e benzine per pulizia pezzi con diretta esposizione all'amianto; infine è stato esposto continuativamente ai fumi di scarico delle prove motori all'interno dell'officina.”. Tali lavorazioni, pur in assenza nel fascicolo di documentazione, quale potrebbe essere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che attesti i livelli di esposizione cui il sig. fosse esposto, anche solo secondo Pt_1
presunzioni semplici risultano compatibili con la malattia professionale lamentata. Tuttavia, un'analisi più accurata merita l'esame della documentazione sanitaria prodotta. A tal fine deve richiamarsi che il carattere distintivo dell'asma bronchiale è il rilievo spirometrico. Ebbene, nel caso in esame sono riportati solo due esami spirometrici che evidenziano una peculiare progressione del danno bronco-polmonare riportato dal sig. . In particolare, il primo esame spirometrico del Pt_1
2018 risultò sostanzialmente “nella norma per flussi espiratori, volumi statici e volumi dinamici”, mentre a seguito del successivo esame strumentale (2022) lo pneumologo pose diagnosi di: “asma intrinseco complicato da coomorbidità cardiologiche da rge in soggetto con esposizione professionale” nonché la coesistenza di una iniziale evidenza di interstiziopatia polmonare.
Quest'ultimo dato veniva altresì confermato dall'esame TC dell'8 marzo 2019. Tali rilievi obiettivi permettono di affermare che gli inalanti cui il sig. sia Pt_1
stato esposto in funzione delle lavorazioni svolte abbia determinato una condizione incidente sull'apparato respiratorio. L'integrazione degli elementi circostanziali e sanitari sopra addotti permette di affermare che la malattia professionale denunciata è compatibile con le lavorazioni svolte dal lavoratore. A questo punto deve analizzarsi la quantificazione da porsi in essere rispetto al danno esposto dal sig. . Rivalutando tali risultanze alla luce dell'Allegato 2 alla tabella delle Pt_1
menomazioni e della quantificazione del danno biologico in ambito (D.M. 12/07/2000), in CP_1
questa sede deve segnalarsi che si tratti di un condizione di asma bronchiale di prima classe in soggetto con interstiziopatia. Tale condizione secondo i criteri di quantificazione del danno biologico in ambito (D.M. 12/07/2000) permette di addivenirsi ad una attuale valutazione complessiva CP_1 del danno biologico pari al 16% (sedici).”
Avvero l'elaborato peritale pervenivano le sole note critiche dei sanitari dell' pure CP_1
dettagliatamente vagliate dal Ctu - come da “OSSERVAZIONI e pedisseque “NOTE A
CHIARIMENTO” di cui in perizia alle quali integralmente si rimanda - che, all'esito, rendeva la sua consulenza definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni così definitivamente rassegnate:
“- La malattia professionale denunciata dal sig. è compatibile con le lavorazioni svolte dal Pt_1
lavoratore. - Il danno biologico residuato a carico del sig. è pari al 16% (sedici) ai sensi delle Pt_1 tabelle contenute nel D.M. 12/07/2000).”
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
L' viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1
come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 16% dalla data della domanda amministrativa;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege con condanna al cumulo dei postumi pregressi ex ART 80 TU;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.600,00 per compensi CP_1
professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Brindisi, 08/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio