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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 48/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORIERI ERIKA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TEZONE 6 VERONA presso il difensore avv. FORIERI ERIKA
APPELLANTE/I Contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. CARPI PAOLA e dell'avv. BESSI CRISTINA ( ; elettivamente domiciliato in V. A. BOZZI N. 87 48124 C.F._1
RAVENNA presso il difensore avv. CARPI PAOLA
Nonchè
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
MARADEI SERGIO, elettivamente domiciliato in VIALE PADRE SANTO 5/11 16121 GENOVA presso il difensore avv. MARADEI SERGIO APPELLATI pagina 1 di 20 e APPELLANTI INCIDENTALI
AD OGGETTO: COMPRAVENDITA - RISARCIMENTO DANNI DA
INADEMPIMENTO – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 25.06.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE : << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, Parte_1 contrariis reiectis:
1) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la tardività e la irritualità dell'appello incidentale svolto da per le argomentazioni tutte già svolte Controparte_1 negli atti, note difensive e verbali di causa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021, resa nel giudizio avente R.G. n 380/2015, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da condannare Parte_1 Parte_2 al pagamento in favore di dell'importo di Euro 227.621,48 (oltre IVA se Pt_1 dovuta) oltre interessi ex L.231/02 confermando la sentenza per il resto
3) In via subordinata accertato il corretto adempimento del contratto di vendita concluso tra e e conseguentemente l'utilità Parte_2 Parte_1 indebitamente percepita da per mezzo del bene fornito e Parte_2 non integralmente pagato, accertata altresì la perdita di guadagno di a fronte Pt_1 del mancato incasso del saldo prezzo della fornitura pari ad Euro 227.621,48 oltre IVA condannare ai sensi dell'art. 2041 cc al pagamento di un Parte_2 indennizzo nella misura che sarà di giustizia rapportato alla minor somma tra la misura della perdita subita da e dell'arricchimento ottenuto da Pt_1 Parte_2
[...]
• Nella denegata ipotesi di formulazione di appello incidentale accogliersi le seguenti conclusioni
In via preliminare: Dichiarare la tardività dell'appello incidentale e condannare ex art. 96, I° co, cpc. Nel merito e in via istruttoria Rigettare tutte Controparte_1 le domande nonché le istanze istruttorie svolte nei confronti di perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti. pagina 2 di 20 In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente la responsabilità di per i fatti dedotti dall'appellata statuire come Parte_1 segue: accertare il credito di in Euro 227.621,48 (oltre IVA se dovuta) oltre Parte_1 interessi come da contratto o ex L.231/02, o quella maggiore che risulterà in corso di causa, e compensare l'importo risultante con l'importo dei danni che verranno accertati in corso di causa, decurtati dall'applicazione dell'art. 1227 cc nonché dal lucro derivato a dall'utilizzo del motore e per l'effetto dichiarare che Parte_2 Pt_1 nulla deve per danni a Parte_2
In via ulteriormente subordinata Nell'ipotesi denegata che, premessi i logici accertamenti in fatto ed in diritto necessari, dovesse risultare un importo a credito di per danni, dichiarare tenuta a corrisponderlo, con Parte_2 Controparte_2 integrale manleva da parte di questa in favore di nell'ipotesi di importi a Pt_1 credito di condannare in persona dei soci al pagamento in favore Pt_1 Parte_2 di dell'importo che verrà accertato. Pt_1
In ogni caso nel merito
Dichiarare in ogni caso e tenuta a manlevare integralmente Controparte_2 Pt_1 da qualsivoglia condanna al pagamento eventualmente dovuto a titolo di
[...] risarcimento e/o qualsiasi titolo nei confronti di e per l'effetto condannare Parte_2
a versare direttamente gli importi che verranno determinati in Controparte_2 favore di Parte_2
In ogni caso Vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfetario 12,5%, IVA e CPA dei giudizi di primo e secondo grado e spese di CTU.>>.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
: << Voglia l'Ecc. m a Corte di Appello di Bologna, contrariis
[...] rejectis,dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
In via principale
1) Rigettare l'appello di e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza Parte_1
n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021 che ha rigettato la domanda in via riconvenzionale del convenuto Parte_1
2) Rigettare la domanda nuova svolta da ex art. 2041 c.c. stante Parte_1
l'inammissibilità della stessa per i motivi esposti in narrativa;
3) Accogliere l'appello incidentale formulato da per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa e riformare la sentenza n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021 nel capo in cui ha rigettato la domanda principale dell'attore e, per l'effetto: accertare e dichiarare la soc. IO responsabile ex art. 1218 c.c. per tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento Pt_1
pagina 3 di 20 posto in essere dalla convenuta. Condannare la soc. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di € 752.580,00 di cui € 383.780,00 quale differenza tra il prezzo corrisposto da per il macchinario Controparte_1 teoricamente nuovo ed il reale valore dello stesso – rivelatosi poi usato e difettoso – al momento dell'acquisto, € 336.000,00, a titolo di lucro cessante ex art. 1223 c.c. quale risarcimento dei danni subiti a seguito dei mancati introiti derivanti dal malfunzionamento del medesimo macchinario ed € 32.800,00 per la realizzazione dell'indispensabile opera di mitigazione acustica.
Con rivalutazione monetaria, interessi di legge e con vittoria di spese ed onorari del primo e secondo grado.
In subordine voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale,
4) Confermare la sentenza n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021, sia nel capo della sentenza in cui rigetta la domanda principale dell'attore, sia nel capo della sentenza in cui rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto, con compensazione delle spese di primo e secondo grado.
In via istruttoria si chiede:
- l'ammissione dei mezzi di prova orale (interrogatorio formale e prova per testi), sulle circostanze, escluse dal precedente giudice, con l'ordinanza 20/09/2016 e, precisamente, sui capp. di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. datata 22/02/2016, nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, con tutti i testi ivi indicati nella predetta memoria istruttoria sopra richiamata, che dovranno essere ascoltati anche a riprova sui capitoli ammessi delle controparti. >>.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
1) in via preliminare accertare e dichiarare la tardività e la irritualità dell'appello incidentale avanzato da per le argomentazioni tutte di cui alle Controparte_1 note difensive della prima udienza e/o altra argomentazione meglio vista e/o ritenuta;
2) In via principale, rigettare tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_2 perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti.
[...]
2a) Sempre in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e/o quelli Con meglio visti e/o ritenuti l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021, resa nel giudizio avente R.G. n 380/2015, procedere al riconoscimento ed alla liquidazione in favore di delle spese di lite del Controparte_2
pagina 4 di 20 giudizio di prime cure e quelle di CTU sostenute in primo grado pari ad € 2.594,77, per tutti i motivi di cui in narrativa e/o meglio visti e /o ritenuti con particolare riferimento alla soccombenza della convenuta in primo grado ed alla soccombenza reciproca tra la citata convenuta e la allora terza chiamata nel procedimento espletatosi nati il Tribunale di Forlì.
In ogni caso, con vittoria di spese, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio e condanna ex art 96 c.p.c. di . Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 05.01.2022 e 11.02.2022, la Pt_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente
[...]
motivata, affidandosi ad un unico motivo di appello, contenente più disarticolate ragioni.
1.1 Si costituivano entrambi gli appellati, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e proponendo ciascuno appello incidentale.
In particolare la (anche solo Parte_2 CP_1
o allegava di aver acquistato come nuovo dalla società appellante
[...] Parte_2
l'impianto di cogenerazione, che invece si era rivelato usato ed affetto da difetti ed anomalie legati proprio all'usura, che ne avevano comportato la rottura del motore, con la conseguenza che la sua originaria domanda d'inadempimento e di risarcimento del danno era stata erroneamente respinta.
A sua volta l' (anche solo ), già Controparte_2 CP_4 Controparte_2
terza chiamata a manleva dall'odierna appellante, protestava l'erroneità della sentenza in relazione alla compensazione delle spese di lite, che rivendicava con l'impugnazione incidentale.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, seppure sollecitata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni e con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è fondato e va, dunque, accolto.
Va premesso che con sentenza in data 27.11.2021, pubblicata il 04/11/2021, notificata dalla in data 07.12.2021, il Tribunale di Forlì, per quanto di Parte_2
pagina 5 di 20 residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha respinto sia la domanda risarcitoria principale, avanzata dall'acquirente relativa all'acquisto di un Parte_2
impianto industriale di cogenerazione a biogas, dotato di motore endotermico
Waukesha, da inserirsi nella propria linea produttiva di energia elettrica da biogas, sia quella riconvenzionale, volta al pagamento del saldo prezzo, avanzata dalla venditrice
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che dall'espletata prova testimoniale ed in Pt_1
particolare dalla CTU non era stato possibile una imputazione certa o probabile, secondo la regola di funzione del “più probabile che non”, dei difetti accusati dal motore e causa della sua rottura, affermando al contempo che nel rapporto tra la a sua volta acquirente del motore dalla , fornitrice di esso, si Pt_1 Controparte_2
consustanziava una soccombenza reciproca “in quanto non è stata raggiunta la prova che il malfunzionamento -ancorché sussistente- dipendesse esclusivamente da un vizio del motore.”, che giustificava la compensazione delle spese, così come già deciso nei rapporti attore/convenuta.
2.1 Preliminarmente la parte appellata ha eccepito l'inammissibilità Parte_2
dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c..
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze, da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
2.1.2 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva la non conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto effettivamente l'appellante si è limitata semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, tanto che di sovente e per lo più “……l'atto di citazione in appello avversario non è caratterizzato dalla chiarezza né dalla sintesi, oltre ad essere gravemente manchevole in punto di indicazione specifica dei motivi di gravame, tanto da far
pagina 6 di 20 ritenere l'appello inammissibile.” (Cfr. Comparsa di costituzione della parte appellata pag. 10). Parte_2
Tuttavia a parere della Corte, se pur è vera una certa farraginosità nella disordinata esposizione, tanto che talora l'appellante non è stato in grado di individuare con chiarezza e lucidità le parti della sentenza da riformare, la censura della appellata tralascia di considerare che comunque la complessiva lettura Parte_2
dell'impugnazione, pur non rispettosa della novella, tuttavia consente di comprendere in maniera chiara le ragioni di appello, tutte imperniate sull'individuazione del soggetto, che aveva l'onere probatorio e, quindi, l'obbligo di farsi carico della prova dei fatti costitutivi dell'inadempimento/adempimento.
Conseguentemente l'appello può essere esaminato nel merito.
3. La sentenza va parzialmente riformata per le ragioni che si andranno ad illustrare, ciò anche per l'affermata compensazione delle spese di lite tra le società appellanti incidentali in conseguenza anche dell' accoglimento di quello proposto dalla
. Controparte_2
3.1 Va premesso che la decisione gravata in buona e sintetica sostanza, richiamando in ciò gli esiti d'incertezza della CTU, espletata sull'impianto industriale ed in particolare sul motore fornito, circa le responsabilità ed imputabilità della sua pacifica rottura in tempi obiettivamente insoliti, afferma che non è possibile attribuire una prevalenza ad una delle cause, variamente indicate sub a), b) e c), al malfunzionamento del motore ed alla rottura della turbina. Conseguentemente rigetta le domande dell'acquirente (quanti minoris e risarcimento danni per lucro Parte_2
cessante da fermo impianto e minor produzione e danno emergente per le necessarie opere d'insonorizzazione), quella riconvenzionale per il pagamento del residuo del prezzo svolta dal venditore enucleando altresì una reciproca soccombenza Pt_1
anche con riguardo alla domanda di manleva, avanzata da quest'ultima nei confronti della propria fornitrice, terza chiamata, . Il Tribunale ha accertato che Controparte_2
il motore endotermico al momento della consegna, non aveva le oltre le oltre diecimila pagina 7 di 20 ore di lavoro indicate dall'attore, che aveva agito invocando la consegna di aliud pro alio; tuttavia, era stato costruito nel 2008, installato nel marzo 2013 e messo in esercizio nel settembre 2013, per, poi, incominciare ad operare a pieno regime soltanto alla fine dello stesso anno. Ha altresì evidenziato, in ciò aderendo alle risultanze della
CTU, l' “….impossibilità di eseguire verifiche fisiche attendibili sui componenti meccanici del macchinario: «alcune parti sono state smontate e non sono più in funzione, altre sono a disposizione ma rimaneggiate e revisionate, altre ancora in funzione dopo revisione e con circa 35000 ore di lavoro accumulate».
I fattori causali concomitanti sono così riassumibili:
a) il lungo stoccaggio e la carente verifica preliminare;
b) l'omesso controllo annuale prima e dopo la consegna;
c) la non corretta gestione dei controlli dell'olio e dell'alimentazione del motore.
Il fattore causale sub a) rientra nella sfera di controllo di parte convenuta, il fattore sub c) è ad esclusivo carico di parte attrice, infine, il sub b) va posto in pari misura a carico di entrambe le parti. ” (Cfr. Sentenza pag. 4), passando, poi, a trattare specificamente ciascuno dei punti evidenziati e concludendo con una sorta di non liquet circa responsabilità e conseguenze: tutti colpevoli e tutti assolti da responsabilità.
4. L'appellante, come anticipato, affida le proprie censure ad un unico motivo affidato a più argomentazioni.
4.1 Con esso, sintetizzando la disarticolata e spesso farraginosa esposizione, lamenta la errata impostazione in fatto ed in diritto della propria domanda riconvenzionale, sbrigativamente confusa con una eccezione riconvenzionale e “
“liquidata” in, letteralmente, 4 righe” (Cfr. Appello pag. 4), denunciando così
l'assenza di motivazione implicita ed esplicita;
denuncia altresì l' “Omessa ed errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie in atti - violazioni di legge - lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. ” in quanto “Il Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale di ritenendo che la stessa non abbia Pt_1
fornito prova di aver (A) correttamente eseguito la prestazione né di aver (B) dato
pagina 8 di 20 prova che la rottura del motore si dipendente da causa ad essa non imputabile.” (Cfr. appello pag. 7).
4.1.1 La sentenza in parte qua non merita censure, in quanto è fuor di dubbio che proprio alla luce della giurisprudenza citata dall'appellante principale (Cass. sentenza n. 21472 del 25.10.2016), sia stata proposta una domanda e non una eccezione riconvenzionale e che, se è vero che la ha chiesto al Tribunale di prime cure il Pt_1
rigetto della domanda risarcitoria svolta dalla tuttavia, andando oltre la Parte_2
richiesta del rigetto della domanda principale, è altrettanto vero che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche la sentenza gravata ha affermato come la avesse svolto una vera e propria domanda riconvenzionale. Infatti, il Tribunale Pt_1
ha motivato il rigetto di quest'ultima, affermando proprio che “...per altro verso, la parte convenuta - sia quale attore in riconvenzionale sia quale debitore rispetto alla domanda attorea - non ha provato di avere eseguito correttamente la prestazione ai fini del pagamento del corrispettivo residuo né ha dato prova che la rottura del motore sia dipendente da causa a lei non imputabile.”
Ed ha fatto ciò con una motivazione che ripercorre proprio le risultanze della CTU e, sulla base di quanto affermato dal consulente in merito alla vendita di un macchinario, costruito nel 2008 e venduto a nel 2013, afferma che “..il lungo stoccaggio Parte_2
e la carente verifica preliminare… il lungo periodo di inattività del motore senza che siano stati documentati idonei controlli - cui era onere di parte convenuta eseguire e produrre in atti - può avere influito sullo stato di conservazione al momento della vendita..”(Cfr. pag. 4 della sentenza).
Pertanto, è abbastanza incomprensibile la disarticolata doglianza della difesa di che risulta disattesa dalla lettura della sentenza nella sua interezza. Altrettanto Pt_1
incomprensibile e certamente infondata, è quella secondo la quale “Il Giudice civile di
Forlì non ha né provveduto ad inquadrare il rapporto contrattuale tra e Parte_2
nel contratto di vendita o in altra fattispecie, né fornito argomenti per Pt_1
giustificare tale omissione: manca totalmente la disamina del rapporto giuridico tra
pagina 9 di 20 e ” a fronte della quale viene chiara la certezza del completo Parte_2 Pt_1
travisamento della motivazione, posto che il Tribunale ai punti 1 e 2 della motivazione ha chiaramente qualificato il rapporto IO/Casagrande come un contratta di vendita, come si desume apertis verbis anche dalla terminologia adoperata quale
“acquistò”, “venduto soltanto il motore” e “prodotto compravenduto”, soltanto per citarne alcune, Del resto appare evidente che il Tribunale mette in correlazione due compravendite del medesimo motore: la prima appunto intercorsa nel 2008 tra la convenuta e la terza chiamata e la successiva rivendita di Pt_1 Controparte_2
esso, appunto la seconda, intervenuta tra la società attorea e la Parte_2 Pt_1
Così come emerge chiaro che il Tribunale qualifica la domanda riconvenzionale di quest'ultima come tesa al pagamento del residuo prezzo di compravendita e non altro.
Del resto è evidente come questa parte dell'impugnazione, così come tutto il resto è frutto di una lettura atomistica e ad usum della CTU, prima e della sentenza, CP_5
poi.
4.2 Con un secondo gruppo di doglianze si censura, a tratti anche in modo ripetitivo, che il Tribunale di Forlì ha errato “laddove il Giudice ha ritenuto che non abbia dato prova di corretta prestazione.” (Cfr. appello pag. 9), Pt_1
denunciando altresì l' “Erroneità della sentenza, errore di diritto, omessa e/o errata qualificazione dell'azione svolta – errato riparto dell'onere della prova”. (Cfr. appello pag. 16) nonché l' “Errata e omessa valutazione delle prove in ordine alla prestazione
(Cfr. appello pag. 18). In sintesi si sostiene che il Tribunale ha mancato ogni Pt_1
qualificazione dell'azione e ciò lo ha portato ad errare sulla disciplina in tema di oneri probatori. Infatti, “Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Cassazione sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019 nelle azioni edilizie opera sic et simpliciter la regola di riparto dell'onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c………………………
Il compratore ( che intenda esperire le azioni (quanti minoris e Parte_2
redibitoria) di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – ossia per una violazione della lex contractus che rappresenta un
pagina 10 di 20 inadempimento contrattuale in senso lato – sarà tenuto a provare i fatti su cui il proprio diritto (di azione) si fonda, ovverosia l'esistenza di vizi della cosa venduta.”
(Cfr. Appello pag. 17). Si evidenzia altresì che la società “ non ha agito Parte_2
per il risarcimento dei danni, ma ha inteso proporre una ben specifica e qualificata azione, la c.d. actio quanti minoris ha formulato le proprie conclusioni Parte_2
chiedendo in principalità la condanna di al pagamento della differenza di Pt_1
prezzo e di una somma per lucro cessante, che sarebbe spettata, secondo l'attrice, in considerazione dei fermi motore subiti ecc.” (Cfr. Appello pag. 16).
4.2.1 Premesso come tale ultima affermazione dell'appellante sia, da un lato, contraddittoria e, dall'altro, carente nel riferire che l'acquirente in realtà ha Parte_2
posto anche una ulteriore domanda risarcitoria, tesa al riconoscimento di un danno emergente, relativo alle spese d'insonorizzazione sostenute per il mancato rispetto dei parametri legali di rumorosità del motore, proprio perché di produzione del 2008, ciò posto, si osserva quanto segue in ordine alla obiettiva fondatezza di queste doglianze.
Come già anticipato non è seriamente dubitabile che il Giudice di prime cure, a differenza di quanto sostiene l'appellante, ha avuto ben chiaro come la fattispecie di riferimento sia la compravendita, così come disciplinata dagli articoli 1470 e ss., cc.
In parte qua, dovendoci occupare dell'esatto adempimento della prestazione del venditore, che rientra certamente negli oneri probatori dello stesso, adempimento che l'appellante erra nel considerare assolto soltanto con la consegna pura e semplice del bene compravenduto, è corretta e, quindi, fondata, l'affermazione secondo la quale “Il
Giudice ha accertato la mancanza di prova in ordine ai lamentati vizi da parte di rigettando, correttamente la domanda di restituzione prezzo;
avrebbe Parte_2
quindi dovuto esaminare autonomamente la domanda svolta di e, alla luce Pt_1
delle risultanze probatorie in atti, della totalmente carente allegazione in fatto ed in sede istruttoria, e delle affermazioni di parte attrice, giungere ad accogliere la domanda di pagamento svolta da condannando al saldo di quanto Pt_1 Parte_2
ancora dovuto.” (Cfr. appello pag. 17). Ciò in quanto proprio l'onere probatorio in pagina 11 di 20 tema di vizi e della correlativa garanzia nella compravendita è regolato dagli artt. 1490
e segg cc ed in particolare dall'art. 1492 e 1497 cc.
In tutti questi casi il corretto riparto dell'onere probatorio vuole che sia l'acquirente a dover provare l'esistenza del vizio e della sua imputabilità al venditore.
Si tratta di un principio assolutamente pacifico e suggellato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale <In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.>> [Cfr. Cass. Sez. U - Sentenza n. 11748 del
03/05/2019 (Rv. 653791 - 01) e conformemente Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 8199 del
27/04/2020 (Rv. 657593 - 01)]. Questo è il principio da applicare per l'esatto riparto dell'onere probatorio. Ne consegue che la aveva l'onere probatorio di Parte_2
provare nel caso di specie l'esistenza del vizio causam dans della rottura del motore.
Tale onere non può dirsi soddisfatto. Infatti, da un lato il Tribunale ha accertato, anche attraverso la prova orale, che al momento della consegna il motore non aveva affatto le oltre 10.000 ore lavoro indicate dall'attore, quindi, il motore non poteva considerarsi usato, ciò anche in assonanza con le valutazioni del CTU incaricato in corso di causa.
Dall'altro, proprio attraverso la consulenza tecnica ha dato atto che non era possibile accertare, secondo la regola di funzione del “più probabile che non”, quale fosse stata la causa della sua rottura. Ne discende che a questo punto l'unica conseguenza che poteva trarsi è che la domanda della doveva essere respinta e correttamente Parte_2
lo è stata, ma conseguenza diretta ed immediata doveva essere l'accoglimento della domanda riconvenzionale del saldo prezzo, sempre perché non è stato possibile affermare una responsabilità della venditrice per vizi della res compravenduta, come da sempre protestato da quest'ultima anche con l'odierna impugnazione. Effettivamente il
Tribunale è incorso nella tautologia oggi denunciata “Dalla motivazione si ricava il seguente ragionamento: l'attrice non ha dato prova delle cause della rottura del motore, però deve dar prova che le cause (delle quali non vi è prova) non sono Pt_1
pagina 12 di 20 alla stessa imputabili ! Il cortocircuito decisionale è evidente ! ” (Cfr. Appello pag.
14).
Il Giudice, infatti, una volta accertata la mancanza di prova in ordine ai lamentati vizi da parte di così correttamente rigettando la domanda di restituzione pro Parte_2
quota del prezzo e quella di risarcimento del danno, avrebbe, quindi, dovuto esaminare autonomamente la domanda svolta da e, alla luce delle risultanze probatorie in Pt_1
atti, della carente ma anche errata allegazione in fatto ed in sede istruttoria, delle affermazioni di parte attrice, giungere ad accogliere la domanda di pagamento svolta da condannando al saldo di quanto ancora dovuto. Pt_1 Parte_2
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Cassazione appena vista
(sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019) nelle azioni edilizie, tra cui rientra la cd quanti minoris, opera sic et simpliciter la regola di riparto dell'onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c., secondo cui è onere dell'attore dar prova in giudizio dei fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto. L'acquirente, id est la che Parte_2
intenda esperire le azioni (quanti minoris e redibitoria) di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta, sarà tenuto a provare i fatti su cui il proprio diritto (di azione) si fonda ossia l'esistenza di vizi della cosa venduta.
Tale soluzione ermeneutica è ritenuta dalle Sezioni Unite coerente con i principali principi processuali in tema di onere della prova, ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Ma tale onere vale anche a contrassegnare le difese volte a paralizzare la richiesta di pagamento del prezzo ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'esistenza di vizi, non può che ripercuotersi sempre in danno del compratore, che per sottrarsi ad esso dovrà provarne le ragioni e nello specifico i vizi della res compravenduta.
Vale qui richiamare quanto sostenuto dal Tribunale insieme al CTU circa le verosimili cause di precoce malfunzionamento del motore. Infatti, secondo la motivazione, i risultati restituiti dalla prova testimoniale, in particolare , Tes_1
teste particolarmente qualificato per essere un ingegnere della costruttrice del motore,
pagina 13 di 20 che ha riferito sulla rottura ed i malfunzionamenti ed i testi e Testimone_2 Tes_3
che hanno riferito sul funzionamento e in specie sulla potenza erogata dal
[...]
motore, letti in sinergia con quelli rinvenienti dalla CTU, con la precisazione che oggi sarebbe impossibile eseguire ulteriori verifiche attendibili per il mutamento dello status quo, dimostrano in ogni caso l'esistenza di plurime possibili concause che sono stati riassunti in tre punti. Si tratta di quelli sopra elencati sotto le lettere a), b) e c), dove il primo è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità della venditrice ed il terzo va posto in pari misura a carico di entrambe le parti della vendita del 2013. Infatti, <I fattori causali concomitanti sono così riassumibili:
a) il lungo stoccaggio e la carente verifica preliminare;
b) l'omesso controllo annuale prima e dopo la consegna;
c) la non corretta gestione dei controlli dell'olio e dell'alimentazione del motore.
Il fattore causale sub a) rientra nella sfera di controllo di parte convenuta, il fattore sub c) è ad esclusivo carico di parte attrice, infine, il sub b) va posto in pari misura a carico di entrambe le parti.
3.4 Nell'ambito del fattore sub a), il consulente dell'Ufficio ha precisato che il lungo periodo di inattività del motore, senza che siano stati documentati idonei controlli - cui era onere di parte convenuta eseguire e produrre in atti -, può avere influito sullo stato di conservazione del motore al momento della vendita.
Sul punto, il c.t.u. ha condiviso il parere del c.t. di parte attrice, nella parte in cui sono stati addebitati alla convenuta non solo la mancanza di una revisione più approfondita, ma soprattutto l'omissione di controlli minimi previsti per il motore endotermico fermo da molto tempo, concludendo nel senso che un difetto può essere insorto durante il lungo periodo di stoccaggio e che un controllo prima dell'avviamento avrebbe potuto rilevare (pag. 54, id.).>> (Cfr. sentenza pagg. 4 e 5, enfasi del grassetto aggiunta).
pagina 14 di 20 4.3 Con una ulteriore serie di ragioni, il cui germe è contenuto pur sempre nel secondo gruppo già in precedenza esaminato, l'appellante censura l' << Omessa valutazione dei fatti in relazione alla chiamata di terzo>>, ancora il rigetto della
<domanda di Biovwatt per mancanza di prova della “causa non imputabile”>> ed ancora <Errata valutazione dell'esito della consulenza tecnica – omessa motivazione>> (Cfr. Appello pag. 24-27).
4.3.1 Questo gruppo di censure non può che restare assorbito nella sua valutazione dall'esito appena illustrato circa il corretto riparto dell'onere probatorio.
4.4 Con una terzo ed ultimo gruppo di doglianze si censura <Omessa disamina della domanda svolta in via subordinata ed ulteriormente subordinata di
della pronuncia>> ed infine la <Sussistenza diritto all'indennizzo in Controparte_6
favore di per indebito arricchimento>>, erroneamente respinto. Pt_1
Quanto alla prima si sostiene che la < aveva chiesto in ogni caso Pt_1
l'accertamento del proprio credito e accertamento negativo in relazione a presunti oneri risarcitori nei confronti di Il Giudice non ha esaminato dette Parte_2
domande con palese violazione di legge.>> Quanto alla seconda, oltre ai precisi dati economici che connoterebbero l'arricchimento, si richiama l'autorità dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale <La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (cass. Civ., 24/11/20, 26694).>>.
4.4.1 Entrambe le censure sono destinate anch'ese a restare assorbite nella loro valutazione dall'esito appena illustrato circa il corretto riparto dell'onere probatorio.
5. Conseguentemente all'accoglimento dell'appello principale la sentenza di prime cure andrà parzialmente modificata, condannandosi la al versamento Parte_2
del saldo del prezzo di vendita pari all'incontestato importo capitale di €. 227.261,48, oltre IVA se dovuta e nell'aliquota vigente, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs
pagina 15 di 20 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento al soddisfo, vertendosi in ipotesi di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
6. L'appello incidentale interposto dalla non può essere Parte_2
esaminato, avendovi la parte rinunciato a seguito della eccezione d'inammissibilità sollevata da entrambe le controparti, le quali non hanno di certo rinunciato ad avvalersi della medesima rinuncia per comportamento concludente. Infatti, prima con le note scritte adesive per la trattazione dell'udienza 13.09.2022 e, poi, con la conferma di esse, contenuta nella comparsa conclusionale e la specifica conclusione < Dare atto che ha rinunciato all'appello incidentale come da note scritte Controparte_1
del 13/09/2022>>, che incontrava il favor delle controparti, l'appellante incidentale ha manifestamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia, con evidente acquiescenza alla decisione già gravata e conseguente irrevocabilità delle statuizioni che la riguardavano.
7. L'appello incidentale interposto dalla va invece accolto. Controparte_2
È evidente che l'esito dell'appello principale assorbe ogni rilevanza alle difese svolte dalla per argomentare l'infondatezza dell'appello principale, Controparte_2
non essendo, poi, secondario che la medesima ha assunto una posizione pressoché sovrapponibile a quella della sua chiamante Pt_1
La domanda di manleva di quest'ultima non appare di certo palesemente emulatoria o infondata, tanto che nel giudizio di primo grado la complessità della questione è stata sciolta solo attraverso il ricorso ad un'ampia ed approfondita prova orale (interpello e per testi) e soltanto la CTU ha chiarito i contorni tecnici della vicenda, certamente complessa anche per la complessità del macchinario sub iudice.
Ne discende che le spese processuali del terzo dovranno essere poste a carico di parte attorea, odierna appellante, la quale si rivela pienamente soccombente.
Per la regolazione delle spese di lite, giova ricordare che il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare la parte cui addossare le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, pure quando nei suoi confronti non sia proposta pagina 16 di 20 alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Gli oneri processuali di detto terzo non possono, infatti, gravare sul chiamante, quando all'esito del giudizio anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte (cfr. Cass. n.3956/94; n.3729/90; T. Genova sez. III
14.6.2005; Cass. n.4264/82 e più recentemente Cass. 7431/12 e 12301/05). Sul punto la
Suprema Corte, infatti, ha condivisibilmente stabilito che < Il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente ne' nei confronti del chiamato, ne' nei confronti della controparte.>> (Cass. 3956/94 e 9596/99).
Il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo deve, dunque, essere posto a carico dell'attore e, nella fattispecie dell'odierna appellata in tutte Parte_2
quelle ipotesi in cui la chiamata di detto terzo sia stata necessitata e giustificata dalle tesi del medesimo attore, rivelatesi, poi, infondate, e ciò in applicazione di quel principio di causalità di cui la soccombenza è solo un elemento rivelatore, anche in assenza di espressa istanza del convenuto chiamante (cfr. Cass. n.3779/81; Cass.
n.12301/2005; App. Milano 14.12.99; T. Bologna Sez. I 27.2.2006). << Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. [Cfr. Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12301 (rv. 581879);
pagina 17 di 20 Cass. civ. Sez. III, 02/04/2004, n. 6514 (rv. 571769) e più recentemente Cass. civ., Sez.
I, 14/05/2012, n. 7431); Cass. civ., Sez.
2 - Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv.
655358 - 02); Cass. civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 -
02); Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021 (Rv. 661752 - 01); Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 (Rv. 667650 - 01)].
8. S'impone, quindi, l' accoglimento dell'impugnazione principale e di quella incidentale proposta dalla nonché la condanna dell'attrice appellata al Controparte_2
pagamento delle spese del primo e del presente grado di giudizio nella misura della metà, che si liquidano come in dispositivo secondo il valore desunto dal decisum e gli scaglioni di cui al DM 55/2014 e succ. mod., e che vanno addebitate secondo soccombenza, dovendosi provvedere alla compensazione nei limiti della quota residua del 50%. Infatti, la complessità della vicenda, come già in precedenza evidenziata e come si prospetterà infra in relazione alle spese di CTU, comporta giustificati motivi per una compensazione solo parziale delle spese di lite.
8.1 Le spese di CTU invece dovranno definitivamente far carico su tutte le parti in egual quota come già stabilito dalla sentenza gravata, ciò in quanto l'accertamento tecnico si è dimostrato indispensabile ed indispensabilmente tale per tutte le parti, il cui esito ha visto in buona e sintetica sostanza prevalere le difese di e Pt_1 [...]
soltanto perché parte attorea non è riuscita a provare il proprio assunto fino in CP_2
fondo.
9. Quanto appena detto esclude che si possa addivenire ad una pronuncia ex art. 96 cpc nei confronti della Parte_2
10. Ricorre per l'appellante incidentale Controparte_7
la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come
[...]
modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
pagina 18 di 20 impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e quello incidentale proposto da ed Controparte_2
in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna la Controparte_7
al pagamento in favore di della complessiva somma di €.
[...] Parte_1
227.621,48 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 L. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento al soddisfo;
2. condanna la al pagamento in favore di Controparte_7
e di delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella Parte_1 Controparte_2
quota del 50%, compensando quella residua, spese che liquida nell'intero (100%) :
- in Euro 518,00 per spese, Euro 16.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15%, oltre IVA e CPA come per legge in favore di per il giudizio di primo Parte_1
grado e di Euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e
CPA come per legge in favore di per il giudizio di primo grado;
Controparte_2
- in Euro 777,00 + 27,00 per spese, Euro 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge in favore di per il Parte_1
giudizio di secondo grado e di Euro 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15%, oltre IVA e CPA come per legge in favore di per il giudizio Controparte_2
di secondo grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante incidentale pagina 19 di 20 di una somma pari all'importo del contributo Controparte_7
unificato.
Così deciso in Bologna il 29.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 20 di 20
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 48/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORIERI ERIKA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TEZONE 6 VERONA presso il difensore avv. FORIERI ERIKA
APPELLANTE/I Contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. CARPI PAOLA e dell'avv. BESSI CRISTINA ( ; elettivamente domiciliato in V. A. BOZZI N. 87 48124 C.F._1
RAVENNA presso il difensore avv. CARPI PAOLA
Nonchè
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
MARADEI SERGIO, elettivamente domiciliato in VIALE PADRE SANTO 5/11 16121 GENOVA presso il difensore avv. MARADEI SERGIO APPELLATI pagina 1 di 20 e APPELLANTI INCIDENTALI
AD OGGETTO: COMPRAVENDITA - RISARCIMENTO DANNI DA
INADEMPIMENTO – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 25.06.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE : << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, Parte_1 contrariis reiectis:
1) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la tardività e la irritualità dell'appello incidentale svolto da per le argomentazioni tutte già svolte Controparte_1 negli atti, note difensive e verbali di causa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021, resa nel giudizio avente R.G. n 380/2015, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da condannare Parte_1 Parte_2 al pagamento in favore di dell'importo di Euro 227.621,48 (oltre IVA se Pt_1 dovuta) oltre interessi ex L.231/02 confermando la sentenza per il resto
3) In via subordinata accertato il corretto adempimento del contratto di vendita concluso tra e e conseguentemente l'utilità Parte_2 Parte_1 indebitamente percepita da per mezzo del bene fornito e Parte_2 non integralmente pagato, accertata altresì la perdita di guadagno di a fronte Pt_1 del mancato incasso del saldo prezzo della fornitura pari ad Euro 227.621,48 oltre IVA condannare ai sensi dell'art. 2041 cc al pagamento di un Parte_2 indennizzo nella misura che sarà di giustizia rapportato alla minor somma tra la misura della perdita subita da e dell'arricchimento ottenuto da Pt_1 Parte_2
[...]
• Nella denegata ipotesi di formulazione di appello incidentale accogliersi le seguenti conclusioni
In via preliminare: Dichiarare la tardività dell'appello incidentale e condannare ex art. 96, I° co, cpc. Nel merito e in via istruttoria Rigettare tutte Controparte_1 le domande nonché le istanze istruttorie svolte nei confronti di perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti. pagina 2 di 20 In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente la responsabilità di per i fatti dedotti dall'appellata statuire come Parte_1 segue: accertare il credito di in Euro 227.621,48 (oltre IVA se dovuta) oltre Parte_1 interessi come da contratto o ex L.231/02, o quella maggiore che risulterà in corso di causa, e compensare l'importo risultante con l'importo dei danni che verranno accertati in corso di causa, decurtati dall'applicazione dell'art. 1227 cc nonché dal lucro derivato a dall'utilizzo del motore e per l'effetto dichiarare che Parte_2 Pt_1 nulla deve per danni a Parte_2
In via ulteriormente subordinata Nell'ipotesi denegata che, premessi i logici accertamenti in fatto ed in diritto necessari, dovesse risultare un importo a credito di per danni, dichiarare tenuta a corrisponderlo, con Parte_2 Controparte_2 integrale manleva da parte di questa in favore di nell'ipotesi di importi a Pt_1 credito di condannare in persona dei soci al pagamento in favore Pt_1 Parte_2 di dell'importo che verrà accertato. Pt_1
In ogni caso nel merito
Dichiarare in ogni caso e tenuta a manlevare integralmente Controparte_2 Pt_1 da qualsivoglia condanna al pagamento eventualmente dovuto a titolo di
[...] risarcimento e/o qualsiasi titolo nei confronti di e per l'effetto condannare Parte_2
a versare direttamente gli importi che verranno determinati in Controparte_2 favore di Parte_2
In ogni caso Vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfetario 12,5%, IVA e CPA dei giudizi di primo e secondo grado e spese di CTU.>>.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
: << Voglia l'Ecc. m a Corte di Appello di Bologna, contrariis
[...] rejectis,dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
In via principale
1) Rigettare l'appello di e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza Parte_1
n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021 che ha rigettato la domanda in via riconvenzionale del convenuto Parte_1
2) Rigettare la domanda nuova svolta da ex art. 2041 c.c. stante Parte_1
l'inammissibilità della stessa per i motivi esposti in narrativa;
3) Accogliere l'appello incidentale formulato da per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa e riformare la sentenza n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021 nel capo in cui ha rigettato la domanda principale dell'attore e, per l'effetto: accertare e dichiarare la soc. IO responsabile ex art. 1218 c.c. per tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento Pt_1
pagina 3 di 20 posto in essere dalla convenuta. Condannare la soc. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di € 752.580,00 di cui € 383.780,00 quale differenza tra il prezzo corrisposto da per il macchinario Controparte_1 teoricamente nuovo ed il reale valore dello stesso – rivelatosi poi usato e difettoso – al momento dell'acquisto, € 336.000,00, a titolo di lucro cessante ex art. 1223 c.c. quale risarcimento dei danni subiti a seguito dei mancati introiti derivanti dal malfunzionamento del medesimo macchinario ed € 32.800,00 per la realizzazione dell'indispensabile opera di mitigazione acustica.
Con rivalutazione monetaria, interessi di legge e con vittoria di spese ed onorari del primo e secondo grado.
In subordine voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale,
4) Confermare la sentenza n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021, sia nel capo della sentenza in cui rigetta la domanda principale dell'attore, sia nel capo della sentenza in cui rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto, con compensazione delle spese di primo e secondo grado.
In via istruttoria si chiede:
- l'ammissione dei mezzi di prova orale (interrogatorio formale e prova per testi), sulle circostanze, escluse dal precedente giudice, con l'ordinanza 20/09/2016 e, precisamente, sui capp. di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. datata 22/02/2016, nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, con tutti i testi ivi indicati nella predetta memoria istruttoria sopra richiamata, che dovranno essere ascoltati anche a riprova sui capitoli ammessi delle controparti. >>.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
1) in via preliminare accertare e dichiarare la tardività e la irritualità dell'appello incidentale avanzato da per le argomentazioni tutte di cui alle Controparte_1 note difensive della prima udienza e/o altra argomentazione meglio vista e/o ritenuta;
2) In via principale, rigettare tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_2 perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti.
[...]
2a) Sempre in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e/o quelli Con meglio visti e/o ritenuti l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1073/2021 del Tribunale di Forlì pronunciata il 27/10/2021 e pubblicata il 4/11/2021, resa nel giudizio avente R.G. n 380/2015, procedere al riconoscimento ed alla liquidazione in favore di delle spese di lite del Controparte_2
pagina 4 di 20 giudizio di prime cure e quelle di CTU sostenute in primo grado pari ad € 2.594,77, per tutti i motivi di cui in narrativa e/o meglio visti e /o ritenuti con particolare riferimento alla soccombenza della convenuta in primo grado ed alla soccombenza reciproca tra la citata convenuta e la allora terza chiamata nel procedimento espletatosi nati il Tribunale di Forlì.
In ogni caso, con vittoria di spese, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio e condanna ex art 96 c.p.c. di . Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 05.01.2022 e 11.02.2022, la Pt_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente
[...]
motivata, affidandosi ad un unico motivo di appello, contenente più disarticolate ragioni.
1.1 Si costituivano entrambi gli appellati, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e proponendo ciascuno appello incidentale.
In particolare la (anche solo Parte_2 CP_1
o allegava di aver acquistato come nuovo dalla società appellante
[...] Parte_2
l'impianto di cogenerazione, che invece si era rivelato usato ed affetto da difetti ed anomalie legati proprio all'usura, che ne avevano comportato la rottura del motore, con la conseguenza che la sua originaria domanda d'inadempimento e di risarcimento del danno era stata erroneamente respinta.
A sua volta l' (anche solo ), già Controparte_2 CP_4 Controparte_2
terza chiamata a manleva dall'odierna appellante, protestava l'erroneità della sentenza in relazione alla compensazione delle spese di lite, che rivendicava con l'impugnazione incidentale.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, seppure sollecitata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni e con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è fondato e va, dunque, accolto.
Va premesso che con sentenza in data 27.11.2021, pubblicata il 04/11/2021, notificata dalla in data 07.12.2021, il Tribunale di Forlì, per quanto di Parte_2
pagina 5 di 20 residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha respinto sia la domanda risarcitoria principale, avanzata dall'acquirente relativa all'acquisto di un Parte_2
impianto industriale di cogenerazione a biogas, dotato di motore endotermico
Waukesha, da inserirsi nella propria linea produttiva di energia elettrica da biogas, sia quella riconvenzionale, volta al pagamento del saldo prezzo, avanzata dalla venditrice
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che dall'espletata prova testimoniale ed in Pt_1
particolare dalla CTU non era stato possibile una imputazione certa o probabile, secondo la regola di funzione del “più probabile che non”, dei difetti accusati dal motore e causa della sua rottura, affermando al contempo che nel rapporto tra la a sua volta acquirente del motore dalla , fornitrice di esso, si Pt_1 Controparte_2
consustanziava una soccombenza reciproca “in quanto non è stata raggiunta la prova che il malfunzionamento -ancorché sussistente- dipendesse esclusivamente da un vizio del motore.”, che giustificava la compensazione delle spese, così come già deciso nei rapporti attore/convenuta.
2.1 Preliminarmente la parte appellata ha eccepito l'inammissibilità Parte_2
dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c..
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze, da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
2.1.2 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva la non conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto effettivamente l'appellante si è limitata semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, tanto che di sovente e per lo più “……l'atto di citazione in appello avversario non è caratterizzato dalla chiarezza né dalla sintesi, oltre ad essere gravemente manchevole in punto di indicazione specifica dei motivi di gravame, tanto da far
pagina 6 di 20 ritenere l'appello inammissibile.” (Cfr. Comparsa di costituzione della parte appellata pag. 10). Parte_2
Tuttavia a parere della Corte, se pur è vera una certa farraginosità nella disordinata esposizione, tanto che talora l'appellante non è stato in grado di individuare con chiarezza e lucidità le parti della sentenza da riformare, la censura della appellata tralascia di considerare che comunque la complessiva lettura Parte_2
dell'impugnazione, pur non rispettosa della novella, tuttavia consente di comprendere in maniera chiara le ragioni di appello, tutte imperniate sull'individuazione del soggetto, che aveva l'onere probatorio e, quindi, l'obbligo di farsi carico della prova dei fatti costitutivi dell'inadempimento/adempimento.
Conseguentemente l'appello può essere esaminato nel merito.
3. La sentenza va parzialmente riformata per le ragioni che si andranno ad illustrare, ciò anche per l'affermata compensazione delle spese di lite tra le società appellanti incidentali in conseguenza anche dell' accoglimento di quello proposto dalla
. Controparte_2
3.1 Va premesso che la decisione gravata in buona e sintetica sostanza, richiamando in ciò gli esiti d'incertezza della CTU, espletata sull'impianto industriale ed in particolare sul motore fornito, circa le responsabilità ed imputabilità della sua pacifica rottura in tempi obiettivamente insoliti, afferma che non è possibile attribuire una prevalenza ad una delle cause, variamente indicate sub a), b) e c), al malfunzionamento del motore ed alla rottura della turbina. Conseguentemente rigetta le domande dell'acquirente (quanti minoris e risarcimento danni per lucro Parte_2
cessante da fermo impianto e minor produzione e danno emergente per le necessarie opere d'insonorizzazione), quella riconvenzionale per il pagamento del residuo del prezzo svolta dal venditore enucleando altresì una reciproca soccombenza Pt_1
anche con riguardo alla domanda di manleva, avanzata da quest'ultima nei confronti della propria fornitrice, terza chiamata, . Il Tribunale ha accertato che Controparte_2
il motore endotermico al momento della consegna, non aveva le oltre le oltre diecimila pagina 7 di 20 ore di lavoro indicate dall'attore, che aveva agito invocando la consegna di aliud pro alio; tuttavia, era stato costruito nel 2008, installato nel marzo 2013 e messo in esercizio nel settembre 2013, per, poi, incominciare ad operare a pieno regime soltanto alla fine dello stesso anno. Ha altresì evidenziato, in ciò aderendo alle risultanze della
CTU, l' “….impossibilità di eseguire verifiche fisiche attendibili sui componenti meccanici del macchinario: «alcune parti sono state smontate e non sono più in funzione, altre sono a disposizione ma rimaneggiate e revisionate, altre ancora in funzione dopo revisione e con circa 35000 ore di lavoro accumulate».
I fattori causali concomitanti sono così riassumibili:
a) il lungo stoccaggio e la carente verifica preliminare;
b) l'omesso controllo annuale prima e dopo la consegna;
c) la non corretta gestione dei controlli dell'olio e dell'alimentazione del motore.
Il fattore causale sub a) rientra nella sfera di controllo di parte convenuta, il fattore sub c) è ad esclusivo carico di parte attrice, infine, il sub b) va posto in pari misura a carico di entrambe le parti. ” (Cfr. Sentenza pag. 4), passando, poi, a trattare specificamente ciascuno dei punti evidenziati e concludendo con una sorta di non liquet circa responsabilità e conseguenze: tutti colpevoli e tutti assolti da responsabilità.
4. L'appellante, come anticipato, affida le proprie censure ad un unico motivo affidato a più argomentazioni.
4.1 Con esso, sintetizzando la disarticolata e spesso farraginosa esposizione, lamenta la errata impostazione in fatto ed in diritto della propria domanda riconvenzionale, sbrigativamente confusa con una eccezione riconvenzionale e “
“liquidata” in, letteralmente, 4 righe” (Cfr. Appello pag. 4), denunciando così
l'assenza di motivazione implicita ed esplicita;
denuncia altresì l' “Omessa ed errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie in atti - violazioni di legge - lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. ” in quanto “Il Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale di ritenendo che la stessa non abbia Pt_1
fornito prova di aver (A) correttamente eseguito la prestazione né di aver (B) dato
pagina 8 di 20 prova che la rottura del motore si dipendente da causa ad essa non imputabile.” (Cfr. appello pag. 7).
4.1.1 La sentenza in parte qua non merita censure, in quanto è fuor di dubbio che proprio alla luce della giurisprudenza citata dall'appellante principale (Cass. sentenza n. 21472 del 25.10.2016), sia stata proposta una domanda e non una eccezione riconvenzionale e che, se è vero che la ha chiesto al Tribunale di prime cure il Pt_1
rigetto della domanda risarcitoria svolta dalla tuttavia, andando oltre la Parte_2
richiesta del rigetto della domanda principale, è altrettanto vero che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche la sentenza gravata ha affermato come la avesse svolto una vera e propria domanda riconvenzionale. Infatti, il Tribunale Pt_1
ha motivato il rigetto di quest'ultima, affermando proprio che “...per altro verso, la parte convenuta - sia quale attore in riconvenzionale sia quale debitore rispetto alla domanda attorea - non ha provato di avere eseguito correttamente la prestazione ai fini del pagamento del corrispettivo residuo né ha dato prova che la rottura del motore sia dipendente da causa a lei non imputabile.”
Ed ha fatto ciò con una motivazione che ripercorre proprio le risultanze della CTU e, sulla base di quanto affermato dal consulente in merito alla vendita di un macchinario, costruito nel 2008 e venduto a nel 2013, afferma che “..il lungo stoccaggio Parte_2
e la carente verifica preliminare… il lungo periodo di inattività del motore senza che siano stati documentati idonei controlli - cui era onere di parte convenuta eseguire e produrre in atti - può avere influito sullo stato di conservazione al momento della vendita..”(Cfr. pag. 4 della sentenza).
Pertanto, è abbastanza incomprensibile la disarticolata doglianza della difesa di che risulta disattesa dalla lettura della sentenza nella sua interezza. Altrettanto Pt_1
incomprensibile e certamente infondata, è quella secondo la quale “Il Giudice civile di
Forlì non ha né provveduto ad inquadrare il rapporto contrattuale tra e Parte_2
nel contratto di vendita o in altra fattispecie, né fornito argomenti per Pt_1
giustificare tale omissione: manca totalmente la disamina del rapporto giuridico tra
pagina 9 di 20 e ” a fronte della quale viene chiara la certezza del completo Parte_2 Pt_1
travisamento della motivazione, posto che il Tribunale ai punti 1 e 2 della motivazione ha chiaramente qualificato il rapporto IO/Casagrande come un contratta di vendita, come si desume apertis verbis anche dalla terminologia adoperata quale
“acquistò”, “venduto soltanto il motore” e “prodotto compravenduto”, soltanto per citarne alcune, Del resto appare evidente che il Tribunale mette in correlazione due compravendite del medesimo motore: la prima appunto intercorsa nel 2008 tra la convenuta e la terza chiamata e la successiva rivendita di Pt_1 Controparte_2
esso, appunto la seconda, intervenuta tra la società attorea e la Parte_2 Pt_1
Così come emerge chiaro che il Tribunale qualifica la domanda riconvenzionale di quest'ultima come tesa al pagamento del residuo prezzo di compravendita e non altro.
Del resto è evidente come questa parte dell'impugnazione, così come tutto il resto è frutto di una lettura atomistica e ad usum della CTU, prima e della sentenza, CP_5
poi.
4.2 Con un secondo gruppo di doglianze si censura, a tratti anche in modo ripetitivo, che il Tribunale di Forlì ha errato “laddove il Giudice ha ritenuto che non abbia dato prova di corretta prestazione.” (Cfr. appello pag. 9), Pt_1
denunciando altresì l' “Erroneità della sentenza, errore di diritto, omessa e/o errata qualificazione dell'azione svolta – errato riparto dell'onere della prova”. (Cfr. appello pag. 16) nonché l' “Errata e omessa valutazione delle prove in ordine alla prestazione
(Cfr. appello pag. 18). In sintesi si sostiene che il Tribunale ha mancato ogni Pt_1
qualificazione dell'azione e ciò lo ha portato ad errare sulla disciplina in tema di oneri probatori. Infatti, “Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Cassazione sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019 nelle azioni edilizie opera sic et simpliciter la regola di riparto dell'onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c………………………
Il compratore ( che intenda esperire le azioni (quanti minoris e Parte_2
redibitoria) di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – ossia per una violazione della lex contractus che rappresenta un
pagina 10 di 20 inadempimento contrattuale in senso lato – sarà tenuto a provare i fatti su cui il proprio diritto (di azione) si fonda, ovverosia l'esistenza di vizi della cosa venduta.”
(Cfr. Appello pag. 17). Si evidenzia altresì che la società “ non ha agito Parte_2
per il risarcimento dei danni, ma ha inteso proporre una ben specifica e qualificata azione, la c.d. actio quanti minoris ha formulato le proprie conclusioni Parte_2
chiedendo in principalità la condanna di al pagamento della differenza di Pt_1
prezzo e di una somma per lucro cessante, che sarebbe spettata, secondo l'attrice, in considerazione dei fermi motore subiti ecc.” (Cfr. Appello pag. 16).
4.2.1 Premesso come tale ultima affermazione dell'appellante sia, da un lato, contraddittoria e, dall'altro, carente nel riferire che l'acquirente in realtà ha Parte_2
posto anche una ulteriore domanda risarcitoria, tesa al riconoscimento di un danno emergente, relativo alle spese d'insonorizzazione sostenute per il mancato rispetto dei parametri legali di rumorosità del motore, proprio perché di produzione del 2008, ciò posto, si osserva quanto segue in ordine alla obiettiva fondatezza di queste doglianze.
Come già anticipato non è seriamente dubitabile che il Giudice di prime cure, a differenza di quanto sostiene l'appellante, ha avuto ben chiaro come la fattispecie di riferimento sia la compravendita, così come disciplinata dagli articoli 1470 e ss., cc.
In parte qua, dovendoci occupare dell'esatto adempimento della prestazione del venditore, che rientra certamente negli oneri probatori dello stesso, adempimento che l'appellante erra nel considerare assolto soltanto con la consegna pura e semplice del bene compravenduto, è corretta e, quindi, fondata, l'affermazione secondo la quale “Il
Giudice ha accertato la mancanza di prova in ordine ai lamentati vizi da parte di rigettando, correttamente la domanda di restituzione prezzo;
avrebbe Parte_2
quindi dovuto esaminare autonomamente la domanda svolta di e, alla luce Pt_1
delle risultanze probatorie in atti, della totalmente carente allegazione in fatto ed in sede istruttoria, e delle affermazioni di parte attrice, giungere ad accogliere la domanda di pagamento svolta da condannando al saldo di quanto Pt_1 Parte_2
ancora dovuto.” (Cfr. appello pag. 17). Ciò in quanto proprio l'onere probatorio in pagina 11 di 20 tema di vizi e della correlativa garanzia nella compravendita è regolato dagli artt. 1490
e segg cc ed in particolare dall'art. 1492 e 1497 cc.
In tutti questi casi il corretto riparto dell'onere probatorio vuole che sia l'acquirente a dover provare l'esistenza del vizio e della sua imputabilità al venditore.
Si tratta di un principio assolutamente pacifico e suggellato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale <In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.>> [Cfr. Cass. Sez. U - Sentenza n. 11748 del
03/05/2019 (Rv. 653791 - 01) e conformemente Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 8199 del
27/04/2020 (Rv. 657593 - 01)]. Questo è il principio da applicare per l'esatto riparto dell'onere probatorio. Ne consegue che la aveva l'onere probatorio di Parte_2
provare nel caso di specie l'esistenza del vizio causam dans della rottura del motore.
Tale onere non può dirsi soddisfatto. Infatti, da un lato il Tribunale ha accertato, anche attraverso la prova orale, che al momento della consegna il motore non aveva affatto le oltre 10.000 ore lavoro indicate dall'attore, quindi, il motore non poteva considerarsi usato, ciò anche in assonanza con le valutazioni del CTU incaricato in corso di causa.
Dall'altro, proprio attraverso la consulenza tecnica ha dato atto che non era possibile accertare, secondo la regola di funzione del “più probabile che non”, quale fosse stata la causa della sua rottura. Ne discende che a questo punto l'unica conseguenza che poteva trarsi è che la domanda della doveva essere respinta e correttamente Parte_2
lo è stata, ma conseguenza diretta ed immediata doveva essere l'accoglimento della domanda riconvenzionale del saldo prezzo, sempre perché non è stato possibile affermare una responsabilità della venditrice per vizi della res compravenduta, come da sempre protestato da quest'ultima anche con l'odierna impugnazione. Effettivamente il
Tribunale è incorso nella tautologia oggi denunciata “Dalla motivazione si ricava il seguente ragionamento: l'attrice non ha dato prova delle cause della rottura del motore, però deve dar prova che le cause (delle quali non vi è prova) non sono Pt_1
pagina 12 di 20 alla stessa imputabili ! Il cortocircuito decisionale è evidente ! ” (Cfr. Appello pag.
14).
Il Giudice, infatti, una volta accertata la mancanza di prova in ordine ai lamentati vizi da parte di così correttamente rigettando la domanda di restituzione pro Parte_2
quota del prezzo e quella di risarcimento del danno, avrebbe, quindi, dovuto esaminare autonomamente la domanda svolta da e, alla luce delle risultanze probatorie in Pt_1
atti, della carente ma anche errata allegazione in fatto ed in sede istruttoria, delle affermazioni di parte attrice, giungere ad accogliere la domanda di pagamento svolta da condannando al saldo di quanto ancora dovuto. Pt_1 Parte_2
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Cassazione appena vista
(sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019) nelle azioni edilizie, tra cui rientra la cd quanti minoris, opera sic et simpliciter la regola di riparto dell'onere della prova prevista dall'art. 2697 c.c., secondo cui è onere dell'attore dar prova in giudizio dei fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto. L'acquirente, id est la che Parte_2
intenda esperire le azioni (quanti minoris e redibitoria) di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta, sarà tenuto a provare i fatti su cui il proprio diritto (di azione) si fonda ossia l'esistenza di vizi della cosa venduta.
Tale soluzione ermeneutica è ritenuta dalle Sezioni Unite coerente con i principali principi processuali in tema di onere della prova, ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Ma tale onere vale anche a contrassegnare le difese volte a paralizzare la richiesta di pagamento del prezzo ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'esistenza di vizi, non può che ripercuotersi sempre in danno del compratore, che per sottrarsi ad esso dovrà provarne le ragioni e nello specifico i vizi della res compravenduta.
Vale qui richiamare quanto sostenuto dal Tribunale insieme al CTU circa le verosimili cause di precoce malfunzionamento del motore. Infatti, secondo la motivazione, i risultati restituiti dalla prova testimoniale, in particolare , Tes_1
teste particolarmente qualificato per essere un ingegnere della costruttrice del motore,
pagina 13 di 20 che ha riferito sulla rottura ed i malfunzionamenti ed i testi e Testimone_2 Tes_3
che hanno riferito sul funzionamento e in specie sulla potenza erogata dal
[...]
motore, letti in sinergia con quelli rinvenienti dalla CTU, con la precisazione che oggi sarebbe impossibile eseguire ulteriori verifiche attendibili per il mutamento dello status quo, dimostrano in ogni caso l'esistenza di plurime possibili concause che sono stati riassunti in tre punti. Si tratta di quelli sopra elencati sotto le lettere a), b) e c), dove il primo è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità della venditrice ed il terzo va posto in pari misura a carico di entrambe le parti della vendita del 2013. Infatti, <I fattori causali concomitanti sono così riassumibili:
a) il lungo stoccaggio e la carente verifica preliminare;
b) l'omesso controllo annuale prima e dopo la consegna;
c) la non corretta gestione dei controlli dell'olio e dell'alimentazione del motore.
Il fattore causale sub a) rientra nella sfera di controllo di parte convenuta, il fattore sub c) è ad esclusivo carico di parte attrice, infine, il sub b) va posto in pari misura a carico di entrambe le parti.
3.4 Nell'ambito del fattore sub a), il consulente dell'Ufficio ha precisato che il lungo periodo di inattività del motore, senza che siano stati documentati idonei controlli - cui era onere di parte convenuta eseguire e produrre in atti -, può avere influito sullo stato di conservazione del motore al momento della vendita.
Sul punto, il c.t.u. ha condiviso il parere del c.t. di parte attrice, nella parte in cui sono stati addebitati alla convenuta non solo la mancanza di una revisione più approfondita, ma soprattutto l'omissione di controlli minimi previsti per il motore endotermico fermo da molto tempo, concludendo nel senso che un difetto può essere insorto durante il lungo periodo di stoccaggio e che un controllo prima dell'avviamento avrebbe potuto rilevare (pag. 54, id.).>> (Cfr. sentenza pagg. 4 e 5, enfasi del grassetto aggiunta).
pagina 14 di 20 4.3 Con una ulteriore serie di ragioni, il cui germe è contenuto pur sempre nel secondo gruppo già in precedenza esaminato, l'appellante censura l' << Omessa valutazione dei fatti in relazione alla chiamata di terzo>>, ancora il rigetto della
<domanda di Biovwatt per mancanza di prova della “causa non imputabile”>> ed ancora <Errata valutazione dell'esito della consulenza tecnica – omessa motivazione>> (Cfr. Appello pag. 24-27).
4.3.1 Questo gruppo di censure non può che restare assorbito nella sua valutazione dall'esito appena illustrato circa il corretto riparto dell'onere probatorio.
4.4 Con una terzo ed ultimo gruppo di doglianze si censura <Omessa disamina della domanda svolta in via subordinata ed ulteriormente subordinata di
della pronuncia>> ed infine la <Sussistenza diritto all'indennizzo in Controparte_6
favore di per indebito arricchimento>>, erroneamente respinto. Pt_1
Quanto alla prima si sostiene che la < aveva chiesto in ogni caso Pt_1
l'accertamento del proprio credito e accertamento negativo in relazione a presunti oneri risarcitori nei confronti di Il Giudice non ha esaminato dette Parte_2
domande con palese violazione di legge.>> Quanto alla seconda, oltre ai precisi dati economici che connoterebbero l'arricchimento, si richiama l'autorità dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale <La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (cass. Civ., 24/11/20, 26694).>>.
4.4.1 Entrambe le censure sono destinate anch'ese a restare assorbite nella loro valutazione dall'esito appena illustrato circa il corretto riparto dell'onere probatorio.
5. Conseguentemente all'accoglimento dell'appello principale la sentenza di prime cure andrà parzialmente modificata, condannandosi la al versamento Parte_2
del saldo del prezzo di vendita pari all'incontestato importo capitale di €. 227.261,48, oltre IVA se dovuta e nell'aliquota vigente, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs
pagina 15 di 20 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento al soddisfo, vertendosi in ipotesi di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
6. L'appello incidentale interposto dalla non può essere Parte_2
esaminato, avendovi la parte rinunciato a seguito della eccezione d'inammissibilità sollevata da entrambe le controparti, le quali non hanno di certo rinunciato ad avvalersi della medesima rinuncia per comportamento concludente. Infatti, prima con le note scritte adesive per la trattazione dell'udienza 13.09.2022 e, poi, con la conferma di esse, contenuta nella comparsa conclusionale e la specifica conclusione < Dare atto che ha rinunciato all'appello incidentale come da note scritte Controparte_1
del 13/09/2022>>, che incontrava il favor delle controparti, l'appellante incidentale ha manifestamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia, con evidente acquiescenza alla decisione già gravata e conseguente irrevocabilità delle statuizioni che la riguardavano.
7. L'appello incidentale interposto dalla va invece accolto. Controparte_2
È evidente che l'esito dell'appello principale assorbe ogni rilevanza alle difese svolte dalla per argomentare l'infondatezza dell'appello principale, Controparte_2
non essendo, poi, secondario che la medesima ha assunto una posizione pressoché sovrapponibile a quella della sua chiamante Pt_1
La domanda di manleva di quest'ultima non appare di certo palesemente emulatoria o infondata, tanto che nel giudizio di primo grado la complessità della questione è stata sciolta solo attraverso il ricorso ad un'ampia ed approfondita prova orale (interpello e per testi) e soltanto la CTU ha chiarito i contorni tecnici della vicenda, certamente complessa anche per la complessità del macchinario sub iudice.
Ne discende che le spese processuali del terzo dovranno essere poste a carico di parte attorea, odierna appellante, la quale si rivela pienamente soccombente.
Per la regolazione delle spese di lite, giova ricordare che il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare la parte cui addossare le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, pure quando nei suoi confronti non sia proposta pagina 16 di 20 alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Gli oneri processuali di detto terzo non possono, infatti, gravare sul chiamante, quando all'esito del giudizio anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte (cfr. Cass. n.3956/94; n.3729/90; T. Genova sez. III
14.6.2005; Cass. n.4264/82 e più recentemente Cass. 7431/12 e 12301/05). Sul punto la
Suprema Corte, infatti, ha condivisibilmente stabilito che < Il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente ne' nei confronti del chiamato, ne' nei confronti della controparte.>> (Cass. 3956/94 e 9596/99).
Il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo deve, dunque, essere posto a carico dell'attore e, nella fattispecie dell'odierna appellata in tutte Parte_2
quelle ipotesi in cui la chiamata di detto terzo sia stata necessitata e giustificata dalle tesi del medesimo attore, rivelatesi, poi, infondate, e ciò in applicazione di quel principio di causalità di cui la soccombenza è solo un elemento rivelatore, anche in assenza di espressa istanza del convenuto chiamante (cfr. Cass. n.3779/81; Cass.
n.12301/2005; App. Milano 14.12.99; T. Bologna Sez. I 27.2.2006). << Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. [Cfr. Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12301 (rv. 581879);
pagina 17 di 20 Cass. civ. Sez. III, 02/04/2004, n. 6514 (rv. 571769) e più recentemente Cass. civ., Sez.
I, 14/05/2012, n. 7431); Cass. civ., Sez.
2 - Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv.
655358 - 02); Cass. civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 -
02); Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021 (Rv. 661752 - 01); Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 (Rv. 667650 - 01)].
8. S'impone, quindi, l' accoglimento dell'impugnazione principale e di quella incidentale proposta dalla nonché la condanna dell'attrice appellata al Controparte_2
pagamento delle spese del primo e del presente grado di giudizio nella misura della metà, che si liquidano come in dispositivo secondo il valore desunto dal decisum e gli scaglioni di cui al DM 55/2014 e succ. mod., e che vanno addebitate secondo soccombenza, dovendosi provvedere alla compensazione nei limiti della quota residua del 50%. Infatti, la complessità della vicenda, come già in precedenza evidenziata e come si prospetterà infra in relazione alle spese di CTU, comporta giustificati motivi per una compensazione solo parziale delle spese di lite.
8.1 Le spese di CTU invece dovranno definitivamente far carico su tutte le parti in egual quota come già stabilito dalla sentenza gravata, ciò in quanto l'accertamento tecnico si è dimostrato indispensabile ed indispensabilmente tale per tutte le parti, il cui esito ha visto in buona e sintetica sostanza prevalere le difese di e Pt_1 [...]
soltanto perché parte attorea non è riuscita a provare il proprio assunto fino in CP_2
fondo.
9. Quanto appena detto esclude che si possa addivenire ad una pronuncia ex art. 96 cpc nei confronti della Parte_2
10. Ricorre per l'appellante incidentale Controparte_7
la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come
[...]
modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
pagina 18 di 20 impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e quello incidentale proposto da ed Controparte_2
in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna la Controparte_7
al pagamento in favore di della complessiva somma di €.
[...] Parte_1
227.621,48 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 L. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento al soddisfo;
2. condanna la al pagamento in favore di Controparte_7
e di delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella Parte_1 Controparte_2
quota del 50%, compensando quella residua, spese che liquida nell'intero (100%) :
- in Euro 518,00 per spese, Euro 16.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15%, oltre IVA e CPA come per legge in favore di per il giudizio di primo Parte_1
grado e di Euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e
CPA come per legge in favore di per il giudizio di primo grado;
Controparte_2
- in Euro 777,00 + 27,00 per spese, Euro 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge in favore di per il Parte_1
giudizio di secondo grado e di Euro 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15%, oltre IVA e CPA come per legge in favore di per il giudizio Controparte_2
di secondo grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante incidentale pagina 19 di 20 di una somma pari all'importo del contributo Controparte_7
unificato.
Così deciso in Bologna il 29.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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