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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/11/2024, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3697 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29 residente, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonella Zordan, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Sabazia (RM);
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.3.2024 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza deduceva: Parte_1
- di aver contratto in data 8 luglio 2000 a Torino matrimonio civile con trascritto nei registri del comune di Torino, Anno 1998, Parte CP_1
II, Serie C, N. 31
- che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio;
Per_1
- che la casa familiare veniva stabilita presso l'abitazione sita in
Bracciano, Via Colle del Lago 27 di proprietà al 50 % tra i coniugi, seppure il prezzo dell'immobile era stato corrisposto dalla famiglia della ricorrente;
- che a seguito del matrimonio il marito si era trasferita da Torino a
Bracciano;
- che la madre della ricorrente, sig.ra le aveva lasciato Persona_2
l'intera gestione dell'azienda di famiglia consistente in un'officina di riparazione e installazione degli pneumatici dove aveva anche lavorato il marito;
- di lavorare con contratto a tempo determinato presso il Comune di
Roma, Municipio XV, con qualifica di maestra di infanzia e con stipendio mensile di circa € 1.500,00 netti per tredici mensilità;
- che il marito dopo i primi anni di matrimonio aveva iniziato a fare abuso di sostanze stupefacenti e alcool e di avere sempre cercato di aiutarlo, cercando di fare terminare la sua dipendenza;
- che il marito alternava momenti in cui accettava i consigli della moglie e il suo supporto psicologico, ad altri in cui era in preda alla dipendenza;
- che verso la fine del 2018 la coppia era entrata definitivamente in crisi in quanto il non era rientrato a casa dalla sera precedente, o CP_1 comunque rientrava a notte inoltrata senza alcun avviso e/o giustificazione;
3
- che dopo due mesi veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito con tale Persona_3
- che nel mese di luglio del 2021 si interrompeva definitivamente ogni rapporto di natura coniugale in quanto il iniziava una relazione CP_1 sentimentale con con cui oggi convive e con la quale Parte_2 continua ad assumere sostanze stupefacenti;
- che è attualmente arrestato in flagranza per CP_1 maltrattamenti e resistente al P.U. e sottoposto a misura cautelare degli arresti con applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, e con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dagli artt. 282 ter co.1 e 275 bis c.p.p.;
- che tuttora il è imputato dei reati di cui all'art 572 c.p. per le CP_1 continue aggressioni fisiche e verbali per futili motivi, connessi alla frequente assunzione di bevande alcoliche nei confronti della moglie, nonché per il reato di cui all'art 337 c.p. per aver colpito i militari operanti insultandoli a seguito del loro intervento ed è stato mandato a giudizio con decreto di giudizio immediato.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico del resistente, assegnarsi la casa familiare alla ricorrente che per abitarvi con il figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente, disporsi l'obbligo in capo al marito di corrispondere la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio
, nonchè la somma di € 500,00 per il mantenimento della moglie, Per_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie per il figlio, e disporsi l'onere in capo al di corrispondere il 50 % del rateo di mutuo inerente la casa CP_1 coniugale.
All'udienza presidenziale del 14 febbraio 2023 compariva parte ricorrente ed il Presidente f.f., verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del disponeva procedersi come da ordinanza emessa CP_1 nella medesima data, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, e per l'effetto autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare sita in Bracciano alla ricorrente, e attribuiva un assegno per il mantenimento del figlio nella misura di € 400,00, e contestualmente fissava la Persona_4 prima udienza di comparizione per il giorno 30.6.2023 4
All'udienza cartolare del 30 giugno 2023 il G.I., lette le note depositate telematicamente da parte ricorrente, rinviava all'udienza del 15 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.3.2024, il Giudice istruttore, lette le note di udienza depositate telematicamente dalla ricorrente con cui precisava le conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art
190 c.p.c.
In data 9.05.2024 il procuratore della ricorrente depositava lo scritto finale ed insisteva nell'accoglimento delle precisate conclusioni
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'addebito della separazione
La ricorrente ha dedotto di aver subito gravi violenze fisiche e verbali da parte del marito a causa del suo stato di alterazione dovuta all'assunzione reiterata di alcool e sostanze stupefacenti, e la ricorrente ha depositato ordinanza di misura cautelare con l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente, e la sentenza di primo grado n. 338/2022 emessa dal Tribunale penale di Civitavecchia, con la quale il resistente è stato ritenuto responsabile per i reati a lui ascritti ex art 572
c.p. e 337 c.p., e condannato alla pena di reclusione in 2 anni e 2 mesi, oltre al pagamento delle spese processuali e risarcimento danni.
In conseguenza delle violenze fisiche, verbali e psicologiche patite dal 5 marito, la ricorrente ha richiesto al Tribunale la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito per gravi condotte contrarie agli obblighi e doveri nascenti dal matrimonio.
La domanda della ricorrente merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza consolidata deve ritenersi che: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388 e in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997).
In conformità alla giurisprudenza maggioritaria, il Collegio reputa che i comportamenti del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano causa determinante dell'intollerabilità della convivenza che giustifica l'addebito della separazione a suo carico.
Nel caso di specie, i fatti dedotti in giudizio sono stati confermati in sede penale e documentati con il deposito della sentenza di condanna di primo grado nelle more del procedimento.
Assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa coniugale di proprietà delle parti, sita in Bracciano alla Via Colle del Lago 27, nulla osta all'assegnazione in favore della ricorrente, in qualità di genitore convivente con il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, confermando Persona_4 quanto disposto in sede di udienza presidenziale.
Statuizioni patrimoniali 6
La ricorrente ha richiesto disporsi in capo al marito l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne la somma di €
400,00 così come statuito in sede presidenziale, nonché un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 200,00 in considerazione della richiesta di addebito, oltre al pagamento del 50 % della rata di mutuo inerente la casa coniugale.
Dall' esame delle dichiarazioni rese e della documentazione reddituale depositata è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato di essere impiegata con contratto a tempo determinato presso il Comune di Roma, Municipio XV, scuola dell'infanzia con qualifica di maestra di infanzia e con uno stipendio Persona_5 mensile di circa € 1.500,00 netti per tredici mensilità, e che gli incarichi scolastici non sono sempre certi non essendo di ruolo;
- la ha depositato dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 e Parte_1
CUD per gli anni 2020 e 2021, e dalla documentazione prodotta risultano redditi di lavoro dipendente lordi di € 17.053,80 per l'anno 2019, di € 3.097,08 per l'anno 2020;
- la nelle more del procedimento ha depositato gli estratti Parte_1 conto con saldi finali trimestrali dal 30.6.2022 al 30.9.2022 (+ € 546,37); dal
30.9.2022 al 31.12.22 (+ € 483,04); e dal 31.3.23 al 30.6.23 (+ € 790,26);
Alla luce della documentazione economico patrimoniale complessivamente acquisita in corso di causa, il collegio ritiene di rigettare la richiesta di mantenimento in suo favore.
Infatti, non risulta provata l'esistenza di una sperequazione patrimoniale tra le parti tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento, tenuto conto anche dell'età (49 anni) della ricorrente e della sua piena capacità lavorativa.
Devono trovare conferma in questa sede le altre statuizioni economiche disposte con Ordinanza presidenziale, e per l'effetto deve essere disposto un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € Persona_4
400,00, essendo quest'ultimo maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente.
In merito alla ulteriore domanda economico-patrimoniale avanzata dalla ricorrente, in virtù della quale la ha chiesto disporsi a carico del Parte_1 il versamento del 50 % del rateo di mutuo per la casa coniugale, la CP_1 7 stessa deve essere rigettata, in quanto inammissibile nel presente giudizio ed estranea al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connessa alla domanda principale (Cass.
8.9.2014 n. 18870). Devono pertanto valere le regole civilistiche in caso di cointestazione dell'abitazione e del mutuo contratto per il suo acquisto.
Né può essere accolta la domanda di versamento diretto del mantenimento a carico del datore di lavoro, in quanto avanzata tardivamente oltre i termini per il deposito di memoria ex art. 183 c.p.c. con le note di udienza depositate in sede di precisazione delle conclusioni e senza che fosse indicato il datore di lavoro del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio.
L'addebito della separazione e le ragioni della decisione giustificano la condanna alle spese a carico del Sig. , rimasto contumace, per CP_1 giudizio di valore indeterminabile complessità bassa (fase di studio, introduttiva e decisionale) ai valori tra i minimi e medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3697/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Roma il 17.07.1975 e nato a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio a Torino in data 8 luglio 2000, trascritto nei registri del comune di Torino, Anno 1998, Parte II, Serie C, N. 31;
2) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dall' che la responsabilità della separazione è da ascrivere al Parte_1
per le causali di cui in parte motiva;
CP_1
3) assegna la casa familiare sita in sita in Bracciano, Via Colle del Lago
27 a Parte_1
4) dispone l'obbligo in capo al marito di corrispondere un assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di mantenimento per il figlio Per_4
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, da versarsi sul conto
[...] corrente della entro i primi 5 giorni del mese, da rivalutarsi Parte_1 8 annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di dicembre
2022 oltre al pagamento del 50 per cento delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia
5) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento nei confronti della ricorrente per i motivi sopra esposti;
6) rigetta le ulteriori domande della ricorrente;
7) condanna a rifondere le spese di lite a favore di CP_1
che liquida in € 5.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese Parte_1 generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3697 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29 residente, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonella Zordan, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Sabazia (RM);
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.3.2024 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza deduceva: Parte_1
- di aver contratto in data 8 luglio 2000 a Torino matrimonio civile con trascritto nei registri del comune di Torino, Anno 1998, Parte CP_1
II, Serie C, N. 31
- che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio;
Per_1
- che la casa familiare veniva stabilita presso l'abitazione sita in
Bracciano, Via Colle del Lago 27 di proprietà al 50 % tra i coniugi, seppure il prezzo dell'immobile era stato corrisposto dalla famiglia della ricorrente;
- che a seguito del matrimonio il marito si era trasferita da Torino a
Bracciano;
- che la madre della ricorrente, sig.ra le aveva lasciato Persona_2
l'intera gestione dell'azienda di famiglia consistente in un'officina di riparazione e installazione degli pneumatici dove aveva anche lavorato il marito;
- di lavorare con contratto a tempo determinato presso il Comune di
Roma, Municipio XV, con qualifica di maestra di infanzia e con stipendio mensile di circa € 1.500,00 netti per tredici mensilità;
- che il marito dopo i primi anni di matrimonio aveva iniziato a fare abuso di sostanze stupefacenti e alcool e di avere sempre cercato di aiutarlo, cercando di fare terminare la sua dipendenza;
- che il marito alternava momenti in cui accettava i consigli della moglie e il suo supporto psicologico, ad altri in cui era in preda alla dipendenza;
- che verso la fine del 2018 la coppia era entrata definitivamente in crisi in quanto il non era rientrato a casa dalla sera precedente, o CP_1 comunque rientrava a notte inoltrata senza alcun avviso e/o giustificazione;
3
- che dopo due mesi veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito con tale Persona_3
- che nel mese di luglio del 2021 si interrompeva definitivamente ogni rapporto di natura coniugale in quanto il iniziava una relazione CP_1 sentimentale con con cui oggi convive e con la quale Parte_2 continua ad assumere sostanze stupefacenti;
- che è attualmente arrestato in flagranza per CP_1 maltrattamenti e resistente al P.U. e sottoposto a misura cautelare degli arresti con applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, e con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dagli artt. 282 ter co.1 e 275 bis c.p.p.;
- che tuttora il è imputato dei reati di cui all'art 572 c.p. per le CP_1 continue aggressioni fisiche e verbali per futili motivi, connessi alla frequente assunzione di bevande alcoliche nei confronti della moglie, nonché per il reato di cui all'art 337 c.p. per aver colpito i militari operanti insultandoli a seguito del loro intervento ed è stato mandato a giudizio con decreto di giudizio immediato.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico del resistente, assegnarsi la casa familiare alla ricorrente che per abitarvi con il figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente, disporsi l'obbligo in capo al marito di corrispondere la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio
, nonchè la somma di € 500,00 per il mantenimento della moglie, Per_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie per il figlio, e disporsi l'onere in capo al di corrispondere il 50 % del rateo di mutuo inerente la casa CP_1 coniugale.
All'udienza presidenziale del 14 febbraio 2023 compariva parte ricorrente ed il Presidente f.f., verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del disponeva procedersi come da ordinanza emessa CP_1 nella medesima data, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, e per l'effetto autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa familiare sita in Bracciano alla ricorrente, e attribuiva un assegno per il mantenimento del figlio nella misura di € 400,00, e contestualmente fissava la Persona_4 prima udienza di comparizione per il giorno 30.6.2023 4
All'udienza cartolare del 30 giugno 2023 il G.I., lette le note depositate telematicamente da parte ricorrente, rinviava all'udienza del 15 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.3.2024, il Giudice istruttore, lette le note di udienza depositate telematicamente dalla ricorrente con cui precisava le conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art
190 c.p.c.
In data 9.05.2024 il procuratore della ricorrente depositava lo scritto finale ed insisteva nell'accoglimento delle precisate conclusioni
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'addebito della separazione
La ricorrente ha dedotto di aver subito gravi violenze fisiche e verbali da parte del marito a causa del suo stato di alterazione dovuta all'assunzione reiterata di alcool e sostanze stupefacenti, e la ricorrente ha depositato ordinanza di misura cautelare con l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente, e la sentenza di primo grado n. 338/2022 emessa dal Tribunale penale di Civitavecchia, con la quale il resistente è stato ritenuto responsabile per i reati a lui ascritti ex art 572
c.p. e 337 c.p., e condannato alla pena di reclusione in 2 anni e 2 mesi, oltre al pagamento delle spese processuali e risarcimento danni.
In conseguenza delle violenze fisiche, verbali e psicologiche patite dal 5 marito, la ricorrente ha richiesto al Tribunale la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito per gravi condotte contrarie agli obblighi e doveri nascenti dal matrimonio.
La domanda della ricorrente merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza consolidata deve ritenersi che: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388 e in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997).
In conformità alla giurisprudenza maggioritaria, il Collegio reputa che i comportamenti del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano causa determinante dell'intollerabilità della convivenza che giustifica l'addebito della separazione a suo carico.
Nel caso di specie, i fatti dedotti in giudizio sono stati confermati in sede penale e documentati con il deposito della sentenza di condanna di primo grado nelle more del procedimento.
Assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa coniugale di proprietà delle parti, sita in Bracciano alla Via Colle del Lago 27, nulla osta all'assegnazione in favore della ricorrente, in qualità di genitore convivente con il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, confermando Persona_4 quanto disposto in sede di udienza presidenziale.
Statuizioni patrimoniali 6
La ricorrente ha richiesto disporsi in capo al marito l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne la somma di €
400,00 così come statuito in sede presidenziale, nonché un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 200,00 in considerazione della richiesta di addebito, oltre al pagamento del 50 % della rata di mutuo inerente la casa coniugale.
Dall' esame delle dichiarazioni rese e della documentazione reddituale depositata è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato di essere impiegata con contratto a tempo determinato presso il Comune di Roma, Municipio XV, scuola dell'infanzia con qualifica di maestra di infanzia e con uno stipendio Persona_5 mensile di circa € 1.500,00 netti per tredici mensilità, e che gli incarichi scolastici non sono sempre certi non essendo di ruolo;
- la ha depositato dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 e Parte_1
CUD per gli anni 2020 e 2021, e dalla documentazione prodotta risultano redditi di lavoro dipendente lordi di € 17.053,80 per l'anno 2019, di € 3.097,08 per l'anno 2020;
- la nelle more del procedimento ha depositato gli estratti Parte_1 conto con saldi finali trimestrali dal 30.6.2022 al 30.9.2022 (+ € 546,37); dal
30.9.2022 al 31.12.22 (+ € 483,04); e dal 31.3.23 al 30.6.23 (+ € 790,26);
Alla luce della documentazione economico patrimoniale complessivamente acquisita in corso di causa, il collegio ritiene di rigettare la richiesta di mantenimento in suo favore.
Infatti, non risulta provata l'esistenza di una sperequazione patrimoniale tra le parti tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento, tenuto conto anche dell'età (49 anni) della ricorrente e della sua piena capacità lavorativa.
Devono trovare conferma in questa sede le altre statuizioni economiche disposte con Ordinanza presidenziale, e per l'effetto deve essere disposto un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € Persona_4
400,00, essendo quest'ultimo maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente.
In merito alla ulteriore domanda economico-patrimoniale avanzata dalla ricorrente, in virtù della quale la ha chiesto disporsi a carico del Parte_1 il versamento del 50 % del rateo di mutuo per la casa coniugale, la CP_1 7 stessa deve essere rigettata, in quanto inammissibile nel presente giudizio ed estranea al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connessa alla domanda principale (Cass.
8.9.2014 n. 18870). Devono pertanto valere le regole civilistiche in caso di cointestazione dell'abitazione e del mutuo contratto per il suo acquisto.
Né può essere accolta la domanda di versamento diretto del mantenimento a carico del datore di lavoro, in quanto avanzata tardivamente oltre i termini per il deposito di memoria ex art. 183 c.p.c. con le note di udienza depositate in sede di precisazione delle conclusioni e senza che fosse indicato il datore di lavoro del resistente, rimasto contumace nel presente giudizio.
L'addebito della separazione e le ragioni della decisione giustificano la condanna alle spese a carico del Sig. , rimasto contumace, per CP_1 giudizio di valore indeterminabile complessità bassa (fase di studio, introduttiva e decisionale) ai valori tra i minimi e medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3697/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Roma il 17.07.1975 e nato a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio a Torino in data 8 luglio 2000, trascritto nei registri del comune di Torino, Anno 1998, Parte II, Serie C, N. 31;
2) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dall' che la responsabilità della separazione è da ascrivere al Parte_1
per le causali di cui in parte motiva;
CP_1
3) assegna la casa familiare sita in sita in Bracciano, Via Colle del Lago
27 a Parte_1
4) dispone l'obbligo in capo al marito di corrispondere un assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di mantenimento per il figlio Per_4
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, da versarsi sul conto
[...] corrente della entro i primi 5 giorni del mese, da rivalutarsi Parte_1 8 annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di dicembre
2022 oltre al pagamento del 50 per cento delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia
5) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento nei confronti della ricorrente per i motivi sopra esposti;
6) rigetta le ulteriori domande della ricorrente;
7) condanna a rifondere le spese di lite a favore di CP_1
che liquida in € 5.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese Parte_1 generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso