Art. 8. Norme abrogate 1. Sono abrogati l' articolo 2, commi 1 e 2 e gli articoli 3 , 4 , 5 , 6 , 8 e 9 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517 .
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517 reca: (Regolamento recante modalita' di applicazione delle disposizioni relative alle imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, di cui agli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ), come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 2 (Societa' conferitarie).
1-2 (abrogati).
3. Se l'imposta sostitutiva e' applicata ai sensi dell' art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995 , la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata, per l'ente o la societa' conferente, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra societa', la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto art. 23, comma 1, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o societa' in dipendenza del secondo conferimento.
4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall' art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano state conferite ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell' art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995 , e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto dalle azioni ricevute dalla medesima societa'.
5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall' art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano stati conferiti ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell' art. 23, comma 1 del decreto-legge n. 41 del 1995 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto sia delle azioni ricevute dalla societa' conferente sia delle azioni ricevute dall'ente o societa' che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima societa'. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.
6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 4 e 5, e' comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517 reca: (Regolamento recante modalita' di applicazione delle disposizioni relative alle imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, di cui agli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ), come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 2 (Societa' conferitarie).
1-2 (abrogati).
3. Se l'imposta sostitutiva e' applicata ai sensi dell' art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995 , la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata, per l'ente o la societa' conferente, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra societa', la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto art. 23, comma 1, e' considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o societa' in dipendenza del secondo conferimento.
4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall' art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano state conferite ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell' art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995 , e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto dalle azioni ricevute dalla medesima societa'.
5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall' art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano stati conferiti ad altra societa', la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell' art. 23, comma 1 del decreto-legge n. 41 del 1995 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto sia delle azioni ricevute dalla societa' conferente sia delle azioni ricevute dall'ente o societa' che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima societa'. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle societa' conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.
6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 4 e 5, e' comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995".