Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] al Lambro il Parte_1 C.F._1
24.11.1964,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. Arcangela Spagnuolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 14/12/1996; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vedano al
Lambro, anno 1996, atto n. 36, parte 2, serie A
• ordinare al Comune di Vedano al Lambro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) L'abitazione sita in Lissone Via Archimede n. 88 di proprietà esclusiva della SI.ra Parte_2
è assegnata alla stessa che vi abiterà unitamente alla figlia fino a quando
[...] Persona_1 quest'ultima avrà raggiunto l'indipendenza economica;
2) La figlia minorenne viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre in Via Archimede n. 88 Lissone;
-a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, prelevandole a casa della madre e riaccompagnandole a scuola;
-nelle settimane che terminano con week end di spettanza materna per un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (il pomeriggio sarà individuato all'inizio di ogni anno scolastico);
-per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il periodo dal giorno successivo al termine delle lezioni scolastiche al pomeriggio del 30 dicembre con quello del pomeriggio del 30 dicembre al giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche;
-per le vacanze pasquali ad anni alterni;
-per tre settimane anche non continuative durante le vacanze estive, in periodi da concordare con la madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
-per le vacanze minori ed i “ponti” scolastici secondo il principio di alternanza al fine settimana di spettanza. I genitori si comunicheranno reciprocamente e tempestivamente le destinazioni di vacanza con la figlia.
4) Il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
, minorenne, la somma mensile pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) da
[...] corrispondere in via anticipata entro e non oltre il 5 di ogni mese a favore della SI.ra Parte_2
. Il SI. presta il proprio consenso a che la SI.ra
[...] Parte_1 Parte_2 continui a percepire l'assegno unico previsto per i figli a carico.
5) Le spese straordinarie (così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Monza, che si intende qui integralmente richiamato) da sostenere in favore della figlia , saranno Persona_1 previamente condivise e concordate tra i ricorrenti mediante comunicazione scritta via e-mail e verranno suddivise al 50%.
6) Dichiarare che le parti hanno già regolato in sede di separazione tutti i loro rapporti patrimoniali e di dare-avere, e che non hanno altro a pretendere reciprocamente in ragione del pregresso vincolo coniugale.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 30.03.2022 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Vedano al Lambro in data 14.12.1996 (atto n. 36, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Vedano al Lambro), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vedano al Lambro, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.02.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti