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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/11/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 492/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv. Biagio Poidimani, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_1
Appellato non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 9 luglio 2025, il Tribunale di Siracusa ha omologato, ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c., l'accertamento del requisito sanitario, in capo a per l'indennità di accompagnamento e, «stante il Parte_1 riconoscimento decorrente da un periodo successivo a quello contestato», ha compensato le spese di lite.
Avverso tale decreto, con ricorso depositato il 17 luglio 2025, ha proposto appello . Parte_1
Compiuti i termini assegnati per il deposito di note telematiche, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, il censura la compensazione delle Pt_1
spese di lite, evidenziando la soccombenza totale dell' . CP_1
2. Preliminarmente, si rileva che l'appellante non ha fornito prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte: infatti, dopo aver depositato la ricevuta di accettazione e consegna solo in formato “.pdf” (non idonea a dimostrare la tempestiva consegna dell'atto: Cass. civ., sez. III, n.
16189/2023), a seguito delle sollecitazioni della Corte, ha prodotto una ricevuta di consegna in formato “.eml” della notifica di un atto di gravame relativo a diverso giudizio (cfr. atti depositati il 17 ottobre 2025).
Nondimeno, sussistendo un'evidente ragione di inammissibilità del gravame, il collegio ritiene di poter fare applicazione del principio della
“ragione più liquida” e di non dover, pertanto, onerare nuovamente l'appellante del deposito della ricevuta di consegna dell'atto di appello (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. I, n. 18125/2025).
La prova dell'integrità del contraddittorio, infatti, sarebbe in ogni caso ininfluente sull'esito del giudizio (Cass. civ., sez. II, n. 10839/2019), a fronte della evidente inammissibilità dell'appello.
3.Il provvedimento impugnato, infatti, è un decreto di omologa ex art. 445- bis, comma 5, c.p.c., espressamente qualificato dal legislatore come “non impugnabile” e, quindi, non «soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost.» (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 6415/2017, §8). Interpretando tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che «il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, può essere proposto limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad essa, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile» (Cass. civ., sez. lav., n. 10755/2022).
Ne consegue che, per censurare la compensazione delle spese di lite, Pt_1
avrebbe dovuto proporre – in luogo dell'appello – ricorso straordinario per cassazione.
4. Stante la mancata costituzione della parte appellata, nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile;
nulla sulle spese;
dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
Si dà atto che alla redazione della presente sentenza ha collaborato il M.O.T. dott. Ettore Timpanaro.