Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
Nel caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell'azienda ceduta, dell'anzianità maturata presso il cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianità, ove presso il datore di lavoro precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità, essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2013, n. 14208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14208 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. AINZ Rosa - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1160-2009 proposto da:
LI NZ [...], MOZZINI PIERO [...], FUMI LUCIANO [...], MUGNAI ALVARO mgnlvr4 8sl4a390i, VERRAZZANI BRUNO [...], VELTRONI LICIA [...], MANCINI MASSIMO [...], PIANTINI AURELIO [...], LIMONI GIUSEPPE [...], ROSSI LA [...], SEVERI ANGIOLO [...], CAPACCIOLI BRUNO [...], FARNETANI GI [...], PELLEGRINI ALDO [...], GRAZI ANGELO [...], MARTORELLI SE [...], BRACCIALI DONATELLA [...], CORBELLI ADENIO [...], GIGLIOTTI RT [...], DUNI ANGIOLO [...], CENTENI ROMANO GUIDO [...], BINDI LEONARDO [...], FRANCINI SE [...], CECCHINI LUCIANO [...], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell'avvocato Vicinanza Alessandra, rappresentati e difesi dagli avvocati Borri Paolo, Cipriani Romolo Giuseppe, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NUOVE ACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Del Punta Riccardo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 964/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/06/2008 R.G.N. 493/2006 +1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato Vicinanza Alessandra per delega Borri Paolo;
udito l'Avvocato Del Punta Riccardo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Matera Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 23 giugno 2008, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva il gravame principale svolto, con separati atti, dalla Nuove Acque s.p.a., contro le sentenze di primo grado che, dichiarata la nullità del punto dell'accordo aziendale 11.6.1999 in riferimento all'applicazione del c.c.n.l. Federgasacqua in tema di scatti di anzianità ai lavoratori transitati dall'ente locale di precedente gestione dei relativi servizi pubblici, avevano riconosciuto il diritto di MU AR, ed altri 26 dipendenti indicati nella sentenza impugnata, alla determinazione degli scatti sulla base della contrattazione collettiva applicata dalla predetta società, con decorrenza dalla data dell'effettiva assunzione da parte, rispettivamente, del Comune di Arezzo e del Consorzio intercomunale per la Gestione dei servizi Acquedotto e Fognatura, e non a decorrere dal gennaio 1995, come stabilito dal predetto accordo.
2. La Corte territoriale premetteva che la vicenda ineriva al trapasso della gestione dei servizi pubblici di base da aziende pubbliche a soggetto privato;
all'applicazione, affermata dai lavoratori e contestata dall'azienda, della specifica disciplina dell'art. 2112 c.c.; al ricalcolo degli scatti di anzianità in base a tutta l'anzianità da ogni lavoratore effettivamente maturata prima del passaggio alla società Nuove Acque, e non come stabilito dall'accordo aziendale del giugno 1999, ossia solo a decorrere dal 1995.
3. Per la società, l'art. 2112 c.c. andava interpretato in modo da attribuire ai dipendenti trasferiti soltanto quanto effettivamente derivante dall'applicazione dell'anzianità maturata alle dipendenze del datore di lavoro cedente, presso il quale non era previsto, o regolamentato dalla contrattazione degli enti locali, l'istituto degli scatti di anzianità che, pertanto, per non essere previsto e calcolato nel precedente rapporto di lavoro, non poteva trovare applicazione, retroattivamente, alla stregua della contrattazione Federgasacqua.
4. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, riteneva, per quanto qui rileva, che gli scatti di anzianità non erano mai stati inseriti, come istituto retributivo, nella contrattazione degli enti locali e che l'incontestabile trascinamento dell'anzianità di servizio presso il nuovo datore di lavoro non consentiva la ricostruzione del trattamento-scatti in riferimento a quanto maturato, in precedenza, presso l'ente cedente, non sussistendo il diritto in questione nell'ambito del rapporto di lavoro con il Comune;
diversamente opinando si sarebbe introdotta una sperequazione con i dipendenti della cessionaria, in servizio anche da tempo risalente rispetto al gennaio 1995, per i quali il primo scatto di anzianità era maturato, a norma dell'art. 39 CCNL Federgasacqua, il 1 gennaio 1997.
5. MU AR ed altri 23 dipendenti in epigrafe indicati domandano la cassazione della sentenza sulla base di due motivi di ricorso. Non hanno proposto ricorso i dipendenti IA IO, OL NT e TI FA. Resiste, con controricorso, la Nuove Acque s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente il Collegio deve dare atto che la pretesa correzione materiale del nominativo di alcuni dei litisconsorti del ricorso per cassazione, peraltro inammissibilmente corroborata dall'allegazione di un documento d'identità, non è comunque meritevole di accoglimento per l'assorbente rilievo che con essa si chiede di emendare due nominativi, IN CL e IN NT, invero neanche figuranti tra quelli indicati nel ricorso per cassazione, ed altresì di introdurre, in luogo del predetto IN, altro nominativo, IA AR, non risultante, nella sentenza impugnata, tra i litisconsorti nel giudizio di gravame.
7. Tanto premesso, con articolato motivo di ricorso i lavoratori denunciano la contraddittorietà della sentenza impugnata per avere la Corte di merito riconosciuto, da un lato, la continuità del rapporto ex art. 2112 c.c. con immediata applicabilità del contratto collettivo del cessionario, e disconosciuto, dall'altro, l'anzianità professionale dei dipendenti che hanno lavorato nell'azienda, ancorché con diverso datore di lavoro, onde gli scatti di importo diversificato, attribuiti dal cessionario alla stregua della contrattazione collettiva, non potevano non essere parametrati computando l'anzianità di servizio dal momento dell'assunzione presso l'Ente locale di provenienza. Assumono, pertanto, che il trattamento economico e normativo dei dipendenti ceduti dall'ente locale deve essere determinato sulla base delle clausole della contrattazione collettiva applicata presso la società Nuove acque. Deducono, inoltre, la violazione dell'art. 39 del contratto collettivo Federgasacqua e l'interpretazione data dalla Corte di merito, giacché dal dato testuale si evincerebbe che il diritto agli scatti è influenzato dall'anzianità di servizio ed è infrazionabile in caso di successione di datori di lavoro. Invocano, infine, l'accordo intercorso tra la società e le organizzazioni sindacali contestualmente al passaggio dei lavoratori dall'ente locale cedente alla società cessionaria, criticano l'interpretazione data dalla Corte territoriale, ed assumono il valore derogatorio del principio di frazionabilità dell'anzianità e l'inefficacia.
8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
9. Osserva la Corte che le censure svolte dai ricorrenti, incentrate sulla violazione delle disposizioni contrattuali e dei canoni legali di ermeneutica, investono il contratto collettivo nazionale di lavoro Federgasacqua 17 novembre 1995 e l'Accordo intercorso tra la società Nuove Acque e le organizzazioni sindacali 11 giugno 1999, senza che risultino indicati, a suffragio delle doglianze, i singoli canoni interpretativi violati dai Giudici del gravame e le ragioni dell'asserita violazione, in relazione ai consolidati principi enunciati, sul punto, da questa Corte di Cassazione. 10. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha correttamente tenuto disgiunti gli scatti di anzianità, mai inseriti come istituto retributivo nella contrattazione collettiva degli enti locali, e il trascinamento dell'anzianità di servizio presso il nuovo datore di lavoro, anche solo sotto il profilo del sistema di computo del pregresso periodo di lavoro, ritenendo non consentita la ricostruzione del trattamento scatti in riferimento a quanto maturato in precedenza presso l'ente cedente.
11. In particolare la Corte ha correttamente evidenziato che, per dato ontologico, sia gli scatti, sia il relativo metodo di calcolo e l'effetto acquisitivo geometrico tra anni e scatti periodici, non rappresentano "diritti" maturati presso le aziende in cui è stata applicata la contrattazione per il personale degli enti locali. Ha rimarcato che sotto altro angolo visuale essi non sono diritti correlati e correlabili con l'anzianità già conseguita, appunto perché presso il datore di lavoro precedente non esisteva il dritto a percepire gli scatti periodici di anzianità; l'acquisizione positiva di un ulteriore elemento retributivo - sulla scorta del principio di immediatezza della sostituzione tra contrattazioni diverse - permette certamente da subito, e nella specie dal giugno 1999, di prevedere il calcolo degli scatti periodici, ma appunto a partire dal periodo lavorativo regolato della contrattazione che prevedeva l'istituto, ferma restando ogni ulteriore definizione a livello collettivo o individuale di miglior favore per il lavoratore. 12. La motivazione snodatasi nei termini appena esposti non è infirmata dai generici rilievi critici mossi dalla difesa dei ricorrenti e non rivela alcuna insufficienza o contraddittorietà ed è, pertanto, immune da qualsivoglia censura.
13. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013