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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/06/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1860/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi difesi e rappresentati, giusta procura agli atti, dall'Avv. Roberta C.F._2
Bandelli del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 Lett. B) della L. 1/12/1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Monfalcone (GO), Parte_1 Parte_2 al n. 40, parte I, per l'anno 1995;
1 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
3) Nulla disporre reciprocamente in ordine ad un assegno alimentare e/o di mantenimento reciproco.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 23/05/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Monfalcone in data
05/12/1995 (reg. Atti di Matrimonio, anno 1995, parte I, atto n. 40) e si sono separati consensualmente con verbale in data 04/11/2014 omologato con decreto del 13/11/2014.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 16/05/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM degli atti del procedimento mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 05/12/1995 in Monfalcone con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monfalcone, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone (reg. Atti di Matrimonio, anno
1995, parte I, atto n. 40), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
2 - Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1860/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi difesi e rappresentati, giusta procura agli atti, dall'Avv. Roberta C.F._2
Bandelli del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 Lett. B) della L. 1/12/1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Monfalcone (GO), Parte_1 Parte_2 al n. 40, parte I, per l'anno 1995;
1 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
3) Nulla disporre reciprocamente in ordine ad un assegno alimentare e/o di mantenimento reciproco.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 23/05/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Monfalcone in data
05/12/1995 (reg. Atti di Matrimonio, anno 1995, parte I, atto n. 40) e si sono separati consensualmente con verbale in data 04/11/2014 omologato con decreto del 13/11/2014.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 16/05/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM degli atti del procedimento mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 05/12/1995 in Monfalcone con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monfalcone, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone (reg. Atti di Matrimonio, anno
1995, parte I, atto n. 40), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
2 - Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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