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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
(segue verbale di udienza del 9 gennaio 2025)
R.G. 7231/2012
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7231 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2012, promossa da:
C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cagliari, in persona del Presidente in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Gianmarco
Tavolacci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine dell'atto introduttivo;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_2
carica pro tempore, unitamente a
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del Ministro in carica pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari;
-convenuti-
Controparte_3
, P.I. , in persona del
[...] P.IVA_4
Presidente e legale rappresentante in carica pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato Perluigi Ronzani e dall'Avvocato
1 Massimo Ledda, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Ledda;
- convenuto -
14° , in persona del Direttore in carica pro Controparte_4
tempore;
Controparte_5
, in persona del Capo del
[...]
Servizio in carica pro tempore;
Controparte_6
, in persona del Direttore in carica pro
[...]
tempore;
, Controparte_7
in persona del Direttore in carica pro tempore.
-convenuti contumaci-
Causa avente in oggetto: giudizio in riassunzione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – atto paritetico amministrativo – indennità da occupazione sine titulo – azione di accertamento negativo del credito – arricchimento sine causa e indennizzo;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del : “voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza: In via principale a. previa eventuale disapplicazione del provvedimento amministrativo prot. n. D/4201/G1 3 in data 1° giugno 1998, e la nota prot. n. 4032/97/Dem del 22.4.98, nonché del provvedimento prot. n. SA/3284/33 21 del 2 giugno 1998, e la nota prot.
n. SA/5281/S33 21 del 17 settembre 1997 per le ragioni di cui alla narrativa che precede, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dall'Amministrazione a titolo di canoni maturati dall'1.1.82 al
31.12.1996; b. accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito azionato dall'Amministrazione a titolo di canoni
2 maturati dall'1.1.82 all'1.1.1993 a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c.; In via subordinata c. dichiarare tenuta e per l'effetto condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento dell'indennizzo dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento per la ritenzione degli impianti e delle strutture di cui alla superiore narrativa, realizzate durante la concessione con il consenso dell'Amministrazione e con il supporto finanziario del
CONI dal resistente, nella misura che verrà accertata nel corso del Pt_1
presente giudizio;
d. compensare il credito così accertato con il debito eventualmente sussistente a titolo di canoni nell'ammontare determinato in applicazione della convenzione CONI Forza Armate vigente all'epoca dei fatti ed in ragione dell'effettiva estensione utilizzata in forza del verbale di consegna dell'1.1.89; In ogni caso e. con vittoria di spese legali, diritti e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse del e il Controparte_2 [...]
: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale disattesa ogni contraria istanza: CP_1
1) previa applicazione del provvedimento prot. n. D/4201/G1-3 della 14^
Dir. Genio Militare di Cagliari, condannare il al Parte_1 pagamento del credito vantato dall'Amministrazione della somma di euro
35.410,00 (68.554.000,00 lire), da maggiorarsi degli interessi calcolati a cura dell' , a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo Controparte_8 del “Campo Rossi” dal 1.1.1982 al 31.01.1996; 2) previa applicazione del provvedimento prot. n. SA/3824/33-21 del Servizio Amministrativo del
Reparto Comando del Comando Regione della , CP_4 CP_3
condannare il al pagamento della somma di euro Parte_1
953,81 (1.846.835,00 lire) a titolo di pagamento dei canoni di luce ed acqua;
3) con vittoria di spese e onorari di causa”.
Nell'interesse del C.O.N.I.: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del
[...]
del 30.04.2013, l'intervenuta prescrizione nei Controparte_3
3 confronti di quest'ultimo del credito di cui al provvedimento prot. n.
D/4201/G1-3 del 01.06.1998 e di cui alla nota prot. n. 4032/97Dem del
22.04.1998, con il quale la 14ª Direzione del Genio Militare di Cagliari ha invitato il in concorso con il a Parte_1 CP_3
provvedere al pagamento della somma di £ 68.554.000, maggiorata degli interessi, a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo del “Campo Rossi” dal 01.01.1982 al 31.01.1996. Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Controparte_3
del 30.04.2013, l'insussistenza del credito di £ 68.554.000
[...]
vantato nei confronti del e dal Parte_1 [...]
dalla 14ª Direzione del di Controparte_3 CP_4
Cagliari e dall'Amministrazione Finanziaria di Cagliari e di cui al provvedimento prot. n. D/4201/G1-3 del 01.06.1998 e di cui alla nota prot.
n. 4032/97Dem del 22.04.1998. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, il ha Parte_1
convenuto in giudizio gli intestati convenuti, esponendo che:
1) con la convenzione del 30.9.1973, la 14° Direzione del Genio
Militare di Cagliari aveva concesso a titolo gratuito e per il periodo di nove anni l'utilizzo del campo Gen. Rossi alla sezione ippica del
Fiduciatario Regionale Sardo del Pentathlon;
2) l'uso delle strutture è stato affidato fin dal principio al
[...]
(all'epoca, affiliata del Fiduciatario) che, con Parte_1
finanziamento del ha provveduto a costruire le scuderie, i CP_3
locali per la selleria, gli uffici, una sala riunioni, i servizi e i maneggi;
3) scaduta la convenzione, solo nel gennaio del 1989 venne sottoscritto un verbale di consegna provvisoria per disciplinare l'utilizzo degli impianti nelle more della conclusione di nuova convenzione: da
4 questo momento, gli impianti furono fruiti dall'attore in regime di co-uso con il Circolo Ippico Militare;
4) la nuova convenzione, che contemplava anche il pagamento da parte del concessionario di un canone da determinarsi, non CP_3
è mai stata stipulata (come riconosciuto dal Controparte_5
giusta nota prot. n. 1532/611/2 del 15.9.1995);
[...]
5) con nota del 9.8.1995, l'Amministrazione Militare invitò l'attore a rilasciare l'area occupata entro il 30.11.1995, qualificando l'occupazione come “senza titolo”: il provvide al Parte_1
rilascio nel gennaio 1996, impossibilitato a sgomberare nei termini indicati dall'Amministrazione;
6) in seguito, l'Amministrazione comunicò all'attore i provvedimenti n. Prot. D/4201/G1-3 e Prot. SA/3824/33-21 emessi per il pagamento di indennità di utilizzo sine titulo del Campo Rossi e per pagamento delle utenze luce ed acqua.
In data 15.7.1998, l'attore propose ricorso innanzi al per Controparte_9
l'annullamento, previa sospensione di efficacia, dei provvedimenti sopra citati, motivato sulla sussistenza di:
1) vizio di eccesso di potere per non avere l'Amministrazione applicato la Convezione tra e vigente in tema di CP_3 CP_10
utilizzo degli impianti militari da parte delle società sportive civili, a mente della quale, durante il periodo di riferimento (ossia, 1982-
1996), solo a far data dal 1.1.1995 poteva essere richiesto un concorso sulle spese per i consumi, permanendo i costi di custodia e manutenzione a esclusivo carico del;
Controparte_1
2) vizio di motivazione, perché resa su un'istruttoria carente e su presupposti erronei e, infine, contraddittoria e illogica;
malgrado le richieste di chiarimenti, l'Amministrazione non aveva mai specificato l'ammontare dei costi di esercizio degli impianti, non aveva tenuto conto, nella determinazione del canone, dell'effettiva superficie concessa al né aveva preso in Parte_1
considerazione il contributo economico del C.O.N.I. nella
5 realizzazione degli impianti stessi che avrebbe determinato, in capo alla P.A., un ingiustificato arricchimento;
3) vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 165/1990, in quanto norma invocata dall'Amministrazione e inapplicabile al caso di specie per carenza dei presupposti applicativi: infatti, il canone richiesto dall'Amministrazione non rientrava nella tipologia di tributi e tariffe espressamente menzionati dal legislatore;
4) violazione dell'art. 32 della L. 724/1994, che escludeva la rivalutazione – applicata dalla P.A. – dei corrispettivi annui per i beni dello Stato concessi in godimento ad associazioni e fondazioni sportive.
Ulteriormente, il ricorrente eccepì la prescrizione del diritto ex art 2948 n.4
c.c.
Con ordinanza n.480/1998, il accolse l'istanza di Controparte_9
sospensione del provvedimento impugnato.
Con sentenza n.1399/2004, lo stesso Tribunale Amministrativo dichiarò
l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario.
In data 13.12.2004, il ricorrente propose gravame innanzi al Consiglio di
Stato per violazione del diritto al contraddittorio ed erroneità dei presupposti ex art. 5 D.P.R. 1034/1971, riproponendo tutti i motivi di censura già prospettati innanzi al T.A.R.
Con sentenza n. 02948/2012, il Consiglio di Stato respinse il ricorso, ritenendo che le controversie aventi a oggetto la debenza dell'indennizzo a titolo di occupazione sine titulo di area demaniale rientrassero nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Con atto di citazione in riassunzione, il ha richiesto Parte_1
la disapplicazione dei provvedimenti impugnati per le ragioni esposte, oltre all'accertamento della prescrizione del credito azionato e, in via subordinata, l'accertamento dell'indennizzo dovuto dall'Amministrazione per ingiustificato arricchimento dovuto dalla ritenzione degli impianti e delle strutture realizzate, durante la concessione, dal stesso con il Pt_1
6 supporto finanziario del C.O.N.I.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
19.4.2013, si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1
, eccependo che: Controparte_2
- la presenza del Circolo presso il Campo Generale Rossi dal
1.1.1982 al 31.1.1996 non era supportata da alcun titolo concessorio giacché alcuna convenzione era mai stata perfezionata;
- non sussiste alcun vizio di eccesso di potere atteso che la , Parte_2 asseritamente elusa dall'Amministrazione, non poteva trovare applicazione al caso concreto in quanto applicabile solo in caso di conclusione di specifiche convenzioni di co-uso a livello locale;
- ulteriormente, non ricorre vizio di eccesso di potere per violazione della circolare in assenza di un vincolo gerarchico tra l'autorità che ha emanato la circolare e quella che ha provveduto in quanto la circolare è atto dal mentre l'atto Controparte_1
provvedimentale è stato adottato dal CP_11
- non sussiste alcun difetto di motivazione in quanto il provvedimento n.4032/1997 reca un prospetto circostanziato che indicava per le diverse annualità il riferimento normativo di supporto;
- non sussiste alcuna carenza di istruttoria in quanto la Convenzione, cui l'Amministrazione avrebbe dovuto dare rilievo, non sarebbe stata operante;
- non sussiste alcun ingiustificato arricchimento in capo alla P.A. in quanto i lavori effettuati dal erano indicati nel disciplinare Pt_1
di concessione che, appunto, subordinava la concessione stessa alla realizzazione di tali strutture: inoltre, il della Controparte_5
aveva invitato il Regionale CP_3 CP_12 Controparte_13
a presentare il progetto per ottenere dal Comune di
[...]
Cagliari l'approvazione della costruzione. Difettava, quindi, il requisito dell'assenza di una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale;
- non sussiste la violazione della L. 165/1990 che, infatti, disciplina
7 non solo i canoni, ma anche i proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- non sussiste la violazione dell'art. 32 della L. 724/1994 applicandosi il primo comma dell'articolo citato;
- il credito azionato non è prescritto in quanto non deriva da un rapporto concessorio, assente a far data dal 1982 in poi: così argomentando, non si tratterebbe di un credito riferito ad obbligazioni periodiche o di durata, ma di un'obbligazione unitaria suscettibile di esecuzione tanto istantanea come differita o ripartita.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
3.5.2013, si è costituito in giudizio il esponendo che: CP_3
1) preliminarmente, il era convenuto in giudizio quale CP_3
obbligato in solido con il al pagamento delle Parte_1
somme di cui ai provvedimenti citati;
2) i crediti per cui è causa sono prescritti nei confronti del C.O.N.I., in quanto successivamente alla missiva del 1.6.1998, nessun'altra ulteriore richiesta di pagamento era mai stata avanzata nei suoi confronti;
3) non può essere riconosciuta valenza interruttiva del termine prescrizionale al ricorso innanzi al giudice amministrativo atteso che, in tal sede, le Amministrazioni costituite in giudizio hanno articolato le proprie difese limitatamente all'oggetto del ricorso promosso dal ma non hanno coinvolto il Parte_1
C.O.N.I. nel contraddittorio;
4) nella stessa sede, non sarebbe stata avanzata alcuna domanda di accertamento del credito e ciò rendeva inapplicabile il disposto di cui all'art. 2945 comma II c.c.;
5) da ultimo, non ha efficacia interruttiva della prescrizione nemmeno l'iniziativa giudiziale del , ipoteticamente Parte_1
qualificabile come atto ricognitivo ex art. 2944 c.c. in quanto, ex art. 8 1309 c.c., gli atti di ricognizione del debito posti in essere da un co- obbligato non producono effetti nei confronti degli altri obbligati in solido;
Nel merito, ha riproposto le stesse argomentazioni prospettate dal ricorrente, concludendo come in epigrafe.
Nessuno si è costituito nell'interesse di 14° Direzione Genio Militare,
[...]
Controparte_14
,
[...] Controparte_7
tutti dichiarati contumaci con ordinanza del
[...]
28.5.2013.
La causa è stata istruita documentalmente.
___
La presente decisione è resa in ossequio al principio della ragione più liquida che, nonostante l'ordine delle domande proposte, consente di trattare con priorità le questioni che, da sole, si rivelano assorbenti o decisive per la definizione della controversia.
___
È pacifico, perché ammesso dai convenuti in conformità alle CP_15
allegazioni dell'attore, che in data 30.09.1973 l'Amministrazione militare ha concluso con il Fiduciario Regionale Sardo Controparte_16
(del quale il era affiliato), in persona del Dott. Parte_1 [...]
una convenzione per l'utilizzo a titolo gratuito del comprensorio Per_1
“Campo Generale Rossi” per un periodo di nove anni (doc. 2 – II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. - Amministrazione).
È pure incontestato che il ha rilasciato l'area nel 1996 Parte_1
perché, scaduta la prima concessione, nessun altro atto è stato posso in essere dalle parti per la regolazione del rapporto.
Lamenta l'attore che il 14° Dir. Genio Militare di Cagliari aveva invitato il
, con Provvedimento prot. n. D/4201/G1-3 del 1.6.1988, al Parte_1
pagamento – in solido con il C.O.N.I. – della somma di L. 68.554.000 oltre interessi a titolo di indennizzo da occupazione senza titolo;
e che, con
9 provvedimento prot. n. SA/3824/33-21 del 2.6.1988, l'Amministrazione ha intimato al solo il pagamento della somma di L.
1.846.835 a titolo Pt_1
di utenze luce ed acqua.
Tale credito, secondo le allegazioni dell'attore, non sarebbe dovuto.
La pretesa trova causa – per espressa indicazione di cui alla nota n.
4032/97/Dem del 22.4.1988 – nell'occupazione del Campo Rossi da parte del per il periodo dal 1.1.1982 al 31.1.1996, Parte_1
erroneamente ritenuta sine titulo dall'Amministrazione.
La concessione del 1973 prevedeva un uso a titolo gratuito per il periodo di
9 anni, alla scadenza dei quali – in realtà, solo in data 1.1.1989 –
l'Amministrazione Militare e il C.O.N.I. hanno sottoscritto un verbale di consegna provvisoria.
Nelle more, tra il 1982 e il 1989, il complesso sportivo era rimasto nella disponibilità del senza che l'Amministrazione avesse mai Pt_1
formulato richiesta di restituzione: al contrario, la 14° Direzione del Genio
Militare, con comunicazione del 10.10.1988, aveva reso noto che il
Comando si era determinato ad accordare al la prosecuzione Pt_1 dell'utilizzo degli impianti del Campo Rossi (doc. 15 – II 183 c.p.c. –
. CP_15
Nella prospettazione dell'attore, sarebbe errata la quantificazione del credito. Non sarebbe stata applicata dall'Amministrazione la regolamentazione convenzionale generale (Convenzione Quadro C.O.N.I.); sarebbe stato erroneamente individuato il parametro di calcolo per il periodo successivo al 1989 in relazione all'effettiva estensione dell'area del couso;
sarebbero stati erroneamente valutati i presupposti applicativi dell'art. 7 della L.165/90 e l'applicabilità dell'art. 32 della L. 724/94.
Stante il tenore e la complessità delle difese prospettate dall'attore e, in adesione, dal C.O.N.I., si procederà ad esame separato per ciascuna di esse.
1. Sul periodo di tempo in contestazione.
I convenuti hanno domandato il riconoscimento dell'indennità da CP_15
occupazione sine titulo, oltre al pagamento delle utenze luce ed acqua, nei
10 confronti del solo (di seguito, per il Parte_1 Parte_3
periodo intercorrente dal 1982 al 1996.
A fondamento della pretesa, essi hanno dedotto l'assenza di una
Convenzione – mai sottoscritta – che legittimasse la permanenza dell'attore nell'area demaniale denominata Circolo Gen. Rossi, con conseguente diritto dell'Amministrazione a pretendere l'indennità per l'utilizzo senza titolo.
Alla luce delle allegazioni delle parti occorre, allora, ricostruire i periodi temporali di riferimento.
Risulta per tabulas che in data 1.1.1989 la 14° Direzione del Genio Militare sottoscrisse un Verbale di consegna provvisoria al Centro C.O.N.I. «nelle more del perfezionamento della convenzione», consegnando al Dott.
[...]
«in rappresentanza del C.O.N.I.» parte dell'area demaniale, con Per_1
riserva di domandare il versamento del canone stabilito dai competenti
Organi Finanziari «a far data dal presente verbale e fino alla data di stipula della convenzione» (doc. 8 – fascicolo – attore). CP_9
Nello stesso verbale, si dava atto che, a far data dal 1989, il C.O.N.I. (non già il C.I. mai menzionato) avrebbe dovuto versare un canone per Pt_1
l'utilizzo degli impianti, come ammesso dallo stesso C.O.N.I. (v. doc. 9 – fascicolo – attore). CP_9
Tuttavia, la successiva bozza di convenzione del 14.11.1990 con cui il della si sarebbe impegnato a Controparte_5 CP_3 concedere al l'utilizzazione precaria per anni sei dell'area Campo CP_3
Gen. Rossi in regime di co-uso, consentendone l'utilizzo anche da parte delle società affiliate che il Centro di Avviamento agli sport CP_3
equestri avrebbe ritenuto opportuno designare (doc. 28-bis, II 183 comma
VI c.p.c. – Amministrazione: in particolare, artt. 2 e 3 Convenzione
14.11.1990), non è mai stata sottoscritta, come pacificamente emerge dagli atti di causa.
In definitiva, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta che:
1) dal 1973 al 1982, il C.I. Dettori permase legittimamente nell'area demaniale in forza della concessione del 30.09.1973 (periodo non in
11 contestazione – v. doc. 5 fascicolo doc. 2 – costituzione CP_9
; CP_15
2) dal 1982 fino al 1989 non sussistevano titoli che ne legittimassero la permanenza, una volta scaduta la prima concessione;
3) dal 1989, secondo il verbale del 1.1.1989 – per ammissione dell'Amministrazione – il C.I. era stato (re)immesso nel Pt_1
possesso, seppure a titolo provvisorio, del Campo Rossi.
È sulla base di tale scansione temporale che devono essere esaminate le singole doglianze del C.I. e del C.O.N.I., differenziandone i Pt_1
rispettivi aspetti a seconda del periodo di riferimento.
2. Sulla legittimità del titolo amministrativo: occupazione sine titulo.
In relazione all'indennità da occupazione sine titulo, giova ricordare che la correlata diminuzione patrimoniale corrisponde a un danno per la presenza di un fatto illecito (Cass. S.U. n. 33645/2022.); ne consegue che è onere del danneggiato allegare e provare il danno in tutti i suoi elementi, ricordando che – nella distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica –
«[…]”se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)»
(Cass. S.U. cit.).
A fronte della lesione del diritto di proprietà, «il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non [può] coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma [deve] contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile» (S.U. capo 4.5.), elemento che «stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria» (S.U. cit., capo 4.7.).
E dunque, «saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale» (S.U. capo 4.7.).
12 Diversamente argomentando, il risarcimento del danno assumerebbe carattere punitivo per avere utilizzato un bene altrui senza titolo e perderebbe la funzione indennitaria e ripristinatoria del danno effettivamente subìto dal proprietario per la lesione del proprio diritto di godimento – diretto o indiretto – correlato alla proprietà.
In sintesi, nell'accertamento della fondatezza della pretesa, occorre adeguarsi a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «ove si è ritenuto che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, "il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito"
(esemplificativamente indicato come "perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato"), danno "di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza" (Cass. Sez. Un., sent.
15 novembre 2022, n. 33645, Rv. 666193-04)» (Cass. 25457/2024).
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la domanda per l'accertamento negativo del credito vantato dall'Amministrazione – formulata, congiuntamente, dal e dal – è fondata e merita CP_3 Parte_1
condivisione.
3. Prova del danno.
Ciò fermo, anche in presenza di un'azione di accertamento negativo del diritto di credito vantato dall'Amministrazione, l'onere della prova del diritto vantato grava pur sempre su chi se ne afferma titolare, ossia in capo all'Amministrazione.
In relazione a tale aspetto, in conformità all'indirizzo ermeneutico delle
Sezioni Unite, deve rilevarsi che l'Amministrazione non ha formulato alcuna allegazione circa il pregiudizio subìto in termini di perdita della concreta possibilità di godimento o di altro specifico pregiudizio.
I costituiti si sono, invece, limitati a lamentare l'occupazione CP_15
13 dell'area demaniale deducendo che fosse dovuto il danno da occupazione sine titulo sussistente in re ipsa, senza curarsi di allegare (né, tantomeno, dimostrare) l'effettivo pregiudizio subìto secondo i canoni di causalità giuridica (1223 c.c.).
Giova in proposito ricordare che l'utilizzo del parametro del canone locatizio per danno non già in re ipsa, ma presunto o normale – secondo la nuova dizione inaugurata dalle S.U. del 2022 – attiene unicamente al profilo del quantum, mentre, in punto di an, occorre mantenere ferma la distinzione tra azione reale e risarcitoria nei termini sopra chiariti.
Se questo è vero, in applicazione dei criteri su esposti, alcuna pretesa può essere riconosciuta nei confronti del C.I. e (ancorché in assenza di Pt_1
domanda nei suoi confronti) verso il C.O.N.I.
Da quanto sinora esposto discende la fondatezza della pretesa attorea.
_
Per completezza, anche le ulteriori censure presentate dalle parti devono trovare accoglimento, secondo quanto segue.
4. 1982-1989
Si è detto che, per il periodo dal 1.1.1982 e il 1.1.1989, per stessa ammissione delle parti, è assente alcun titolo (concessorio o di altra natura) legittimante la permanenza del – e, con esso, del – CP_3 Parte_3 nell'area del Campo Rossi, periodo intercorrente tra la scadenza della prima concessione del 30.09.1973 e il verbale di consegna provvisoria del
1.1.1989.
Ne consegue che solo limitatamente a tale arco temporale l'occupazione può essere considerata (propriamente) sine titulo, con ogni conseguenza
(anche) in punto di prescrizione del diritto di credito.
Sul punto, il C.I. e il C.O.N.I. deducono che l'Amministrazione Pt_1 avrebbe manifestato l'intendimento di esercitare il diritto solo nel 1998, ossia decorso l'ordinario termine decennale calcolato dalla maturazione delle singole frazioni di credito.
Al contrario, i costituiti ritengono che la prescrizione debba CP_15
14 calcolarsi a far data dal rilascio, ossia dal 1996, valutandosi l'occupazione come fatto unitario.
E tuttavia, per consolidato insegnamento di diritto, l'occupazione di un bene altrui integra un c.d. illecito permanente in quanto il comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo fino a quando l'immobile è re-immesso nella disponibilità del proprietario.
Di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno, che sorge con l'inizio della condotta illecita, si rinnova di momento in momento, con l'importante conseguenza che la prescrizione - avente termine quinquennale - ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno (così, con particolare chiarezza, v. anche Corte di Appello di Milano n°228/2023, oltre a Consiglio di Stato
3965/2023 e Cass. 6867/2022).
Così argomentando, è da escludersi la possibilità che il termine di prescrizione debba decorrere dalla data del rilascio (1996), dovendosi, invece, calcolare de die in diem (Cass. 2022 cit.).
Nel caso di specie, è emerso in atti che con Lettera del 3.10.1995 la 14°
Direzione del Genio Militare di Cagliari Prot. n° D/8475/G1-6 ha costituito in mora entrambi i co-debitori per «le annualità maturate» (così p. 5, conclusioni del 14.04.2017 – doc. 34, II 183 c.p.c. – . CP_15 CP_15
Tale risulta essere – in linea con le argomentazioni dell'Amministrazione – il primo atto interruttivo del termine prescrizionale, cui fanno seguito i due successivi provvedimenti del 1998 oggi in scrutinio.
Se questo è vero, sono ormai caduti in prescrizione i crediti da occupazione sine titulo per il periodo antecedente alla lettera di messa in mora del
3.10.1995, ossia (a ritroso) dal 3.10.1990 fino al 1982.
Osservato che il verbale di consegna provvisoria reca la data del 1.1.1989 – momento in cui cessa il carattere sine titulo dell'occupazione da parte dell'attore, considerato che quest'ultimo era ospite del immesso CP_3
in possesso al fine di concludere una successiva concessione – il credito vantato a titolo di indennità da illegittima occupazione per il periodo dal
30.9.1982 (data di scadenza della convenzione novennale del 30.9.1973) al
31.12.1988 è - oltre che non provato nel quantum - inesigibile in quanto
15 prescritto.
5. 1989-1996
Quanto al periodo successivo al verbale di immissione provvisoria nel possesso del 1.1.1989, dai documenti citati (segnatamente, il Verbale di immissione in possesso del 1989 e la successiva bozza di Convenzione, mai sottoscritta) non emerge alcun riferimento a oneri economici gravanti sul
. Parte_1
Al contrario, come da nota dell'8.11.1991 (doc. 13 – fascicolo – CP_9
attore), è emerso che il C.O.N.I. aveva sottoscritto un accordo con le Forze
Armate che permetteva l'uso gratuito da parte delle società sportive ospitate presso impianti sportivi costruiti con il concorso finanziario del
(doc. 28 – II 183 comma VI c.p.c. – doc. c, Controparte_3 CP_15
III 183 c.p.c. – C.I. . Pt_1
Tanto è riferito anche dallo Stato Maggiore della Difesa con nota del
20.11.1995 che, in risposta al quesito del C.O.N.I. sul regime di utilizzo del campo da parte delle società sportive civili, ha chiarito che la convenzione conclusa con il dal Presidente del C.O.N.I. prevede Controparte_1
una (sola) quota di gestione applicabile solo a partire dal 1995, mente la precedente convenzione prevedeva l'utilizzo a titolo gratuito fino al
31.12.1994 (doc. 14 – fascicolo – attore). CP_9
Ne consegue che il C.I. in ogni caso, non può essere considerato Pt_1
obbligato per il pagamento dei canoni da occupazione, non essendo tenuto a versare il corrispettivo per il godimento del bene neppure nel caso fosse stata conclusa la Convenzione.
Basti, infatti, ribadire che, prima del 1995, il (quale società Parte_1
sportiva ospite del C.O.N.I.) non avrebbe avuto alcun obbligo economico nei confronti dell'Amministrazione, salvo il pagamento della c.d. quota di gestione riferita non già «a “valori di mercato”, ma soltanto agli effettivi
“costi di gestione” (consumi energetici ed eventuale straordinario per il personale di servizio)» (cfr. nota del 20.11.1995, Prot. 1356/L, Stato
Maggiore della Difesa, doc. 14 – fascicolo – attore). CP_9
16 Neppure può sostenersi che la mancata conclusione degli accordi a livello territoriale abbia comportato l'inapplicabilità della Convenzione Quadro, che aveva previsto la gratuità della permanenza del C.I. Pt_1
Al contrario, dalla lettura della Convenzione Quadro emerge che l'art. 2 e l'art. 7 si limitavano a demandare la regolazione di termini e modalità di fruizione delle società sportive ospiti a Regolamenti d'uso concordati a livello locale tra Comandi Militari Territoriali e Comitati Provinciali del
C.O.N.I., ma nulla statuivano circa gli oneri economici in capo alle società ospiti in assenza di accordi a livello territoriale (v. doc. 28, II 183 comma
VI c.p.c. – Convenzione 7.6.1990, artt. 2 e 7). CP_15
La gratuità della detenzione – come confermata, ulteriormente, dall'
[...]
con Provvedimento n°3614/745/88 del 22.3.1989 (doc. d – Controparte_17
3°183 comma VI c.p.c. attore) – conferma ulteriormente l'insussistenza del credito (si sottolinea ancora, comunque non provato nel quantum) vantato dalla P.A.
6. Oneri luce e acqua
Da ultimo, sugli ulteriori oneri luce ed acqua di cui al Provvedimento Prot.
S.A. 3824/33-21, alla luce di quanto su esposto, nulla può essere riconosciuto all'Amministrazione fino al 1995.
Quanto al periodo residuo (1.1.1995-31.12.1996), nel medesimo provvedimento il della specifica che CP_5 Controparte_5 CP_3
la debenza per luce ed acqua è stata «forfettariamente determinata dalla
14^ Direzione del Genio Militare» (doc. 3 – fascicolo – attore). CP_9
La stessa Amministrazione (ossia, lo Stato Maggiore della Difesa, v. doc.
14 – fascicolo ha riferito che gli oneri di gestione dovevano essere CP_9
parametrati agli effettivi costi sostenuti, non quantificati dalla P.A. nei termini dalla stessa dichiarati.
Senza contare che, come da nota Prot. SA/5281/S.33/21, i consumi sono stati determinati con lettura al 29.7.1997, ossia oltre un anno dopo il rilascio (doc. 4 – fascicolo – attore). CP_9
Per tali ragioni, in difetto di più compiuta motivazione e quantificazione
17 specifica, da parte dell'Amministrazione, dei richiesti oneri di gestione, nulla è dovuto dal per le (uniche) utenze esigibili Parte_1
(1995 – febbraio 1996).
___
Essendo stata integralmente accolta la domanda principale dell'attore, non deve essere esaminata la questione – sottoposta al Giudice in via subordinata – inerente all'indennità da arricchimento sine causa di cui l'Amministrazione si sarebbe giovata per aver ritenuto le opere e le migliorie effettuate dal detentore.
___
Le ragioni poste a fondamento della decisione e il mutamento della giurisprudenza rispetto alla natura e prova del danno da occupazione sine titulo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Accoglie la domanda del e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 nulla è dovuto dall'attore per i canoni da occupazione sine titulo e per le utenze luce e acqua per il periodo di riferimento 1982-1996;
- Accoglie la domanda del C.O.N.I. e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito con riferimento alle annualità dal 1982 al 1989;
- Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Cagliari, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
18
R.G. 7231/2012
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7231 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2012, promossa da:
C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cagliari, in persona del Presidente in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Gianmarco
Tavolacci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine dell'atto introduttivo;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_2
carica pro tempore, unitamente a
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del Ministro in carica pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari;
-convenuti-
Controparte_3
, P.I. , in persona del
[...] P.IVA_4
Presidente e legale rappresentante in carica pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato Perluigi Ronzani e dall'Avvocato
1 Massimo Ledda, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Ledda;
- convenuto -
14° , in persona del Direttore in carica pro Controparte_4
tempore;
Controparte_5
, in persona del Capo del
[...]
Servizio in carica pro tempore;
Controparte_6
, in persona del Direttore in carica pro
[...]
tempore;
, Controparte_7
in persona del Direttore in carica pro tempore.
-convenuti contumaci-
Causa avente in oggetto: giudizio in riassunzione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – atto paritetico amministrativo – indennità da occupazione sine titulo – azione di accertamento negativo del credito – arricchimento sine causa e indennizzo;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del : “voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza: In via principale a. previa eventuale disapplicazione del provvedimento amministrativo prot. n. D/4201/G1 3 in data 1° giugno 1998, e la nota prot. n. 4032/97/Dem del 22.4.98, nonché del provvedimento prot. n. SA/3284/33 21 del 2 giugno 1998, e la nota prot.
n. SA/5281/S33 21 del 17 settembre 1997 per le ragioni di cui alla narrativa che precede, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dall'Amministrazione a titolo di canoni maturati dall'1.1.82 al
31.12.1996; b. accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito azionato dall'Amministrazione a titolo di canoni
2 maturati dall'1.1.82 all'1.1.1993 a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c.; In via subordinata c. dichiarare tenuta e per l'effetto condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento dell'indennizzo dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento per la ritenzione degli impianti e delle strutture di cui alla superiore narrativa, realizzate durante la concessione con il consenso dell'Amministrazione e con il supporto finanziario del
CONI dal resistente, nella misura che verrà accertata nel corso del Pt_1
presente giudizio;
d. compensare il credito così accertato con il debito eventualmente sussistente a titolo di canoni nell'ammontare determinato in applicazione della convenzione CONI Forza Armate vigente all'epoca dei fatti ed in ragione dell'effettiva estensione utilizzata in forza del verbale di consegna dell'1.1.89; In ogni caso e. con vittoria di spese legali, diritti e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse del e il Controparte_2 [...]
: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale disattesa ogni contraria istanza: CP_1
1) previa applicazione del provvedimento prot. n. D/4201/G1-3 della 14^
Dir. Genio Militare di Cagliari, condannare il al Parte_1 pagamento del credito vantato dall'Amministrazione della somma di euro
35.410,00 (68.554.000,00 lire), da maggiorarsi degli interessi calcolati a cura dell' , a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo Controparte_8 del “Campo Rossi” dal 1.1.1982 al 31.01.1996; 2) previa applicazione del provvedimento prot. n. SA/3824/33-21 del Servizio Amministrativo del
Reparto Comando del Comando Regione della , CP_4 CP_3
condannare il al pagamento della somma di euro Parte_1
953,81 (1.846.835,00 lire) a titolo di pagamento dei canoni di luce ed acqua;
3) con vittoria di spese e onorari di causa”.
Nell'interesse del C.O.N.I.: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del
[...]
del 30.04.2013, l'intervenuta prescrizione nei Controparte_3
3 confronti di quest'ultimo del credito di cui al provvedimento prot. n.
D/4201/G1-3 del 01.06.1998 e di cui alla nota prot. n. 4032/97Dem del
22.04.1998, con il quale la 14ª Direzione del Genio Militare di Cagliari ha invitato il in concorso con il a Parte_1 CP_3
provvedere al pagamento della somma di £ 68.554.000, maggiorata degli interessi, a titolo di indennità per l'utilizzo senza titolo del “Campo Rossi” dal 01.01.1982 al 31.01.1996. Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del Controparte_3
del 30.04.2013, l'insussistenza del credito di £ 68.554.000
[...]
vantato nei confronti del e dal Parte_1 [...]
dalla 14ª Direzione del di Controparte_3 CP_4
Cagliari e dall'Amministrazione Finanziaria di Cagliari e di cui al provvedimento prot. n. D/4201/G1-3 del 01.06.1998 e di cui alla nota prot.
n. 4032/97Dem del 22.04.1998. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, il ha Parte_1
convenuto in giudizio gli intestati convenuti, esponendo che:
1) con la convenzione del 30.9.1973, la 14° Direzione del Genio
Militare di Cagliari aveva concesso a titolo gratuito e per il periodo di nove anni l'utilizzo del campo Gen. Rossi alla sezione ippica del
Fiduciatario Regionale Sardo del Pentathlon;
2) l'uso delle strutture è stato affidato fin dal principio al
[...]
(all'epoca, affiliata del Fiduciatario) che, con Parte_1
finanziamento del ha provveduto a costruire le scuderie, i CP_3
locali per la selleria, gli uffici, una sala riunioni, i servizi e i maneggi;
3) scaduta la convenzione, solo nel gennaio del 1989 venne sottoscritto un verbale di consegna provvisoria per disciplinare l'utilizzo degli impianti nelle more della conclusione di nuova convenzione: da
4 questo momento, gli impianti furono fruiti dall'attore in regime di co-uso con il Circolo Ippico Militare;
4) la nuova convenzione, che contemplava anche il pagamento da parte del concessionario di un canone da determinarsi, non CP_3
è mai stata stipulata (come riconosciuto dal Controparte_5
giusta nota prot. n. 1532/611/2 del 15.9.1995);
[...]
5) con nota del 9.8.1995, l'Amministrazione Militare invitò l'attore a rilasciare l'area occupata entro il 30.11.1995, qualificando l'occupazione come “senza titolo”: il provvide al Parte_1
rilascio nel gennaio 1996, impossibilitato a sgomberare nei termini indicati dall'Amministrazione;
6) in seguito, l'Amministrazione comunicò all'attore i provvedimenti n. Prot. D/4201/G1-3 e Prot. SA/3824/33-21 emessi per il pagamento di indennità di utilizzo sine titulo del Campo Rossi e per pagamento delle utenze luce ed acqua.
In data 15.7.1998, l'attore propose ricorso innanzi al per Controparte_9
l'annullamento, previa sospensione di efficacia, dei provvedimenti sopra citati, motivato sulla sussistenza di:
1) vizio di eccesso di potere per non avere l'Amministrazione applicato la Convezione tra e vigente in tema di CP_3 CP_10
utilizzo degli impianti militari da parte delle società sportive civili, a mente della quale, durante il periodo di riferimento (ossia, 1982-
1996), solo a far data dal 1.1.1995 poteva essere richiesto un concorso sulle spese per i consumi, permanendo i costi di custodia e manutenzione a esclusivo carico del;
Controparte_1
2) vizio di motivazione, perché resa su un'istruttoria carente e su presupposti erronei e, infine, contraddittoria e illogica;
malgrado le richieste di chiarimenti, l'Amministrazione non aveva mai specificato l'ammontare dei costi di esercizio degli impianti, non aveva tenuto conto, nella determinazione del canone, dell'effettiva superficie concessa al né aveva preso in Parte_1
considerazione il contributo economico del C.O.N.I. nella
5 realizzazione degli impianti stessi che avrebbe determinato, in capo alla P.A., un ingiustificato arricchimento;
3) vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 165/1990, in quanto norma invocata dall'Amministrazione e inapplicabile al caso di specie per carenza dei presupposti applicativi: infatti, il canone richiesto dall'Amministrazione non rientrava nella tipologia di tributi e tariffe espressamente menzionati dal legislatore;
4) violazione dell'art. 32 della L. 724/1994, che escludeva la rivalutazione – applicata dalla P.A. – dei corrispettivi annui per i beni dello Stato concessi in godimento ad associazioni e fondazioni sportive.
Ulteriormente, il ricorrente eccepì la prescrizione del diritto ex art 2948 n.4
c.c.
Con ordinanza n.480/1998, il accolse l'istanza di Controparte_9
sospensione del provvedimento impugnato.
Con sentenza n.1399/2004, lo stesso Tribunale Amministrativo dichiarò
l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario.
In data 13.12.2004, il ricorrente propose gravame innanzi al Consiglio di
Stato per violazione del diritto al contraddittorio ed erroneità dei presupposti ex art. 5 D.P.R. 1034/1971, riproponendo tutti i motivi di censura già prospettati innanzi al T.A.R.
Con sentenza n. 02948/2012, il Consiglio di Stato respinse il ricorso, ritenendo che le controversie aventi a oggetto la debenza dell'indennizzo a titolo di occupazione sine titulo di area demaniale rientrassero nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Con atto di citazione in riassunzione, il ha richiesto Parte_1
la disapplicazione dei provvedimenti impugnati per le ragioni esposte, oltre all'accertamento della prescrizione del credito azionato e, in via subordinata, l'accertamento dell'indennizzo dovuto dall'Amministrazione per ingiustificato arricchimento dovuto dalla ritenzione degli impianti e delle strutture realizzate, durante la concessione, dal stesso con il Pt_1
6 supporto finanziario del C.O.N.I.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
19.4.2013, si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1
, eccependo che: Controparte_2
- la presenza del Circolo presso il Campo Generale Rossi dal
1.1.1982 al 31.1.1996 non era supportata da alcun titolo concessorio giacché alcuna convenzione era mai stata perfezionata;
- non sussiste alcun vizio di eccesso di potere atteso che la , Parte_2 asseritamente elusa dall'Amministrazione, non poteva trovare applicazione al caso concreto in quanto applicabile solo in caso di conclusione di specifiche convenzioni di co-uso a livello locale;
- ulteriormente, non ricorre vizio di eccesso di potere per violazione della circolare in assenza di un vincolo gerarchico tra l'autorità che ha emanato la circolare e quella che ha provveduto in quanto la circolare è atto dal mentre l'atto Controparte_1
provvedimentale è stato adottato dal CP_11
- non sussiste alcun difetto di motivazione in quanto il provvedimento n.4032/1997 reca un prospetto circostanziato che indicava per le diverse annualità il riferimento normativo di supporto;
- non sussiste alcuna carenza di istruttoria in quanto la Convenzione, cui l'Amministrazione avrebbe dovuto dare rilievo, non sarebbe stata operante;
- non sussiste alcun ingiustificato arricchimento in capo alla P.A. in quanto i lavori effettuati dal erano indicati nel disciplinare Pt_1
di concessione che, appunto, subordinava la concessione stessa alla realizzazione di tali strutture: inoltre, il della Controparte_5
aveva invitato il Regionale CP_3 CP_12 Controparte_13
a presentare il progetto per ottenere dal Comune di
[...]
Cagliari l'approvazione della costruzione. Difettava, quindi, il requisito dell'assenza di una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale;
- non sussiste la violazione della L. 165/1990 che, infatti, disciplina
7 non solo i canoni, ma anche i proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- non sussiste la violazione dell'art. 32 della L. 724/1994 applicandosi il primo comma dell'articolo citato;
- il credito azionato non è prescritto in quanto non deriva da un rapporto concessorio, assente a far data dal 1982 in poi: così argomentando, non si tratterebbe di un credito riferito ad obbligazioni periodiche o di durata, ma di un'obbligazione unitaria suscettibile di esecuzione tanto istantanea come differita o ripartita.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
3.5.2013, si è costituito in giudizio il esponendo che: CP_3
1) preliminarmente, il era convenuto in giudizio quale CP_3
obbligato in solido con il al pagamento delle Parte_1
somme di cui ai provvedimenti citati;
2) i crediti per cui è causa sono prescritti nei confronti del C.O.N.I., in quanto successivamente alla missiva del 1.6.1998, nessun'altra ulteriore richiesta di pagamento era mai stata avanzata nei suoi confronti;
3) non può essere riconosciuta valenza interruttiva del termine prescrizionale al ricorso innanzi al giudice amministrativo atteso che, in tal sede, le Amministrazioni costituite in giudizio hanno articolato le proprie difese limitatamente all'oggetto del ricorso promosso dal ma non hanno coinvolto il Parte_1
C.O.N.I. nel contraddittorio;
4) nella stessa sede, non sarebbe stata avanzata alcuna domanda di accertamento del credito e ciò rendeva inapplicabile il disposto di cui all'art. 2945 comma II c.c.;
5) da ultimo, non ha efficacia interruttiva della prescrizione nemmeno l'iniziativa giudiziale del , ipoteticamente Parte_1
qualificabile come atto ricognitivo ex art. 2944 c.c. in quanto, ex art. 8 1309 c.c., gli atti di ricognizione del debito posti in essere da un co- obbligato non producono effetti nei confronti degli altri obbligati in solido;
Nel merito, ha riproposto le stesse argomentazioni prospettate dal ricorrente, concludendo come in epigrafe.
Nessuno si è costituito nell'interesse di 14° Direzione Genio Militare,
[...]
Controparte_14
,
[...] Controparte_7
tutti dichiarati contumaci con ordinanza del
[...]
28.5.2013.
La causa è stata istruita documentalmente.
___
La presente decisione è resa in ossequio al principio della ragione più liquida che, nonostante l'ordine delle domande proposte, consente di trattare con priorità le questioni che, da sole, si rivelano assorbenti o decisive per la definizione della controversia.
___
È pacifico, perché ammesso dai convenuti in conformità alle CP_15
allegazioni dell'attore, che in data 30.09.1973 l'Amministrazione militare ha concluso con il Fiduciario Regionale Sardo Controparte_16
(del quale il era affiliato), in persona del Dott. Parte_1 [...]
una convenzione per l'utilizzo a titolo gratuito del comprensorio Per_1
“Campo Generale Rossi” per un periodo di nove anni (doc. 2 – II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. - Amministrazione).
È pure incontestato che il ha rilasciato l'area nel 1996 Parte_1
perché, scaduta la prima concessione, nessun altro atto è stato posso in essere dalle parti per la regolazione del rapporto.
Lamenta l'attore che il 14° Dir. Genio Militare di Cagliari aveva invitato il
, con Provvedimento prot. n. D/4201/G1-3 del 1.6.1988, al Parte_1
pagamento – in solido con il C.O.N.I. – della somma di L. 68.554.000 oltre interessi a titolo di indennizzo da occupazione senza titolo;
e che, con
9 provvedimento prot. n. SA/3824/33-21 del 2.6.1988, l'Amministrazione ha intimato al solo il pagamento della somma di L.
1.846.835 a titolo Pt_1
di utenze luce ed acqua.
Tale credito, secondo le allegazioni dell'attore, non sarebbe dovuto.
La pretesa trova causa – per espressa indicazione di cui alla nota n.
4032/97/Dem del 22.4.1988 – nell'occupazione del Campo Rossi da parte del per il periodo dal 1.1.1982 al 31.1.1996, Parte_1
erroneamente ritenuta sine titulo dall'Amministrazione.
La concessione del 1973 prevedeva un uso a titolo gratuito per il periodo di
9 anni, alla scadenza dei quali – in realtà, solo in data 1.1.1989 –
l'Amministrazione Militare e il C.O.N.I. hanno sottoscritto un verbale di consegna provvisoria.
Nelle more, tra il 1982 e il 1989, il complesso sportivo era rimasto nella disponibilità del senza che l'Amministrazione avesse mai Pt_1
formulato richiesta di restituzione: al contrario, la 14° Direzione del Genio
Militare, con comunicazione del 10.10.1988, aveva reso noto che il
Comando si era determinato ad accordare al la prosecuzione Pt_1 dell'utilizzo degli impianti del Campo Rossi (doc. 15 – II 183 c.p.c. –
. CP_15
Nella prospettazione dell'attore, sarebbe errata la quantificazione del credito. Non sarebbe stata applicata dall'Amministrazione la regolamentazione convenzionale generale (Convenzione Quadro C.O.N.I.); sarebbe stato erroneamente individuato il parametro di calcolo per il periodo successivo al 1989 in relazione all'effettiva estensione dell'area del couso;
sarebbero stati erroneamente valutati i presupposti applicativi dell'art. 7 della L.165/90 e l'applicabilità dell'art. 32 della L. 724/94.
Stante il tenore e la complessità delle difese prospettate dall'attore e, in adesione, dal C.O.N.I., si procederà ad esame separato per ciascuna di esse.
1. Sul periodo di tempo in contestazione.
I convenuti hanno domandato il riconoscimento dell'indennità da CP_15
occupazione sine titulo, oltre al pagamento delle utenze luce ed acqua, nei
10 confronti del solo (di seguito, per il Parte_1 Parte_3
periodo intercorrente dal 1982 al 1996.
A fondamento della pretesa, essi hanno dedotto l'assenza di una
Convenzione – mai sottoscritta – che legittimasse la permanenza dell'attore nell'area demaniale denominata Circolo Gen. Rossi, con conseguente diritto dell'Amministrazione a pretendere l'indennità per l'utilizzo senza titolo.
Alla luce delle allegazioni delle parti occorre, allora, ricostruire i periodi temporali di riferimento.
Risulta per tabulas che in data 1.1.1989 la 14° Direzione del Genio Militare sottoscrisse un Verbale di consegna provvisoria al Centro C.O.N.I. «nelle more del perfezionamento della convenzione», consegnando al Dott.
[...]
«in rappresentanza del C.O.N.I.» parte dell'area demaniale, con Per_1
riserva di domandare il versamento del canone stabilito dai competenti
Organi Finanziari «a far data dal presente verbale e fino alla data di stipula della convenzione» (doc. 8 – fascicolo – attore). CP_9
Nello stesso verbale, si dava atto che, a far data dal 1989, il C.O.N.I. (non già il C.I. mai menzionato) avrebbe dovuto versare un canone per Pt_1
l'utilizzo degli impianti, come ammesso dallo stesso C.O.N.I. (v. doc. 9 – fascicolo – attore). CP_9
Tuttavia, la successiva bozza di convenzione del 14.11.1990 con cui il della si sarebbe impegnato a Controparte_5 CP_3 concedere al l'utilizzazione precaria per anni sei dell'area Campo CP_3
Gen. Rossi in regime di co-uso, consentendone l'utilizzo anche da parte delle società affiliate che il Centro di Avviamento agli sport CP_3
equestri avrebbe ritenuto opportuno designare (doc. 28-bis, II 183 comma
VI c.p.c. – Amministrazione: in particolare, artt. 2 e 3 Convenzione
14.11.1990), non è mai stata sottoscritta, come pacificamente emerge dagli atti di causa.
In definitiva, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta che:
1) dal 1973 al 1982, il C.I. Dettori permase legittimamente nell'area demaniale in forza della concessione del 30.09.1973 (periodo non in
11 contestazione – v. doc. 5 fascicolo doc. 2 – costituzione CP_9
; CP_15
2) dal 1982 fino al 1989 non sussistevano titoli che ne legittimassero la permanenza, una volta scaduta la prima concessione;
3) dal 1989, secondo il verbale del 1.1.1989 – per ammissione dell'Amministrazione – il C.I. era stato (re)immesso nel Pt_1
possesso, seppure a titolo provvisorio, del Campo Rossi.
È sulla base di tale scansione temporale che devono essere esaminate le singole doglianze del C.I. e del C.O.N.I., differenziandone i Pt_1
rispettivi aspetti a seconda del periodo di riferimento.
2. Sulla legittimità del titolo amministrativo: occupazione sine titulo.
In relazione all'indennità da occupazione sine titulo, giova ricordare che la correlata diminuzione patrimoniale corrisponde a un danno per la presenza di un fatto illecito (Cass. S.U. n. 33645/2022.); ne consegue che è onere del danneggiato allegare e provare il danno in tutti i suoi elementi, ricordando che – nella distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica –
«[…]”se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)»
(Cass. S.U. cit.).
A fronte della lesione del diritto di proprietà, «il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non [può] coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma [deve] contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile» (S.U. capo 4.5.), elemento che «stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria» (S.U. cit., capo 4.7.).
E dunque, «saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale» (S.U. capo 4.7.).
12 Diversamente argomentando, il risarcimento del danno assumerebbe carattere punitivo per avere utilizzato un bene altrui senza titolo e perderebbe la funzione indennitaria e ripristinatoria del danno effettivamente subìto dal proprietario per la lesione del proprio diritto di godimento – diretto o indiretto – correlato alla proprietà.
In sintesi, nell'accertamento della fondatezza della pretesa, occorre adeguarsi a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «ove si è ritenuto che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, "il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito"
(esemplificativamente indicato come "perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato"), danno "di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza" (Cass. Sez. Un., sent.
15 novembre 2022, n. 33645, Rv. 666193-04)» (Cass. 25457/2024).
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la domanda per l'accertamento negativo del credito vantato dall'Amministrazione – formulata, congiuntamente, dal e dal – è fondata e merita CP_3 Parte_1
condivisione.
3. Prova del danno.
Ciò fermo, anche in presenza di un'azione di accertamento negativo del diritto di credito vantato dall'Amministrazione, l'onere della prova del diritto vantato grava pur sempre su chi se ne afferma titolare, ossia in capo all'Amministrazione.
In relazione a tale aspetto, in conformità all'indirizzo ermeneutico delle
Sezioni Unite, deve rilevarsi che l'Amministrazione non ha formulato alcuna allegazione circa il pregiudizio subìto in termini di perdita della concreta possibilità di godimento o di altro specifico pregiudizio.
I costituiti si sono, invece, limitati a lamentare l'occupazione CP_15
13 dell'area demaniale deducendo che fosse dovuto il danno da occupazione sine titulo sussistente in re ipsa, senza curarsi di allegare (né, tantomeno, dimostrare) l'effettivo pregiudizio subìto secondo i canoni di causalità giuridica (1223 c.c.).
Giova in proposito ricordare che l'utilizzo del parametro del canone locatizio per danno non già in re ipsa, ma presunto o normale – secondo la nuova dizione inaugurata dalle S.U. del 2022 – attiene unicamente al profilo del quantum, mentre, in punto di an, occorre mantenere ferma la distinzione tra azione reale e risarcitoria nei termini sopra chiariti.
Se questo è vero, in applicazione dei criteri su esposti, alcuna pretesa può essere riconosciuta nei confronti del C.I. e (ancorché in assenza di Pt_1
domanda nei suoi confronti) verso il C.O.N.I.
Da quanto sinora esposto discende la fondatezza della pretesa attorea.
_
Per completezza, anche le ulteriori censure presentate dalle parti devono trovare accoglimento, secondo quanto segue.
4. 1982-1989
Si è detto che, per il periodo dal 1.1.1982 e il 1.1.1989, per stessa ammissione delle parti, è assente alcun titolo (concessorio o di altra natura) legittimante la permanenza del – e, con esso, del – CP_3 Parte_3 nell'area del Campo Rossi, periodo intercorrente tra la scadenza della prima concessione del 30.09.1973 e il verbale di consegna provvisoria del
1.1.1989.
Ne consegue che solo limitatamente a tale arco temporale l'occupazione può essere considerata (propriamente) sine titulo, con ogni conseguenza
(anche) in punto di prescrizione del diritto di credito.
Sul punto, il C.I. e il C.O.N.I. deducono che l'Amministrazione Pt_1 avrebbe manifestato l'intendimento di esercitare il diritto solo nel 1998, ossia decorso l'ordinario termine decennale calcolato dalla maturazione delle singole frazioni di credito.
Al contrario, i costituiti ritengono che la prescrizione debba CP_15
14 calcolarsi a far data dal rilascio, ossia dal 1996, valutandosi l'occupazione come fatto unitario.
E tuttavia, per consolidato insegnamento di diritto, l'occupazione di un bene altrui integra un c.d. illecito permanente in quanto il comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo fino a quando l'immobile è re-immesso nella disponibilità del proprietario.
Di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno, che sorge con l'inizio della condotta illecita, si rinnova di momento in momento, con l'importante conseguenza che la prescrizione - avente termine quinquennale - ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno (così, con particolare chiarezza, v. anche Corte di Appello di Milano n°228/2023, oltre a Consiglio di Stato
3965/2023 e Cass. 6867/2022).
Così argomentando, è da escludersi la possibilità che il termine di prescrizione debba decorrere dalla data del rilascio (1996), dovendosi, invece, calcolare de die in diem (Cass. 2022 cit.).
Nel caso di specie, è emerso in atti che con Lettera del 3.10.1995 la 14°
Direzione del Genio Militare di Cagliari Prot. n° D/8475/G1-6 ha costituito in mora entrambi i co-debitori per «le annualità maturate» (così p. 5, conclusioni del 14.04.2017 – doc. 34, II 183 c.p.c. – . CP_15 CP_15
Tale risulta essere – in linea con le argomentazioni dell'Amministrazione – il primo atto interruttivo del termine prescrizionale, cui fanno seguito i due successivi provvedimenti del 1998 oggi in scrutinio.
Se questo è vero, sono ormai caduti in prescrizione i crediti da occupazione sine titulo per il periodo antecedente alla lettera di messa in mora del
3.10.1995, ossia (a ritroso) dal 3.10.1990 fino al 1982.
Osservato che il verbale di consegna provvisoria reca la data del 1.1.1989 – momento in cui cessa il carattere sine titulo dell'occupazione da parte dell'attore, considerato che quest'ultimo era ospite del immesso CP_3
in possesso al fine di concludere una successiva concessione – il credito vantato a titolo di indennità da illegittima occupazione per il periodo dal
30.9.1982 (data di scadenza della convenzione novennale del 30.9.1973) al
31.12.1988 è - oltre che non provato nel quantum - inesigibile in quanto
15 prescritto.
5. 1989-1996
Quanto al periodo successivo al verbale di immissione provvisoria nel possesso del 1.1.1989, dai documenti citati (segnatamente, il Verbale di immissione in possesso del 1989 e la successiva bozza di Convenzione, mai sottoscritta) non emerge alcun riferimento a oneri economici gravanti sul
. Parte_1
Al contrario, come da nota dell'8.11.1991 (doc. 13 – fascicolo – CP_9
attore), è emerso che il C.O.N.I. aveva sottoscritto un accordo con le Forze
Armate che permetteva l'uso gratuito da parte delle società sportive ospitate presso impianti sportivi costruiti con il concorso finanziario del
(doc. 28 – II 183 comma VI c.p.c. – doc. c, Controparte_3 CP_15
III 183 c.p.c. – C.I. . Pt_1
Tanto è riferito anche dallo Stato Maggiore della Difesa con nota del
20.11.1995 che, in risposta al quesito del C.O.N.I. sul regime di utilizzo del campo da parte delle società sportive civili, ha chiarito che la convenzione conclusa con il dal Presidente del C.O.N.I. prevede Controparte_1
una (sola) quota di gestione applicabile solo a partire dal 1995, mente la precedente convenzione prevedeva l'utilizzo a titolo gratuito fino al
31.12.1994 (doc. 14 – fascicolo – attore). CP_9
Ne consegue che il C.I. in ogni caso, non può essere considerato Pt_1
obbligato per il pagamento dei canoni da occupazione, non essendo tenuto a versare il corrispettivo per il godimento del bene neppure nel caso fosse stata conclusa la Convenzione.
Basti, infatti, ribadire che, prima del 1995, il (quale società Parte_1
sportiva ospite del C.O.N.I.) non avrebbe avuto alcun obbligo economico nei confronti dell'Amministrazione, salvo il pagamento della c.d. quota di gestione riferita non già «a “valori di mercato”, ma soltanto agli effettivi
“costi di gestione” (consumi energetici ed eventuale straordinario per il personale di servizio)» (cfr. nota del 20.11.1995, Prot. 1356/L, Stato
Maggiore della Difesa, doc. 14 – fascicolo – attore). CP_9
16 Neppure può sostenersi che la mancata conclusione degli accordi a livello territoriale abbia comportato l'inapplicabilità della Convenzione Quadro, che aveva previsto la gratuità della permanenza del C.I. Pt_1
Al contrario, dalla lettura della Convenzione Quadro emerge che l'art. 2 e l'art. 7 si limitavano a demandare la regolazione di termini e modalità di fruizione delle società sportive ospiti a Regolamenti d'uso concordati a livello locale tra Comandi Militari Territoriali e Comitati Provinciali del
C.O.N.I., ma nulla statuivano circa gli oneri economici in capo alle società ospiti in assenza di accordi a livello territoriale (v. doc. 28, II 183 comma
VI c.p.c. – Convenzione 7.6.1990, artt. 2 e 7). CP_15
La gratuità della detenzione – come confermata, ulteriormente, dall'
[...]
con Provvedimento n°3614/745/88 del 22.3.1989 (doc. d – Controparte_17
3°183 comma VI c.p.c. attore) – conferma ulteriormente l'insussistenza del credito (si sottolinea ancora, comunque non provato nel quantum) vantato dalla P.A.
6. Oneri luce e acqua
Da ultimo, sugli ulteriori oneri luce ed acqua di cui al Provvedimento Prot.
S.A. 3824/33-21, alla luce di quanto su esposto, nulla può essere riconosciuto all'Amministrazione fino al 1995.
Quanto al periodo residuo (1.1.1995-31.12.1996), nel medesimo provvedimento il della specifica che CP_5 Controparte_5 CP_3
la debenza per luce ed acqua è stata «forfettariamente determinata dalla
14^ Direzione del Genio Militare» (doc. 3 – fascicolo – attore). CP_9
La stessa Amministrazione (ossia, lo Stato Maggiore della Difesa, v. doc.
14 – fascicolo ha riferito che gli oneri di gestione dovevano essere CP_9
parametrati agli effettivi costi sostenuti, non quantificati dalla P.A. nei termini dalla stessa dichiarati.
Senza contare che, come da nota Prot. SA/5281/S.33/21, i consumi sono stati determinati con lettura al 29.7.1997, ossia oltre un anno dopo il rilascio (doc. 4 – fascicolo – attore). CP_9
Per tali ragioni, in difetto di più compiuta motivazione e quantificazione
17 specifica, da parte dell'Amministrazione, dei richiesti oneri di gestione, nulla è dovuto dal per le (uniche) utenze esigibili Parte_1
(1995 – febbraio 1996).
___
Essendo stata integralmente accolta la domanda principale dell'attore, non deve essere esaminata la questione – sottoposta al Giudice in via subordinata – inerente all'indennità da arricchimento sine causa di cui l'Amministrazione si sarebbe giovata per aver ritenuto le opere e le migliorie effettuate dal detentore.
___
Le ragioni poste a fondamento della decisione e il mutamento della giurisprudenza rispetto alla natura e prova del danno da occupazione sine titulo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Accoglie la domanda del e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 nulla è dovuto dall'attore per i canoni da occupazione sine titulo e per le utenze luce e acqua per il periodo di riferimento 1982-1996;
- Accoglie la domanda del C.O.N.I. e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito con riferimento alle annualità dal 1982 al 1989;
- Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Cagliari, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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