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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9414 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9770/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA CARTOLARE DEL 20/10/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termi- ne assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
alla luce degli atti e delle conclusioni la causa viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9770/2021 r.g.a.c. de- gli affari civili, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – contratto di fornitura”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta
TRA
1 (c.f.: ) in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, con sede legale in Via Perillo, 34 – 80047 San Giuseppe
ES (NA) P.IVA – C.F. , rappresentata e di- P.IVA_2 P.IVA_1 fesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesco Picazio (CF presso il cui studio in Caserta alla Piazza Matteotti, n°67, C.F._1 elett.te domicilia
- ATTRICE
E
(c.f.: ), con sede legale in alla Controparte_1 P.IVA_3 CP_1
Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale dott. ing.
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino, (C.F.: CP_2 [...]
) – il quale dichiara che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 C.F._2
c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Can- celleria devono essere inviate alla PEC
[...] ed al numero di fax 081 2544528 - entrambi elet- Email_1 tivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe, 13/A, presso il CP_1
Contr Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, Per_1 nonché delibera di conferimento incarico professionale
- CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione del- le ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del pro- cesso, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor- tuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispet- tive domande, eccezioni e deduzioni
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., notificato il 17.01.2022, la società ricor- rente premetteva di aver effettuato forniture di materiale di dispositivi medici
2 all' ed in particolare alle diverse Strutture indicate Controparte_1
Contr dall' in virtù delle seguenti delibere: 1536/2011;98/2012;
101/2012;122/2012;165/2012;279/2012;652/2012;653/2012;854/2012;856/2012
1008/2014; - che per le indicate forniture, la aveva emesso Parte_1 le fatture così come elencate nell'allegato autenticato;
che l Controparte_1
non aveva provveduto al pagamento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002
[...] per i rispettivi giorni di ritardo nei pagamenti effettuati, malgrado l'emissione del doc. nota di debito n.000020/y del 31.08.2017; l'importo pertanto vantato dalla società ricorrente a titolo di interessi di mora non pagati, ammonta complessi- vamente ad € 38.823,54, non è stato ad oggi evaso dall' ; Controparte_1 che il credito corrisponde agli accessori maturati sulla sorte capitale delle fatture che sono state pagate con ritardo dall' debitrice come calcolati rispetto ai CP_1 pagamenti corrispondenti alle singole fatture;
che il credito deve ritenersi rico- Contr nosciuto dall' in quanto accessorium sequitur principale e se l'Ente ha sal- dato la fattura ha riconosciuto corrispondentemente anche il credito accessorio per gli interessi da ritardato pagamento;
che è un dato oggettivo il pagamento della sorte capitale delle fatture oltre i termini di scadenza per il pagamento;
che il calcolo degli interessi è quello della disciplina ex D. Lgs. n. 231/02 applicabile ex lege al caso di specie, anche per il codice degli appalti (di servizi); che la no- ta di debito non è stata pagata nei termini contabili nonostante la richiesta di sollecito fatta via pec”.
Si costituiva l eccependo:”1) l'inammissibilità della Controparte_1 domanda proposta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ne ha chiesto il mutamento;
2) l'inammissibilità della domanda per immotivato frazionamento del credito con conseguente abuso del processo avendo la società ricorrente attivato, contem- poraneamente al presente ricorso, sempre innanzi a questo Tribunale di Napoli, altri ricorsi ex art.702 bis cpc, con cui ha chiesto pagamenti per interessi sem- pre su fatture per forniture di dispositivi medici scaturenti dagli stessi contrat- ti/delibere di aggiudicazione, per il rispettivo importo € 39.590,23 e di €
37.386,38; 3) l'infondatezza della domanda in quanto gli interessi richiesti con il ricorso de quo, ex D.Lgs n.231/02, non sono dovuti essendo riferiti a fatture per l'anno 2012; a tal riguardo, l ha evidenziato che, per i de- Controparte_1 biti sorti fino al 31/12/12, la scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento degli importi indicati nelle fatture, se da un lato de-
3 Contr terminava, in mancanza di contestazioni da parte della la nascita del cre- Contr dito, dall'altro non implicava affatto l'automatica costituzione in mora della attesa la natura “querable”, per giurisprudenza costante, dei debiti in capo alla Contr P.A. e quindi anche alle in ordine al quantum la convenuta /resistente ha eccepito la erroneità dei calcoli effettuati dalla ricorrente in quanto la fattura di interessi oggi richiesta in pagamento non rispetta i termini fissati dalla specifica normativa in materia, per gli enti pubblici e, ancor più specificamente, per le
Aziende Sanitarie. Dalla mera lettura degli elenchi prodotti da parte ricorrente si evince, infatti, chiaramente ed incontestabilmente, che il calcolo degli interessi non parte dal sessantesimo giorno dalla fattura. Inoltre parte ricorrente, nei cal- coli prodotti a sostegno delle sue pretese ha indicato la data di effettivo incasso allorquando avrebbe dovuto far riferimento alla data dei mandati di pagamento visto che eventuali ritardi dell'effettivo accredito bancario non possono essere Cont imputati alla
Disposto il mutamento di rito e depositate le memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. la causa veniva rinviata per trattative di bonario componimento ed all'udienza del 27 marzo 2025, il GOP, dopo aver sentito i difensori delle parti formulava la proposta di conciliazione ex art. 185 bis cpc “Il Giudice Letti gli atti di causa;
rilevato che con la recente sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025
(Pres. D'Ascola, Rel. Rubino) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si è espressa nuovamente sulla questione dell'abusivo frazionamento del credito da parte del creditore, con particolare riferimento alla sanzione dell'improcedibilità per tale ingiustificata domanda frazionata, precisando che ciò che si vuole con- trastare, non è il frazionamento del credito in sé considerato, ma il suo abuso, ovvero il frazionamento ingiustificato e la proliferazione di azioni per l'accertamento del credito o di crediti analoghi, pertanto, la perdita dell'azione non appare conforme al principio del giusto processo perché si traduce in una sanzione, obiettivamente sproporzionata, della privazione del diritto, oltre ad essere un potenziale arricchimento ingiustificato in favore del debitore;
lette le eccezioni sollevate da parte resistente/convenuta in merito al quantum e alla costituzione in mora;
rilevato che all'odierna udienza l Controparte_1 non è presente nonostante fosse stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza in presenza;
letto l'art. 185 bis cpc e ritenuto di poter formulare una proposta conciliativa allo stato degli atti;
riservato all'esito di quanto segue ogni
4 ulteriore provvedimento e considerati i grossi ruoli dei giudici ed i tempi compu- tati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non po- trebbe che essere vantaggiosa per tutte. In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte interante di questa ordinanza e si sottolinea che la proposta del giudice è permeata in questa fase da un contenuto di equità. Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un ac- cordo amichevole sulla base di tale proposta. In caso di accordo le parti po- tranno anche non comparire;
viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al ri- guardo, anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della con- dotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III cpc.
P.Q.M.
riservato ogni ulteriore approfondimento in caso di mancato accordo, si – INVITA – le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta ex art. 185 bis c.p.c. e PROPONE all'uopo, il pagamento a favore della
[...]
e a carico dell' della somma di € 33.183,30 ol- Parte_1 Controparte_1 tre gli interessi legali ex d.lgs 231/02 dalla data della nota di debito al soddisfo, compensate le spese di lite e concedendo termine fino alla data dell'udienza di rinvio, per la valutazione della proposta ed eventuale accettazione;
– RINVIA – all'udienza cartolare del 24/07/2025 con termine alle parti per il deposito di note d'udienza sostitutive del verbale e contenenti le sole istanze e conclusioni. Si avvertono i difensori che se per la prossima udienza le parti non avranno tran- satto la causa sarà riservata in decisione. E' verbale alle ore 13.10”
Per l'udienza cartolare odierna parte resistente/convenuta ha depositato Contr la nota - prot. 0311416 del 6/10/2025 con allegato manda- Parte_2 to di pagamento n. 2716016 del 25/7/2025 e ricevuta applicativa del 28/7/25 e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con sentenza, con espressa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con note del 14 ottobre 2025, l'Avv. Francesco Picazio ha precisato che Cont è avvenuta la liquidazione delle somme da parte dell' per cui ha chiesto di definire il giudizio come da accordo giudiziale.
5 Sulla scorta di quanto sopra, tenuto conto che le parti si sono accordate sulla definizione delle rispettive preteste nei limiti dell'accordo giudiziale va di- chiara cessata la materia del contendere.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003).
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorben- te, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in persona del G.O.P Filomena
Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sotto- scritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA CARTOLARE DEL 20/10/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termi- ne assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
alla luce degli atti e delle conclusioni la causa viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9770/2021 r.g.a.c. de- gli affari civili, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – contratto di fornitura”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta
TRA
1 (c.f.: ) in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, con sede legale in Via Perillo, 34 – 80047 San Giuseppe
ES (NA) P.IVA – C.F. , rappresentata e di- P.IVA_2 P.IVA_1 fesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesco Picazio (CF presso il cui studio in Caserta alla Piazza Matteotti, n°67, C.F._1 elett.te domicilia
- ATTRICE
E
(c.f.: ), con sede legale in alla Controparte_1 P.IVA_3 CP_1
Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale dott. ing.
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino, (C.F.: CP_2 [...]
) – il quale dichiara che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 C.F._2
c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Can- celleria devono essere inviate alla PEC
[...] ed al numero di fax 081 2544528 - entrambi elet- Email_1 tivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe, 13/A, presso il CP_1
Contr Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, Per_1 nonché delibera di conferimento incarico professionale
- CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione del- le ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del pro- cesso, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor- tuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispet- tive domande, eccezioni e deduzioni
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., notificato il 17.01.2022, la società ricor- rente premetteva di aver effettuato forniture di materiale di dispositivi medici
2 all' ed in particolare alle diverse Strutture indicate Controparte_1
Contr dall' in virtù delle seguenti delibere: 1536/2011;98/2012;
101/2012;122/2012;165/2012;279/2012;652/2012;653/2012;854/2012;856/2012
1008/2014; - che per le indicate forniture, la aveva emesso Parte_1 le fatture così come elencate nell'allegato autenticato;
che l Controparte_1
non aveva provveduto al pagamento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002
[...] per i rispettivi giorni di ritardo nei pagamenti effettuati, malgrado l'emissione del doc. nota di debito n.000020/y del 31.08.2017; l'importo pertanto vantato dalla società ricorrente a titolo di interessi di mora non pagati, ammonta complessi- vamente ad € 38.823,54, non è stato ad oggi evaso dall' ; Controparte_1 che il credito corrisponde agli accessori maturati sulla sorte capitale delle fatture che sono state pagate con ritardo dall' debitrice come calcolati rispetto ai CP_1 pagamenti corrispondenti alle singole fatture;
che il credito deve ritenersi rico- Contr nosciuto dall' in quanto accessorium sequitur principale e se l'Ente ha sal- dato la fattura ha riconosciuto corrispondentemente anche il credito accessorio per gli interessi da ritardato pagamento;
che è un dato oggettivo il pagamento della sorte capitale delle fatture oltre i termini di scadenza per il pagamento;
che il calcolo degli interessi è quello della disciplina ex D. Lgs. n. 231/02 applicabile ex lege al caso di specie, anche per il codice degli appalti (di servizi); che la no- ta di debito non è stata pagata nei termini contabili nonostante la richiesta di sollecito fatta via pec”.
Si costituiva l eccependo:”1) l'inammissibilità della Controparte_1 domanda proposta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ne ha chiesto il mutamento;
2) l'inammissibilità della domanda per immotivato frazionamento del credito con conseguente abuso del processo avendo la società ricorrente attivato, contem- poraneamente al presente ricorso, sempre innanzi a questo Tribunale di Napoli, altri ricorsi ex art.702 bis cpc, con cui ha chiesto pagamenti per interessi sem- pre su fatture per forniture di dispositivi medici scaturenti dagli stessi contrat- ti/delibere di aggiudicazione, per il rispettivo importo € 39.590,23 e di €
37.386,38; 3) l'infondatezza della domanda in quanto gli interessi richiesti con il ricorso de quo, ex D.Lgs n.231/02, non sono dovuti essendo riferiti a fatture per l'anno 2012; a tal riguardo, l ha evidenziato che, per i de- Controparte_1 biti sorti fino al 31/12/12, la scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento degli importi indicati nelle fatture, se da un lato de-
3 Contr terminava, in mancanza di contestazioni da parte della la nascita del cre- Contr dito, dall'altro non implicava affatto l'automatica costituzione in mora della attesa la natura “querable”, per giurisprudenza costante, dei debiti in capo alla Contr P.A. e quindi anche alle in ordine al quantum la convenuta /resistente ha eccepito la erroneità dei calcoli effettuati dalla ricorrente in quanto la fattura di interessi oggi richiesta in pagamento non rispetta i termini fissati dalla specifica normativa in materia, per gli enti pubblici e, ancor più specificamente, per le
Aziende Sanitarie. Dalla mera lettura degli elenchi prodotti da parte ricorrente si evince, infatti, chiaramente ed incontestabilmente, che il calcolo degli interessi non parte dal sessantesimo giorno dalla fattura. Inoltre parte ricorrente, nei cal- coli prodotti a sostegno delle sue pretese ha indicato la data di effettivo incasso allorquando avrebbe dovuto far riferimento alla data dei mandati di pagamento visto che eventuali ritardi dell'effettivo accredito bancario non possono essere Cont imputati alla
Disposto il mutamento di rito e depositate le memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. la causa veniva rinviata per trattative di bonario componimento ed all'udienza del 27 marzo 2025, il GOP, dopo aver sentito i difensori delle parti formulava la proposta di conciliazione ex art. 185 bis cpc “Il Giudice Letti gli atti di causa;
rilevato che con la recente sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025
(Pres. D'Ascola, Rel. Rubino) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si è espressa nuovamente sulla questione dell'abusivo frazionamento del credito da parte del creditore, con particolare riferimento alla sanzione dell'improcedibilità per tale ingiustificata domanda frazionata, precisando che ciò che si vuole con- trastare, non è il frazionamento del credito in sé considerato, ma il suo abuso, ovvero il frazionamento ingiustificato e la proliferazione di azioni per l'accertamento del credito o di crediti analoghi, pertanto, la perdita dell'azione non appare conforme al principio del giusto processo perché si traduce in una sanzione, obiettivamente sproporzionata, della privazione del diritto, oltre ad essere un potenziale arricchimento ingiustificato in favore del debitore;
lette le eccezioni sollevate da parte resistente/convenuta in merito al quantum e alla costituzione in mora;
rilevato che all'odierna udienza l Controparte_1 non è presente nonostante fosse stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza in presenza;
letto l'art. 185 bis cpc e ritenuto di poter formulare una proposta conciliativa allo stato degli atti;
riservato all'esito di quanto segue ogni
4 ulteriore provvedimento e considerati i grossi ruoli dei giudici ed i tempi compu- tati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non po- trebbe che essere vantaggiosa per tutte. In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte interante di questa ordinanza e si sottolinea che la proposta del giudice è permeata in questa fase da un contenuto di equità. Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un ac- cordo amichevole sulla base di tale proposta. In caso di accordo le parti po- tranno anche non comparire;
viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al ri- guardo, anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della con- dotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III cpc.
P.Q.M.
riservato ogni ulteriore approfondimento in caso di mancato accordo, si – INVITA – le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta ex art. 185 bis c.p.c. e PROPONE all'uopo, il pagamento a favore della
[...]
e a carico dell' della somma di € 33.183,30 ol- Parte_1 Controparte_1 tre gli interessi legali ex d.lgs 231/02 dalla data della nota di debito al soddisfo, compensate le spese di lite e concedendo termine fino alla data dell'udienza di rinvio, per la valutazione della proposta ed eventuale accettazione;
– RINVIA – all'udienza cartolare del 24/07/2025 con termine alle parti per il deposito di note d'udienza sostitutive del verbale e contenenti le sole istanze e conclusioni. Si avvertono i difensori che se per la prossima udienza le parti non avranno tran- satto la causa sarà riservata in decisione. E' verbale alle ore 13.10”
Per l'udienza cartolare odierna parte resistente/convenuta ha depositato Contr la nota - prot. 0311416 del 6/10/2025 con allegato manda- Parte_2 to di pagamento n. 2716016 del 25/7/2025 e ricevuta applicativa del 28/7/25 e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con sentenza, con espressa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con note del 14 ottobre 2025, l'Avv. Francesco Picazio ha precisato che Cont è avvenuta la liquidazione delle somme da parte dell' per cui ha chiesto di definire il giudizio come da accordo giudiziale.
5 Sulla scorta di quanto sopra, tenuto conto che le parti si sono accordate sulla definizione delle rispettive preteste nei limiti dell'accordo giudiziale va di- chiara cessata la materia del contendere.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003).
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorben- te, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in persona del G.O.P Filomena
Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sotto- scritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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