Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5619/23 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 24.9.2024 tra:
con sede in Roma alla Via Ostiense n. 849 (P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo titolare. p.t, (Cod. fisc. ), difeso dall' Parte_2 C.F._1
Avv. Flaminia Luccardi del foro di Roma (C.F.: ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma. (RM) in Via Sabotino n. 31, in virtù di procura alle liti rilasciata già in appello ai sensi dell'art. 83, terzo comma,
c.p.c.
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
, con sede legale in Lanuvio (RM), Via Roma, 20, in Controparte_1 P.IVA_2 persona legale rappresentante Sindaco Dott. ed ai fini della presente CP_2 procedura elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale interno del presso CP_1
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE –
(già - C.F. , in persona del Sindaco CP_4 CP_5 P.IVA_3
Dott. rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Rizzo, in virtù di Controparte_6 procura generale alle liti, per atto del Notaio dott. repertorio n. 22416, Persona_1 raccolta n. 11992, stipulata in Roma il 23 giugno 2023, e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21.
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – TERZO CHIAMATO IN MANLEVA
Oggetto: giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del suo titolare e l.r. ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma in diversa composizione il e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_4
“Voglia l'Eccellentissimo Collegio, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati dalla Corte di Cassazione, accogliere il presente atto di citazione in riassunzione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accogliere le seguenti conclusioni: accertato l'effettivo espletamento del servizio di ricovero da parte della in favore del Comune di , per l'effetto condannare lo stesso al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione della struttura e delle sue prestazioni necessitate indicate nella somma di euro 153.470,03, quale danno emergente e pag. 2/9 lucro cessante, oltre interessi legali dalla singola scadenza di ogni fattura o di quella somma, maggiore o minore, che il Collegio vorrà ritenere di giustizia in favore del canile Parte_1
Accertato e dichiarato il grave inadempimento del , condannare lo Controparte_1 stesso in persona del suo sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati nella misura di euro 153.470,03, corrispondenti al valore delle fatture emesse per tutto il periodo dal 31 gennaio al 28 Febbraio 2007 dalla ditta per il ricovero Parte_1 dei cani di pertinenza del o di quella maggiore o minore che il Collegio Controparte_1 vorrà ritenere di giustizia in favore della ditta Il tutto con vittoria di spese, diritti Parte_1
e onorari dei tre gradi di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Il presente giudizio di riassunzione trae origine dalla pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione del 3 maggio 2023 che, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla odierna attrice avverso la precedente sentenza di questa Corte, ha così statuito:
“La Corte accoglie due motivi del ricorso nei sensi di cui in motivazione. la sentenza Pt_1 impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.
La S.C. ha, in particolare, accolto il primo motivo del ricorso proposto dall'odierno attore laddove la Corte di Appello di Roma, con la precedente sentenza impugnata, aveva ritenuto la inammissibilità della domanda e del gravame in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
1. a titolo di CP_7 occupazione abusiva dei propri boxes adibiti a canile.
Come ulteriore motivo, la S.C. ha altresì accolto il ricorso nella parte in cui il giudice di appello aveva erroneamente indicato come data di dissequestro del canile quella del 28 ottobre 2005, in luogo del 22 giugno 2004 ed ha affermato in particolare “che l'affermazione secondo cui il bene era stato dissequestrato in data 28/10/2005 era totalmente priva di motivazione, tanto più necessaria perché la ricorrente aveva prodotto il provvedimento di dissequestro del 22 giugno 2004 e il verbale di dissequestro dell'8 luglio
2004. La data de qua è rilevante perché se la ricorrente nulla può richiedere per il periodo in cui il canile era stato sotto sequestro e affidato a Roma capitale, ciò non varrebbe per il periodo successivo, almeno sotto il profilo dell'occupazione di fatto dei suoi canili”.
pag. 3/9 Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato l'avversa domanda, Controparte_1 evidenziando soprattutto che alcuna pretesa può vantare l'odierna attrice in riassunzione, sia a titolo di arricchimento senza causa, sia a qualunque altro titolo e, in particolare, di occupazione abusiva dei boxes del canile.
In particolare, esso Ente non avrebbe mai introdotto abusivamente i cani nel canile e la controparte non avrebbe fornito alcuna prova del proprio credito, tale non potendosi ritenere le sue fatture di provenienza unilaterale.
Inoltre, esso aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto a che si era CP_4 sempre presa cura dei cani e, peraltro, la Corte di Cassazione ha respinto la censura che l'attrice aveva rivolto alla precedente sentenza della Corte di Appello in relazione alla interpretazione che essa aveva fornito della precedente sentenza n. 1176/07 , così dovendosi ritenere che fosse stata condannata al pagamento in favore di CP_4 delle spese anche di occupazione dei boxes anche da parte dei cani del Comune Parte_1 di e per il periodo successivo al dissequestro avvenuto in data 8.7.2004 e fino al CP_1 febbraio 2007.
Ha, pertanto, così concluso:
“rigettare la richiesta di condanna del Comune di al risarcimento dei danni CP_1 derivanti dalla illegittima occupazione della struttura in quanto nessuna illegittima occupazione è stata posta in essere dal Comune di . CP_1
Rigettare la richiesta di condanna del al risarcimento dei danni Controparte_1 derivanti dal mancato pagamento di fatture, in quanto tali fatture non furono emesse giustamente e furono contestate tempestivamente per i motivi chiaramente esposti sopra.
In subordine, nella denegata ipotesi che il giudice ravveda alcuna debenza da parte del voglia, vista la validità del pagamento fatto a Roma, condannare Controparte_1 [...]
già a manlevare il . Il tutto con vittoria di CP_4 CP_5 Controparte_1 spese, diritti ed onorari dei quattro gradi di giudizio, oltre oneri come per legge.
Salvis juribus”.
pag. 4/9 Si è costituita la quale a sua volta, nel contestare l'avverso gravame, nonché CP_4 anche la domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti, ha Controparte_1 contestato, in particolare, di non essere tenuta al risarcimento del danno nei confronti dell'appellante per la dedotta occupazione abusiva del canile, tenuto conto che Parte_1 alcuna domanda è stata effettivamente da quest'ultima proposta nei suoi confronti.
Ha aggiunto, altresì, di non essere tenuta neanche a manlevare il , per la Controparte_1 semplice ragione che con sentenza precedente, la numero 11776 del 23 giugno 2025 del
Tribunale di Roma, confermata in appello e successivamente anche dalla Suprema Corte di
Cassazione, il è stato definitivamente condannato al pagamento in favore CP_5 del nella sua qualità di titolare della della somma di euro 526,38 al Parte_2 Parte_1 giorno a decorrere dall'1 gennaio 2002 fino alla data del rilascio avvenuto, come sopra detto, nel Febbraio del 2007, per un importo di oltre un milione di euro. Detta sentenza aveva chiaramente ad oggetto tutti i cani custoditi all'interno della struttura e Parte_1 concerneva tutto il periodo fino al rilascio avvenuto appunto nel Febbraio 2007. Con il che, evidentemente, alcun altro importo poteva a tale ragione pretendere la odierna attrice in riassunzione.
Ad ogni buon conto, quest'ultima non avrebbe neanche fornito alcun elemento probatorio a dimostrazione delle spese effettivamente dalla stessa sostenute per la cura dei cani, di cui invece aveva continuato ad occuparsi proprio il Comune di Roma, non potendo valere a sostenere la richiesta risarcitoria le fatture di formazione chiaramente unilaterale di Pt_1
[...]
In ogni caso, e in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere fondate le pretese di controparte, sicuramente la relativa quantificazione andrebbe cospicuamente ridimensionata in relazione all'effettivo danno che la attrice avrebbe subito a titolo di mera occupazione, danno conseguenza che, peraltro, essa non avrebbe comunque dimostrato.
Quanto, infine, alla domanda di manleva formulata dal , non potrebbe Controparte_1 che prendersi atto che quest'ultimo ha versato in favore di un importo pari CP_4 ad euro 51.718, proprio in ragione della circostanza che il aveva CP_5
pag. 5/9 continuato ad occuparsi della cura dei cani del stesso anche dopo il CP_1 CP_1 dissequestro da parte del Giudice penale.
Ha, pertanto, sulla base di detti argomenti, rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in via principale, rigettare l'appello di parte attrice in quanto infondato in fatto e diritto e comunque non provato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via subordinata, rigettare comunque la domanda di manleva del Controparte_1 avente ad oggetto somme diverse da quelle passibili di pretesa da parte attrice in quanto relative ad attività e spese di mantenimento animali mai sostenute dal canile In Parte_1 via ulteriormente subordinata, limitare comunque l'eventuale condanna in solido dell'amministrazione capitolina alla sola somma corrisposta dal , pari ad Controparte_1 euro 51.000.
Alla udienza a trattazione scritta del 24 settembre 2024, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui agli articoli 190 e 352
c.p.c.
Ai fini della decisione del presente giudizio, occorre prendere le mosse non solo dai motivi che sono stati accolti dalla Suprema Corte del ricorso dell'odierna parte attrice in riassunzione, ma anche dal motivo di ricorso che è stato espressamente respinto dalla Corte di Cassazione medesima.
In particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, come sopra evidenziato, sotto due profili essenziali, ovvero con riferimento a quello relativo alla mancata decisione da parte della Corte di Appello, che aveva confermato la precedente sentenza del Tribunale di
Velletri, relativamente alla domanda risarcitoria per illegittima occupazione dei boxes del canile anche nel periodo successivo al provvedimento di dissequestro che (e questo costituisce il secondo profilo) risulta essere stato eseguito in data 8 luglio 2005 e non il 28 ottobre 2005 come erroneamente affermato.
Viceversa, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso con specifico riferimento alla lamentata presunta errata interpretazione che la Corte d'Appello avrebbe dato della diversa sentenza del Tribunale di Roma numero 11.776 del 2005 e relativo ad un giudizio intentato pag. 6/9 dalla medesima nei confronti del ed avente ad oggetto la Parte_1 CP_1 CP_5 domanda risarcitoria sempre da illegittima occupazione dei boxes del medesimo canile dal gennaio 2001 all'effettivo rilascio (febbraio 2007).
Osserva infatti la Corte al riguardo, che effettivamente, se da una parte è corretto prendere in esame la domanda risarcitoria formulata da relativamente alla denunciata Parte_1 illegittima occupazione, è altrettanto vero che con la detta sentenza del Tribunale di Roma, il è stato condannato al risarcimento dei danni in favore dell'odierna CP_5 attrice proprio per la illegittima occupazione dei medesimi boxes sempre per lo stesso periodo di tempo. Non va dimenticato, inoltre, che è risultato per pacifica ammissione, che i cani custoditi all'interno della struttura erano in parte del e Parte_1 CP_5 in parte di quello di . Pur tuttavia, la sentenza suddetta non ha operato alcuna CP_1 distinzione tra le due diverse categorie di cani collocati all'interno della medesima struttura, laddove la statuizione ha avuto ad oggetto il risarcimento dei danni complessivamente determinati senza alcuna distinzione. Ne consegue, che il con la detta CP_5 sentenza, confermata sia in grado di appello che in sede di Legittimità, è stato condannato al risarcimento dei danni per un importo considerevole, ammontante all'incirca ad un milione di euro.
Nel presente giudizio l'attrice ha formulato nuova domanda risarcitoria sempre per il medesimo motivo, quindi con la medesima causa petendi, ovvero l'illegittima occupazione dei boxes anche per il periodo successivo all'esecuzione del provvedimento di dissequestro e fino al Febbraio del 2007 anche nei confronti del , sicchè in tal modo, Controparte_1 sostanzialmente, essa verrebbe a precostituirsi un doppio titolo esecutivo, pur avendo ottenuto già una pronuncia di condanna nei confronti del Quest'ultimo, CP_5 in realtà, è stato il soggetto che ha preso in cura gli animali anche dopo il dissequestro del canile provvedendo alla loro cura per conto del . Controparte_1
Detto Ente, infatti, ha provveduto al pagamento in favore del di una CP_5 somma pari ad € 51.7180,00 proprio perché dei suoi cani e della cura relativa si è occupato il anche in epoca successiva alla esecuzione del provvedimento di CP_1 CP_5 dissequestro. È stato il Comune di Roma, pertanto, che ha continuato nella occupazione del dei boxes del canile a proprie spese con la piena consapevolezza di Vero è, Parte_1
pag. 7/9 infatti, che proprio il è stato quindi condannato al risarcimento dei danni CP_5 in favore dell'odierna parte attrice che nei suoi confronti ha agito giudizialmente.
Da tutto ciò consegue che la domanda, in questa sede proposta, non può essere ritenuta meritevole di accoglimento.
Alla stregua di tale decisione va respinta anche la domanda di manleva proposta dal nei confronti del e, per esso, di Controparte_1 CP_5 CP_4
Passando al regime delle spese, possono essere certamente compensate quelle del giudizio di legittimità in considerazione del sostanziale accoglimento del ricorso formulato da Pt_1
così come quelle del primo giudizio di appello.
[...]
Quelle del primo grado restano immutate rispetto alla statuizione del Tribunale di Velletri.
Quanto, invece, alle spese del presente grado, esse debbono seguire la soccombenza e vanno integralmente poste a carico di sia con riferimento a che al Parte_1 CP_4
, essendosi la chiamata in giudizio di resa necessaria in Controparte_1 CP_4 conseguenza della domanda proposta nei confronti del , come da Controparte_1 dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto da nei confronti del , nonché su quella di manleva Parte_1 Controparte_1 da quest'ultimo proposta nei confronti di così provvede: CP_4
conferma la sentenza del Tribunale di Velletri n. 10/2013 e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dalla attrice nonché quella di manleva proposta dal nei Controparte_1 confronti di CP_4
Condanna parte attrice alla rifusione in favore del delle spese e Controparte_1 competenze del giudizio di primo grado come da sentenza del Tribunale di Velletri, compensando quelle relative al ora CP_5 CP_4
pag. 8/9 Compensa interamente tra le parti le spese del primo giudizio di appello e quelle di
Legittimità.
Condanna in persona del suo titolare e l.r. alla rifusione in favore delle Parte_1 controparti delle spese e competenze del presente giudizio che, per l'intero e per ciascuna parte, liquida in € 14.317,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9