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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 30/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Parte_1 P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3 tutti in proprio e nella loro qualità di congiunti ed eredi, rispettivamente figlia e nipoti della IG.ra
, nata a [...] in data [...] e deceduta in data Persona_1
3.04.2018, con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCA GERMANA', CHIARA GHIBAUDO, STEFANO BERTONE, RENATO AMBROSIO
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La difesa appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello, chiedendo di dichiarare la estinzione del giudizio a spese compensate, in seguito al raggiungimento di accordi in tal senso con le controparti, documentati nell'atto di transazione depositato.
E' stato depositato l'atto transattivo, in cui, per quanto interessa ai fini del presente provvedimento, sia il Ministro, rappresentato dal Capo Dipartimento del Dipartimento della Prevenzione e Controparte_4
che le controparti e Controparte_5 Controparte_1 CP_2 CP_3 rappresentati dai difensori muniti di adeguata ed ampia procura, hanno rinunciato espressamente agli atti del giudizio in corso e al rimborso delle spese dell'appello, con efficacia immediata.
pagina 1 di 2 Non vi sono altre parti costituite che abbiano interesse ad esprimere, o accettare, la rinuncia.
Dunque, deve solo dichiararsi la estinzione del giudizio, ex art.306 cpc, a spese compensate, come richiesto e consentito dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara estinto il giudizio in grado di appello, e ne compensa le spese.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 30/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Parte_1 P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3 tutti in proprio e nella loro qualità di congiunti ed eredi, rispettivamente figlia e nipoti della IG.ra
, nata a [...] in data [...] e deceduta in data Persona_1
3.04.2018, con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCA GERMANA', CHIARA GHIBAUDO, STEFANO BERTONE, RENATO AMBROSIO
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La difesa appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello, chiedendo di dichiarare la estinzione del giudizio a spese compensate, in seguito al raggiungimento di accordi in tal senso con le controparti, documentati nell'atto di transazione depositato.
E' stato depositato l'atto transattivo, in cui, per quanto interessa ai fini del presente provvedimento, sia il Ministro, rappresentato dal Capo Dipartimento del Dipartimento della Prevenzione e Controparte_4
che le controparti e Controparte_5 Controparte_1 CP_2 CP_3 rappresentati dai difensori muniti di adeguata ed ampia procura, hanno rinunciato espressamente agli atti del giudizio in corso e al rimborso delle spese dell'appello, con efficacia immediata.
pagina 1 di 2 Non vi sono altre parti costituite che abbiano interesse ad esprimere, o accettare, la rinuncia.
Dunque, deve solo dichiararsi la estinzione del giudizio, ex art.306 cpc, a spese compensate, come richiesto e consentito dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara estinto il giudizio in grado di appello, e ne compensa le spese.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 2 di 2