Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5243 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n 5243/2024 RG, promossa con ricorso depositato il 19.9.2024 da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BROGLIA FABIO del foro di Vercelli;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RODESCHINI MARIA RAFFAELLA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI le parti hanno concluso con l'accordo assunto all'udienza del 28.1.25
FATTO E DIRITTO
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la resistente il 08/09/1984 nel Comune di VILLONGO (BG). Controparte_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di avere avuto due figlie dal matrimonio, nata il [...] e nata il [...], oggi maggiorenni ed Per_1 Per_2
autonome, e di essersi separato consensualmente dalla moglie come da omologa del
20.7.2016, previa comparizione avanti al Presidente del Tribunale il 6.7.2016, evidenziando che da tale data la convivenza non era più ripresa, che la comunione di vita affetti non si era ricostituita e che pertanto era decorso il termine per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Riportava la rispettiva situazione economico-finanziario e asseriva che la moglie avrebbe avuto la pensione, oltre ad aver ricevuto, per eredità, un immobile. Concludeva così chiedendo la pronuncia di stato e dichiarandosi disposto a versare, a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di € 400,00.
Si costituiva la resistente che si soffermava sul fatto che già in seno alla separazione consensuale le parti si erano accordate per riconoscere a suo favore l'importo di €
700,00 mensile , ricordando come durante il matrimonio, durato 32 anni, ella era stata di fatto il riferimento per la famiglia, dopo aver sottolineato la favorevole condizione economica del marito, chiedeva un assegno divorzile di € 1.063,80, evidenziando che negli anni nessuna rivalutazione monetaria il marito aveva corrisposto nell'assegno di mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione le parti raggiungevano un accordo, in particolare dando atto la resistente di rinunciare a richiedere il rimborso per il mancato aggiornamento ISTAT e accordandosi per un assegno divorzile di € 750,00 mensile .
Il Giudice delegato faceva proprio l'accordo e rimetteva le parti immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (19.9.2024) ben più del termine semestrale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, terminata con la omologa del
20.7.2016; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (ud.
6.7.2016) è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e pronunciare, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio come in dispositivo.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge e pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898.
L'assegno divorzile concordato tra le parti appare equo in base alle condizioni del ricorrente e alla durata del matrimonio.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
VILLONGO (BG) in data 08/09/1984 fra i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] e CP_1
, nata a [...] il [...] ;
[...]
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di VILLONGO (BG) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio (atto n.
11, Parte II, Serie A, Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1984);
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il 15 di ogni mese , a titolo di assegno divorzile l'importo di € 750,00 oltre rivalutazione monetaria ISTAT annuale;
- dà atto che la resistente rinuncia a richiedere il rimborso per il mancato versamento dell'aggiornamento Istat sull'assegno di mantenimento di cui alla separazione;
- le parti danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro;
- spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 29.1.2025.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino