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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2945/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6607 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6133/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 6607 notificato in data 13.03.2025 per IMU 2021, notificato il 13.3.2025 dal Comune di Capaccio Paestum, in relazione a tre immobili siti alla Indirizzo_1, per un importo di 70 euro.
In particolare, con il primo motivo ha contestato la legittimità dell'imposizione sull'immobile di cui alla Dati_Catastali_1
, perché l'area, ricade nella zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum, con divieto di costruzioni entro la cinta muraria (zona G3, in cui il PRG) ed è dunque priva di ogni potenzialità edificatoria;
con altro motivo ha dedotto di aver già versato, a titolo di acconto e saldo, la somma di euro 124,00, addirittura superiore al dovuto, atteso che il Comune non avrebbe tenuto conto del fatto che egli è proprietario solo al
50% e di avere, perciò, diritto al rimborso dell'eccedenza.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha richiamato, quanto al primo motivo, l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui i vincoli insistenti su un'area fabbricabile, sebbene condizionino l'edificabilità concreta, non escludono l'applicazione del regime fiscale proprio dei suoli edificabili;
inoltre, i vincoli non eliminano il valore venale dell'area, ma ne influenzano la valutazione in quanto incidono sulla base imponibile.
Con riferimento al secondo motivo ha replicato che, nel computo dell'imposta, si è già tenuto conto della circostanza che il ricorrente è proprietario dell'area solo nella misura del 50% ed ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha prodotto un verbale di reclamo/mediazione del 21.3.2018, con il quale il Comune disponeva in autotutela l'annullamento dell'avviso di accertamento per IMU 2014 sulle stesse particelle con la motivazione che “eliminando l'imposizione sulla zona identificata come G3 (Dati_Catastali_1) risultano congrui i pagamenti”.
Né nell'atto impugnato, né in sede di controdeduzioni, poi, l'ente impositore ha spiegato quali siano gli elementi di novità per l'anno 2021 per discostarsi dalla decisione che, come si è visto, aveva ritenuto “non imponibile” la medesima particella;
il ricorrente, inoltre, ha prodotto n. 3 sentenze di accoglimento di questa
Corte Tributaria per TASI 2016 (sent. 1882/23), IMU 2018 (sent.4645/23) e IMU 2018 (sent. 1075/24), emesse a seguito di ricorsi proposti da Nominativo_1, proprietario dell'altro 50% tutte relative al medesimo immobile ed emesse sulla scorta delle risultanze del verbale di reclamo/mediazione prodotto in questa sede.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Capaccio Paestum al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 100,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Capaccio Paestum al pagamento delle spese di euro 100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2945/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6607 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6133/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 6607 notificato in data 13.03.2025 per IMU 2021, notificato il 13.3.2025 dal Comune di Capaccio Paestum, in relazione a tre immobili siti alla Indirizzo_1, per un importo di 70 euro.
In particolare, con il primo motivo ha contestato la legittimità dell'imposizione sull'immobile di cui alla Dati_Catastali_1
, perché l'area, ricade nella zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum, con divieto di costruzioni entro la cinta muraria (zona G3, in cui il PRG) ed è dunque priva di ogni potenzialità edificatoria;
con altro motivo ha dedotto di aver già versato, a titolo di acconto e saldo, la somma di euro 124,00, addirittura superiore al dovuto, atteso che il Comune non avrebbe tenuto conto del fatto che egli è proprietario solo al
50% e di avere, perciò, diritto al rimborso dell'eccedenza.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha richiamato, quanto al primo motivo, l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui i vincoli insistenti su un'area fabbricabile, sebbene condizionino l'edificabilità concreta, non escludono l'applicazione del regime fiscale proprio dei suoli edificabili;
inoltre, i vincoli non eliminano il valore venale dell'area, ma ne influenzano la valutazione in quanto incidono sulla base imponibile.
Con riferimento al secondo motivo ha replicato che, nel computo dell'imposta, si è già tenuto conto della circostanza che il ricorrente è proprietario dell'area solo nella misura del 50% ed ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha prodotto un verbale di reclamo/mediazione del 21.3.2018, con il quale il Comune disponeva in autotutela l'annullamento dell'avviso di accertamento per IMU 2014 sulle stesse particelle con la motivazione che “eliminando l'imposizione sulla zona identificata come G3 (Dati_Catastali_1) risultano congrui i pagamenti”.
Né nell'atto impugnato, né in sede di controdeduzioni, poi, l'ente impositore ha spiegato quali siano gli elementi di novità per l'anno 2021 per discostarsi dalla decisione che, come si è visto, aveva ritenuto “non imponibile” la medesima particella;
il ricorrente, inoltre, ha prodotto n. 3 sentenze di accoglimento di questa
Corte Tributaria per TASI 2016 (sent. 1882/23), IMU 2018 (sent.4645/23) e IMU 2018 (sent. 1075/24), emesse a seguito di ricorsi proposti da Nominativo_1, proprietario dell'altro 50% tutte relative al medesimo immobile ed emesse sulla scorta delle risultanze del verbale di reclamo/mediazione prodotto in questa sede.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Capaccio Paestum al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 100,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Capaccio Paestum al pagamento delle spese di euro 100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.