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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 597/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AUGENTI ADRIANA, elettivamente domiciliato Parte_1 in VIA PRINCIPE AMEDEO 118 70122 BARI
APPELLANTE contro
. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2
GA PA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 1 42020 QUATTRO CASTELLA
APPELLATO
Avverso la sentenza definitiva n. 1018/2022 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data 6.10.2022, nel procedimento n. R.G. 5029/2020
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: A) Preliminarmente, si chiede confermarsi il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 1018/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, pronunciato da questa Ecc.ma Corte con ordinanza del 31 ottobre
2023; B) Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1018/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Civile, Giudice Dott. Lorenzo Meoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5029/2020, depositata in cancelleria in data 6 ottobre 2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, qui rifuse e specificate nei motivi sub b., c., d., e. ed f. e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, revocando il decreto ingiuntivo opposto per la parte residua e contestata;
C) con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio. Con espressa di riserva di meglio dedurre, argomentare e produrre nei termini di rito
La società cooperativa così precisava le proprie conclusioni:
“Contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge che si rendesse necessario, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - In via pregiudiziale: o DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello proposto dalla poiché Parte_1 Pt_1 proposto in violazione del disposto dell'art. 342 cpc per i motivi esposti in narrativa;
- In via preliminare: o EMANARE i provvedimenti ex art. 182 c.p.c. II comma in quanto atto di appello privo di procura valida;
o Rilevate le nullità dell'atto di appello ex art. 164, comma 1 c.p.c. ADOTTARE i provvedimenti di cui all'art 164, comma 3 c.p.c. - In via principale nel pagina 1 di 6 CP_ merito, o RIGETTARE le domande proposte da di nei confronti di nel presente Pt_1 Parte_1 CP_2 grado di giudizio, perché infondate in fatto e in diritto e/o perché non provate e/o perché coperte da giudicato per i motivi esposti in narrativa, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (oltre a quelle del procedimento monitorio – da confermare)”. Con osservanza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ditta individuale di proponeva opposizione avverso il decreto emesso in data Pt_1 Parte_1
21.09.2020 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 10.080,96 in favore di
, per la fornitura di porte e serramenti rimasta impagata e per la mancata restituzione di CP_1 CP_2 diverso materiale fornito dalla cooperativa sulla base di un contratto estimatorio sottoscritto con la ditta . Pt_1
Con l'opposizione proposta la difesa di contestava che, in relazione alla fornitura rimasta impagata, Pt_1 Co
non avesse mai risposto alla richiesta di dilazione formulata dalla opponente e avesse così impedito di CP_1 definire la situazione e permettere a quest'ultima di predisporre il pagamento. Quanto invece al credito derivante dal contratto estimatorio, sosteneva di aver restituito integralmente la merce depositata, come risultante dal documento di trasporto recante data 23.05.2016. Contestualmente negava di aver mai ricevuto da controparte un sollecito per il versamento dell'importo residuo e in ogni caso contestava la valenza probatoria della comunicazione depositata da Co. CP_1 Co Nel giudizio di opposizione si costituiva eccependo in primis che, con missiva del CP_1 CP_2
23.11.2015, aveva sottoposto all'impresa debitrice una controproposta di rientro dilazionato, a cui quest'ultima non aveva dato riscontro. Con successiva missiva del 01.04.2016 aveva nuovamente avvertito che, non essendo intervenuto nessun pagamento e nessun riscontro, avrebbe proceduto al recupero giudiziale del credito. Rilevava, dunque, non solo che il credito di € 2.090,67 non era stato contestato da controparte nell'an e nel quantum, ma le eccezioni sollevate in ordine alla richiesta di dilazione erano del tutto infondate. In ordine poi alla posta creditoria costituita dal corrispettivo dovuto per la merce in conto deposito non restituita da , precisava che, in esecuzione del contratto sottoscritto, aveva consegnato a quest'ultima diverso Pt_1 materiale per il proprio showroom ed emesso le relative fatture. In data 22.10.2015, stante il mancato pagamento di queste ultime, aveva sollecitato il versamento dell'importo. Da parte sua, comunicò l'intenzione di Pt_1 rendere la merce presente presso il proprio magazzino e procedette alla spedizione della medesima. Ricevuta la spedizione, Co constatò che non tutta la merce consegnata era stata resa;
così, in data 30.05.2016 inviò CP_1 alla opponente e-mail contenente il resoconto della merce effettivamente resa e il sollecito del versamento dell'importo corrispondente alla merce trattenuta. Nel merito contestava che il documento di trasporto, depositato da controparte a riprova della restituzione della merce, avesse un qualche valore probatorio, in quanto atto di parte redatto dalla medesima opponente. Di Co converso, la comunicazione inoltrata da contenente la contabilizzazione del materiale trattenuto da CP_1
, era stata tempestivamente recapitata via e-mail a quest'ultima in data 30.05.2016 ad indirizzo mail Pt_1 valido e attivo. D'altra parte, l'analisi dei documenti allegati alla citata mail e la contestazione dell'importo dovuto erano stati oggetto di diverse conversazioni tra le maestranze di Co e quelle della debitrice, a CP_1 conferma della piena consapevolezza, da parte di quest'ultima, della debenza delle somme ivi riportate. La causa, istruita documentalmente e con escussione testimoniale, è stata decisa con sentenza n. 1018/2022 che ha rigettato la opposizione con i seguenti passaggi logico - giuridici: Pacifica l'esistenza del contratto, nel rispetto dei relativi oneri probatori gravanti sulle parti, il Tribunale ha Co statuito spettasse a dar prova di aver restituito i beni di cui la aveva chiesto il pagamento, Pt_1 CP_1 posto che, il contratto stipulato aveva posto a suo carico l'obbligazione di restituire le merci non vendute, alla scadenza, ovvero comunque pagarne il prezzo. L'opponente si era limitata a produrre copia di un documento di trasporto, di per sé inidoneo a dimostrare la quantità e qualità delle merci restituite, senza fornire altri elementi documentali o testimoniali a fronte delle puntuali contestazioni dell'opposta.
o aveva invece dimostrato, tramite escussione testimoniale, la circostanza che, al momento della CP_1
pagina 2 di 6 restituzione dei beni, le proprie maestranze avevano segnalato ammanchi delle merci, inducendo Parte_2
all'epoca addetto della parte commerciale di a sottoscrivere l'elenco Excel prodotto.
[...] CP_1
In assenza di contestazione sul resto del credito azionato nel procedimento monitorio, il Tribunale ha quindi rigettato l'opposizione. Avverso la predetta decisione ha proposto appello di , formulando cinque motivi di Pt_1 Parte_1 gravame. Nel giudizio si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello CP_1 CP_2 proposto, ex art. 342 c.p.c., la nullità dell'appello per vizio della vocatio in ius e la nullità della procura rilasciata al difensore di controparte. Nel merito insiste per il rigetto delle domande proposte da perché infondate in fatto e in diritto e/o Pt_1 perché non provate e/o perché coperte da giudicato, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 24.06.2025.
*** In via preliminare l'appellante eccepisce il mancato invito delle parti, nel precedente grado di giudizio, alla precisazione delle conclusioni. Con il primo motivo contesta la decisione, per aver ritenuta non provata la restituzione della merce in conto deposito. Insiste di aver prodotto, a riprova della restituzione, il documento di trasporto del 23 maggio 2016 e una raccomandata con cui aveva comunicato la restituzione di tutta la merce. Con il secondo motivo lamenta l'erroneo convincimento del primo giudice, circa la inidoneità del documento di trasporto prodotto a dimostrare la quantità e qualità delle merci restituite. Al contrario ritiene costituisca un documento commerciale avente valore probatorio. Nella fattispecie in decisione, la merce era stata resa allo Co spedizioniere commissionato dalla con il relativo DDT, contenente il riferimento alle bolle di CP_1 consegna emesse dalla controparte, a conferma dell'integralità del reso. Secondo la difesa appellante, le bolle richiamate contenevano infatti la quantificazione della merce. Inoltre, sul documento di trasporto non era stata apposta la dicitura “con riserva di verifica” e il medesimo era stato sottoscritto dalla Open Co. Con il terzo motivo nega di aver mai ricevuto la comunicazione contenente la contestazione dell'ammanco da parte di Il documento da quest'ultima allegato in giudizio risulterebbe infatti sprovvisto di qualsiasi forma CP_1 di ricezione e consegna. Ad ogni modo, tale comunicazione è priva, secondo parte appellante, di elementi utili a consentirle di poter verificare o contestare quanto ex adverso sostenuto, mancando ogni riferimento all'importo poi richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo. Con il quarto motivo contesta la decisione del primo giudice di fondare il proprio convincimento su di un'unica prova testimoniale “de relato”. Con il quinto motivo di gravame insiste di non essere stata messa nelle condizioni di conoscere le contestazioni mosse rispetto al preteso reso parziale, sì da poter contestarne gli asserti. Ribadisce di non aver mai ricevuto la comunicazione relativa alle contestazioni sulla merce resa, né nelle forme di legge, né per le vie brevi.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla parte appellata e la doglianza in rito formulata da
. Parte_1 Parte_1
Co lamenta la nullità della procura rilasciata da controparte poiché priva: del codice fiscale di , CP_1 Pt_1 dell'avvertimento relativo alla mediazione e alla negoziazione assistita, dell'informativa relativa al trattamento dei dati e soprattutto perché non riferita al grado di appello. L'eccezione è infondata. L'art. 83 c.p.c. non prevede che la procura contenga gli elementi richiamati dall'odierna appellata ma esclusivamente impone che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte che rilascia la procura, in tal modo assumendosi la responsabilità dell'identificazione di quest'ultima. Co D'altra parte, neppure ha contestato che fosse il soggetto effettivamente titolare della CP_1 Parte_1 pagina 3 di 6 omonima ditta individuale e tanto esclude la nullità della procura e la necessità di una sua regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. L'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c. prevede poi che la procura speciale si intende conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Nel caso di specie, Pt_1 ha esplicitamente conferito al proprio difensore ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di
[...] transigere e conciliare, di farsi sostituire, di rinunziare, di quietanzare e incassare, di impugnare, ratificandone fin d'ora l'operato. Essa deve dunque intendersi conferita anche per il presente grado di giudizio. Parimenti risulta infondata l'eccezione di nullità dell'atto di appello per irritualità della vocatio in ius, sollevata da Open Co sul fondamento che essa conterrebbe l'invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, anziché di 70 giorni. La questione sollevata dall'appellata è stata recentemente risolta dal decreto legislativo 64/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2024 (c.d. Riforma Cartabia). L'intervento correttivo è intervenuto sul difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c, che aveva creato incertezze su quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. Difatti, l'art. 343 c.p.c. prevedeva, per l'appello incidentale, il termine di venti giorni prima dell'udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado che, tuttavia, è stato portato, dalla riforma, a settanta giorni. Ora, l'intervento modificativo ha previsto che all'art. 343, primo comma, c.p.c. le parole “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349- bis, secondo comma” siano sostituite dalle seguenti: “nel termine previsto dall'articolo 347” e il primo comma dell'articolo 347 è stato sostituito dal seguente: “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'artico lo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”. In tal modo è stato definitivamente chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. Infine, non può trovare accoglimento la contestazione formulata dall'odierna appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe mancato di invitare le parti a precisare le proprie conclusioni. Il provvedimento del 14.09.2022 contiene l'espresso invito, rivolto alle parti interessate, a precisare subito le conclusioni, laddove la controparte non sia costituita o vi sia accordo per una precisazione congiunta, a farlo già nelle note in questione, senza limitarsi a chiedere la fissazione di un'apposita udienza (provvedimento del 14.09.2022). Il 28.09.2022 la difesa di parte appellante depositava nota conclusiva, domandando la revoca del decreto ingiuntivo emesso, a conferma dell'infondatezza dell'eccezione sollevata. Nel merito, i motivi di gravame formulati, strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente. Innanzitutto, come correttamente già spiegato dal giudice di primo grado, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che chi agisce per far valere una obbligazione contrattuale è tenuto a dare prova del titolo e allegare l'inadempimento, mentre è onere del convenuto dimostrare l'adempimento o le cause estintive della pretesa creditoria;
questo vale a prescindere dal fatto che l'azione venga promossa nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo, o ordinarie, atteso che, in seguito alla opposizione proposta avverso il decreto, attore sostanziale resta l'ingiungente, seppure formalmente convenuto, ma nulla cambia quanto a riparto dell'onere della prova, ex art.2697 cc. L'opponente, sostanziale convenuto, continuerà dunque ad avere l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Nella fattispecie in decisione è proprio tale onere probatorio che il primo giudice ha ritenuto non essere stato assolto dalla ditta opponente e, anche nel presente giudizio, non risulta che l'impugnazione proposta sia idonea a pagina 4 di 6 superare la statuizione assunta dal giudice del primo grado. Manca invero la dimostrazione, da parte di , di aver adempiuto all'obbligazione contrattuale con Open Pt_1
Co., di restituire le merci ricevute in conto deposito alla scadenza del medesimo (fissata il 31.12.2015), in alternativa al loro pagamento (cfr. art. 2 Contratto). Sia nell'atto di opposizione, che in appello, l'appellante si è limitata a sostenere di aver integralmente restituito Co la merce lasciata in “conto deposito” da producendo il documento di trasporto del 23 maggio 2016, CP_1 attestante il reso della merce allo spedizioniere commissionato da quest'ultima, e rilevando che: su detto documento vi era apposta la dicitura “come da VS bolle del 16.10.2014”; i bancali resi non erano stati aperti ed erano nel loro imballo originale;
lo spedizioniere non aveva apposto sul documento di trasporto la dicitura “con riserva di controllo”. Tali circostanze non bastano tuttavia a provare l'integrale restituzione, posto che non è contestato da controparte che il 23.05.2016 procedette al reso della merce depositata presso i propri magazzini, come Pt_1 documentato dal D.D.T. n. 5, ma è rimasto indimostrato – e il documento nulla attesta in merito – la quantità e qualità della merce resa, a fronte della contestazione formulata dalla Co di una restituzione solo parziale. CP_1
Il D.D.T., depositato peraltro dalla odierna appellata (è infatti illeggibile quello prodotto da al doc. 4), Pt_1 non riporta l'indicazione del materiale, del numero dei colli e del peso della merce. Anche il generico riferimento, contenuto nel medesimo, alle bolle di consegna emesse da Co non danno CP_1 prova dell'integralità del reso, soprattutto considerato che quest'ultima ha dimostrato di aver fornito a la Pt_1 merce in contestazione con le bolle di consegna n. 1000141 del 17.09.2014 e n. 1000929 del 06.11.2014, non corrispondenti a quelle citate nel suddetto documento di trasporto. Neppure è probante la comunicazione inviata in data 22.10.2015, con la quale esclusivamente riferiva Pt_1 della disponibilità per il ritiro della merce presente presso il proprio magazzino, a fronte dei solleciti di pagamento di controparte, dunque prima dell'effettiva restituzione. Tanto premesso, perdono di rilievo le ulteriori contestazioni, formulate con il terzo motivo di gravame, in ordine alla mancata ricezione della comunicazione inoltrata da Co sugli ammanchi. CP_1
Rimasto indimostrato il corretto adempimento di , è irrilevante che prima dell'ingiunzione di pagamento Pt_1
l'odierna appellante sia stata messa nelle condizioni di conoscere e contestare le somme azionate. ha Pt_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso e in quella sede, nel rispetto dell'onere probatorio su di esso gravante, aveva l'onere di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta. Ad ogni modo, Co ha prodotto in atti copia della e – mail inviata, alcuni giorni dopo il reso della merce, CP_1 ad indirizzo riconducibile alla controparte ( , nella quale si pregava di prendere visione Email_1 della documentazione allegata, contenente la richiesta di pagamento e l'elenco dettagliato del materiale non restituito. Non risulta peraltro condivisibile la tesi esposta da , secondo cui tale comunicazione, non documentando Pt_1
l'importo poi richiesto con il decreto ingiuntivo, non conterrebbe elementi utili per consentirle di verificare e contestare gli ammanchi lamentati. Parte appellata, già nel precedente grado di giudizio, aveva esaustivamente spiegato che oggetto di contestazione fosse unicamente la fornitura di della divisione finestre, Pt_3 corrispondente al terzo riquadro del documento Excel prodotto. Quest'ultimo indica analiticamente i beni forniti, quelli resi, il prezzo unitario imponibile ed il valore imponibile che era tenuta a corrispondere in quel Pt_1 momento, pari ad € 2.661,00. Il valore imponibile del reso effettuato da ammontava dunque ad € 9.212,00 (corrispondente al valore Pt_1 imponibile delle fatture azionate, sottratto l'importo imponibile delle finestre non restituite). Conseguentemente, la somma dovuta da è costituita dall'importo complessivo delle fatture azionate, pari ad € 14.485,06 Pt_1 detratto l'importo del reso pari ad € 9.212,00, perfettamente corrispondente ai € 5.273,06 oggetto di ingiunzione (pag. 4 – 5 comparsa di costituzione in primo grado). Quanto, ancora, alla testimonianza resa da , all'epoca responsabile commerciale di Co, Parte_2 CP_1 pagina 5 di 6 va ribadito che nel giudizio di opposizione azionato gravava sull'odierna appellante dimostrare l'integrale restituzione della merce e dunque il corretto adempimento delle proprie obbligazioni. A controparte spettava esclusivamente di allegare l'inadempimento e dare prova del titolo. È sulla base del mancato adempimento dei propri oneri probatori che il primo giudice ha rigettato l'opposizione di e solo aggiungeva che Open Co, Pt_1 pur non essendone tenuta, aveva fornito elementi di segno contrario alla ricostruzione dell'opponente attraverso la testimonianza di Pt_2
In ogni caso, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti, la testimonianza de relato è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, e nella fattispecie in decisione è stata correttamente utilizzata dal Tribunale per suffragare la carenza probatoria dell'opponente. In definitiva, il presente appello deve essere rigettato e la prima decisione confermata in ogni sua parte. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 1018 del 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna di al rimborso in favore di controparte delle spese del presente grado di Pt_1 Parte_1 giudizio, che liquida in euro 2540,00 a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 597/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AUGENTI ADRIANA, elettivamente domiciliato Parte_1 in VIA PRINCIPE AMEDEO 118 70122 BARI
APPELLANTE contro
. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2
GA PA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 1 42020 QUATTRO CASTELLA
APPELLATO
Avverso la sentenza definitiva n. 1018/2022 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data 6.10.2022, nel procedimento n. R.G. 5029/2020
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: A) Preliminarmente, si chiede confermarsi il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 1018/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, pronunciato da questa Ecc.ma Corte con ordinanza del 31 ottobre
2023; B) Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1018/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Civile, Giudice Dott. Lorenzo Meoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5029/2020, depositata in cancelleria in data 6 ottobre 2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, qui rifuse e specificate nei motivi sub b., c., d., e. ed f. e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, revocando il decreto ingiuntivo opposto per la parte residua e contestata;
C) con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio. Con espressa di riserva di meglio dedurre, argomentare e produrre nei termini di rito
La società cooperativa così precisava le proprie conclusioni:
“Contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge che si rendesse necessario, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - In via pregiudiziale: o DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello proposto dalla poiché Parte_1 Pt_1 proposto in violazione del disposto dell'art. 342 cpc per i motivi esposti in narrativa;
- In via preliminare: o EMANARE i provvedimenti ex art. 182 c.p.c. II comma in quanto atto di appello privo di procura valida;
o Rilevate le nullità dell'atto di appello ex art. 164, comma 1 c.p.c. ADOTTARE i provvedimenti di cui all'art 164, comma 3 c.p.c. - In via principale nel pagina 1 di 6 CP_ merito, o RIGETTARE le domande proposte da di nei confronti di nel presente Pt_1 Parte_1 CP_2 grado di giudizio, perché infondate in fatto e in diritto e/o perché non provate e/o perché coperte da giudicato per i motivi esposti in narrativa, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (oltre a quelle del procedimento monitorio – da confermare)”. Con osservanza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ditta individuale di proponeva opposizione avverso il decreto emesso in data Pt_1 Parte_1
21.09.2020 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 10.080,96 in favore di
, per la fornitura di porte e serramenti rimasta impagata e per la mancata restituzione di CP_1 CP_2 diverso materiale fornito dalla cooperativa sulla base di un contratto estimatorio sottoscritto con la ditta . Pt_1
Con l'opposizione proposta la difesa di contestava che, in relazione alla fornitura rimasta impagata, Pt_1 Co
non avesse mai risposto alla richiesta di dilazione formulata dalla opponente e avesse così impedito di CP_1 definire la situazione e permettere a quest'ultima di predisporre il pagamento. Quanto invece al credito derivante dal contratto estimatorio, sosteneva di aver restituito integralmente la merce depositata, come risultante dal documento di trasporto recante data 23.05.2016. Contestualmente negava di aver mai ricevuto da controparte un sollecito per il versamento dell'importo residuo e in ogni caso contestava la valenza probatoria della comunicazione depositata da Co. CP_1 Co Nel giudizio di opposizione si costituiva eccependo in primis che, con missiva del CP_1 CP_2
23.11.2015, aveva sottoposto all'impresa debitrice una controproposta di rientro dilazionato, a cui quest'ultima non aveva dato riscontro. Con successiva missiva del 01.04.2016 aveva nuovamente avvertito che, non essendo intervenuto nessun pagamento e nessun riscontro, avrebbe proceduto al recupero giudiziale del credito. Rilevava, dunque, non solo che il credito di € 2.090,67 non era stato contestato da controparte nell'an e nel quantum, ma le eccezioni sollevate in ordine alla richiesta di dilazione erano del tutto infondate. In ordine poi alla posta creditoria costituita dal corrispettivo dovuto per la merce in conto deposito non restituita da , precisava che, in esecuzione del contratto sottoscritto, aveva consegnato a quest'ultima diverso Pt_1 materiale per il proprio showroom ed emesso le relative fatture. In data 22.10.2015, stante il mancato pagamento di queste ultime, aveva sollecitato il versamento dell'importo. Da parte sua, comunicò l'intenzione di Pt_1 rendere la merce presente presso il proprio magazzino e procedette alla spedizione della medesima. Ricevuta la spedizione, Co constatò che non tutta la merce consegnata era stata resa;
così, in data 30.05.2016 inviò CP_1 alla opponente e-mail contenente il resoconto della merce effettivamente resa e il sollecito del versamento dell'importo corrispondente alla merce trattenuta. Nel merito contestava che il documento di trasporto, depositato da controparte a riprova della restituzione della merce, avesse un qualche valore probatorio, in quanto atto di parte redatto dalla medesima opponente. Di Co converso, la comunicazione inoltrata da contenente la contabilizzazione del materiale trattenuto da CP_1
, era stata tempestivamente recapitata via e-mail a quest'ultima in data 30.05.2016 ad indirizzo mail Pt_1 valido e attivo. D'altra parte, l'analisi dei documenti allegati alla citata mail e la contestazione dell'importo dovuto erano stati oggetto di diverse conversazioni tra le maestranze di Co e quelle della debitrice, a CP_1 conferma della piena consapevolezza, da parte di quest'ultima, della debenza delle somme ivi riportate. La causa, istruita documentalmente e con escussione testimoniale, è stata decisa con sentenza n. 1018/2022 che ha rigettato la opposizione con i seguenti passaggi logico - giuridici: Pacifica l'esistenza del contratto, nel rispetto dei relativi oneri probatori gravanti sulle parti, il Tribunale ha Co statuito spettasse a dar prova di aver restituito i beni di cui la aveva chiesto il pagamento, Pt_1 CP_1 posto che, il contratto stipulato aveva posto a suo carico l'obbligazione di restituire le merci non vendute, alla scadenza, ovvero comunque pagarne il prezzo. L'opponente si era limitata a produrre copia di un documento di trasporto, di per sé inidoneo a dimostrare la quantità e qualità delle merci restituite, senza fornire altri elementi documentali o testimoniali a fronte delle puntuali contestazioni dell'opposta.
o aveva invece dimostrato, tramite escussione testimoniale, la circostanza che, al momento della CP_1
pagina 2 di 6 restituzione dei beni, le proprie maestranze avevano segnalato ammanchi delle merci, inducendo Parte_2
all'epoca addetto della parte commerciale di a sottoscrivere l'elenco Excel prodotto.
[...] CP_1
In assenza di contestazione sul resto del credito azionato nel procedimento monitorio, il Tribunale ha quindi rigettato l'opposizione. Avverso la predetta decisione ha proposto appello di , formulando cinque motivi di Pt_1 Parte_1 gravame. Nel giudizio si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello CP_1 CP_2 proposto, ex art. 342 c.p.c., la nullità dell'appello per vizio della vocatio in ius e la nullità della procura rilasciata al difensore di controparte. Nel merito insiste per il rigetto delle domande proposte da perché infondate in fatto e in diritto e/o Pt_1 perché non provate e/o perché coperte da giudicato, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 24.06.2025.
*** In via preliminare l'appellante eccepisce il mancato invito delle parti, nel precedente grado di giudizio, alla precisazione delle conclusioni. Con il primo motivo contesta la decisione, per aver ritenuta non provata la restituzione della merce in conto deposito. Insiste di aver prodotto, a riprova della restituzione, il documento di trasporto del 23 maggio 2016 e una raccomandata con cui aveva comunicato la restituzione di tutta la merce. Con il secondo motivo lamenta l'erroneo convincimento del primo giudice, circa la inidoneità del documento di trasporto prodotto a dimostrare la quantità e qualità delle merci restituite. Al contrario ritiene costituisca un documento commerciale avente valore probatorio. Nella fattispecie in decisione, la merce era stata resa allo Co spedizioniere commissionato dalla con il relativo DDT, contenente il riferimento alle bolle di CP_1 consegna emesse dalla controparte, a conferma dell'integralità del reso. Secondo la difesa appellante, le bolle richiamate contenevano infatti la quantificazione della merce. Inoltre, sul documento di trasporto non era stata apposta la dicitura “con riserva di verifica” e il medesimo era stato sottoscritto dalla Open Co. Con il terzo motivo nega di aver mai ricevuto la comunicazione contenente la contestazione dell'ammanco da parte di Il documento da quest'ultima allegato in giudizio risulterebbe infatti sprovvisto di qualsiasi forma CP_1 di ricezione e consegna. Ad ogni modo, tale comunicazione è priva, secondo parte appellante, di elementi utili a consentirle di poter verificare o contestare quanto ex adverso sostenuto, mancando ogni riferimento all'importo poi richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo. Con il quarto motivo contesta la decisione del primo giudice di fondare il proprio convincimento su di un'unica prova testimoniale “de relato”. Con il quinto motivo di gravame insiste di non essere stata messa nelle condizioni di conoscere le contestazioni mosse rispetto al preteso reso parziale, sì da poter contestarne gli asserti. Ribadisce di non aver mai ricevuto la comunicazione relativa alle contestazioni sulla merce resa, né nelle forme di legge, né per le vie brevi.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla parte appellata e la doglianza in rito formulata da
. Parte_1 Parte_1
Co lamenta la nullità della procura rilasciata da controparte poiché priva: del codice fiscale di , CP_1 Pt_1 dell'avvertimento relativo alla mediazione e alla negoziazione assistita, dell'informativa relativa al trattamento dei dati e soprattutto perché non riferita al grado di appello. L'eccezione è infondata. L'art. 83 c.p.c. non prevede che la procura contenga gli elementi richiamati dall'odierna appellata ma esclusivamente impone che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte che rilascia la procura, in tal modo assumendosi la responsabilità dell'identificazione di quest'ultima. Co D'altra parte, neppure ha contestato che fosse il soggetto effettivamente titolare della CP_1 Parte_1 pagina 3 di 6 omonima ditta individuale e tanto esclude la nullità della procura e la necessità di una sua regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. L'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c. prevede poi che la procura speciale si intende conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Nel caso di specie, Pt_1 ha esplicitamente conferito al proprio difensore ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di
[...] transigere e conciliare, di farsi sostituire, di rinunziare, di quietanzare e incassare, di impugnare, ratificandone fin d'ora l'operato. Essa deve dunque intendersi conferita anche per il presente grado di giudizio. Parimenti risulta infondata l'eccezione di nullità dell'atto di appello per irritualità della vocatio in ius, sollevata da Open Co sul fondamento che essa conterrebbe l'invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, anziché di 70 giorni. La questione sollevata dall'appellata è stata recentemente risolta dal decreto legislativo 64/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2024 (c.d. Riforma Cartabia). L'intervento correttivo è intervenuto sul difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c, che aveva creato incertezze su quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. Difatti, l'art. 343 c.p.c. prevedeva, per l'appello incidentale, il termine di venti giorni prima dell'udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado che, tuttavia, è stato portato, dalla riforma, a settanta giorni. Ora, l'intervento modificativo ha previsto che all'art. 343, primo comma, c.p.c. le parole “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349- bis, secondo comma” siano sostituite dalle seguenti: “nel termine previsto dall'articolo 347” e il primo comma dell'articolo 347 è stato sostituito dal seguente: “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'artico lo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”. In tal modo è stato definitivamente chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. Infine, non può trovare accoglimento la contestazione formulata dall'odierna appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe mancato di invitare le parti a precisare le proprie conclusioni. Il provvedimento del 14.09.2022 contiene l'espresso invito, rivolto alle parti interessate, a precisare subito le conclusioni, laddove la controparte non sia costituita o vi sia accordo per una precisazione congiunta, a farlo già nelle note in questione, senza limitarsi a chiedere la fissazione di un'apposita udienza (provvedimento del 14.09.2022). Il 28.09.2022 la difesa di parte appellante depositava nota conclusiva, domandando la revoca del decreto ingiuntivo emesso, a conferma dell'infondatezza dell'eccezione sollevata. Nel merito, i motivi di gravame formulati, strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente. Innanzitutto, come correttamente già spiegato dal giudice di primo grado, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che chi agisce per far valere una obbligazione contrattuale è tenuto a dare prova del titolo e allegare l'inadempimento, mentre è onere del convenuto dimostrare l'adempimento o le cause estintive della pretesa creditoria;
questo vale a prescindere dal fatto che l'azione venga promossa nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo, o ordinarie, atteso che, in seguito alla opposizione proposta avverso il decreto, attore sostanziale resta l'ingiungente, seppure formalmente convenuto, ma nulla cambia quanto a riparto dell'onere della prova, ex art.2697 cc. L'opponente, sostanziale convenuto, continuerà dunque ad avere l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Nella fattispecie in decisione è proprio tale onere probatorio che il primo giudice ha ritenuto non essere stato assolto dalla ditta opponente e, anche nel presente giudizio, non risulta che l'impugnazione proposta sia idonea a pagina 4 di 6 superare la statuizione assunta dal giudice del primo grado. Manca invero la dimostrazione, da parte di , di aver adempiuto all'obbligazione contrattuale con Open Pt_1
Co., di restituire le merci ricevute in conto deposito alla scadenza del medesimo (fissata il 31.12.2015), in alternativa al loro pagamento (cfr. art. 2 Contratto). Sia nell'atto di opposizione, che in appello, l'appellante si è limitata a sostenere di aver integralmente restituito Co la merce lasciata in “conto deposito” da producendo il documento di trasporto del 23 maggio 2016, CP_1 attestante il reso della merce allo spedizioniere commissionato da quest'ultima, e rilevando che: su detto documento vi era apposta la dicitura “come da VS bolle del 16.10.2014”; i bancali resi non erano stati aperti ed erano nel loro imballo originale;
lo spedizioniere non aveva apposto sul documento di trasporto la dicitura “con riserva di controllo”. Tali circostanze non bastano tuttavia a provare l'integrale restituzione, posto che non è contestato da controparte che il 23.05.2016 procedette al reso della merce depositata presso i propri magazzini, come Pt_1 documentato dal D.D.T. n. 5, ma è rimasto indimostrato – e il documento nulla attesta in merito – la quantità e qualità della merce resa, a fronte della contestazione formulata dalla Co di una restituzione solo parziale. CP_1
Il D.D.T., depositato peraltro dalla odierna appellata (è infatti illeggibile quello prodotto da al doc. 4), Pt_1 non riporta l'indicazione del materiale, del numero dei colli e del peso della merce. Anche il generico riferimento, contenuto nel medesimo, alle bolle di consegna emesse da Co non danno CP_1 prova dell'integralità del reso, soprattutto considerato che quest'ultima ha dimostrato di aver fornito a la Pt_1 merce in contestazione con le bolle di consegna n. 1000141 del 17.09.2014 e n. 1000929 del 06.11.2014, non corrispondenti a quelle citate nel suddetto documento di trasporto. Neppure è probante la comunicazione inviata in data 22.10.2015, con la quale esclusivamente riferiva Pt_1 della disponibilità per il ritiro della merce presente presso il proprio magazzino, a fronte dei solleciti di pagamento di controparte, dunque prima dell'effettiva restituzione. Tanto premesso, perdono di rilievo le ulteriori contestazioni, formulate con il terzo motivo di gravame, in ordine alla mancata ricezione della comunicazione inoltrata da Co sugli ammanchi. CP_1
Rimasto indimostrato il corretto adempimento di , è irrilevante che prima dell'ingiunzione di pagamento Pt_1
l'odierna appellante sia stata messa nelle condizioni di conoscere e contestare le somme azionate. ha Pt_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso e in quella sede, nel rispetto dell'onere probatorio su di esso gravante, aveva l'onere di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta. Ad ogni modo, Co ha prodotto in atti copia della e – mail inviata, alcuni giorni dopo il reso della merce, CP_1 ad indirizzo riconducibile alla controparte ( , nella quale si pregava di prendere visione Email_1 della documentazione allegata, contenente la richiesta di pagamento e l'elenco dettagliato del materiale non restituito. Non risulta peraltro condivisibile la tesi esposta da , secondo cui tale comunicazione, non documentando Pt_1
l'importo poi richiesto con il decreto ingiuntivo, non conterrebbe elementi utili per consentirle di verificare e contestare gli ammanchi lamentati. Parte appellata, già nel precedente grado di giudizio, aveva esaustivamente spiegato che oggetto di contestazione fosse unicamente la fornitura di della divisione finestre, Pt_3 corrispondente al terzo riquadro del documento Excel prodotto. Quest'ultimo indica analiticamente i beni forniti, quelli resi, il prezzo unitario imponibile ed il valore imponibile che era tenuta a corrispondere in quel Pt_1 momento, pari ad € 2.661,00. Il valore imponibile del reso effettuato da ammontava dunque ad € 9.212,00 (corrispondente al valore Pt_1 imponibile delle fatture azionate, sottratto l'importo imponibile delle finestre non restituite). Conseguentemente, la somma dovuta da è costituita dall'importo complessivo delle fatture azionate, pari ad € 14.485,06 Pt_1 detratto l'importo del reso pari ad € 9.212,00, perfettamente corrispondente ai € 5.273,06 oggetto di ingiunzione (pag. 4 – 5 comparsa di costituzione in primo grado). Quanto, ancora, alla testimonianza resa da , all'epoca responsabile commerciale di Co, Parte_2 CP_1 pagina 5 di 6 va ribadito che nel giudizio di opposizione azionato gravava sull'odierna appellante dimostrare l'integrale restituzione della merce e dunque il corretto adempimento delle proprie obbligazioni. A controparte spettava esclusivamente di allegare l'inadempimento e dare prova del titolo. È sulla base del mancato adempimento dei propri oneri probatori che il primo giudice ha rigettato l'opposizione di e solo aggiungeva che Open Co, Pt_1 pur non essendone tenuta, aveva fornito elementi di segno contrario alla ricostruzione dell'opponente attraverso la testimonianza di Pt_2
In ogni caso, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti, la testimonianza de relato è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, e nella fattispecie in decisione è stata correttamente utilizzata dal Tribunale per suffragare la carenza probatoria dell'opponente. In definitiva, il presente appello deve essere rigettato e la prima decisione confermata in ogni sua parte. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 1018 del 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna di al rimborso in favore di controparte delle spese del presente grado di Pt_1 Parte_1 giudizio, che liquida in euro 2540,00 a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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