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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15787/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONORA Parte_1 C.F._1 IRENE, elettivamente domiciliato in VIA DON G. MINZONI N. 10 40060 DOZZA, presso il difensore avv. BONORA IRENE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIALINI Controparte_1 C.F._2 MICHELA e dell'avv. MIRABELLI MARIA CRISTINA ( ) VIALE XII C.F._3 GIUGNO N. 26 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 41 BOLOGNA presso il difensore avv. OCCHIALINI MICHELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
Si insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni relative unicamente alla modifica dell'assegno di mantenimento della maggiorenne e dell'accordo delle spese straordinarie Per_1 direttamente con la stessa e della domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 sulla quale è già intervenuta pronuncia, con abbandono e rinuncia di ogni altra domanda relativa al mantenimento diretto della figlia Per_1
Convenuta:
1) respingere le domande proposte ex avverso di diminuzione del contributo al mantenimento della figlia da 450,00 euro a 200 euro;
Per_1
2) Stabilire che il Sig. versi alla Sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario di Parte_1 CP_1 la somma di 550,00 Euro mensili, con aggiornamento ISTAT, come da proposta del Giudice Per_1 del 13/03/2025, o quella maggiore e diversa somma che verrà stabilita a seguito dell'espletanda istruttoria, in considerazione del mancato adempimento del Sig. ai suoi doveri sia materiali Parte_1 che morali oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) dichiarare inammissibile la richiesta di corresponsione diretta a delle spese ordinarie e del Per_1
50% delle spese straordinarie;
4) In subordine, ordinare al Sig. il versamento di 8.00,00 e/o 1.000,00 Euro con Parte_1 aggiornamento ISTAT, comprensivo del 100% delle spese straordinarie a carico della madre.
5) Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria si chiede:
1) Ordinare l'esibizione al signor degli estratti dei propri conti correnti bancari e Parte_1 dei depositi ex art.473bis 12 comma3.
Si insiste nella richiesta di prova per testi, sui capitoli formulati nella memoria ex art 473bis 17, comma
2 c.p.c. con i testi indicati i Sig.ri:
nato ad [...] il [...] e residente in [...] San Lazzaro di Testimone_1
Savena (BO);
nata a [...] il [...] e residente in [...] San Lazzaro di Testimone_2
Savena (BO).
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in data 05.03.1992 in Frignano (CA) con atto trascritto nel Comune di
Frignano nell'anno 1992 Parte II con il n. 2 Serie A , optando per il regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale nascevano tre figli: nato in [...] in data [...], nato Per_2 Tes_1 ad Aversa (CE) in data 21.12.1994 e nata a [...] in data [...]. Si separavano Per_1 consensualmente con verbale di separazione consensuale in data 9-10-2023 ritualmente omologato dal
Tribunale di Bologna con decreto n. 1711/2023 del 11/10/2023. Si prevedeva, con riferimento a unica figlia all'epoca minorenne: Per_1
Per
minore verrà collocata presso l'abitazione materna secondo il regime dell'affidamento Per_1 condiviso, potendo vedere il padre ogni qual volta ne farà richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, con ampia disponibilità delle parti a stabilire concordemente le visite della ragazza con il padre;
3-il padre corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della minore CP_1
la somma di € 450,00 entro il 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna;
4-la minore trascorrerà i periodi di vacanza estivi, natalizi e pasquali secondo gli accordi di volta in volta presi dalla stessa con i genitori, mostrandosi ampia disponibilità di entrambi i coniugi affinché la minore trascorra il tempo che desidera con entrambe le figure genitoriali.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio il padre chiede oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche la riduzione degli obblighi economici stabiliti a proprio carico con gli accordi di separazione.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 13.3.2025 e all'esito il Giudice Relatore, “Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis 22 c.p.c., conferma integralmente le condizioni di separazione, dando atto che la figlia è diventata Per_1 maggiorenne, non è economicamente autosufficiente e continua a vivere presso la madre;
propone alle parti di conciliare la causa con il versamento di euro 550 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, fermo il resto”
Con sentenza parziale n. 732/2025 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa avanti al Giudice Relatore per il proseguimento del giudizio.
Istruita documentalmente la causa, essa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21 luglio 2025 all'esito del deposito di conclusionali e repliche, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe riportate. SI conferma il rigetto delle istanze istruttorie, riproposte dalla attrice in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue. pagina 3 di 5 L'attore, militare di professione, con un reddito netto medio mensile per gli anni di imposta dal 2021 al
2023 di euro 3.700, chiede che il proprio contributo al mantenimento ordinario di sia ridotto Per_1 alla somma di euro 200 mensili, da versare direttamente alla medesima a decorrere dal raggiungimento della maggiore età (che è avvenuto in corso di causa); chiede che, sempre dal raggiungimento della maggiore età della figlia, le spese straordinarie siano concordate direttamente tra lui e la figlia e da lui versate, sempre nella misura del 50% direttamente alla medesima.
Ciò in ragione: 1) della circostanza che egli, dovendo obbligatoriamente andare in pensione al raggiungimento dei 60 anni di età, ci andrà sicuramente dal 15 marzo 2026, data imminente;
2) della circostanza che, con il pensionamento, probabilmente perderà la possibilità di usufruire di un alloggio di servizio, per il quale versa la somma di euro 160 mensili, e dovrà necessariamente prendere un appartamento in locazione. All'udienza del 13.3.2025 egli afferma espressamente “Attualmente non ci sono variazioni nella mia situazione economica”, precisando poi: “Non ho ancora fatto i conti di quanto dovrei prendere di pensione ma di sicuro meno di quanto prendo adesso, a spanne sarà circa il
30% in meno di adesso”. Egli allega inoltre di doversi sottoporre a cure ortodontiche per le quali deposita un preventivo di euro 29.700. A tale ultimo riguardo si osserva che si tratta di un mero preventivo, che nulla dimostra circa l'effettiva sussistenza e la gravità dell'allegato problema, né circa l'indicazione dei trattamenti consigliati e la congruità dei relativi costi. Le ulteriori circostanze che integrerebbero i mutamenti di fatto sopravvenuti idonei secondo l'attore a giustificare la richiesta di revisione dell'importo e delle modalità di versamento del contributo al mantenimento della figlia sono pacificamente, quanto al pensionamento e quanto all'aumento delle spese di alloggio, eventi futuri, pertanto tali domande sono infondate. La possibilità di versare direttamente il contributo al mantenimento ordinario e le spese straordinarie al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente sono subordinate al consenso del genitore legittimato a ricevere il pagamento delle suddette somme, e nel caso in esame tale consenso non sussiste (cfr. Cass. Civ. sez. III, 13 aprile 2021,
n. 9700 ove si afferma che, quanto al mantenimento del figlio maggiorenne, il versamento diretto dell'assegno al figlio, che ancora conviva con l'altro genitore, non è una facoltà, ma è possibile solo se statuito da un provvedimento del giudice).
La convenuta, costituendosi, chiede non solo il rigetto della riduzione chiesta dall'attore, ma addirittura l'aumento del contributo al mantenimento ordinario della figlia ad euro 700 mensili, allegando che il padre mantiene la figlia in via diretta in misura praticamente nulla, dato che i punti 2 e 4 delle condizioni di separazione “potendo vedere il padre ogni qual volta ne farà richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, e, comunque, due giorni consecutivi ogni 15 giorni, con ampia disponibilità delle parti a stabilire concordemente le ulteriori visite della ragazza con il padre;
” “la pagina 4 di 5 minore trascorrerà i periodi di vacanza estivi (15 gg anche non consecutivi) con il padre, nonché il periodo di Natale e capodanno, come Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con i genitori” non sono mai stati rispettati dal signor , che non è più in buoni rapporti con la figlia e che da dopo la Parte_1 separazione l'ha vista in maniera del tutto sporadica e non l'ha mai portata in vacanza con sé. La convenuta, medico di medicina generale convenzionato col SSN, ha un reddito netto medio mensile per gli anni di imposta dal 2021 al 2023 di euro 5.355, nemmeno la sua situazione economica è cambiata significativamente rispetto all'epoca della separazione;
ella ha accettato la proposta del Giudie Relatore formulata con i provvedimenti provvisori e urgenti, concludendo, in subordine, come da ricorso.
SI ritiene che le condizioni della proposta del Giudice Relatore siano congrue e che debbano essere confermate con la presente sentenza. Infatti esse prevedono un aumento del contributo mensile di soli euro 92 euro mensili lordi, rispetto al contributo previsto in sede di separazione, che, con la rivalutazione istat, ammonta oggi a circa euro 458. Considerati i tempi assai ridotti trascorsi dalla figlia col padre rispetto alle condizioni di separazione (due giorni ogni due settimane, due settimane durante le vacanze estive, alternativamente Natale e Capodanno, nonché Pasqua e Pasquetta) e la conseguente riduzione del mantenimento in via diretta, va, infatti, disposto un leggero aumento del contributo mensile paterno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in valori compresi fra i medi e i minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, visto il thema decidendum assai circoscritto;
nulla si liquida per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – respinge le domande dell'attore;
2 – dà atto che la figlia è diventata maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1 continua a vivere con la madre;
3 - dalla data della domanda, dispone l'aumento del contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia ad euro 550 mensili, da versare alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
4 - condanna altresì l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15787/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONORA Parte_1 C.F._1 IRENE, elettivamente domiciliato in VIA DON G. MINZONI N. 10 40060 DOZZA, presso il difensore avv. BONORA IRENE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIALINI Controparte_1 C.F._2 MICHELA e dell'avv. MIRABELLI MARIA CRISTINA ( ) VIALE XII C.F._3 GIUGNO N. 26 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 41 BOLOGNA presso il difensore avv. OCCHIALINI MICHELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
Si insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni relative unicamente alla modifica dell'assegno di mantenimento della maggiorenne e dell'accordo delle spese straordinarie Per_1 direttamente con la stessa e della domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 sulla quale è già intervenuta pronuncia, con abbandono e rinuncia di ogni altra domanda relativa al mantenimento diretto della figlia Per_1
Convenuta:
1) respingere le domande proposte ex avverso di diminuzione del contributo al mantenimento della figlia da 450,00 euro a 200 euro;
Per_1
2) Stabilire che il Sig. versi alla Sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario di Parte_1 CP_1 la somma di 550,00 Euro mensili, con aggiornamento ISTAT, come da proposta del Giudice Per_1 del 13/03/2025, o quella maggiore e diversa somma che verrà stabilita a seguito dell'espletanda istruttoria, in considerazione del mancato adempimento del Sig. ai suoi doveri sia materiali Parte_1 che morali oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) dichiarare inammissibile la richiesta di corresponsione diretta a delle spese ordinarie e del Per_1
50% delle spese straordinarie;
4) In subordine, ordinare al Sig. il versamento di 8.00,00 e/o 1.000,00 Euro con Parte_1 aggiornamento ISTAT, comprensivo del 100% delle spese straordinarie a carico della madre.
5) Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria si chiede:
1) Ordinare l'esibizione al signor degli estratti dei propri conti correnti bancari e Parte_1 dei depositi ex art.473bis 12 comma3.
Si insiste nella richiesta di prova per testi, sui capitoli formulati nella memoria ex art 473bis 17, comma
2 c.p.c. con i testi indicati i Sig.ri:
nato ad [...] il [...] e residente in [...] San Lazzaro di Testimone_1
Savena (BO);
nata a [...] il [...] e residente in [...] San Lazzaro di Testimone_2
Savena (BO).
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in data 05.03.1992 in Frignano (CA) con atto trascritto nel Comune di
Frignano nell'anno 1992 Parte II con il n. 2 Serie A , optando per il regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale nascevano tre figli: nato in [...] in data [...], nato Per_2 Tes_1 ad Aversa (CE) in data 21.12.1994 e nata a [...] in data [...]. Si separavano Per_1 consensualmente con verbale di separazione consensuale in data 9-10-2023 ritualmente omologato dal
Tribunale di Bologna con decreto n. 1711/2023 del 11/10/2023. Si prevedeva, con riferimento a unica figlia all'epoca minorenne: Per_1
Per
minore verrà collocata presso l'abitazione materna secondo il regime dell'affidamento Per_1 condiviso, potendo vedere il padre ogni qual volta ne farà richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, con ampia disponibilità delle parti a stabilire concordemente le visite della ragazza con il padre;
3-il padre corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della minore CP_1
la somma di € 450,00 entro il 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna;
4-la minore trascorrerà i periodi di vacanza estivi, natalizi e pasquali secondo gli accordi di volta in volta presi dalla stessa con i genitori, mostrandosi ampia disponibilità di entrambi i coniugi affinché la minore trascorra il tempo che desidera con entrambe le figure genitoriali.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio il padre chiede oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche la riduzione degli obblighi economici stabiliti a proprio carico con gli accordi di separazione.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 13.3.2025 e all'esito il Giudice Relatore, “Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis 22 c.p.c., conferma integralmente le condizioni di separazione, dando atto che la figlia è diventata Per_1 maggiorenne, non è economicamente autosufficiente e continua a vivere presso la madre;
propone alle parti di conciliare la causa con il versamento di euro 550 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, fermo il resto”
Con sentenza parziale n. 732/2025 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa avanti al Giudice Relatore per il proseguimento del giudizio.
Istruita documentalmente la causa, essa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21 luglio 2025 all'esito del deposito di conclusionali e repliche, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe riportate. SI conferma il rigetto delle istanze istruttorie, riproposte dalla attrice in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue. pagina 3 di 5 L'attore, militare di professione, con un reddito netto medio mensile per gli anni di imposta dal 2021 al
2023 di euro 3.700, chiede che il proprio contributo al mantenimento ordinario di sia ridotto Per_1 alla somma di euro 200 mensili, da versare direttamente alla medesima a decorrere dal raggiungimento della maggiore età (che è avvenuto in corso di causa); chiede che, sempre dal raggiungimento della maggiore età della figlia, le spese straordinarie siano concordate direttamente tra lui e la figlia e da lui versate, sempre nella misura del 50% direttamente alla medesima.
Ciò in ragione: 1) della circostanza che egli, dovendo obbligatoriamente andare in pensione al raggiungimento dei 60 anni di età, ci andrà sicuramente dal 15 marzo 2026, data imminente;
2) della circostanza che, con il pensionamento, probabilmente perderà la possibilità di usufruire di un alloggio di servizio, per il quale versa la somma di euro 160 mensili, e dovrà necessariamente prendere un appartamento in locazione. All'udienza del 13.3.2025 egli afferma espressamente “Attualmente non ci sono variazioni nella mia situazione economica”, precisando poi: “Non ho ancora fatto i conti di quanto dovrei prendere di pensione ma di sicuro meno di quanto prendo adesso, a spanne sarà circa il
30% in meno di adesso”. Egli allega inoltre di doversi sottoporre a cure ortodontiche per le quali deposita un preventivo di euro 29.700. A tale ultimo riguardo si osserva che si tratta di un mero preventivo, che nulla dimostra circa l'effettiva sussistenza e la gravità dell'allegato problema, né circa l'indicazione dei trattamenti consigliati e la congruità dei relativi costi. Le ulteriori circostanze che integrerebbero i mutamenti di fatto sopravvenuti idonei secondo l'attore a giustificare la richiesta di revisione dell'importo e delle modalità di versamento del contributo al mantenimento della figlia sono pacificamente, quanto al pensionamento e quanto all'aumento delle spese di alloggio, eventi futuri, pertanto tali domande sono infondate. La possibilità di versare direttamente il contributo al mantenimento ordinario e le spese straordinarie al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente sono subordinate al consenso del genitore legittimato a ricevere il pagamento delle suddette somme, e nel caso in esame tale consenso non sussiste (cfr. Cass. Civ. sez. III, 13 aprile 2021,
n. 9700 ove si afferma che, quanto al mantenimento del figlio maggiorenne, il versamento diretto dell'assegno al figlio, che ancora conviva con l'altro genitore, non è una facoltà, ma è possibile solo se statuito da un provvedimento del giudice).
La convenuta, costituendosi, chiede non solo il rigetto della riduzione chiesta dall'attore, ma addirittura l'aumento del contributo al mantenimento ordinario della figlia ad euro 700 mensili, allegando che il padre mantiene la figlia in via diretta in misura praticamente nulla, dato che i punti 2 e 4 delle condizioni di separazione “potendo vedere il padre ogni qual volta ne farà richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, e, comunque, due giorni consecutivi ogni 15 giorni, con ampia disponibilità delle parti a stabilire concordemente le ulteriori visite della ragazza con il padre;
” “la pagina 4 di 5 minore trascorrerà i periodi di vacanza estivi (15 gg anche non consecutivi) con il padre, nonché il periodo di Natale e capodanno, come Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con i genitori” non sono mai stati rispettati dal signor , che non è più in buoni rapporti con la figlia e che da dopo la Parte_1 separazione l'ha vista in maniera del tutto sporadica e non l'ha mai portata in vacanza con sé. La convenuta, medico di medicina generale convenzionato col SSN, ha un reddito netto medio mensile per gli anni di imposta dal 2021 al 2023 di euro 5.355, nemmeno la sua situazione economica è cambiata significativamente rispetto all'epoca della separazione;
ella ha accettato la proposta del Giudie Relatore formulata con i provvedimenti provvisori e urgenti, concludendo, in subordine, come da ricorso.
SI ritiene che le condizioni della proposta del Giudice Relatore siano congrue e che debbano essere confermate con la presente sentenza. Infatti esse prevedono un aumento del contributo mensile di soli euro 92 euro mensili lordi, rispetto al contributo previsto in sede di separazione, che, con la rivalutazione istat, ammonta oggi a circa euro 458. Considerati i tempi assai ridotti trascorsi dalla figlia col padre rispetto alle condizioni di separazione (due giorni ogni due settimane, due settimane durante le vacanze estive, alternativamente Natale e Capodanno, nonché Pasqua e Pasquetta) e la conseguente riduzione del mantenimento in via diretta, va, infatti, disposto un leggero aumento del contributo mensile paterno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in valori compresi fra i medi e i minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, visto il thema decidendum assai circoscritto;
nulla si liquida per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – respinge le domande dell'attore;
2 – dà atto che la figlia è diventata maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1 continua a vivere con la madre;
3 - dalla data della domanda, dispone l'aumento del contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia ad euro 550 mensili, da versare alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
4 - condanna altresì l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti pagina 5 di 5