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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
RI RE SP Presidente
LA RU Consigliere relatore
Grazia RI Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione
Nella causa iscritta al n. 43 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da: con sede legale in Nuoro, nella Via Straullu n. 35, C.F. Parte_1
, in persona del suo amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Ing. elettivamente domiciliata in Parte_2
Cagliari nella Via Ancona n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti per atto a rogito del notaio dott. del 22.10.2021 rep. n. 8625 racc. n. Persona_1
5984;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], contumace CP_1
APPELLATA
All'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è Parte_1 risultata soccombente in primo grado;
b) annullare e riformare la sentenza di accoglimento parziale n. 1874/2022, pubblicata in data 20/07/2022, emessa dal Tribunale di Cagliari, in persona del Dottor Ariu, a definizione Cont del procedimento avente R.G. n. 11028/2015, con la quale la signora è stata condannata a corrispondere l'importo di euro 7.970,67, avuto riguardo alle disposizioni per le quali è risultata soccombente e, per Parte_1
l'effetto, c) accertare l'ammontare del credito vantato dal Gestore nei confronti della signora per la fornitura idrica di cui alle CP_1 fatture n. 2014/0281913, di euro 6.802,84, emessa in data 05/05/2014, in acconto dei consumi del periodo 10/04/2013 – 10/12/2013 e n.
2014/02875911, di euro 20.266,10, emessa in data 19/08/2014, a saldo dei consumi del periodo 10/12/2023 – 24/06/2014 e, conseguentemente, d) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato in corso di causa, a favore di oltre agli interessi convenzionali da Parte_1 ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, spese generali, CPA ed IVA, come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 15.11.2016 ha convenuto in CP_1 giudizio davanti al Tribunale di Cagliari esponendo che: Parte_1
- era titolare dell'utenza idrica identificata con il codice cliente 6606434 servente la sua abitazione sita nella via Quartu n.131 del Comune di
Quartucciu, in cui vivono tre persone, lei compresa;
- con nota del 9.5.2014 il gestore le aveva segnalato l'anomalia dei consumi rilevati nel 2013; in particolare in detta nota era stato segnalato che il contatore alla lettura del 10.4.2013 aveva registrato consumi pari a 284 mc di acqua e alla lettura del 10.12.2013 consumi pari a 2.208 mc, con la conseguenza che in 244 giorni il contatore aveva registrato consumi per ben
1.924 mc di acqua;
- a seguito di opportune verifiche svolte da un idraulico di propria fiducia, era stato accertato che la linea di adduzione posta sottotraccia sul suolo pubblico, e pertanto non visibile, era danneggiata e stava causando la perdita idrica responsabile dei consumi anomali;
- pertanto, in data prossima al 23.5.2014, aveva provveduto a riparare la condotta, sostituendola con una nuova tubazione in multistrato;
- la perdita de qua si era verificata nella parte dell'impianto idrico di pertinenza del gestore, per l'effetto responsabile della perdita stessa, come previsto dall'art. B.31 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
infatti il punto di consegna non doveva essere individuato nel punto in cui era collocato il contatore bensì nel punto in cui la tubazione, che da esso derivava, cessava di insistere sul suolo pubblico;
- tuttavia, con la fattura n.201402819123 del 5.5.2014, relativa ai consumi dal 10.4.2013 al 10.12.2013, e con la successiva fattura n.201402875911 del
19.8.2014, relativa ai consumi del periodo dal 10.12.2013 al 24.6.2014, aveva preteso il pagamento della somma rispettivamente di Parte_1 euro 6.802,84 a fronte di un consumo di 1.924 mc d'acqua e di euro
20.266,10 a fronte di un consumo di 5.168 mc d'acqua, con tutta evidenza anch'essi dipendenti dalla perdita occulta in esame;
- che nel mese di giugno 2015, nel corso della sostituzione di un pozzetto sito in prossimità dello spigolo del fabbricato, era emersa una ulteriore rottura della condotta idrica, da attribuire causalmente ai lavori eseguiti dalla stessa all'incirca nel mese di ottobre 2013 su due pozzetti ivi Pt_1 insistenti, talché l'acqua perduta nel periodo di fornitura dal 10/2013 al
5/2014 le era stata illegittimamente addebitata.
Ha pertanto concluso nei seguenti termini: “Accertato che il volume conteggiato dal Gestore è imputabile ad uno scorretto funzionamento e ubicazione dell'impianto (le perdite sono state intercettate sotto traccia, su suolo pubblico), provvedere alla rideterminazione dei consumi fatturati sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di consumi storici utili, sulla base dei valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di non condividere le argomentazioni innanzi svolte a sostegno della domanda principale, accertato che il consumo eccedente più del doppio la media dei consumi abituali è imputabile a perdita idrica non visibile, ridurre
l'importo di fattura addebitando all'utente la perdita calcolata esclusivamente su un periodo di sei mesi, comunque stornati i canoni fognari e di depurazione (doc.17 dell'attrice);
- In ogni caso disporre una adeguata diminuzione dell'entità di detto credito proporzionale all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del Gestore in relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
- accordando all'utente la massima rateizzazione consentita;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati come per legge”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Parte_1 delle avverse domande, esponendo che la responsabilità della perdita era da imputare unicamente all'utente, alla quale era stato prontamente segnalato il consumo anomalo e che i lavori di riparazione della condotta erano stati da essa eseguiti in assenza di qualsivoglia contraddittorio e comunque avevano avuto ad oggetto la condotta interna di sua competenza, posta a valle del contatore;
ha poi negato che la condotta fosse stata rotta nel corso dei presunti lavori eseguiti per la manutenzione di due pozzetti.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito e la condanna dell'attrice al pagamento del relativo importo.
La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame dei testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa con la sentenza n. 1874/2022 pubblicata in data 20/07/2022, con la quale il Tribunale di Cagliari ha accertato che il credito di in Parte_1 ordine ai consumi indicati nelle fatture n.201402819123 e n.201402875911 fosse “pari a euro 7.970,67, iva compresa, oltre interessi al saggio previsto dal regolamento del servizio idrico integrato con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza al saldo” e per l'effetto ha condannato l'attrice al pagamento della predetta somma in favore della controparte, con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio. Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale può essere riassunto nei seguenti termini.
I. Sulla perdita.
Alla luce dell'istruttoria svolta ha ritenuto provato che durante il periodo di fatturazione per cui era causa “l'impianto idrico servente
l'abitazione dell'attrice era stato interessato da una rottura determinante una perdita idrica occulta, anche perché verificatasi palesemente sottotraccia”, di esclusiva pertinenza del privato in quanto concernente l'impianto di distribuzione interno.
Infatti, al momento della lettura del contatore eseguita il 10.4.2013 nessuna perdita era ancora in atto “considerato che fino a tale momento i consumi registrati dal contatore erano stati pressoché costanti e contenuti in una media di circa 0,30 mc in circa due anni e mezzo (ossia dal
14.10.2010 al 10.4.2013), mentre nei periodi oggetto delle due fatture i consumi registrati dal contatore erano stati rispettivamente pari a 1.924 mc in 244 giorni, per una media pro die di 7,88 mc, e a 5.168 mc in 196 gg, per una media pro die di ben 26,37 mc”; tale perdita si doveva essere verificata poco tempo prima del mese di dicembre 2013, (altrimenti lo stesso consumo pro die non sarebbe stato di 7,88 mc, ma sarebbe stato pari a quello del periodo oggetto della seconda fattura, pari a 26,37 mc).
Il Tribunale ha poi rigettato le eccezioni dell'attrice volte ad addebitare la perdita per intero a carico di fondate sulle Parte_1 seguenti allegazioni:
- il fatto che l'impianto di adduzione, compresa la diramazione che parte dal contatore, correva sul suolo pubblico, ragione per la quale doveva ritenersi parte del demanio comunale e parte dell'impianto la cui gestione e manutenzione sono in capo al gestore che, conseguentemente, doveva ritenersi responsabile della rottura della tubazione siccome posata sul suolo pubblico;
- il fatto che la rottura del tubo da cui era derivata la perdita fosse stata causata dai lavori di due pozzetti ivi insistenti eseguiti per conto di Pt_1 nel mese di ottobre 2013.
[...]
Il rigetto è oramai definitivo non essendo stato oggetto di impugnazione. II. Sulle quote tariffarie di depurazione e fognatura, ha ritenuto fondata “la pretesa dell'attrice di usufruire della decurtazione, ai sensi dell'art. B.35.2 del regolamento del servizio idrico integrato, delle quote tariffarie per
“depurazione” e “fognatura” per i consumi eccedenti il consumo medio pro die dell'utenza registrato in precedenza, trattandosi di consumi che devono necessariamente ritenersi causalmente dipendenti dalla perdita occulta” e per l'effetto ha detratto dal credito vantato da le Parte_1 somme addebitate a titolo di canone per la “depurazione” e per la
“fognatura”, ricalcolandole per l'intero periodo in ragione del consumo di mc 0,32 pro die.
III. Sulla quota tariffaria relativa alla fornitura dell'acqua, premesso che ai sensi dell'art. B35.2 del Regolamento del Servizio Idrico, interpretato in forza del canone di buona fede e del principio di causalità di cui all'art.1227
c.c., “l'utente è tenuto a pagare per intero la quota tariffaria per la fornitura dell'acqua solo nel caso in cui la perdita idrica sia causalmente a lui imputabile”, ha accolto l'eccezione dell'attrice di inadempimento di rispetto all'obbligo di comunicarle tempestivamente il Parte_1 consumo anomalo, in quanto il gestore, con la propria condotta, le aveva impedito di avvedersi della perdita al fine di porvi rimedio ed evitare i consumi abnormi poi rilevati, con la conseguenza che tali consumi dovevano essere causalmente riferiti anche al mancato tempestivo avviso e dunque al gestore.
In particolare, era a conoscenza del consumo anomalo fin Pt_1 dal 10.12.2013 e anziché darne avviso all'utente tempestivamente aveva spedito l'avviso solo il 9.5.2014, ovvero ben cinque mesi dopo.
Ritenuto sufficiente il termine di 30 giorni dall'accertamento del consumo anomalo per dare tempestivo avviso all'utente, doveva ritenersi che costei avrebbe potuto arrestare la perdita in data prossima al 10 gennaio
2014 talché i consumi verificatisi dopo tale data dovevano essere imputati al mancato tempestivo avviso ossia all'inadempimento di e non Parte_1 dell'utente, nei confronti della quale non era ragionevole pretendere “che avrebbe dovuto accorgersi prima della perdita, controllando ogni giorno o magari settimanalmente il contatore”, talché ha ritenuto insussistente una sua responsabilità ai sensi dell'art. B.35. IV. In applicazione dei principi richiamati:
a. in ordine alla prima fattura n. 201402819123 del 5.5.2014, relativa ai consumi del periodo 10.4.2013-10.12.2013, ha statuito che l'attrice era tenuta al pagamento dell'intero canone relativo alla fornitura dell'acqua, al netto del canone per depurazione e fognatura come sopra rideterminato
(6.802,84 – 1.304,34 + 52,93), non essendo rilevante il mancato avviso dell'anomalia dei consumi;
b. in ordine alla seconda fattura, n.201402875911 del 19.8.2014, relativa ai consumi del periodo 10.12.2013-24.6.2014, ha statuito che all'utente doveva essere imputato integralmente il consumo dell'acqua, ancorché dispersa a causa della perdita, solo fino al 10.1.2014.
In particolare, per i trenta giorni dal 10.12.2013 al 9.1.2014, l'utente era tenuta a pagare integralmente la quota tariffaria della fornitura dell'acqua:
- per i 21 giorni dal 10.12.2013 al 31.12.2014, la somma di euro 1.509,14 oltre iva (1,54+3,39+5,55+4,01+1.494,65), relativa al consumo indicato in fattura di 553 mc (21gg x 26,37 mc pro die);
- per i primi 9 giorni di gennaio 2014, per il consumo di 237 mc di acqua (9 gg x 26,37 mc pro die), la somma di euro 486,87 oltre iva [ossia, la somma indicata in fattura per le prime 4 fasce tariffarie concernenti i primi 120 mc
(euro 14,05+30,00+43,14+51,57), oltre la somma di euro 348,11 per i restanti 117 mc (117 mc x euro 2,9753)].
Viceversa, in ordine ai consumi dei restanti 166 giorni, l'utente doveva pagare soltanto il canone per la fornitura dell'acqua di cui aveva usufruito, “che tenuto conto della media dei consumi certi precedenti, deve presumersi essere stata pari a 0,32 mc pro die, pari a complessivi 53,12 mc
(166 giorni x 0,32 pro die)”, ovverosia la somma di euro 158,05 oltre iva, per un totale complessivo pari a “euro 2.163,67 (1.509,14 + 486,87 +
158,05 per la fornitura dell'acqua + 0,86 + 8,75 per le quote fisse di accesso + 41,17 per la depurazione e la fognatura), oltre iva, pari a euro
2.380,04 iva compresa.”
Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2023 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1 Dichiarata la contumacia di non costituitasi in CP_1 giudizio benché ritualmente citata, all'udienza del 23 maggio 2025 la causa
è stata tenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Primo motivo di appello: “1. - Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure della normativa di settore posta in tema di perdita idrica occulta, motivazione non lineare, inesatta individuazione del periodo al quale è stato applicato lo sgravio degli oneri di depurazione e fognatura e scorretta stima del residuo dovuto per la fattura in acconto n. 2014/02819123.”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo aver accertato che alla data della lettura del 10.4.2013 la perdita non si era ancora verificata e che alla data della lettura del 10.12.2013 la perdita vi era già e probabilmente si era verificata poco tempo prima, ha ricalcolato gli oneri di depurazione e fognatura per l'intero periodo fatturato, riconoscendo che il credito di per le quote di depurazione e fognatura oggetto Pt_1 della fattura n. 201402819123 non fosse pari a euro 1.304,34, iva compresa, bensì a euro 52,93 iva compresa.
In via principale, rileva che l'utente non aveva provato i requisiti necessari richiesti dall'art. B.35.2 del R.S.I.I. per la riduzione dell'importo in fattura per l'addebito di canoni fognari e di depurazione in caso di perdita idrica interna la proprietà privata non visibile, ovverosia: “a. presentazione di un valido reclamo per perdita idrica occulta;
b. prova fotografica che dimostri la dispersione interna non visibile;
c. prova che la perdita ha determinato un consumo superiore al doppio della media dei consumi abituali;
d. prova che l'acqua fuoriuscita non è confluita nella rete fognaria;
e. prova del ripristino dello stato dei luoghi;
f. prova che la perdita non era visibile né imputabile ad incuria”, talché il giudice avrebbe ben potuto confermare la piena debenza della suddetta fattura senza eseguire alcuno sgravio.
In via subordinata, osserva che in base agli esiti istruttori, come da esso stesso riconosciuto, era emerso che alla data del 10/04/2013 la dispersione idrica non si era ancora verificata e che la stessa si era originata presumibilmente nei mesi tra ottobre/dicembre 2013, di talché il Tribunale, con riferimento alla prima fattura contestata, avrebbe dovuto scorporare gli oneri di depurazione e fognatura limitatamente a tale periodo, dal
01/10/2013 al 10/12/2013.
A sostegno di quanto suesposto pone in evidenza che:
1) l'attrice aveva eccepito la presenza della dispersione riferendosi esclusivamente al “periodo dal 10.2013 al 05.2014”, come ribadito anche nelle note conclusive;
2) lo storico delle letture prodotto in giudizio dimostrava che alla data del
10/04/2013 non era presente alcuna anomalia di consumo;
3) nella motivazione della sentenza il Giudice rilevava che la rottura si era verificata poco prima del dicembre 2013.
Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto confermare gli oneri fatturati nel periodo dall' 11/04/2013 al 30/09/2013, per il quale non vi era alcuna ragione in fatto e in diritto che potesse giustificare la mancata conferma degli oneri de quibus (depurazione euro
598,93; fognatura euro 241,70), ricalcolando la quota di depurazione e fognatura in base ai consumi medi per il periodo dal 01/10/2013 al
10/12/2013.
Di conseguenza, il giudice di prime cure avrebbe dovuto confermare la fattura n. 201402819123 o, in via subordinata dichiararne la debenza per l'importo non inferiore ad euro 6.423,20, Iva compresa [euro 6.802,84
(importo della fattura Iva compresa) - euro 379,64 (importo degli oneri di depurazione e fognatura dal 1.10.2013 al 10.12.2013 Iva compresa).
Il motivo è infondato.
Deve essere disattesa la richiesta dell'appellante di veder confermato quale importo dovuto dall'utente per i consumi relativi al periodo dal
10.4.2013 al 10.12.2013 la somma portata dalla fattura n. 201402819123.
I risultati dell'attività istruttoria svolta in primo grado confermano con certezza la sussistenza dei presupposti necessari per usufruire della decurtazione, ai sensi dell'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, delle quote tariffarie per “depurazione” e “fognatura” per i consumi eccedenti il consumo medio pro die dell'utenza registrati in precedenza rispetto al periodo di fatturazione, causalmente dipendenti dalla perdita occulta. Con le produzioni documentali l'attrice ha dimostrato che durante il periodo di fatturazione l'impianto idrico servente la sua abitazione era stato interessato da una rottura determinante una perdita idrica occulta, verificatasi palesemente sottotraccia (vedasi in particolare fotografie Cont prodotte quale doc. n. 4 , che aveva determinato un consumo superiore al doppio della media dei consumi abituali, la compiuta esecuzione dei lavori di riparazione della condotta, il ripristino dello stato dei luoghi Cont (fotografie docc. nn. 5 e 6 , le spese sostenute (fatt. 36 del 23.5.2014 Cont doc. n. 3 .
Le suddette circostanze di fatto sono state poi accertate dal consulente tecnico d'ufficio officiato dal Tribunale che ha potuto verificare l'avvenuta rottura della tubazione sulla via Quartu, non evidente ad occhio nudo;
che "le cause delle perdite nell'impianto possono essere attribuite in primis alla vetustà e/o all'errata posa in opera dello stesso”, oltre che all'attuale “anomalia nell'ubicazione della porzione di impianto idrico della Parte Attrice all'esterno del fabbricato, e, seppur a filo con esso, sempre su suolo pubblico”; l'effettiva esecuzione dei lavori di riparazione, di pertinenza dell'attrice, interessando “la parte di impianto a valle del contatore, di competenza della proprietà privata”.
Da ultimo, dall'esame della domanda di adesione alla procedura di conciliazione prodotta in giudizio, il cui contenuto non è stato contestato dalla controparte, si evince che la stessa era stata preceduta dall'inoltro di un Cont reclamo Adiconsum Cagliari in data 23 giugno 2014 (doc. n. 8 , privo di riscontro nei termini utili e che la procedura di conciliazione si era conclusa negativamente.
Anche la seconda articolazione della censura, seppure suggestiva, deve essere rigettata.
Alla luce delle risultanze istruttorie il Tribunale ha accertato che al momento della lettura del contatore eseguita il 10.4.2013 nessuna perdita era ancora in atto “considerato che fino a tale momento i consumi registrati dal contatore erano stati pressoché costanti e contenuti in una media di circa 0,30 mc in circa due anni e mezzo (ossia dal 14.10.2010 al 10.4.2013), mentre nei periodi oggetto delle due fatture i consumi registrati dal contatore erano stati rispettivamente pari a 1924 mc in 244 giorni, per una media pro die di 7,88 mc, e a 5168 mc in 196 gg, per una media pro die di ben 26,37 mc”; e che probabilmente tale perdita si era verificata poco tempo prima del mese di dicembre 2013, (“altrimenti lo stesso consumo pro die non sarebbe stato di 7,88 mc, ma sarebbe stato pari a quello del periodo oggetto della seconda fattura, pari a 26,37 mc”).
La stessa attrice, contumace in appello, nelle note conclusive del giudizio di primo grado ha eccepito “l'illegittimità dei consumi addebitati all'utenza per cui è causa nel periodo dal 10.2013 al 05.2014 (data in cui è stata isolata la vecchia linea), poiché imputabili a perdita idrica occulta”.
Come sopra detto, l'appellante sostiene, rispetto alla prima fattura Cont contestata, che la pretesa della di usufruire della decurtazione delle quote tariffarie per “depurazione” e “fognatura” prevista dall'art. B.35.2 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, non poteva trovare accoglimento per l'intero periodo, ma limitatamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013, unici interessati dalla perdita occulta.
Con la conseguenza che, in riforma della sentenza di primo grado, per il periodo dal 11/04/2013 al 30/09/2013, doveva confermarsi la stima degli oneri di depurazione e fognatura eseguita da e indicata nella Pt_1 fattura n. 2014/02819123, pari ad euro 840,63, senza iva.
La doglianza, seppure suggestiva, deve essere disattesa.
Il maggior consumo d'acqua è stato “spalmato” nella fattura su tutto il periodo considerato (10.4.2013 - 10.12.2013) e su di esso sono stati calcolati gli oneri de quibus che, quindi, anche per il periodo dal 11/04/2013 al 30/09/2013, sono stati calcolati tenendo conto di tale maggior consumo, pari a 7,88 mc. pro die del periodo.
Dando per certo che solo a partire dal mese di ottobre 2013 vi è stata la perdita occulta, tuttavia per il periodo dal 11/04/2013 al 30/09/2013 gli oneri di depurazione e fognatura dovevano essere calcolati considerato il consumo ordinario che, alla luce delle fatture precedenti sarebbe stato pari a
0,32 mc pro die, così come operato dal Tribunale.
In conclusione, il motivo d'appello deve essere rigettato.
Secondo motivo di appello: “Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di primo grado della normativa di settore posta in tema di corretta gestione del contatore, monitoraggio dei consumi e comunicazione consumi elevati nonché dell'art. 1227 c.c. con conseguente non condivisibilità del criterio con il quale è stato ricalcolato il dovuto della fattura di saldo n. 2014/02875911.”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, con riferimento alla seconda fattura n.201402875911 del 19.8.2014 ha rideterminato il compenso dovuto secondo i seguenti parametri:
1) ha rideterminato gli oneri di depurazione e fognatura nell'ammontare di euro 41,17 (euro 45,29 iva compresa) per l'intero periodo fatturato;
2) in applicazione del principio di causalità di cui all'art. 1227 c.c., ha ritenuto che alla luce della lettura anomala rilevata in data 10/12/2013 il Cont Gestore avrebbe dovuto darne comunicazione alla entro i successivi 30 giorni (10/01/2014); di talché per effetto dell'invio non tempestivo della comunicazione avvenuta in data 09/05/2014, per il periodo dal 10/01/2014 al 24/06/2014, i consumi anomali dovevano erano imputati alla esclusiva responsabilità di mentre l'attrice era tenuta a versare Parte_1 soltanto la quota di consumo idrico effettiva, ristimata in forza della media storica (pro die 0,32) e quantificata in euro 158,05, oltre ai consumi medi di cui alle fasce tariffarie 1, 2, 3, e 4 ed alla quota fissa;
3) ha condannato pertanto la parte attrice a corrispondere al Gestore
l'importo complessivo di euro 2.380,04, iva compresa.
Con la prima articolazione del motivo, evidenzia un errore di calcolo commesso dal Tribunale nel determinare l'importo complessivo dovuto dall'attrice, in quanto alla luce delle stime eseguite, indicate a pagina 11 della parte motiva, la loro somma era pari ad euro 2.552,95, oltre Iva e non pari ad euro 2.380,04 Iva compresa come indicato in dispositivo.
La censura è assorbita dall'accoglimento della seconda articolazione del motivo ed in ogni caso sarebbe infondata perché l'importo di euro
348,11 era già compreso nella somma di euro 486,87, inserita nella sommatoria e, pertanto, conteggiata.
Con la seconda articolazione del motivo, lamenta che il Tribunale avesse ritenuto responsabile per il ritardo con il quale l'utente aveva individuato la perdita esclusivamente il gestore, senza considerare che secondo il RSII e alla luce del principio di vicinanza della prova è onere dell'utente rilevare costantemente le letture, a prescindere dal ricevimento puntuale delle fatture e della comunicazione di consumi elevati, e verificare il buono stato degli impianti.
In merito, richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, in particolare anche dalla Corte d'Appello di Cagliari, secondo il quale: “L'esistenza di un obbligo del gestore di fatturare con una certa periodicità non esime certo l'utente dall'obbligo di monitorare i propri consumi attraverso la visione del contatore, del quale ha materiale disponibilità, e di tenere in efficienza il proprio impianto di adduzione idrica. Nel caso di specie, pacifico il funzionamento del contatore e
l'indisponibilità di dati precedenti sui consumi reali, correttamente è stato escluso un nesso causale tra la violazione del disposto dell'art. B35 del regolamento e dell'art. 6 della Carta dei Servizi e la verifica tardiva della perdita d'acqua, che l'utente avrebbe ben potuto evitare controllando periodicamente il gruppo di misura, mentre non era tenuta a Parte_1 dimostrare la congruità dei consumi rilevati in un dato periodo”.
Con la terza articolazione del motivo, osserva che il Tribunale aveva errato a qualificare la comunicazione dei consumi anomali come tardiva in quanto tale comunicazione, avvenuta in data 09/05/2014, era stata trasmessa tempestivamente e, nello specifico, contemporaneamente all'invio della fattura in acconto, il 05/05/2014, e tre mesi prima dell'invio di quella di saldo, il 19/08/2014.
La seconda e la terza articolazione del motivo sono fondate nei ristretti limiti che si vengono ad esporre.
Ad avviso della Corte, l'appello è fondato laddove il Tribunale ha attribuito esclusivamente al gestore il ritardo nell'individuazione della perdita occulta.
Giova infatti rammentare che il Regolamento del S.I.I. dispone tra l'altro, infatti, che “È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. […]
E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore.
Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione. […]” (art. B.35.1), che “L'utente
è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per
l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. […]” (art. B.35.2), che
“È fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento” (art. B.16).
Se è vero che al momento della lettura del 10 Parte_1 dicembre 2013, stanti gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, avrebbe dovuto segnalare all'utente i consumi anomali al fine di consentirle di avere pronta contezza dell'anomalia in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta, è altrettanto vero che era onere dell'utente, alla luce della normativa richiamata, verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e la congruità dei consumi.
Se così è, ferma la statuizione della sentenza laddove ha posto a carico dell'utente i consumi dal 10 dicembre 2013 al 10 gennaio 2014, per i restanti 166 giorni deve ritenersi, in via equitativa, che l'utente debba farsi carico del 20% del corrispettivo per detti consumi calcolato da Pt_1
quantificando il pregiudizio da essa subito a fronte
[...] dell'inadempimento del gestore nella misura dell'80% .
Non può infatti non tenersi conto che nel caso di specie, Pt_1 non ha ritardato la lettura dei consumi, ma avendola effettuata ed
[...] avendo accertato un consumo anomalo, ha omesso di segnalarlo immediatamente all'utente, condotta gravemente inadempiente delle obbligazioni su di esso gravanti a tutela del diritto di costui di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali.
In riforma della sentenza di primo grado, pertanto, in ordine alla Cont fattura n.201402875911 del 19.8.2014, la eve pagare la somma di euro
4.651,96 (euro 1.509,14 + euro 486,87 + euro 2.605,17 = [20% di euro
13.025,86 (euro 13.373,97- euro 348,11 pari al consumo dei mc. in 5° fascia tariffaria relativi ai primi nove giorni di gennaio 2014)] per la fornitura dell'acqua dal 10 gennaio 2014 + euro 0,86 + euro 8,75 per le quote fisse di accesso + euro 41,17 per la depurazione e la fognatura) oltre Iva per un totale di euro 5.117,15 Iva compresa.
Si evidenzia che, con riguardo alla fattura ora scrutinata,
l'impugnazione ha riguardato soltanto la quantificazione del corrispettivo per il periodo dal 10.1.2014 - 24.6.2014, operata dal Tribunale e non le altre voci da esso conteggiate ai fini di quantificare l'importo dovuto dall'utente.
Conclusioni e spese
In conclusione, deve essere condannata a CP_1 corrispondere ad euro 5.590,93 iva compresa a fronte della Parte_1 fattura n.201402819123 del 5.5.2014 e la somma di euro 4.651,96 oltre Iva
(euro 5.117,15) a fronte della fattura n.201402875911 del 19.8.2014 oltre gli interessi al saggio previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato con decorrenza dalla sentenza di primo grado al saldo, dovendo evidenziarsi che non è stata proposta impugnazione riguardo la decorrenza degli interessi.
La valutazione dell'esito complessivo della lite consiglia la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, dovendosi pertanto confermare la statuizione della sentenza riguardo la regolamentazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
1. Condanna a corrispondere ad euro 5.590,93 CP_1 Parte_1
Iva compresa a fronte della fattura n.201402819123 del 5.5.2014 e la somma di euro 5.117,15 Iva compresa a fronte della fattura n.201402875911 del 19.8.2014 oltre gli interessi al saggio previsto dal Regolamento del
Servizio Idrico Integrato con decorrenza dalla sentenza di primo grado al saldo;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 22 ottobre 2025.
Il Presidente
RI RE SP
Il Consigliere relatore
LA RU