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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1757/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA SS, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2910/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 1 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per i motivi esposti in ricorso, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per omesso/ parziale/tardivo versamento n. 569 del 05/06/2023 (notificatogli quale erede di Nominativo_1).
In data 14/10/2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, evidenziando che < richiesta del ricorrente relativamente alla non debenza del tributo e, conseguentemente, ha annullato l'atto oggetto della odierna impugnazione>>.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta al Giudice che provvedere come da dispositivo;
sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione di quanto evidenziato dall'ente, e considerato il valore irrisorio della controversia
(appena 37 €).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Monocratico
AN NO
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA SS, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2910/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 1 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per i motivi esposti in ricorso, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per omesso/ parziale/tardivo versamento n. 569 del 05/06/2023 (notificatogli quale erede di Nominativo_1).
In data 14/10/2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, evidenziando che < richiesta del ricorrente relativamente alla non debenza del tributo e, conseguentemente, ha annullato l'atto oggetto della odierna impugnazione>>.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta al Giudice che provvedere come da dispositivo;
sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione di quanto evidenziato dall'ente, e considerato il valore irrisorio della controversia
(appena 37 €).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Monocratico
AN NO
(firmato digitalmente)