Decreto cautelare 31 luglio 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2024, proposto da
SC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2397E947F, rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
DA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L.T.A. Food S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto che ha disposto “ L’aggiudicazione di cui agli art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di vitto a ridotto impatto ambientale Servizi Minorili di Catanzaro per conto dell’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro. Procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 71 e 108 e nel rispetto dell’articolo 57 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. ” in favore di VIVENDA S.p.A.
- di tutti i verbali di gara (seggio e Commissione giudicatrice) ed, in particolare, del verbale della Commissione giudicatrice del 5.08.2024 e del documento al medesimo allegato e contenente l’indicazione dei coefficienti attribuiti da ciascun componente della Commissione;
- del Decreto n. 233/2024 del 25/07/2024, pubblicato il 31/07/2024, con cui il Provveditore ha nominato la Commissione giudicatrice;
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonché il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla SA e dalla Commissione giudicatrice il proprio operato;
nonché:
- in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta;
- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l’accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati,
- con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Calabria, dell’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro e di DA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determina a contrarre n. 150 del 17 giugno 2024 il Provveditorato Regionale della Calabria del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di vitto a ridotto impatto ambientale per conto dell’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro.
Hanno avanzato domanda di partecipazione tre operatori economici: DA s.p.a., SC s.r.l. e L.T.A. Food s.r.l. (di seguito, per brevità, si omette la sigla societaria).
All’esito delle operazioni di gara, al primo posto si è classificata DA con 100 punti, al secondo posto si è classificata L.T.A. Food con 93,59 punti e al terzo posto si è classificata SC con 92,33 punti.
Con decreto n. 239 del 7 agosto 2024 è stata pertanto disposta l’aggiudicazione in favore di DA.
2. Tale provvedimento, e gli altri riportati in epigrafe, sono stati impugnati da SC con ricorso – notificato il 30 settembre 2024 ed iscritto a ruolo il 7 ottobre 2024 - affidato a quattro motivi, oltre istanza di sospensione.
Con il primo motivo deduce che l’aggiudicazione alla prima classificata sarebbe avvenuta senza la preventiva verifica della sussistenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di legge, in violazione dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 da parte dell’art. 23 del disciplinare di gara, ovverosia la mancata verifica della anomalia dell’offerta.
Con il terzo motivo, articolato in due distinti profili, si duole in primo luogo del fatto che tutti i commissari avrebbero attribuito lo stesso punteggio a ciascun criterio e sotto criterio, in violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara; in secondo luogo si duole della illogicità dei punteggi attribuiti rispetto a quattro sub-criteri di valutazione.
Con il quarto motivo censura la composizione della commissione asserendo che “ le contestazioni sopra formulate ed in particolare gli atti di gara che hanno indotto la ricorrente a proporre il presente ricorso lasciano, infatti, presagire che almeno due (dei tre) membri di commissione non siano in possesso dei necessari requisiti per ricoprire il ruolo di che trattasi ”, e si riserva di proporre motivi aggiunti per argomentare ulteriormente, a seguito della ricezione dei curricula dei commissari richiesti con istanza di accesso.
In data 10 ottobre si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia e le relative articolazioni della amministrazione penitenziaria coinvolte, con memoria di mera forma.
All’esito della camera di consiglio del 23 ottobre 2024 è stata emessa l’ordinanza istruttoria collegiale n. 1508 del 24 ottobre 2024, con la quale si è disposto che l’amministrazione aggiudicatrice predisponesse una dettagliata relazione sui fatti di causa, corredata da tutta la documentazione di gara.
L’amministrazione ha provveduto con i depositi effettuati nelle date 21 e 27 novembre 2024.
Nella relazione, in estrema sintesi, si è dedotto che: a) il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad agire poiché la ricorrente si è classificata terza e non ha formulato motivi che comporterebbero l’esclusione della seconda classificata; b) il primo motivo di ricorso sarebbe infondato in quanto “ l’ANAC, nel fornire le proprie considerazioni sulla corretta interpretazione dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, (…) [chiarisce] che fino a quando non sia operativa la completa interoperabilità delle banche dati, la verifica dei requisiti dovrà avvenire attraverso le dichiarazioni sostitutive ”; c) il secondo motivo di ricorso sarebbe infondato in quanto nel caso di specie non si applica l’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 bensì l’art. 54 del medesimo testo di legge, trattandosi di procedura sotto-soglia, il quale esclude l’obbligo di indicazione dei criteri di individuazione delle offerte anomale nonché l’obbligatorietà in nuce di tale sotto-fase; d) il terzo motivo di ricorso sarebbe infondato in quanto alcuni pronunciamenti giurisdizionali, ivi richiamati, hanno escluso che l’identità dei punteggi assegnati possa essere indice inequivoco della illegittimità delle operazioni di gara.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è stata cancellata dal ruolo.
In data 22 febbraio 2025 parte ricorrente ha proposto domanda di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., fondate sulla circostanza che l’amministrazione, che aveva inizialmente prorogato la ricorrente alla gestione del servizio vitto dei carcerati in attesa della definizione del giudizio nel merito, ha inteso, asseritamente su pressioni della aggiudicataria, disporre il subentro di quest’ultima nel servizio a partire dal 1 marzo 2025.
In data 25 febbraio 2025 si è costituita in giudizio DA, con memoria di mera forma.
In data 10 marzo 2025 DA ha depositato memoria nella quale, in sintesi: a) eccepisce l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso per difetto di interesse, non essendo state formulate censure che, se accolte, consentirebbero a SC di superare la seconda classificata L.T.A. Food; b) riguardo il primo motivo di ricorso, ne deduce l’inammissibilità per carenza di interesse, stante sia la mancata indicazione di concreti requisiti di cui DA sarebbe carente, sia la mancata impugnazione dell’art. 24 del disciplinare di gara, il quale prevede che la verifica dei requisiti avvenga solo successivamente alla aggiudicazione; ne deduce comunque l’infondatezza asserendo che la verifica dei requisiti è stata concretamente svolta; c) riguardo il secondo motivo di ricorso, ne deduce l’inammissibilità per carenza di interesse stante la mancata indicazione di alcun elemento sintomatico della incongruità della offerta di DA, nonché l’infondatezza “ non sussistendo elementi specifici che facessero dubitare della sostenibilità dell’offerta ”; d) riguardo il terzo motivo, ne deduce l’inammissibilità per carenza di interesse stante la mancata indicazione della specifica lesività delle valutazioni espresse dai commissari, nonché l’infondatezza, alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16/2022.
Con ordinanza cautelare n. 136 del 13 marzo 2025 la domanda cautelare è stata respinta.
Avverso tale ordinanza parte ricorrente ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 1216 del 28 marzo 2025 ha disposto mantenersi la res adhuc integra sino alla trattazione nel merito della causa.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. Deve essere scrutinata con priorità l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse formulata dall’amministrazione penitenziaria in seno alla relazione depositata in giudizio in data 27 novembre 2024.
Secondo l’amministrazione il ricorso sarebbe inammissibile in quanto parte ricorrente, terza classificata, non avrebbe svolto censure volte ad escludere la seconda classificata L.T.A. Food, seconda classificata, o comunque censure idonee a vincere la prova di resistenza.
3.1. L’eccezione non è condivisibile.
3.2. Va infatti rilevato che il ricorso contiene almeno una censura che, ove accolta, comporterebbe la riedizione di una intera fase della procedura, cioè quella inerente le modalità di valutazione delle offerte (terzo motivo di ricorso).
Ne segue che l’accoglimento del ricorso rappresenterebbe un risultato effettivamente utile per la ricorrente che in caso di una nuova fase di valutazione delle domande potrebbe puntare ad ottenere un nuovo e più alto punteggio, o meglio, come si dirà, a far sì che L.T.A. Food e DA ottengano un punteggio più basso. Ciò fatta salva la possibilità che il dedotto difetto di interesse possa emergere con riguardo alle singole e specifiche censure, individualmente esaminate.
3.4. Tanto basta ai fini del vaglio della ammissibilità del ricorso, sotto questo profilo.
4. Venendo all’esame del primo motivo di ricorso, parte ricorrente ivi deduce che l’aggiudicazione alla prima classificata sarebbe avvenuta senza la preventiva verifica della sussistenza, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di legge, in violazione dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
4.1. Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente, tra le distinte censure di inammissibilità per difetto di interesse proposte rispetto a questo motivo, quella concernente l’omessa indicazione dei requisiti dei quali DA, e L.T.A. Food, sarebbero carenti.
4.2. L’eccezione è fondata.
4.3. Già nella vigenza del precedente codice dei contratti, quando cioè la verifica dei requisiti era successiva al provvedimento di aggiudicazione, e ne costituiva condizione di efficacia, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che la mera deduzione della mancata effettuazione della detta verifica non ha rilievo “ sul piano sostanziale - in termini di legittimità del provvedimento - in assenza di specifiche e concrete carenze o vizi sul possesso dei detti requisiti enucleate dall'appellante ” (cfr. Cons. Stato, V, 2 maggio 2022, n. 3440; nello stesso senso anche: Cons. Stato, V, 14 luglio 2022, n. 6012; Cons. Stato, V, 9 maggio 2023, n. 4642).
Il Collegio ritiene che tale insegnamento non sia inficiato dal nuovo art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, laddove prevede che: “ L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace ”.
Il fatto che nel nuovo codice degli appalti la verifica dei requisiti avvenga precedentemente alla aggiudicazione non esclude che, sotto il profilo processuale, la partecipante che impugna l’aggiudicazione sia tenuta ad offrire una indicazione circa i requisiti di cui l’aggiudicataria sarebbe carente.
Ad essere tutelato nel processo amministrativo non è infatti un generico interesse alla legittimità procedurale dell’azione amministrativa, bensì sempre un interesse individuale e concreto, di natura sostanziale.
Di ciò si ha dimostrazione in vari istituti del diritto amministrativo, tra cui in particolare l’art. 21 octies, comma 2, l.n. 241/1990, norma fondante la cosiddetta dequotazione dei vizi formali.
In senso analogo va segnalata la giurisprudenza consolidata secondo cui, chi lamenta la violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento o sull’invito al contraddittorio, è tenuto a indicare i concreti elementi che avrebbe introdotto nel contraddittorio e che avrebbero potuto indurre l’amministrazione ad una diversa determinazione (cfr. fra tutte Consiglio di Stato , sez. II , 07/04/2025 , n. 2972).
Tali istituti convergono a delineare la nozione di interesse legittimo come di interesse sostanziale, cioè attinente alla concreta lesione di un bene della vita, e non già come interesse meramente procedimentale, cioè consistente nella sola aspirazione alla correttezza e al formalismo procedimentali.
4.4. Ne segue, rispetto al caso in esame, che il motivo concernente l’omissione della valutazione del possesso dei requisiti di gara, in mancanza di allegazioni di parte ricorrente in ordine a quali requisiti sarebbero in concreto carenti, è meramente formalistico e strumentale, e pertanto inammissibile per carenza di interesse.
5. Per ragioni in parte analoghe deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso formulata da DA e fondata sulla circostanza non è stato indicato alcun elemento sintomatico della incongruità della offerta di DA.
5.1. L’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, in coerenza con i principi del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023), della fiducia (art. 2 d.lgs. n. 36/2023), della buona fede e dell’affidamento (art. 5 d.lgs. n. 36/2023), nonché nel rispetto del divieto di gold plating (in tal caso in relazione all’art. 69 Dir. UE 2014/24), ha innovato la disciplina del precedente codice appalti nel senso di non predeterminare a livello legislativo i criteri e le soglie per l’individuazione delle offerte anomale, garantendo sul punto all’amministrazione un ampio margine di discrezionalità.
Resta però prescritto dal comma 5 della medesima disposizione che sono comunque anormalmente basse, e quindi da escludere, le offerte che: a) non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; b) non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 119; c) indicano oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) indicano un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.
5.2. Proprio alla luce di ciò parte ricorrente avrebbe dovuto quanto meno allegare, per dare sostanza al proprio interesse, l’incongruità dell’offerta di DA (e L.T.A. Food), nonché gli elementi da cui tale anomalia doveva trarsi, in relazione quanto meno alle ipotesi previste dall’art. 110, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
Ciò non è avvenuto poiché col motivo in esame, così come per il precedente, parte ricorrente mira a una riedizione della fase, e dunque il motivo si presenta, così formulato, meramente esplorativo.
Risulta in tal senso pertinente l’insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui: “ La decisione dell'amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell'offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza; affinché si possa censurare la scelta dell'amministrazione è necessario che emerga una "chiara incongruità" nell'offerta dell'aggiudicatario ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365; nello stesso senso anche Consiglio di Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 20 ottobre 2022, n. 972; T.A.R. Marche, Ancona, Sez. II, 14 marzo 2024, n. 275).
Nel caso di specie non vi sono elementi per censurare la scelta dell’amministrazione di non procedere a verifica di anomalia dell’offerta considerato che né per l’offerta di DA, aggiudicataria, né per quella di L.T.A. Food, seconda classificata, il motivo di ricorso ha anche solo allegato delle ragioni che ne evidenzino l’insostenibilità economica.
5.3. Il motivo deve dunque essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente svolge delle distinte sotto censure.
6.1. Con la prima contesta che sebbene l’art. 18 del disciplinare di gara prevede che ciascun commissario attribuisca un coefficiente compreso tra 0 e 1 a ciascun criterio di valutazione, i tre commissari avrebbero poi attribuito il medesimo coefficiente per tutti i criteri e sub-criteri di valutazione, il che violerebbe l’individualità della valutazione fatta da ciascuno di essi e prevista nel disciplinare.
6.1.1. La censura non persuade.
6.1.2. Ritiene il Collegio, sul punto, di decidere conformemente a quanto recentemente affermato, in relazione ad analoga fattispecie, dal Consiglio di Stato: “ Il fatto - oggettivamente desumibile dalla costante coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario alle offerte presentate in relazione a ciascun criterio di valutazione - che l'assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in ordine agli stessi in seno al collegio non esclude l'imputabilità degli stessi ai singoli commissari, quale espressione della propria valutazione tecnico-discrezionale circa il merito qualitativo delle offerte, ben potendo il dibattito collegiale assolvere alla funzione di omogeneizzare punti di vista in partenza potenzialmente divergenti: trattasi, in effetti, di una mera modalità di formazione del giudizio proprio di ogni singolo commissario, caratterizzata dalla sua maturazione in forma non isolata, ma attraverso il confronto e la ponderazione di prospettive individuali, tesa alla ricerca di una posizione prevalente o comunque comune.
Né siffatta modalità di formazione del giudizio decolora il contributo che ogni commissario, in ragione della diversità delle competenze di cui è portatore (funzionale a far emergere tutti gli elementi qualitativi che l'offerta tecnica presenta), deve apportare alla decisione finale, ma, semmai, ne anticipa il rilievo alla fase iniziale del procedimento valutativo, coincidente con l'assegnazione dei coefficienti individuali da parte dei singoli commissari.
13.5. Del resto, la necessità di superare le posizioni individuali attraverso la loro sintesi mediante un giudizio unitario costituisce la caratteristica propria del procedimento decisionale di tipo collegiale, senza che le diverse modalità attuative del suo principio animatore - a seconda, cioè, che consistano nel confronto tra i commissari collocato a monte dell'assegnazione dei coefficienti individuali ovvero nella successiva trasformazione aritmetica dei coefficienti assegnati isolatamente - ne alterino il funzionamento di fondo o la finalità ad esso sottesa.
Da questo punto di vista, il criterio della media dei coefficienti individuali è previsto dalla lex specialis quale meccanismo di sintesi dei giudizi dei commissari di tipo meramente eventuale, nell'ipotesi in cui la dialettica collegiale non abbia consentito l'armonizzazione dei giudizi individuali e dei relativi coefficienti, senza che la sua effettiva applicazione, in ragione della uniformità degli stessi scaturente dal preventivo confronto collegiale, possa essere addotta ad indice patologico di formazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche.
13.6. Le deduzioni della parte appellante, intese a sostenere che l'identità dei coefficienti costituirebbe sintomo della abdicazione dei commissari alla loro funzione di autonoma valutazione delle offerte tecniche, non possono quindi essere condivise, ove si tenga presente la distinzione tra "autonomia" e "solitudine" del giudizio e si consideri che la prima non viene meno sol perché la formazione del giudizio da parte di ciascun commissario maturi in un contesto di carattere dialettico e condiviso.
Anche le circostanze addotte dalla appellante al fine di dimostrare la mancanza di autonomia nella formulazione dei giudizi discrezionali - e che quindi questi siano imputabili al collegio, quale entità decisionale trascendente i singoli commissari - assumono quindi rilevanza meramente estrinseca, in quanto rivelatrici del fatto che i coefficienti individuali sono stati assegnati sulla scorta di un consenso raggiunto tra i membri della Commissione in ordine al valore qualitativo di ogni offerta ed in relazione a ciascun distinto criterio di valutazione, ma senza dimostrare che ciascun coefficiente non rappresenti il frutto dell'apprezzamento di ogni singolo commissario, sebbene scaturito dal reciproco confronto in ordine alla valenza delle soluzioni migliorative proposte da ciascun concorrente.
13.7. In conclusione, quindi, la mancanza della "fase di valutazione autonoma"... non può essere automaticamente desunta, sulla scorta di un procedimento logico "a ritroso", dal risultato uniforme (all'interno della Commissione di gara) della valutazione delle offerte, non essendo questo univocamente indicativo, per quanto fin qui detto, del fatto che i coefficienti attribuiti non siano espressivi dell'opinione maturata da ciascun componente della medesima Commissione, sebbene all'esito del confronto interno al collegio ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 ottobre 2024, n. 8003).
6.1.3. Il motivo deve essere dunque respinto sotto questo primo profilo.
6.2. Sempre nel terzo motivo di ricorso, parte ricorrente censura i punteggi attribuiti dalla commissione rispetto a quattro criteri e sub-criteri.
6.2.1. I primi tre criteri meritano di essere esaminati congiuntamente siccome riferibili al macro criterio A “ Modalità di approvvigionamento delle derrate rispondente a criteri di Qualità Sociale ”.
6.2.2. Il sub-criterio 1 prevedeva l’assegnazione fino a un massimo di 8 punti per “ Impiego di prodotti ortofrutticoli provenienti dall'Agricoltura Sociale, ovvero da soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 punto B della Legge 381 del 1991 che svolgono, come prevalente l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ”.
Stando a quanto affermato dalla ricorrente, L.T.A. Food si sarebbe impegnata sotto forma di dichiarazione ricalcante la formulazione del sub-criterio predetto; DA e SC si sarebbero rispettivamente impegnate a offrire tre e ventotto prodotti provenienti dall’agricoltura sociale. Tutte e tre le partecipanti hanno ottenuto il massimo punteggio (8 punti) per tale sub-criterio.
6.2.3. Il sub-criterio 2 prevedeva l’assegnazione fino a un massimo di 8 punti per “ Impiego di prodotti ortofrutticoli e prodotti alimentari trasformati derivanti da materie prime provenienti da terreni sequestrati o confiscati alle mafie destinati o trasferiti per finalità di pubblico interesse. ex L. 109.1996 - Disposizione in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati ed impiego dei prodotti del mercato equosolidale ”.
Stando a quanto affermato dalla ricorrente, L.T.A. Food si sarebbe impegnata sotto forma di dichiarazione ricalcante la formulazione del sub-criterio predetto; DA e SC si sarebbero rispettivamente impegnate a offrire sette e quattordici prodotti conformi alle indicazioni del sub-criterio. Tutte e tre le partecipanti hanno ottenuto il massimo punteggio (8 punti) per tale sub-criterio.
6.2.4. Il sub-criterio 3 prevedeva l’assegnazione fino a un massimo di 10 punti per “ Impiego di derrate alimentari a filiera corta ”.
Stando a quanto affermato dalla ricorrente, L.T.A. Food, DA e SC si sarebbero rispettivamente impegnate a offrire 40, 11 e 63 prodotti conformi alle indicazioni del sub-criterio. Tutte e tre le partecipanti hanno ottenuto il massimo punteggio (10 punti) per tale sub-criterio.
6.2.5. In relazione ai tre sub-criteri in esame parte ricorrente deduce che l’assegnazione del punteggio massimo a tutte e tre le partecipanti sarebbe illogica alla luce del fatto che l’offerta tecnica di SC aveva un contenuto migliore rispetto alle altre.
6.2.6. La censura è infondata.
6.2.7. In via generale va osservato che nell'ambito delle procedure di affidamento da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza consolidata, e da cui il Collegio non intende discostarsi, afferma che: " Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte. Pertanto, è precluso al giudice amministrativo l'esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della Commissione, essendogli consentito soltanto un vaglio preliminare (ed in questo senso "sommario") di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti " (ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 24 maggio 2024, n. 4654; in senso conforme, Consiglio di Stato Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3387).
6.2.8. Ebbene non sono ravvisabili nel caso di specie vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza.
La formulazione dei sub-criteri in esame non prevede infatti alcun quantitativo, minimo o massimo, di beni da proporre, aventi le caratteristiche richieste, sicché rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la facoltà di ritenere che, ad esempio, la dichiarazione di una partecipante di fornire prodotti ortofrutticoli provenienti dall’agricoltura sociale sia meritevole della attribuzione del punteggio massimo, pur in mancanza della indicazione specifica dei prodotti offerti; così come è frutto di una valutazione discrezionale, non viziata da irragionevolezza, la scelta di ritenere che l’offerta di tre prodotti – piuttosto che un numero superiore - provenienti dall’agricoltura sociale sia da sé sufficiente ai fini della attribuzione del punteggio massimo.
A tal fine, infatti, rileva unicamente la astratta conformità di tutte le offerte alle descrizioni contenute nel sub-criterio, che nelle proposte in esame è sempre rinvenibile.
Non può opinarsi, in senso contrario, che le offerte di SC, nel contenere l’indicazione di un maggior numero di prodotti offerti, spostino automaticamente verso l’alto lo standard che l’amministrazione deve ritenere necessario ai fini della attribuzione del punteggio massimo. Così ragionando si giungerebbe al paradosso che non sarebbe l’amministrazione, nell’esercizio delle proprie libere valutazioni, a stabilire in presenza di quali requisiti è possibile attribuire il massimo del punteggio, bensì la singola partecipante, attraverso la modulazione verso l’alto della propria offerta.
6.2.9. Va rilevato che nel ricorso introduttivo, anticipando tali conclusioni, si afferma che: “ In ogni caso, con riguardo ai tre sub-criteri appena esaminati (A.1., A.2. e A.3.) si provvede ad impugnare e contestare, chiedendone l'annullamento e/o la disapplicazione, le regole di gara (in primis il Disciplinare) e i relativi allegati, ove interpretabili nel senso che la commissione avrebbe potuto attribuire i medesimi coefficienti, pur in presenza di offerte di prodotti sostanzialmente differenti e/o quantitativamente distinte, peraltro senza accostare ai citati coefficienti numerici anche una motivazione/spiegazione, idonea a far comprendere le ragioni della attribuzione in discussione ”.
Si tratta tuttavia di una censura generica perché, nell’impugnare il disciplinare nella parte in cui consente di attribuire il coefficiente massimo a offerte anche quantitativamente diverse, non si esplica quale vizio ciò configurerebbe.
E laddove tale vizio dovesse consistere nelle figure dell’eccesso di potere riportate nella rubrica del motivo sotto esame, la censura sarebbe infondata in quanto non può essere precluso alla amministrazione di formulare liberamente i criteri di valutazione e di attribuire il massimo del punteggio all’offerta che rispetti il dettato formale del criterio o sub-criterio, salvo i casi di macroscopica illogicità o irragionevolezza, non rinvenibili nel caso di specie.
Sicché in definitiva, in mancanza di un manifesto travisamento dei fatti e di una valutazione abnorme, parziale o illogica, il motivo deve essere in parte qua respinto perché infondato.
6.2.10. In relazione al macro-criterio C “ Organizzazione del servizio ”, parte ricorrente censura il punteggio attribuito al sub-criterio 9, finalizzato a premiare la “ Coerenza e completezza delle maestranze con il servizio oggetto dell’appalto ” con un massimo di 6 punti. In tal caso la Commissione, a fronte di un monte ore di 168 ore proposto da SC, di 157 ore proposto da DA e nessun monte ore specificato da L.T.A. Food, ha attribuito 4 punti a L.T.A. Food e SC, e 6 punti a DA.
La censura in esame è inammissibile e comunque infondata.
Deve infatti essere accolta, rispetto a questa specifica censura, l’eccezione di difetto di interesse proposta dal Ministero nella relazione del 27 novembre 2024, per mancata prova di resistenza.
Va rammentato sul punto che, all’esito delle operazioni di gara, al primo posto si è classificata DA con 100 punti, al secondo posto si è classificata L.T.A. Food con 93,59 punti e al terzo posto si è classificata SC con 92,33 punti.
Ne deriva che, anche in forza del rigetto delle restanti censure mosse col presente motivo, l’unico scenario astrattamente ipotizzabile in cui SC potrebbe risultare aggiudicataria sarebbe quello in cui a SC fosse assegnato il massimo del punteggio, cioè sei punti invece dei quattro già assegnati, mentre a DA fosse assegnato un punteggio di zero, invece dei sei punti già assegnati.
Tale scenario non è tuttavia in concreto supponibile alla luce del fatto che le offerte della ricorrente e della aggiudicataria sono quantitativamente vicine, seppur non identiche, e che dunque ai fini della prova di resistenza sarebbero state necessarie specifiche allegazioni in merito alla necessità di valutare l’offerta di DA col punteggio di zero.
In altri termini, se l’attribuzione del punteggio in esame presenta margini di dubbio, ciò riguarda la sola seconda classificata, cioè L.T.A. Food, ma non anche le altre due partecipanti.
Ciò comporta che il motivo in esame è, oltreché inammissibile per le ragioni anzidette, anche infondato, non essendo stati introdotti elementi specifici idonei a configurare una censura di abnormità dei punteggi assegnati alla ricorrente ed alla aggiudicataria.
6.2.11. Il terzo motivo deve essere dunque integralmente respinto perché in parte inammissibile e in parte infondato.
7. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente ha contestato “ la composizione della Commissione giudicatrice, in quanto - per come è dato evincere dai risultati della gara e dalle modalità con cui si è proceduto alla valutazione delle offerte - si ritiene che la stessa sia stata formata con soggetti non esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ”.
In particolare ha affermato che “ Le contestazioni sopra formulate ed in particolare gli atti di gara che hanno indotto la ricorrente a proporre il presente ricorso lasciano, infatti, presagire che almeno due (dei tre) membri di commissione non siano in possesso dei necessari requisiti per ricoprire il ruolo di che trattasi e che, comunque, anche nel suo complesso, la Commissione così composta non abbia garantito che le offerte venissero scrutinate da un organo collegialmente dotato delle necessarie competenze.
Se così fosse, la nomina di che trattasi sarebbe illegittima e tale illegittimità sarebbe idonea a ripercuotersi sugli esiti della gara.
Per cui, intanto, si provvede a contestare la composizione della Commissione giudicatrice, riservando di meglio esplicitare - a mezzo di motivi aggiunti - le relative ragioni all'esito della ricezione dei curricula richiesti ”.
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. Infatti va rilevato che non sono stati prodotti motivi aggiunti, né il presente motivo è stato fatto oggetto di rinuncia, sicché la censura di illegittimità della composizione della commissione è unicamente fondata sulle “ contestazioni sopra formulate ” e “ per come è dato evincere dai risultati della gara e dalle modalità con cui si è proceduto alla valutazione delle offerte ”, circostanze cioè attinenti ai motivi sopra esaminati.
Tuttavia, alla stregua delle argomentazioni spese nei suddetti motivi di ricorsi, non emergono nei punteggi assegnati e nelle loro modalità di assegnazione macroscopiche illogicità o abnormità. Il che significa correlativamente che non sussistono elementi che facciano dubitare della illegittima composizione della commissione.
Elementi che, in ogni caso, abbisognano di una prova specifica e circostanziata, alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui: “ Le censure relative alla composizione e/o alle modalità di designazione della commissione giudicatrice di una gara pubblica devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall'allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell'esercizio dell'attività valutativa, posto che, in caso contrario, si risolverebbero in un'astratta pretesa di controllo di legittimità dell'azione amministrativa ” (Consiglio di Stato sez. III, 13/11/2024, n.9128; nello stesso senso anche: Consiglio di Stato sez. III, 02/07/2024, n.5858; Consiglio di Stato sez. VI, 29/07/2020, n.4831); nonché alla luce dell’insegnamento per cui: “ La valutazione circa la composizione della Commissione di gara va effettuata complessivamente, analizzando globalmente la preparazione e la competenza dei commissari, non essendo necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara. Invero, le professionalità dei singoli si possono integrare reciprocamente in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni dell'organo complessivamente considerato. Peraltro, l'impugnazione della nomina, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai commissari, non può prescindere dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta ” (T.A.R. , Roma , sez. III , 07/02/2024 , n. 2372).
7.3. Le specifiche allegazioni richieste, in relazione alla censura di illegittima composizione della commissione, sono mancate nel caso di specie, il che rende il motivo in esame infondato.
8. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto, siccome in parte inammissibile e in parte infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, siccome in parte inammissibile e in parte infondato.
Condanna SC S.p.a. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 10.000,00, oltre oneri e spese come per legge, in favore del Ministero della Giustizia, e in € 10.000,00, oltre oneri e spese come per legge, in favore di DA S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO