Articolo 7 della Legge 13 giugno 1977, n. 324
Articolo 6
Versione
5 luglio 1977
Art. 7.
All'onere annuo di lire 2.000 milioni, derivanti dall'aumento del contributo statale, di cui all'articolo 6 della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 luglio 1977