Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, proposto da OM TE & OM S.r.l. P.Iva 09695891003 in P.L.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IG NA NU e NT BR, non costituitesi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del nulla osta n. 5327 ad opera della RAS ASSESORATO PUBBLICA ISTRUZIONE del
22.10.1993;
2) dell’ autorizzazione paesaggistica n. 06/2017 - Determinazione n. 177 del 28.03.2017;
3) della concessione edilizia n. 15 del 19.02.2008;
4) della Determinaz.ne n. 52 del 09.11.2009 afferente a ristrutturazione fabbricato in zona
agricola E subzona E4 Fascia costiera;
5) della variante alla C.E. n. 15 del 2008;
6) della concessione edilizia n. 3 del 20.01.2010;
7) della concessione in sanatoria Comune di Calasetta rilasciata in data 06.10.2017;
8) nonché di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso e/o consequenziale.
nonché per la declaratoria dell’intervenuta decadenza dei provvedimenti sopra calendati e dell’accertamento dell’illegittimità degli stessi ai fini risarcitori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Calasetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società OM TE & OM RL ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento e la declaratoria della decadenza, nonché, in via subordinata per la declaratoria d’illegittimità a fini risarcitori degli atti indicati in epigrafe inerenti all’attività edificatoria realizzata in un edificio a due piani ad uso turistico-residenziale insistente in prossimità dei terreni di cui la società ricorrente afferma aver acquisito il possesso.
2. Parte ricorrente afferma di aver avuto recentemente contezza dell’esistenza dei gravati titoli edilizi a suo tempo rilasciati e assume che gli stessi si paleserebbero prima facie inesistenti e comunque dotati di efficacia solamente apparente poiché del tutto contrari alla legge.
3. L’esponente evidenzia che, pur non avendo conoscenza integrale dei documenti gravati, la tipologia di atti, la data e la zona di riferimento cui gli stessi si riferiscono consentirebbero di apprezzarne pienamente la lesività anche perché l’intervento edificatorio insisterebbe in area tutelata ove non è possibile il rilascio postumo di alcuna autorizzazione in sanatoria o condono. Inoltre, l’area sarebbe insuscettibile di edificazione con riguardo a manufatti diversi da quelli agricoli, trattandosi di immobile ricadente in subzona E4 nella fascia costiera.
4. Parte ricorrente deduce, pertanto, con un primo motivo di gravame, difetto di istruttoria e/o eccesso di potere sotto svariati profili e/o mancanza dei presupposti di legge per il rilascio dei provvedimenti di cui sopra.
4.1. L’esponente deduce che i provvedimenti abilitativi all’intervento edilizio sarebbero stati rilasciati in violazione dei presupposti di legge e sulla base di dichiarazioni non veritiere al fine di realizzare una residenza di tipo civile-turistica in un’area pregevole dal punto di vista panoramico-naturalistico-paesaggistico, e prospetta l’assenza del necessario parere del Soprintendente e della documentazione attestante la preesistenza volumetrica.
5. Con un secondo motivo di gravame viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dei vincoli apposti sull’area in questione e/o violazione dell’art. 1 e ss. della L.241/90 e/o dell’art. 1 e ss. della L. 380/01 e/o della normativa afferente alle concessioni in sanatoria e/o alle leggi sui precedenti condoni e/ o difetto di istruttoria e/o eccesso di potere e/o violazione e/o falsa applicazione dello strumento urbanistico comunale e/o violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 e/o violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e ss. L. n. 1497 del 1939 e ss.mm.ii. e/o violazione e/o falsa applicazione art. 1 e ss. d.l. 30 settembre 2003 come convertito e/o violazione e/o falsa applicazione art. 1 e ss. L.R. n. 8/2004 come regolamentata dagli artt. 47, 49 e 52 delle N.T.A.
5.1. Parte ricorrente deduce che i provvedimenti gravati attesterebbero la realizzazione di nuovi volumi in assenza delle preventive autorizzazioni e che, in ogni caso, tali autorizzazioni non avrebbero potuto esser rilasciate stante l’inedificabilità dell’area per le residenze civili.
6. Si sono costituite la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Calasetta instando per la declaratoria d’inammissibilità del gravame e, comunque, per la sua reiezione.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 28 maggio 2025, fissata ai sensi dell’art. 72 bis del cpa.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Parte ricorrente ha proposto un gravame privo dei connotati formali e sostanziali declinati dal codice del processo amministrativo.
1.1.1. In particolare, vengono gravati il nulla osta RAS n. 5327, l’autorizzazione paesaggistica n. 06/2017 di cui alla determinazione n. 177 del 28.03.2017, la concessione edilizia n. 15 del 19.02.2008, la Determinazione n. 52 del 09.11.2009 afferente alla ristrutturazione del fabbricato indicato in parte narrativa, la variante alla C.E. n. 15 del 2008, la concessione edilizia n. 3 del 20.01.2010, nonché la concessione in sanatoria del 06.10.2017: tutti atti asseritamente rilasciati in spregio alla vigente normativa.
Parte ricorrente, tuttavia, omette di declinare in maniera puntuale e specifica quali sarebbero i vizi che affliggerebbero i predetti atti in relazione ai quali si predica in maniera del tutto generica la loro illegittimità in raffronto alla normativa (Legge 241/90, L. 380/01, d.lgs. n. 42/2004, L. n. 1497 del 1939 etc., richiamata in termini onnicomprensivi e senza alcun riferimento alle disposizioni che risulterebbero nello specifico violate).
Inoltre, il gravame viene descritto come proposto “ al buio ” senza tuttavia dedurre alcunché in merito all’impossibilità di avere conoscenza integrale dei predetti provvedimenti, e viene richiamata, senza adeguata contestualizzazione, l’operatività del principio di prossimità della prova in base al quale spetterebbe alle PP.AA. dimostrare la legittimità dei provvedimenti emanati, producendo in giudizio tutta la documentazione dell’istruttoria.
Appare, pertanto, evidente che il gravame così strutturato risulti carente dei requisiti indispensabili fissati dall’art. 40 cpa.
1.1.2. Ed invero, come da costante giurisprudenza in materia (ex pluribus Cons. Stato, sez. IV, n. 5368 del 28 giugno 2022) i motivi di ricorso devono essere specifici, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., non potendo la parte ricorrente addurre censure assolutamente generiche, fidando in una sorta di inammissibile intervento correttivo del giudice che sarebbe così chiamato ad una sostanziale integrazione delle lacune difensive; integrazione che si porrebbe però in contrasto con la necessaria terzietà dell'organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo. E’, quindi, necessario che il ricorrente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del G.A. (in tal senso da ultimo T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11 gennaio 2024, n. 303; Cons. Stato, Sez. IV, 06 giugno 2023, n. 5550; Cons. Stato, Sez. V, Sent., 22/05/2024, n. 4540, dal p. 10.2.1.).
1.1.3. L’inammissibilità del gravame discende quindi dal fatto che parte ricorrente formula censure con le quali paventa l’esistenza di abusi edilizi senza che però tali affermazioni siano in alcun modo corroborate. In particolare, attesa l’incontestata presenza di titoli abilitativi che a tale iniziativa edilizia si riferiscono, le censure non penetrano il merito della vicenda non evidenziando in alcun modo l'errore in cui sarebbe incorso il Comune.
Al contrario, tali doglianze si limitano a richiamare in maniera generica e globale la disciplina statale e regionale a vario titolo applicabile alla fattispecie senza che si comprenda come il relativo parametro sia stato violato nel caso di specie (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sent., 27/02/2023, n. 611).
Va rammentato, sul punto, che " nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto" (C.d.S., sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356; cfr., C.d.S., sez. V, 1 luglio 2019, n. 4491; C.d.S., sez. VI, 1 settembre 2017, n. 4158; T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, Sent., 17/05/2022, n. 280).
1.1.4. Quanto sopra osservato espone il gravame incardinato alla declaratoria d’inammissibilità sotto un profilo strutturale, in disparte le pur evidenti criticità in merito alla tempestività dello stesso, essendosi la ricorrente limitata ad allegare di aver recentemente constatato “ la presenza di un edificio residenziale civile ” atteso che la costruzione di cui è dedotta l’abusività (al pari dei provvedimenti abilitativi della cui legittimità la ricorrente dubita) insiste, pacificamente, sull’area da oltre un decennio e considerato che l’ultimo titolo edilizio a cui la ricorrente fa riferimento è la concessione in sanatoria del 2017 e dunque la società era nelle condizioni di proporre ricorso nel termine di decadenza dalla percezione dei vizi del provvedimento impugnato, tanto più che deduce la totale inedificabilità dell’area (cfr. ex multis T.a.r. Sardegna, sez. II, 18 luglio 2023, n. 547: “ nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall'inizio dei lavori, allorché si contesti l'an dell'edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l'inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere ” (cfr. Tar Sardegna Ordinanza 10.4.2025, n° 71).
1.2. Va con riguardo a tale ultimo profilo evidenziato, peraltro, che parte ricorrente afferma di aver constatato “ la presenza sul confine del mappale n. 146 (lato sud direzione Isola del Toro) di un imponente edificio residenziale-civile-turistico ” solo a seguito della presa di possesso dei mappali nn. 125 e 146 identificati allo stesso Foglio n. 21 del Comune di Calasetta. Possesso conferito (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo) “ dal legittimo proprietario (Sig. IN RZ), poichè la società ha con questi pattuito di anticipare gli effetti dell’atto di vendita futura degli stessi terreni agricoli che sono ubicati in fascia costiera, zona agricola E4 inedificabile per fabbricati che non siano ad uso agricolo” .
1.2.1. Orbene, la sopra accennata circostanza, presumibilmente evidenziata al fine di corroborare la tempestività del gravame, va, peraltro, esaminata in una più ampia ottica concernente il proliferare delle iniziative giurisdizionali sottoposte all’attenzione di questo Tribunale dall’attuale società ricorrente OM TE & OM RL, da un lato, e dal sig. RZ IN dall’altro.
1.2.2. Questo Tribunale ha già evidenziato (cfr. con Tar Sardegna, sez. 1^ decreto presidenziale n° 55 del 14.3.2025) la documentale emersione della sussistenza di “ un collegamento tra la RL e il suddetto RZ il quale ultimo, a sua volta e in via individuale, sta impegnando l’attività del Tribunale con una moltitudine di ricorsi, tuttora pendenti, concernenti sempre la medesima materia e proposti avverso la stessa amministrazione comunale ” (vengono citati i nn. rg 523 del 2023, 918 del 2024, 122 del 2025).
1.2.3. Osserva il Collegio che il complessivo quadro dei contenziosi proposti evidenzi un anomalo proliferare di iniziative giudiziarie che, partendo dalla titolarità (o dalla mera disponibilità) di immobili insistenti nel Comune di Calasetta, di volta in volta si traduce in una sistematica e strumentale duplicazione di gravami -spesso contraddistinti da manifesti profili di inammissibilità come quello all’esame- volti a sollecitare un eccentrico controllo generalizzato circa la regolarità edilizia dei manufatti presenti nelle aree circostanti le proprietà della ricorrente.
1.2.4. La condotta in parola, tuttavia, si traduce innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali atteso che tale approccio, denotante l’intento di parcellizzare in maniera strumentale le iniziative contenziose, è idoneo a cagionare un ingiustificato aumento del contenzioso, rivelandosi di ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Cass. n. 10327 del 30/04/2018; Cass. n. 29812 del 18/11/2019; Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/09/2024, n. 23488).
1.2.5. Le superiori considerazioni rendono evidente la sussistenza dei presupposti per applicare l'articolo 26 comma 1° seconda parte c.p.a. a mente del quale “ il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati" , posto che nel comportamento della ricorrente si ravvisa certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire, secondo il parametro proprio degli illeciti soggetti a sanzione pubblicistica, ossia quello dell'assenza di ogni ragionevole dubbio, l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cons. Stato, sez. V Sez., sentenza n. 8487 del 2023 e Cass. S.U. n. 9912 del 20.04.2018).
2. Conclusivamente e per sopra rassegnate considerazioni il ricorso si rivela inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle amministrazioni costituite in giudizio, delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, ove dovuti, nonché ad Euro 2.000,00 (duemila/00) ai sensi dell'art. 26 comma 1, seconda parte c.p.a. e 96 III comma c.p.c., sempre in favore di ciascuna delle amministrazioni costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO