Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6315 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 13.1.2025 tra (cod. fisc. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore pro tempore, avv. prof. Daniele Umberto Santosuo- sso, elettivamente domiciliato in Roma, via Collegiove n. 1/A, presso lo stu- dio dell'avv. Pierpaolo Longo, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 8.1.2025;
-appellante- e
(cod. fisc. ), elettiva- Controparte_1 CodiceFiscale_1 mente domiciliata in Roma, via Po n. 43, presso lo studio dell'avv. Cesare Massimo Bianca, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Pietro Sirena e dall'avv. Diana Panzica per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-appellata- OGGETTO: Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adìta, contrariis reiectis, per tutte le ragioni dedotte in narrativa:
- in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva del Sig Pt_2
ad agire per conto de;
[...] Parte_1
- nel merito, decidere la controversia secondo giustizia.
-(…) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal per carenza della legittimazione attiva del Parte_1 Parte_1 medesimo essendo stato statuito dalla sentenza n. 16929 del 2012 del Tri- bunale di Roma, confermata dalla sentenza resa da Codesta Corte di Appello n. 5483/2016, definitivamente accertata dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 24590/2019 pubblicata il 2 ottobre 2019, che esso è sciolto fin dal 2009, nonché per carenza di legittimazione processuale rap- presentativa del Signo;
Parte_2
-nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi diffusamente esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 4625/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nella per- sona del Dott. Sebastiano Lelio Amato in data 1° marzo 2019”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14.1.2015 Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22952/2014 emesso dal Tribunale di Roma il 10.10.2014 (e notificato il 16.12.2014), con cui le è stato ingiunto di pagare al la somma di € Parte_1
5.679,06, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quali oneri consortili di gestione ordinaria, e segnatamente per il servizio di vigilanza relativo agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. In particolare, l'opponente ha dedotto: (i) la sopravvenuta dichiarazione di scio- glimento del e la conseguente carenza di legittimazione ad agire Parte_1 dello stesso;
(ii) il difetto di legittimazione ad agire del legale rappresentante del , , stante la sua ineleggibilità alla carica di Presi- Parte_1 Parte_2 dente;
(iii) che i servizi e le prestazioni di cui è stato domandato il pagamento non erano stati effettuati dal opposto, bensì dal Parte_1 Parte_3
, quantomeno a partire dall'anno 2002 (e, quindi, per tutti gli anni
[...] oggetto dell'ingiunzione opposta); (iv) che le delibere consortili, sulla scorta delle quali è stato dedotto il credito azionato in sede monitoria, erano state
2 annullate dal Tribunale di Roma, oltre a non essere mai state comunicate o rese note all'opponente; (v) che, in ogni caso, il diritto a percepire i contributi consortili era prescritto, essendo decorso il termine di cui all'art. 2948, n.4 c.c..
Si è costituito nel giudizio di primo grado il , che ha Parte_1 dedotto l'infondatezza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da
[...]
e, pertanto, ha concluso per il rigetto della stessa. Controparte_1
Con sentenza n. 4625/2019 emessa in data 1°.
3.2019 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha accolto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. pro- posta da e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 condannando il opposto al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello il
[...]
, che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso come Parte_4 segue: “Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del qui proposto gravame ed in riforma della impugnata sentenza così prov- vedere: .
1. dichiarare, gradatamente, inammissibili ed infondate le domande attrici come proposte in primo grado tanto in punto di impugnativa di deli- bera che di opposizione ex art. 645 c.p.c.; .
2. revocare, per l'effetto, la sta- tuizione ivi assunta e qui gravata di inefficacia delle impugnate delibere e di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
.
3. onerare le parti appellate delle spese del doppio grado di giudizio oltre alla maggiorazione per spese ge- nerali ed alla rivalsa IVA e CPA”.
Si è costituita nel presente grado di giudizio che ha Controparte_1 dedotto l'infondatezza delle censure svolte dall'appellante, riproponendo i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 22952/2014 emesso dal Tri- bunale di Roma il 10.10.2014, non esaminati dal giudice di prime cure per avere deciso la causa sulla base della ragione più liquida, e ha concluso come in epigrafe.
In data 8.1.2025 si è costituito nel presente grado di giudizio, dichiarando di svolgere intervento ex art. 344 c.p.c., il Controparte_2
, in persona del liquidatore, l'avv. prof. Daniele Umberto Santosuosso,
[...] nominato con decreto del Tribunale di Roma in data 1°.12.2021 (v. doc. n.
5 – costituzione del in data 8.1.2025), che ha dedotto come San- Parte_1 dro Fiocco non fosse legittimato a rappresentare il appellante, e Parte_1
3 come il liquidatore non avesse mai ratificato il suo operato, tanto meno l'azione giudiziale nei confronti di e, quindi, come a Controparte_1
“causa dell'indisponibilità del sig ” non fosse stato possibile effettuare Pt_2 il “passaggio di consegne” al liquidatore, il quale non disponeva dunque di tutta la documentazione della società, tra cui quella relativa ai contenziosi pendenti;
e ha concluso, nel merito dell'impugnazione proposta, perché que- sta Corte voglia “decidere la controversia secondo giustizia”. Quanto alle spese di lite del presente grado, il ha chiesto che, “in caso di Parte_1 soccombenza del , vorrà l'Ecc.ma Corte Parte_1 compensarle nei confronti dell'associazione rappresentata dal Liquidatore e al contempo addebitarle ai sensi dell'art. 94 c.p.c. al Sig ”. Pt_2
2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata da Controparte_1
L'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio ratione temporis, dopo l'affermazione per cui “L'appello deve essere motivato”, precisa che
“La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che l'impu- gnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. civ., SS.UU., ord. 13.12.2022, n. 36481; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 30.5.2018, n. 13535; Cass. civ., SS.UU. 16.11.2017, n. 27199).
Ciò osservato, nel caso in esame il appellante ha rispettato quanto Parte_1 prescritto dall'art. 342 c.p.c. Anche solo dalla sintesi dei motivi di appello, riportata di seguito, è possibile evincere chiaramente quali siano le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni poste a base delle censure svolte e l'incidenza dei vizi denunciati sulla decisione. Come ha chiarito la Suprema Corte, l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto, anche in assenza di una formalistica enunciazione, qualora le argomentazioni
4 contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. civ., Sez. III,
18.9.2015, n. 18307).
3. Nel costituirsi nel presente giudizio di appello, ha Controparte_1 eccepito la carenza di legittimazione ad agire del appellante, non- Parte_1 ché il difetto di legittimazione processuale di , stante la sua Parte_2 ineleggibilità alla carica di Presidente, e comunque la mancanza in capo allo stesso di qualsivoglia potere di ordinaria o straordinaria amministrazione.
Anche lo stesso , con la comparsa depo- Parte_1 sitata in data 8.1.2025, ha dedotto che “il Sig non è soggetto legit- Pt_2 timato a rappresentare il ”, e ciò in ra- Parte_1 gione dell'avvenuta nomina a liquidatore dell'avv. prof. Daniele Umberto San- tosuosso con decreto del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 1°.12.2021, confermata da questa Corte, a seguito di proposizione di reclamo proprio da parte di , con ordinanza in data Parte_2
21.10.2022.
3.1. Non è possibile dedurre – come fa l'odierna appellata – il difetto di rappresentanza del in capo a in ragione Parte_1 Parte_2 del fatto che questi era ineleggibile alla carica di Presidente, e quindi non poteva agire in giudizio nei confronti di anche propo- Controparte_3 nendo l'appello in esame.
Lo Statuto del appellante prevede: (a) all'art. 15, co. 1: “il Presi- Parte_1 dente de è eletto dall'Assemblea dei Delegati tra i cinque membri Parte_1 che nella precedente votazione sono risultati eletti membri del Consiglio di Amministrazione”; (b) all'art. 13, co. 1: “il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei Delegati fra i Delegati stessi”; (c) all'art. 11, co. 4: “possono essere eletti Delegati i consorziati, i loro rappresentanti e i loro mandatari speciali”. La nomina di Parte_2 prima a componente del Consiglio di Amministrazione del Controparte_4 sia e, quindi, a Presidente dello stesso è avvenuta in conformità a quanto previsto nelle suddette disposizioni statutarie e non risulta essere stata im- pugnata, a quanto allegato e documentato in atti.
Quanto alla sentenza n. 17759/2008 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 12.9.2008, che aveva dichiarato la decadenza di
5 dalla carica di Presidente del (v. doc. n. Parte_2 Parte_1
5 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), su cui - sostan- zialmente - si fonda l'eccezione sollevata da non è Controparte_3 provato che sia passata in giudicato, e quindi che sia divenuta efficace la dichiarata decadenza. Neanche tale circostanza è pacifica, poiché parte ap- pellante ha allegato che è stata impugnata innanzi a questa Corte d'Appello, che con la sentenza n. 5748/2015 pubblicata il 16.10.2015, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e, quindi, della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio, rimettendo la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c.
3.2. Non è possibile ritenere, poi, che, con il deposito della memoria in data
8.1.2025, il abbia spiegato intervento di Parte_1 terzo nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., come pure dichiara. Infatti, il non è un soggetto terzo, come Parte_1 tale legittimato ad esperire opposizione di terzo (e dunque a intervenire in appello), ma è sic et simpliciter la parte appellante, ed è rappresentata oggi, anche nel presente giudizio, dal suo liquidatore, così come prima della no- mina di questi era rappresentato dal suo Presidente, nonché legale rappre- sentante, come si è chiarito sopra.
In altri termini, la parte che ha dichiarato (ed erroneamente inteso) di spie- gare intervenuto nel presente giudizio è, in verità, la stessa che ha introdotto il giudizio di appello, e prima ancora quella che ha agito in sede monitoria per la condanna di al pagamento degli oneri derivanti Controparte_3 dall'espletamento del servizio di sorveglianza per le annualità dal 2005 al
2012. Al contempo, il è rappresentato dal suo liquidatore, l'avv. Parte_1 prof. Daniele Umberto Santosuosso, soltanto dalla nomina di questi, con de- creto del 1°.2.2021, e quindi non è possibile affermare che in ragione della nomina del liquidatore non potesse rappresentare il Consor- Parte_2 zio appellante nel presente giudizio.
4. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado circa l'inefficacia delle delibere consortili in quanto annullate in separati giudizi. Il appellante deduce, nello specifico, Parte_1 che il giudice monocratico del Tribunale di Roma avrebbe errato a ritenere sussistente l'“annullamento di tutte le delibere consortili azionate con il
6 decreto ingiuntivo opposto, come da sentenze pronunciate da questo tribu- nale all'esito dei relativi giudizi d'impugnazione”, atteso che “sussiste effet- tiva, vera e conclamata la avvenuta riforma delle sentenze di annullamento delle delibere dell'Assemblea dei Delegati de , da parte Parte_1 della Corte di Appello di Roma”. E allega quali sarebbero le decisioni di que- sto giudicante che avrebbero annullato le sentenze di primo grado sulla scorta delle quali il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo op- posto e rigettato la domanda di condanna proposta dal opposto. Parte_1
Il motivo sopra riassunto, che nell'ordine logico delle questioni deve essere esaminato prima degli altri due, non è fondato.
4.1. Il decreto ingiuntivo richiesto dall'amministratore di condominio (ovvero, come nel caso in esame, di consorzio di urbanizzazione, a cui trovano appli- cazione le disposizioni in materia di condominio, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza: cfr. Cass. civ., Sez. II, 4.12.2007, n. 25289; Cass. civ., Sez. II, 15.10.2018, n. 25673), a norma dell'art. 63 disp. att. c.c., per il pagamento delle spese comuni, trova il proprio fondamento nella de- libera dell'assemblea che ha approvato e ripartito queste ultime. Ne conse- gue che la rimozione della delibera stessa, vuoi in forza di revoca da parte sempre dell'assemblea che l'aveva adottata vuoi per effetto di annullamento giurisdizionale, determina la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo di credito azionato e che, pertanto, il giudice, investito dell'opposizione al sud- detto decreto, la deve accogliere.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impu- gnazione, ex art. 1137, secondo comma, cod.civ., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione” (così Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 24.3.2017, n. 7741; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 14.11.2012, n. 19938). Principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di comunione e condominio, ma espressivo di un'esi- genza più generale e immanente al sistema delle impugnazioni (per es., an- che in materia societaria), posto che non è richiedibile con il procedimento monitorio il pagamento di un credito il cui titolo negoziale giustificativo
7 derivante da un deliberato sociale sia stato posto nel nulla giudizialmente tramite altra impugnazione giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22.11.2021,
n. 35847; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.2.2024, n. 5235).
In altri termini, la pronuncia di annullamento (così come la declaratoria di nullità) ha effetto rispetto a tutti i soggetti coinvolti nella compagine condo- miniale, consortile, associativa o societaria, sembrando così porsi in contra- sto con quanto dispone l'art. 2909 c.c., secondo il quale il giudicato fa stato, a ogni effetto, tra le sole parti del giudizio. In realtà, è la stessa natura della delibera che, in quanto atto collegiale riconducibile all'organizzazione cui aderiscono tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea, come, nel caso fisiologico, è vincolante per la medesima organizzazione nella propria inte- rezza (e, quindi, anche per i convocati assenti e per l'eventuale minoranza dissenziente), così nel caso patologico, resta travolta nei confronti di tutti i componenti della compagine.
Ne consegue che, nel caso in esame, non assume alcuna rilevanza la circo- stanza per cui l'annullamento delle delibere che impongono ai consorziati per il servizio di vigilanza sia intervenuto in un giudizio in cui non era parte avendo la sentenza di annullamento effetto nei con- Controparte_3 fronti di tutti i soggetti indicati come debitori nelle delibere stesse, conte- nenti l'approvazione del bilancio sia preventivo che consuntivo.
4.2. Ciò chiarito, il giudice di prime cure ha rilevato che le delibere consortili poste a fondamento di parte del credito azionato in via monitoria sono state annullate.
Dall'esame della documentazione prodotta da emerge Controparte_3 che: (a) le delibere n. 129/2005 del 16.11.2005 e n. 130/2006 del 4.12.2006 sono state annullate con sentenza n. 17253/2012 emessa dal
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 17.9.2012 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio); (b) le delibere n.
132/2007 del 29.11.2007, n. 133/2008 del 30.12.2008 e n. 134/2009 del 22.12.2009 sono state annullate con sentenza n. 14470/2014 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 4.7.2014 (v. doc. n.
8 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio); (c) le delibere n. 132/2007 del 29.11.2007 e n. 134/2009 del 22.12.2009 sono state an- nullate anche con sentenza n. 24058/2014 emessa dal Tribunale di Roma,
8 in composizione monocratica, il 3.12.2014 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Inoltre, lo stesso deduce, nel Parte_1 proporre appello, che la delibera n. 135/2009 è stata annullata dalla sen- tenza n. 14969/2015 emessa dal Tribunale di Roma.
Peraltro, non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'odierno appellante circa l'annullamento giudiziale di dette delibere, quanto a quelle che impo- nevano oneri dall'anno 2005 al 2009, ancora prima dell'introduzione del giudizio di primo grado. Anche con il terzo motivo di appello, sopra rias- sunto, si deduce semmai come non sia possibile ritenere sussistente il pre- supposto della disposta revoca del decreto ingiuntivo, e quindi del rigetto della domanda di condanna proposta dal , vale a dire il mancato Parte_1 passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento o la loro inefficacia rispetto all'odierna appellata perché rimasta estranea ai relativi giudizi.
Con riguardo, invece, alle delibere n. 135 del 2010, n. 136 del 2011, n. 137 del 2012 e n. 138 del 2013, che non è stato documentato dall'appel- lata siano state annullate, assume rilevanza lo scioglimento del a Parte_1 decorrere dal 2009 accertato con la sentenza n. 16929/2012 emessa dal Tribunale di Roma, (decisione confermata da questa Corte con la sentenza n.
5483/2016 del 19.9.2016, a sua volta confermata dalla sentenza n. 24590/2019 emessa dalla Corte di Cassazione in data 2.10.2019, come documentato in atti). Infatti, le delibere assunte dal 2009 sono state emesse da soggetto ormai privo del potere di deliberare e approvare i bilanci e i relativi piani di riparto.
5. Restano assorbiti, pertanto:
- il primo motivo di appello, con cui il censura la sen- Parte_1 tenza di primo grado per omessa valutazione della sua eccezione di impro- ponibilità e improcedibilità dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 22952/2014 emesso Controparte_3 dal Tribunale di Roma il 10.10.2014, atteso che lo Statuto del Parte_1
prevedeva un diverso meccanismo di impugnazione delle delibere, e
[...] non potendo dunque trovare applicazione quanto disposto dall'art. 1137
c.c.
- il secondo motivo di appello, con cui si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere omesso di valutare, ritenendola assorbita, l'eccezione
9 di inammissibilità dell'impugnazione dei bilanci, perché tardiva, sollevata dal opposto. In particolare, l'appellante deduce che l'originaria oppo- Parte_1 nente (odierna appellata) sarebbe venuta a conoscenza delle delibere con- sortili, in ragione delle quali sono derivati oneri a suo carico, con la lettera di messa in mora inviatale dal , e non soltanto a seguito della no- Parte_1 tifica del decreto ingiuntivo opposto, come dedotto dalla stessa nel proporre opposizione.
Il divieto da parte del appellante di richiedere la condanna di Parte_1 [...]
a pagare quanto previsto da delibere poste nel nulla dall'au- CP_3 torità giudiziaria, anche se con decisioni non ancora passare in giudicato, ovvero ancora l'impossibilità di disporre i pagamenti in questione dopo la messa in liquidazione, prevale logicamente, oltre che giuridicamente, su un'eventuale tempestività dell'impugnazione delle deliberazioni in questione da parte dell'odierna appellata, nonché sulla stessa ammissibilità dell'impu- gnazione proposta “direttamente” innanzi all'autorità giudiziaria, in viola- zione di una previsione statutaria, come anche sulle ulteriori questioni poste dall'originaria opponente ex art. 645 c.p.c. e riproposte nel costituirsi nel giudizio di primo grado.
5. Il chiede – come si accennato sopra – Parte_1 che le spese del presente grado di giudizio vengano poste a carico di Pt_2
, ai sensi dell'art. 94 c.p.c.
[...]
Al riguardo, l'appellante deduce che nonostante il liquidatore avesse diffi- dato il precedente legale rappresentante a rinunciare ai giudizi pendenti, questi non lo abbia fatto. E che, “Non essendo l'appello stato abbandonato da colui che si professa essere il legale rappresentante de Controparte_4 sia nonostante la nomina giudiziale del Liquidatore (peraltro confermata in sede di reclamo), è chiaro che l'unico soggetto che ha provocato la necessità di definire la presente controversia è il Sig. ed è solo lui che, in caso Pt_2 di soccombenza, dovrà essere condannato a rifondere le spese sia all'appel- lata che a ”. Parte_1
A prescindere dal rilievo per cui non avrebbe potuto rinun- Parte_2 ciare agli atti o all'azione del presente giudizio una volta che era intervenuta la nomina del liquidatore, ma era semmai quest'ultimo l'unico soggetto ormai legittimato a rappresentare il , quello che viene dedotto dal Parte_1
10 appellante è che l'impossibilità per il liquidatore di rinunciare al Parte_1 presente giudizio è conseguito al mancato passaggio delle consegne da parte del precedente legale rappresentante, circostanza quest'ultima allegata e documentata (v. all. n. 9 del fascicolo di parte appellante – costituzione in data 8.1.2025). Tuttavia, non si può non osservare come, una volta avuta conoscenza del presente giudizio, con la comparsa in data 8.1.2025 il Con- sorzio non abbia rinunciato agli atti o all'azione, ma si sia rimesso a quanto di giustizia in ordine al merito dell'impugnazione proposta, preoccupandosi delle spese del giudizio. E che le vicende relative al rapporto tra l'ex Presi- dente del e il liquidatore nominato dall'Autorità giudiziaria sono Parte_1 estranee all'oggetto del presente giudizio e potranno essere oggetto di va- glio in altra sede.
In ogni caso, l'art. 94 c.p.c., il quale contempla la condanna alle spese, even- tualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, in mancanza di distinzione fra rappresentanza in senso stretto e rappresen- tanza organica, anche dell'amministratore di una società), postula la ricor- renza di “gravi motivi”, da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale pru- denza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, co. 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., SS.UU., 6.10.1988, n. 5398).
Tali “gravi motivi” richiesti dall'art. 94 c.p.c. non però sono ravvisabili nel caso in esame, proprio in ragione di quanto allegato e documentato dal
[...]
nel chiederla (e sopra riportato). Infatti, la “diffida” da parte del liqui- Pt_4 datore è intervenuta, di necessità, soltanto dopo la sua nomina, quindi quando il presente giudizio era già stato introdotto.
Peraltro, come si è accennato sopra, parte appellante non ha svolto alcuna attività nel presente grado di giudizio fino al deposito della comparsa in data 8.1.2025.
6. In conclusione, l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 4625/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, in data 1.3.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
11 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dal av- Parte_1 verso la sentenza n. 4625/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, in data 1°.3.2019; condanna il a rimborsare a Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 13.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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