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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
OV PA, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1717/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 28/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ055E00779 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TKQ055D00779-2020 relativo al periodo d'imposta 2015 ed emesso a seguito segnalazione trasmessa dalla Guardia di Finanza di Roma nell'ambito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società “Società_1 S.p.A.” per gli anni d'imposta 2014-2018.
Nell'ambito di tale attività era emerso che la suddetta società aveva corrisposto a diversi lavoratori dipendenti – tra cui Resistente_1 - emolumenti di vario tipo indicati in busta paga come “rimborso spese forfettarie, rimborsi chilometrici, rimborso spese documentate, premi, trasferte Italia, indennità di funzione ecc.,” che l'Ufficio riteneva avessero natura di retribuzione ordinaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di FROSINONE, con sentenza n. 448/2022, accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che la mancata allegazione all'avviso impugnato del richiamato PVC della Guardia di Finanza, emesso nei confronti della società “Società_1 S.p.A.”, non consentiva di comprendere le piene ragioni della pretesa tributaria, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente. Condannava alle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Frosinone deducendo “Erronea decisione: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 comma 2 del DPR n. 600/1973
e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 del c.c. sull'onere della prova e dell'art. 24 della Costituzione”.
L'Agenzia ripropone quanto rappresentato nel giudizio di primo grado in ordine al motivo di parte ricorrente, assorbito in primo grado, ovvero “Sulla non sanzionabilità della condotta del Contribuente per carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 5 del d.lgs n. 472/1997”.
Si è costituito con controdeduzioni Resistente_1 rappresentando preliminarmente che, nelle more del procedimento, la società Soc. 2. – obbligato principale del rapporto tributario controverso - aveva aderito alla rottamazione quater ex art. 1, 231 L. 197/2022. Chiedeva pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 04.12.2025 la causa veniva rinviata al 22.01.2026, con ordinanza n. 2316/02/2025, per consentire all'Ufficio l'esame della documentazione riguardante la rottamazione invocata dal contribuente.
In data 23.12.2025 la Agenzia delle Entrate DP di Frosinone depositava memorie e repliche esponendo che la richiamata società "Società_1 Spa” per l'anno 2015 aveva prima richiesto la rateizzazione del ruolo definitivo;
decaduta dalla rateazione aveva poi aderito alla rottamazione quater ex art. 1 c. 231 L. 197/22 della stessa partita di ruolo riferita all'accertamento TK507M201512/2020 relativo al 2015, ma non aveva assolto regolarmente ai pagamenti, decadendo dai relativi benefici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, come esposto in narrativa, che l'istanza di rottamazione quater ex art. 1, 231 L. 197/2022 presentata da Società_1 spa non è andata a buon fine, poiché, come risulta dal controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate, la predetta società non ha effettuato regolarmente i pagamenti.
Nel merito l'appello è infondato. In mancanza di allegazione, all'avviso di accertamento in epigrafe impugnato dal contribuente, del PVC redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società datrice di lavoro, non può configurarsi in capo al contribuente l'onere di fornire la documentazione relativa alla quantificazione ed erogazione delle suddette indennità che deve essere conservata dal datore di lavoro, come invece affermato dall'appellante (v. pag.
8 dell'atto di appello).
L'avviso di accertamento privo di una congrua motivazione, ed in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata
" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.
L'atto impositivo risulta lacunoso riferendosi all' "esame della documentazione contabile della società" senza indicare e fornire gli elementi di prova in base ai quali le somme percepite da Resistente_1 costituiscano, secondo l'Ufficio, redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art.51 c.1 del DPR 917/86, come risulta a pagina
2 dell'avviso di accertamento impugnato, nonché come rilevato dalla stessa sentenza impugnata.
L'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, rigetta l' appello proposto da Ag.
Entrate Direzione Provinciale Frosinone. Condanna l'agenzia appellante alla refusione a favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio liquidate in euro 1.250,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 22 gennaio 2026
Il Giudice est. La Presidente
LA OV IA RO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
OV PA, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1717/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 28/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ055E00779 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TKQ055D00779-2020 relativo al periodo d'imposta 2015 ed emesso a seguito segnalazione trasmessa dalla Guardia di Finanza di Roma nell'ambito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società “Società_1 S.p.A.” per gli anni d'imposta 2014-2018.
Nell'ambito di tale attività era emerso che la suddetta società aveva corrisposto a diversi lavoratori dipendenti – tra cui Resistente_1 - emolumenti di vario tipo indicati in busta paga come “rimborso spese forfettarie, rimborsi chilometrici, rimborso spese documentate, premi, trasferte Italia, indennità di funzione ecc.,” che l'Ufficio riteneva avessero natura di retribuzione ordinaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di FROSINONE, con sentenza n. 448/2022, accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che la mancata allegazione all'avviso impugnato del richiamato PVC della Guardia di Finanza, emesso nei confronti della società “Società_1 S.p.A.”, non consentiva di comprendere le piene ragioni della pretesa tributaria, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente. Condannava alle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Frosinone deducendo “Erronea decisione: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 comma 2 del DPR n. 600/1973
e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 del c.c. sull'onere della prova e dell'art. 24 della Costituzione”.
L'Agenzia ripropone quanto rappresentato nel giudizio di primo grado in ordine al motivo di parte ricorrente, assorbito in primo grado, ovvero “Sulla non sanzionabilità della condotta del Contribuente per carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 5 del d.lgs n. 472/1997”.
Si è costituito con controdeduzioni Resistente_1 rappresentando preliminarmente che, nelle more del procedimento, la società Soc. 2. – obbligato principale del rapporto tributario controverso - aveva aderito alla rottamazione quater ex art. 1, 231 L. 197/2022. Chiedeva pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 04.12.2025 la causa veniva rinviata al 22.01.2026, con ordinanza n. 2316/02/2025, per consentire all'Ufficio l'esame della documentazione riguardante la rottamazione invocata dal contribuente.
In data 23.12.2025 la Agenzia delle Entrate DP di Frosinone depositava memorie e repliche esponendo che la richiamata società "Società_1 Spa” per l'anno 2015 aveva prima richiesto la rateizzazione del ruolo definitivo;
decaduta dalla rateazione aveva poi aderito alla rottamazione quater ex art. 1 c. 231 L. 197/22 della stessa partita di ruolo riferita all'accertamento TK507M201512/2020 relativo al 2015, ma non aveva assolto regolarmente ai pagamenti, decadendo dai relativi benefici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, come esposto in narrativa, che l'istanza di rottamazione quater ex art. 1, 231 L. 197/2022 presentata da Società_1 spa non è andata a buon fine, poiché, come risulta dal controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate, la predetta società non ha effettuato regolarmente i pagamenti.
Nel merito l'appello è infondato. In mancanza di allegazione, all'avviso di accertamento in epigrafe impugnato dal contribuente, del PVC redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società datrice di lavoro, non può configurarsi in capo al contribuente l'onere di fornire la documentazione relativa alla quantificazione ed erogazione delle suddette indennità che deve essere conservata dal datore di lavoro, come invece affermato dall'appellante (v. pag.
8 dell'atto di appello).
L'avviso di accertamento privo di una congrua motivazione, ed in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata
" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.
L'atto impositivo risulta lacunoso riferendosi all' "esame della documentazione contabile della società" senza indicare e fornire gli elementi di prova in base ai quali le somme percepite da Resistente_1 costituiscano, secondo l'Ufficio, redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art.51 c.1 del DPR 917/86, come risulta a pagina
2 dell'avviso di accertamento impugnato, nonché come rilevato dalla stessa sentenza impugnata.
L'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, rigetta l' appello proposto da Ag.
Entrate Direzione Provinciale Frosinone. Condanna l'agenzia appellante alla refusione a favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio liquidate in euro 1.250,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 22 gennaio 2026
Il Giudice est. La Presidente
LA OV IA RO