Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2889
CASS
Sentenza 26 febbraio 2003

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La domanda con la quale l'attore chiede di essere risarcito del danno subito a seguito della infissione sul proprio fondo di pali di sostegno di una linea telefonica, in mancanza della costituzione di una servitù, non costituisce una causa relativa a beni immobili, e pertanto, se di valore inferiore all'importo stabilito dall'art. 7, cod. proc. civ., appartiene alla competenza del giudice di pace e va decisa secondo equità, se rientra nel limite di valore dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..

Nel caso in cui sia proposta al giudice di pace domanda principale che rientra nella sua competenza e debba essere decisa secondo equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nonché una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto, in quanto di valore superiore a quello fissato da quest'ultima norma, ovvero perché sarebbe stata riservata alla competenza del Tribunale, la sentenza, se la domanda principale e quella riconvenzionale non riguardano lo stesso rapporto e non richiedono l'accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi od estintivi - non sussistendo, perciò, tra esse, connessione, così da non essere necessaria la loro decisione congiunta - è impugnabile con l'appello per il capo relativo alla riconvenzionale ed è invece ricorribile in cassazione per il capo concernente la domanda principale; la sentenza, relativamente a tutti i capi, è invece appellabile qualora sussista connessione tra le due domande. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esistenza della connessione tra la domanda di risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un fondo per l'infissione sul proprio fondo dei pali di sostegno di una linea telefonica e la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2889
    Data del deposito : 26 febbraio 2003

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