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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. LB IZ Presidente dott.ssa NO IO Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3156 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PETRELLA FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato MINUTOLO FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da atti depositati da ambo le parti in data 30/09/2025.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nato il figlio Per_1 in data 09/02/2023.
2. Con ricorso depositato in data 27/06/2025, parte ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza e collocamento presso la madre;
disporre a carico del resistente un contributo economico per il mantenimento del figlio nella misura di almeno euro 400,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 70% per il sig. condannare il sig. alla restituzione CP_1 CP_1 della somma di euro 2.500,00 per il leasing dell'autovettura; condannare il resistente al pagamento del contributo al mantenimento e tutte le spese straordinarie a partire dall'aprile 2025.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito, in data 30/09/2025, il resistente, dando atto che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni per la regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio minore, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) AFFIDAMENTO DEL FI IN
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime condiviso, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare e ove manterrà la residenza anagrafica.
I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo. Concorderanno tutte le decisioni “straordinarie” e di maggiore interesse che riguarderanno l'educazione, l'istruzione, la serena crescita e la salute di . Per_1
Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore dell'uno e dell'altro soprattutto alla presenza del figlio.
2) CALENDARIO ORDINARIO E FESTIVITA'
pagina 2 di 8 Quanto alle modalità di permanenza del figlio minore presso l'uno e l'altro, i genitori si regoleranno come segue.
I genitori dovranno avere rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, parascolastici, di salute e sportivi di , per un suo diritto ad un ordinato e Per_1 sereno programma di vita.
Il padre terrà con sé il figlio ogniqualvolta vorrà, previo accordo, anche telefonico, con la madre, in ogni modo terrà con sé : Per_1
– un week-end a settimane alternate, dal sabato mattina, allorquando il padre preleverà presso l'abitazione materna, alle ore 10.00, per riportarlo alla Per_1 madre la sera alle ore 22.00 e riprenderlo la domenica mattina alle ore 10.00 per poi riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna alle ore 21.00; il minore pernotterà presso l'abitazione paterna una volta al mese;
– nelle settimane in cui il minore trascorrerà il week end con il padre, quest'ultimo preleverà anche il martedì, dall'uscita da scuola per tenerlo con sè sino alle Per_1 ore 21.00, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna;
– mentre, nelle settimane in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre preleverà il martedì, il giovedì e il venerdì quando il padre preleverà Per_1 il figlio dall'uscita da scuola per tenerlo con sé sino alle ore 21.00, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna.
A far data dal mese di febbraio dell'anno 2026, il padre terrà con sé il figlio:
– un week-end a settimane alternate, dal sabato mattina, allorquando il padre preleverà presso l'abitazione materna, alle ore 10.00, sino alla domenica Per_1 sera, quando il padre raccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna alle ore
21.00;
– nelle settimane in cui il minore trascorrerà il week end con il padre, quest'ultimo preleverà anche il martedì, dall'uscita da scuola per tenerlo con sè sino alle Per_1 ore 21.00, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna;
– mentre, nelle settimane in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre preleverà il martedì, dall'uscita da scuola per tenerlo con sè sino alle Per_1
pagina 3 di 8 ore 21.00, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna ed anche il giovedì, quando il padre preleverà il figlio dall'uscita da scuola per tenerlo con sé, con pernottamento, sino al venerdì, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna alle ore 21.00.
VACANZE SCOLASTICHE NATALIZIE: trascorrerà con un genitore il Per_1 giorno di Natale e con l'altro la Vigilia di Natale, in modo alternato di anno in anno, così come quello dell'ultimo dell'anno o del Capodanno. Anche il gioro dell'Epifania sarà alternata di anno in anno tra i genitori.
Il padre terrà con sé il figlio cinque giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di vacanze scolastiche natalizie, da concordare con la madre con anticipo.
VACANZE SCOLASTICHE PASQUALI: trascorrerà con un genitore il Per_1 giorno di Pasqua e con l'altro la Pasquetta, in modo alternato di anno in anno.
Il padre terrà con sé il figlio tre giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, da concordare con la madre con anticipo.
VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE: In considerazione della tenera età del minore,
i genitori convengono che, nel periodo di vacanze scolastiche estive:
a far data dall'anno 2026, il padre terrà con sé il figlio 3 giorni consecutivi;
a far data dall'anno 2027, il padre terrà con sé il figlio 5 giorni consecutivi;
a far data dall'anno 2028, il padre terrà con sé il figlio 7 giorni consecutivi;
a far data dall'anno 2029, il padre terrà con sé il figlio 15 giorni, non consecutivi, salvo diversi accordi presi tra i genitori di anno in anno.
I genitori dovranno concordare il periodo di vacanze estive da trascorrere con il figlio entro il giorno 31 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, alla madre spetterà la scelta negli anni dispari e al padre negli anni pari.
Terminato ciascun periodo di vacanza, il minore, nel primo fine settimana successivo, rimarrà con il genitore con cui non ha concluso il periodo straordinario, salvo diversi accordi tra i genitori.
I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura prima della partenza.
COMPLEANNI: trascorrerà con il papà la festa del papà ed il compleanno Per_1
pagina 4 di 8 del papà, mentre trascorrerà con la mamma la festa della mamma ed il compleanno della mamma.
In ricorrenza del compleanno di , i genitori si impegnano a far trascorrere Per_1 al figlio qualche ora con entrambi.
I genitori organizzeranno e parteciperanno congiuntamente alle feste di compleanno che verranno organizzate per il figlio, con amici e parenti ed anche alle cerimonie del minore, come la Comunione e la Santa Cresima, oltre alla festa della scuola. I genitori avranno diritto di partecipare congiuntamente ai colloqui con gli insegnanti di classe.
Contatto telefonico: al fine di garantire la concreta realizzazione del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascun genitore, questi ultimi si impegnano a garantire il buon esito delle telefonate e videochiamate con l'altro genitore, una volta al giorno, nella fascia oraria dalle
20.30 alle 21.00.
RESIDENZA: I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi ogni cambio di residenza.
3) MANTENIMENTO DEL FI
Il padre contribuirà al mantenimento mensile del figlio minore, con il versamento della somma di € 200,00 (duecentoeuro/00), entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della signora , già indicato. Parte_1
A far data dal mese di settembre dell'anno 2026, il padre contribuirà al mantenimento mensile del figlio minore, con il versamento della somma di € 250,00
(duecentocinquantaeuro/00), entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della signora;
tale somma si rivaluterà annualmente in base agli Parte_1 indici nazionali comunicati dall'ISTAT, a far data dal mese di settembre dell'anno
2027.
I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Modena, che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
pagina 5 di 8 Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia (baby sitter); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La signora percepirà e tratterrà interamente (al 100%) l'assegno Parte_1 unico universale o eventuali emolumenti futuri ad esso equiparabili.
4) CASA FAMILIARE
pagina 6 di 8 Le parti danno atto che la casa familiare è di proprietà del padre della signora e rimarrà assegnata a quest'ultima la quale continuerà ad abitarvi, Parte_1 unitamente al figlio minore.
Il signor si è già trasferito altrove, riconsegnando le chiavi Controparte_1 dell'abitazione familiare.
5) RAPPORTI ECONOMICI
Le parti hanno conti correnti personali e manterranno la titolarità dei propri conti ed il saldo attivo.
Alla scadenza del contratto di leasing dell'autovettura di proprietà del signor nel mese di settembre dell'anno 2026, quest'ultimo restituirà alla CP_1 signora la somma di denaro di € 2.262,78 anticipata per far fronte al Pt_1 deposito cauzionale.
6) Fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti, le parti dichiarano di non dover regolamentare null'altro sotto il profilo patrimoniale.
7) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
8) Le parti rinunciano alla comparizione e accettano la trattazione scritta dell'udienza non avendo intenzione di riconciliarsi e concordando le quivi rassegnate conclusioni.
9) Le parti chiedono l'accoglimento delle sopra citate condizioni a spese legali compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.
4. In data 09/10/2025 il legale di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato. Successivamente, in data 25/10/2025, si è costituito il nuovo difensore, riportandosi integralmente agli atti difensivi depositati.
5. All'udienza del 05/11/2025 le parti, entrambe presenti, hanno dichiarato di confermare l'accordo già depositato. Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non pagina 7 di 8 contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
NO IO
IL PRESIDENTE
LB IZ
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