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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. n. 123/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
con sede legale in Torino via Ricasoli 28, avente codice fiscale CP_1
; PartitaIVA_1
nato a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_1
CodiceFiscale_1
-entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo Pampaloni, (C.F.
- pec: ; C.F._2 Email_1
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Ferioli (C.F. -pec C.F._3
; Email_2 MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 149/2024, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava le domande proposte da e da avverso il CP_1 Parte_1 Controparte_2
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti attori, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
Resisteva l'appellata.
Con ordinanza del febbraio 2024 veniva dichiarata l'interruzione del procedimento a seguito della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società appellante.
A seguito di istanza del Credito Emiliano, che chiedeva dichiararsi l'estinzione del procedimento per omessa, tempestiva, riassunzione, veniva fissata udienza cartolare di comparizione delle parti per il 22.4.2025 udienza, in relazione alla quale, solo parte appellata trasmetteva note, inistendo per l'accoglimento della propria richiesta.
Essa è fondata, non avendo le parti richiesto la riassunzione nel prescritto termine.
Non resta, dunque, al collegio che dichiarare l'estinzione del processo compensando interamente le spese processuali, in considerazione del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, dichiara estinto il procedimento n. 123/2020 R.G., compensando interamente le spese fra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 6.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. n. 123/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
con sede legale in Torino via Ricasoli 28, avente codice fiscale CP_1
; PartitaIVA_1
nato a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_1
CodiceFiscale_1
-entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo Pampaloni, (C.F.
- pec: ; C.F._2 Email_1
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Ferioli (C.F. -pec C.F._3
; Email_2 MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 149/2024, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava le domande proposte da e da avverso il CP_1 Parte_1 Controparte_2
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti attori, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
Resisteva l'appellata.
Con ordinanza del febbraio 2024 veniva dichiarata l'interruzione del procedimento a seguito della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società appellante.
A seguito di istanza del Credito Emiliano, che chiedeva dichiararsi l'estinzione del procedimento per omessa, tempestiva, riassunzione, veniva fissata udienza cartolare di comparizione delle parti per il 22.4.2025 udienza, in relazione alla quale, solo parte appellata trasmetteva note, inistendo per l'accoglimento della propria richiesta.
Essa è fondata, non avendo le parti richiesto la riassunzione nel prescritto termine.
Non resta, dunque, al collegio che dichiarare l'estinzione del processo compensando interamente le spese processuali, in considerazione del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, dichiara estinto il procedimento n. 123/2020 R.G., compensando interamente le spese fra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 6.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina