Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 2
La domanda con la quale l'attore chiede di essere risarcito del danno subito a seguito della infissione sul proprio fondo di pali di sostegno di una linea telefonica, in mancanza della costituzione di una servitù, non costituisce una causa relativa a beni immobili, e pertanto, se di valore inferiore all'importo stabilito dall'art. 7, cod. proc. civ., appartiene alla competenza del giudice di pace e va decisa secondo equità, se rientra nel limite di valore dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..
Nel caso in cui sia proposta al giudice di pace domanda principale che rientra nella sua competenza e debba essere decisa secondo equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nonché una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto, in quanto di valore superiore a quello fissato da quest'ultima norma, ovvero perché sarebbe stata riservata alla competenza del Tribunale, la sentenza, se la domanda principale e quella riconvenzionale non riguardano lo stesso rapporto e non richiedono l'accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi od estintivi - non sussistendo, perciò, tra esse, connessione, così da non essere necessaria la loro decisione congiunta - è impugnabile con l'appello per il capo relativo alla riconvenzionale ed è invece ricorribile in cassazione per il capo concernente la domanda principale; la sentenza, relativamente a tutti i capi, è invece appellabile qualora sussista connessione tra le due domande. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esistenza della connessione tra la domanda di risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un fondo per l'infissione sul proprio fondo dei pali di sostegno di una linea telefonica e la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
innocenza TI sul ricorso proposto da:
TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo Cotone procuratore speciale e responsabile della funzione Corporate e Legal Affairs della Società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENTILE, che la difende, giusta procura speciale per OT NA De IS di Roma del 08/11/00 rep. n. 61745;
- ricorrente -
contro
LL SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PELAGIO PRIMO 10, presso lo studio legale MURANO, difeso dagli avvocati MARCELLO GIANI, ANTONIETTA CENTOMIGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 31/00 del Giudice di pace di BUCCINO, emessa e depositata il 13/07/00 (R.G. 60/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giovanni GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 2^ motivo e l'assorbimento del 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - FR RI conveniva in giudizio la società TE AL S.p.A. e con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di Buccino proponeva in suo confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito.
Esponeva che la TE, senza alcun atto di consenso da parte sua e senza alcun atto che la autorizzasse a costruire ed a mantenere sul suo fondo una linea telefonica, vi aveva infisso cinque pali di sostegno per il passaggio di svariati metri di linea. Mentre faceva riserva di chiedere che la linea fosse rimossa, domandava che il danno causatogli dal comportamento della TE gli fosse risarcito nella misura massima di due milioni. 2. - La TE si costituiva in giudizio, non contestava d'aver infisso i pali, ma sosteneva che la sua condotta rientrava nell'ambito della limitazione legale prevista dall'art. 232 del D. P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Proponeva comunque una domanda riconvenzionale per far dichiarare esistente sul fondo dell'attore una servitù coattiva di passaggio di linea telefonica.
3. - Il giudice di pace, con sentenza 13.7.2000, accoglieva la domanda principale.
Considerava che l'attore aveva richiesto un corrispettivo per l'abusiva occupazione del terreno e condannava la TE a pagare la somma di L. 1.500.000.
4. - La TE ha chiesto la cassazione della sentenza. FR RI ha resistito con controricorso. La TE ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
Il primo denuncia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice).
La ricorrente osserva che il giudice di pace non si è affatto pronunciato sulla propria domanda riconvenzionale. Il secondo denuncia un vizio di violazione di norme sulla competenza (art. 360 n. 2 cod. proc. civ., in relazione all'art. 7, primo comma, dello stesso codice).
La ricorrente sostiene che la domanda accolta dal giudice di pace esulava dalla sua competenza, sia perché relativa a bene immobile sia perché connessa alla propria domanda riconvenzionale e per questo attratta alla competenza del tribunale.
Il terzo denuncia ancora un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ.). La ricorrente sostiene che la regola sulla distribuzione dell'onere della prova è norma sul processo e che il giudice di pace l'ha violata perché ha accolto la domanda sulla sola base dell'affermazione dei fatti da parte dell'attore ed in assenza di prova sul danno.
2. - Prima di esaminare i motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza, compete alla Corte verificare di ufficio se la sentenza poteva essere impugnata con ricorso per cassazione. 2.1. - Le sentenze del giudice di pace, mentre non possono essere impugnate con regolamento di competenza (art. 46 cod. proc. civ.) (Sez. Un. 14 dicembre 1998 n. 12542), lo possono essere con l'appello (art. 339, primo comma), a meno che non si tratti di sentenze pronunciate secondo equità, nel qual caso la sentenza non è appellabile (art. 339, terzo comma) e contro di essa può essere proposto ricorso per cassazione (art. 360 primo comma). Dispone il secondo comma dell'art. 113 che il giudice decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni ed ora il suo equivalente in Euro.
Cosa si debba intendere, ai fini del regime dell'impugnazione, per sentenza pronunciata secondo equità risulta dunque dalla combinazione degli art. 339, terzo comma, e 113, secondo comma. L'insieme di queste due disposizioni è stato interpretato dalle sezioni unite, nella sentenza 14 dicembre 1998 n. 12542, nel senso che siano inappellabili le sentenze rese dal giudice di pace su domande il cui valore non eccede lire due milioni ed ora il suo equivalente in Euro.
Ed hanno osservato le sezioni unite nella sentenza 12542 del 1998 che non è il contenuto concreto della decisione a determinare il mezzo d'impugnazione proponibile, ma il valore della domanda proposta, valore che va determinato sulla base degli articoli 10 e ss. del codice di procedura.
Il senso di questa interpretazione delle norme sta dunque in ciò, che rilevano non le questioni dovute risolvere per decidere sulla causa ne' gli enunciati, di diritto o di equità, in base ai quali le questioni sono state risolte, bensì la domanda su cui si è deciso.
È necessario a questo punto considerare che l'art. 113, secondo comma, vale ad individuare una tipologia di sentenze che, per risultare compiutamente definita, deve tenere conto della norma sulla competenza del giudice di pace.
Orbene, l'art. 7 gli attribuisce la competenza a conoscere di tre serie di cause: quelle elencate al terzo comma, che gli sono attribuite per materia, indipendentemente dal valore;
e quelle elencate al secondo ed al primo comma, che gli sono attribuite sulla base del congiunto operare di criteri di materia e valore, e sono le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, entro dati limiti di valore, e più in generale le cause relative a beni mobili, però entro un limite di valore inferiore.
Ora, l'art. 113, secondo comma, da un lato e l'art. 339, terzo comma, dall'altro, in quanto norme che individuano un particolare regime del modo di decidere e impugnare le sentenze pronunciate dal giudice di pace, non possono essere riferite se non alle cause attribuite dallo stesso codice a questo giudice.
In altri termini, il legislatore, nel disporre che le cause non superiori ad un certo valore sono decise dal giudice di pace secondo equità e per questo non sono appellabili, in quanto si muove sul piano di una descrizione normativa del fenomeno disciplinato, può solo aver considerato le cause che debbono essere decise dal giudice di pace, nel cui ambito ha operato una distinzione.
Ed è su un aspetto di questo dover essere che poggia la tesi accolta dalle sezioni unite, per cui il regime di impugnazione della sentenza è stabilito dal valore della causa, non dalle questioni decise e dal modo della loro decisione.
Si può perciò conclusivamente dire che il regime risultante dagli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, in rapporto alla disposizione contenuta nel primo e secondo comma dell'art. 7, riguarda le cause relative a beni mobili, comprese quelle di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e di natanti, di valore non superiore all'equivalente in Euro di due milioni di lire. Non riguarda per contro le cause relative a beni immobili, proposte ai giudice di pace e su cui il giudice di pace decide per non essere stata rilevata o giudicata esistente l'incompetenza dello stesso giudice a deciderle.
E ciò si può esprimere dicendo che quel regime è proprio delle cause, che, ripartite tra giudice di pace ed altri giudici anche in base ad un criterio di competenza per valore, ricadono nella competenza per valore del primo e sempre che il valore non superi l'importo indicato nell'art. 113.
Con questa soluzione collima quella che si è venuta affermando nella giurisprudenza della Corte a proposito delle cause elencate nel terzo comma dell'art. 7, ovverosia delle cause attribuite alla competenza per materia del giudice di pace indipendentemente dal valore, cause che vengono considerate estranee all'ambito di applicazione degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma (Cass. 8 agosto 2002 n. 11933; 19 novembre 2001 n. 14527; 7 dicembre 1999 n. 13702). 2.2. - Il principio di diritto appena enunciato è destinato a trovare applicazione, in rapporto alla domanda principale, quella dell'attore, oltre che nel caso di unica domanda, in quelli indicati agli artt. 103 e 104 cod. proc. civ., quando le domande, da sole o cumulate (art. 104, secondo comma, e 10, secondo comma) da un lato rientrino tutte e solo nella competenza per valore del giudice di pace, dall'altro ne impegnino unicamente il potere di decisione secondo equità, perché sole o cumulate non eccedono il limite di valore stabilito dal secondo comma dell'art. 113.
Il principio vale anche e nello stesso modo rispetto alle domande riconvenzionali del convenuto.
2.3. - A questo quadro di riferimento non può essere riportata la situazione che si è data nel presente giudizio.
L'attore ha proposto una domanda di risarcimento del danno. La domanda con cui si fa valere una responsabilità per fatto illecito e si chiede un risarcimento in denaro è certo una domanda per la quale opera un criterio di collegamento di valore (art. 14, primo comma, cod. proc. civ): ne costituisce conferma il secondo comma dell'art. 7, che rappresenta una specificazione del primo comma e contempla cause di risarcimento del danno.
Qui si può prescindere dal considerare se, come ha sostenuto la ricorrente nel secondo motivo, il comportamento che l'attore le ha imputato sia da considerare riferibile ad immobile, e tale perciò da far ricadere la domanda fuori della competenza del giudice di pace, in base a quanto dispone il primo comma dell'art. 7 cod. proc. civ., e dentro la competenza del tribunale, in base all'art. 9,
primo comma.
Se così fosse, la sentenza si dovrebbe considerare pronunciata su domande tutte sottratte alla competenza per valore del giudice di pace, con la conseguenza che il ricorso, alla stregua di quanto si è già detto, andrebbe dichiarato inammissibile.
Invero, la convenuta ha contrapposto alla domanda dell'attore una domanda riconvenzionale, essa certo estranea alla competenza del giudice di pace, in quanto ha avuto come oggetto una pronuncia intesa alla costituzione di una servitù coattiva.
Si tratta di domanda che riguarda un rapporto relativo ad un immobile e che perciò ricade fuori della competenza del giudice di pace (si vedano sul primo comma dell'art. 7, per questo aspetto, le sentenze 28 novembre 2001 n. 15100; 7 dicembre 1996 n. 10922). Nè importa che su tale domanda non sia stata resa alcuna pronuncia nè di rito ne' di merito. Invero, relativamente a tale domanda, la sentenza ha comunque determinato la chiusura del grado di giudizio e, perciò stesso che se ne ammette l'impugnazione, a tutela dell'interesse della parte ad ottenere già nel giudizio in corso una pronuncia sul merito della sua domanda, il mezzo di impugnazione da proporsi al fine di conseguire un tale risultato non può non essere quello idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio sulla domanda e quindi l'appello, se si tratta di domanda per la cui decisione sono previsti più gradi di merito.
Per continuare l'esame della problematica che si è iniziato ad affrontare e che consiste nello stabilire quale sia il modo per impugnare una sentenza resa in una tale fattispecie, non resta allora se non fare l'ipotesi che la domanda principale non esulava per ragioni di materia dalla competenza del giudice di pace ed andava decisa secondo equità per essere di valore inferiore a due milioni, mentre la domanda riconvenzionale, per riguardare beni immobili, ricadeva fuori dalla competenza del giudice di pace. D'altra parte, è onere della Corte verificare di ufficio se il ricorso proposto sia o no ammissibile.
Orbene, come si vedrà, quando davanti al giudice di pace siano proposte insieme una domanda principale di sua competenza ed a decisione secondo equità ed una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale o più in generale a decisione secondo diritto, ciò può, ma non deve sempre comportare come conseguenza, che la domanda principale debba essere anch'essa decisa secondo diritto.
Ed allora, per poter decidere circa il regime di impugnazione della sentenza all'esame della Corte è necessario prima considerare in quali ipotesi il regime di decisione della domanda principale subisca la detta modificazione e poi verificare se tale ipotesi ricorra nel caso concreto.
2.4. - Conviene fare subito una premessa.
Il problema del modo di impugnazione di una sentenza pronunciata su domanda principale e domanda riconvenzionale, l'una di competenza del giudice di pace ed a decisione secondo equità e l'altra di competenza del tribunale, non è che un aspetto di un più generale problema.
Esso si propone infatti anche quando domanda principale e domanda riconvenzionale appartengono ambedue alla competenza del giudice di pace, ma l'una andrebbe per sè decisa secondo equità e l'altra secondo diritto.
Il problema ha poi due facce.
Si tratta anzitutto di stabilire se dovere il giudice di pace decidere insieme su più domande, non tutte a pronuncia secondo equità, comporti per queste domande una modificazione del loro regime di decisione, nel senso che finiscano col rientrare nella diversa area delle cause a decisione secondo diritto. Si tratta poi di stabilire quale sia il regime d'impugnazione della sentenza.
2.4.1. - L'attribuzione al giudice di pace, di diversi poteri di decisione in rapporto alle diverse cause di sua competenza e il diverso pertinente regime di impugnazione previsto per la sentenza pronunciata su uno o sull'altro tipo di cause, porta così ad attribuire al fenomeno della proposizione di più cause nel medesimo processo ancora un ulteriore profilo di rilevanza, dopo quello attinenti alla competenza ed alla diversità del rito. Questo fenomeno, come risulta dagli artt. 31 e ss. e dall'art. 40, assume rilievo, in rapporto alla competenza ed al rito, nel senso di modificare la disciplina pertinente alla singola causa, solo in caso di connessione.
E dunque, da un lato è possibile assumere per certo che, fuori dei casi di connessione previsti dalla legge, nessuna rilevanza sia da attribuire al fenomeno sotto l'aspetto che qui interessa. Dall'altro, nel valutare se e quali effetti riconoscere alla connessione sotto questo medesimo aspetto, va tenuto conto della sua peculiarità, che è rappresentata da un lato dalla diversità dei poteri di decisione, dall'altro dal fatto che alla diversità del modo in cui la causa deve essere decisa si collega la diversità del modo in cui la sentenza può essere impugnata.
2.4.2. - In linea generale, è possibile che la domanda principale e quella riconvenzionale non riguardino lo stesso rapporto e dunque che per decidere sull'una non siano da accertare fatti costitutivi, modificativi, impeditivi, estintivi che rilevino per la decisione dell'altra domanda.
Siccome è appunto quello del modo di decisione della causa l'aspetto sotto il quale si tratta di valutare se la connessione tra le cause determini modificazioni, si può assumere per certo che nell'ipotesi appena fatta il regime della causa a decisione secondo equità non debba subire alcuna modificazione.
Ci si troverà allora di fronte ad unica sentenza pronunciata su domande che per sè considerate avrebbero dovuto essere decise impegnando diversi poteri di decisione e ciascuna delle quali ha mantenuto il proprio regime di decisione, ma quindi anche il suo regime di impugnazione.
Invero, se il regime di impugnazione della sentenza dipende dalla natura della domanda su cui il giudice ha deciso e in rapporto alle diverse domande decise con unica sentenza vige appunto un diverso regime (come accade quando il medesimo giudice sia competente a decidere sulle diverse domande, ma rispetto ad alcune in unico grado e rispetto ad altre in primo grado), la sentenza andrà impugnata, per ciascun capo nel modo pertinente (Sez. Un. 19 ottobre 2000 m. 1122).
Questa è dunque la regola che deve trovare applicazione, nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di pace, quando gli siano state proposte una domanda principale ed una domanda riconvenzionale che ambedue rientrano nella sua competenza, non presentino connessioni tra loro nel senso già visto, debbano essere decise una secondo equità e l'altra secondo diritto.
2.4.3. - Tuttavia, davanti al giudice di pace, possono essere proposte domande, principale e riconvenzionale, che, se rientrano tutte nella sua competenza, per il loro valore impegnano ognuna un diverso potere di decisione, l'una secondo equità e l'altra secondo diritto, e però sono tra loro connesse, nel senso di richiedere, in vista della pronuncia sulle domande contrapposte, un accertamento che cada sui medesimi fatti.
Si può considerare il caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione di veicoli per un risarcimento di valore inferiore ai due milioni di lire, cui sia contrapposta domanda riconvenzionale per un valore superiore.
L'accertamento e distribuzione della colpa dei conducenti nel produrre lo scontro costituisce un presupposto comune alle due cause e nello spettro delle possibilità insite nella conclusione di tale accertamento è il giudizio per cui la colpa od il grado della colpa dell'uno escludono o determinano il grado della colpa dell'altro. Si configura così l'ipotesi in cui si contrappongono pretese invertite dipendenti dall'accertamento circa un medesimo fatto costitutivo, ipotesi che si può considerare paradigmatica della necessità che le due cause siano decise non solo nel medesimo processo, ma con il medesimo criterio di decisione e con la stessa sentenza.
Se ciò è, se ne deve trarre la conseguenza per cui la sentenza pronunciata sulle due domande cessa di poter essere impugnata con due diversi mezzi di impugnazione, con ricorso per cassazione per la decisione sulla domanda principale e con l'appello per la decisione sulla domanda riconvenzionale (a questa conclusione la Corte è già pervenuta nella sentenza 23 novembre 2001 n. 14858). E questo per più ragioni.
In primo luogo perché la connessione tra le domande ha comportato una modificazione dello statuto della prima causa, passata anch'essa a quello della domanda da decidere secondo diritto, sicché si tratta di impugnare sentenza che ha pronunciato su domande tutte da decidere secondo diritto;
in seconde luogo perché la necessità del processo simultaneo sulle due domande, se si presenta in primo grado, si deve poter riproporre nei gradi di impugnazione. 2.4.4. - Esaurita la considerazione dell'ipotesi in cui nello stesso processo siano proposte al giudice di pace una domanda principale ed una riconvenzionale, ciascuna di sua competenza, ma la prima a decisione secondo equità e l'altra a decisione secondo diritto, si può passare a considerare l'ipotesi che la domanda riconvenzionale proposta e decisa dal giudice di pace sia causa a decisione secondo diritto perché sarebbe stata di competenza del tribunale. La soluzione prima raggiunta appare adeguata anche a questa seconda ipotesi, ed in questo senso convince l'art. 40 del codice che, senza dare risposta al problema, tuttavia dispone in tema di connessione tra domande di competenza del giudice di pace e del tribunale. 2.5. - L'art. 40 contiene disposizioni, dettate ai commi sesto e settimo, che riguardano il caso in cui una causa di competenza del giudice di pace sia connessa, tra l'altro per i motivi di cui agli artt. 34, 35 e 36, con altra causa di competenza del tribunale. 2.5.1. - I commi sesto e settimo dell'art. 40 recitano così:
- Se una causa di competenza del giudice di pace, sia connessa per i motivi di cui agli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo" (comma 6). "Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace ed al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche di ufficio la connessione a favore del tribunale" (comma 7).
Le due disposizioni sembrerebbero non contemplare l'ipotesi in cui le domande tra loro connesse siano proposte davanti al giudice di pace.
Tuttavia, per quanto interessa qui, implicitamente la regolano, perché considerano l'art. 36.
In tale articolo, dedicato alle cause riconvenzionali, per il caso di connessione tra la domanda riconvenzionale e quella principale, nella prima parte, si disciplina l'ipotesi della competenza per la principale che attrae a sè la competenza per la riconvenzionale, e questa regola è trasposta nell'art. 40, al sesto comma, perché vi si dispone che la riconvenzionale di competenza del giudice di pace può essere proposta al tribunale davanti al quale già pende la principale.
Nella seconda parte dell'art. 36, invece, si considera l'inverso caso della riconvenzionale proposta al giudice della principale sebbene ne ecceda la sua competenza, ed in tal modo, quando le due domande siano state proposte davanti al giudice di pace, l'ipotesi viene ad essere disciplinata secondo la regola dettata dal settimo comma, per cui il giudice di pace deve anche di ufficio rilevare la connessione della principale con la riconvenzionale e rimettere la causa al tribunale.
2.5.2. - Nel settimo comma dell'art. 40, come del resto già nella seconda parte dell'art. 36, si prefigura dunque un'area in cui spetta al tribunale, in quanto giudice dotato di più ampia competenza, conoscere oltre che della riconvenzionale di sua competenza, anche della domanda principale di competenza del giudice di pace.
La causa principale cessa quindi d'essere causa per la quale opera la competenza per valore del giudice di pace.
Se il giudice di pace si pronuncia tuttavia su questa causa, come su quella riconvenzionale, che già di per sè sarebbe causa sottratta al suo potere di decisione, si riproduce il fenomeno per cui il giudice di pace pronuncia su cause tutte a decisione secondo diritto.
La sentenza diventa allora soggetta al regime proprio della sentenza che pronuncia su cause a decisione secondo diritto, ed è dunque una sentenza appellabile.
2.6. - Esaurita la premessa si può passare a considerare se la domanda principale rientrava nella competenza per valore del giudice di pace prevista dal primo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. e, in caso affermativo, se però tra la domanda principale e quella riconvenzionale vi fosse una connessione tale da imporne la decisione congiunta.
2.6.1. - L'attore ha chiesto un risarcimento del danno per il fatto che la TE col proprio comportamento ha di fatto assoggettato a servitù il suo fondo, infiggendovi, a sostegno della linea così venuta ad attraversarlo, i pali necessari a sostenerla. La domanda di risarcimento del danno rientra nella competenza per valore del giudice di pace.
La circostanza che il danno sia arrecato ad immobile non vale per sè a farla qualificare come causa non relativa a bene mobile. È bensì vero che l'espressione "causa relativa a beni mobili", impiegata nell'art. 7, primo comma, è stata intesa nel senso per cui essa vale ad escludere dalla competenza del giudice onorario non solo le cause relative a diritti reali su beni immobili, considerate dall'art. 15 cod. proc. civ., ma anche quelle attinenti a diritti sorti da rapporti obbligatori aventi ad oggetto immobili (Cass. 3 dicembre 1996 n. 10787). E però non si può considerare causa che sorge da un rapporto obbligatorio avente ad oggetto un immobile quella nella quale il proprietario o possessore tende ad ottenere un risarcimento dal terzo che ha materialmente danneggiato il suo immobile o ne ha limitato il godimento.
Siccome la competenza si determina dalla domanda, non rileva infine che la TE si sia difesa sostenendo che il suo comportamento era legittimo e non illecito, perché la limitazione apportata alla facoltà di godimento del proprietario rientrava nell'ambito della limitazione legale prevista dall'art. 232 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. 2.6.2. - Quanto alla domanda riconvenzionale si è già detto che essa, perché relativa a bene immobile, esulava dalla competenza del giudice di pace e rientrava in quella del tribunale (art. 9, primo comma, cod. proc. civ.).
2.6.3. - Se ora si valuta il rapporto tra le domande, si deve considerare che ne' l'accoglimento della domanda principale ne' quello della riconvenzionale avrebbero potuto per sè comportare il rigetto dell'altra, essendo una fondata su presupposti di fatto del tutto compatibili con i presupposti dell'altra.
Invero, della prima era presupposto che fosse stata realizzata una situazione corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù senza che di questa ne fosse mai avvenuta la costituzione, cosa ammessa dalla convenuta, e della seconda che la convenuta avesse tuttavia diritto a vederla costituita, senza che ciò potesse tuttavia rendere legittimo il comportamento tenuto prima che la servitù risultasse costituita con la sentenza e per effetto di questa e senza perciò poter essere di ostacolo all'accoglimento della domanda proposta dall'attore per ottenere il risarcimento del danno subito.
2.7. - Si deve allora concludere nel senso che la sentenza, poteva essere impugnata con ricorso per cassazione quanto alla domanda principale, ma quanto alla domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello.
3. - Passando allora all'esame del ricorso si deve dire che esso è inammissibile quanto al primo motivo (che riguarda l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale).
Sicché ne vanno presi in considerazione il secondo ed il terzo. Il secondo motivo è infondato.
Si è già detto che la domanda principale rientrava per sè nella competenza del giudice di pace.
Non poteva d'altra parte importare modificazione del regime di competenza della domanda principale il fatto che fosse stata proposta la domanda riconvenzionale.
Questo perché deve negarsi che tra le due domande vi fosse ragione di connessione.
E ciò per la ragione già messa in rilievo a proposito del regime di decisione della domanda principale, ovverosia perché sull'accoglimento della domanda principale non poteva influire quello della domanda riconvenzionale.
Anche il terzo motivo non è fondato.
Il giudice di pace ha accertato che l'attore era proprietario del fondo e che la TE non aveva contestato d'avervi infisso i pali;
ha aggiunto che la linea non veniva utilizzata per fornire il servizio telefonico all'attore.
Dunque, dalla sentenza si può desumere una motivazione idonea a sostenere l'accertamento di un comportamento illecito della convenuta, per sè causa di danno, implicando una limitazione del godimento della proprietà.
Riconoscere in un caso di questo tipo un risarcimento, è decisione che rientra già nei poteri di liquidazione equitativa del danno secondo l'art. 1226 cod. civ. e dunque non si presta ad essere ritenuta viziata da violazione della norma sulla distribuzione dell'onere della prova.
4. - Concludendo, il ricorso, in relazione al primo motivo, è inammissibile.
Le ragioni per cui lo è si possono compendiare nelle seguenti proposizioni.
Se al giudice di pace è proposta una domanda principale che rientra nella sua competenza per valore e va decisa secondo equità ed una causa riconvenzionale che va decisa secondo diritto, perché o appartiene alla sua competenza per valore ma ha valore superiore al limite stabilito dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. ovvero esula dalla sua competenza, la sentenza, sul capo relativo alla riconvenzionale deve essere impugnata con appello, salvo a dover essere impugnata in tal modo anche sul capo relativo alla domanda principale, quando le due domande siano tra loro connesse. 4.1. - Il ricorso quanto al secondo e terzo motivo è ammissibile, ma non è fondato.
La ragione per cui non è fondato il secondo motivo si può compendiare nelle seguenti affermazioni riassuntive. La domanda con cui l'attore ha chiesto di essere risarcito del danno subito per avere la TE infisso sul suo fondo pali a sostegno di una linea telefonica senza che fosse stata in precedenza costituita in suo favore la pertinente servitù non è domanda relativa a bene immobile e va decisa secondo equità perché il risarcimento è stato chiesto per somma inferiore a quella stabilita nel secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ..
Proposte al giudice di pace una domanda che rientra nella sua competenza per valore e va decisa secondo equità ed una domanda riconvenzionale che appartiene alla competenza del tribunale, la domanda principale subisce modificazione del proprio regime di competenza in quanto tra la domanda principale e quella riconvenzionale vi sia connessione.
Tale connessione non sussiste quando la decisione sulle due domande non richieda l'accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi, sì che l'accoglimento od il rigetto dell'una non implichi rigetto e accoglimento dell'altra. Non sussiste rapporto di connessione tra la domanda di risarcimento del danno derivato dal comportamento della TE che abbia stabilito di fatto la servitù sul fondo dell'attore e la domanda riconvenzionale della stessa TE proposta per ottenere la costituzione coattiva di tale servitù.
La connessione manca perché accoglimento e rigetto delle due domande sono indipendenti tra loro.
5. - La ricorrente deve rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile quanto al primo motivo e per il resto lo rigetta;
condanna la società TE AL a rimborsare a FR MO le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 550 Euro, di cui 450 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2003