Decreto cautelare 20 maggio 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 04/06/2025, n. 10903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10903 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10903/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05411/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5411 del 2022, proposto da
Progettomondo Movimento Laici America Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Stajano, Ciro Cafiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ernesto Stajano in Roma, via Sardegna n.14;
contro
Agenzia Italiana per la Cooperazione Allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cooperazione e Sviluppo Ong – Onlus, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo n. 13 del 16 marzo 2022 con cui l’Amministrazione ha escluso dalla graduatoria provvisoria del lotto n. 2 l’iniziativa presentata dall’odierna ricorrente;
- del parere negativo espresso dalla Rappresentanza Diplomatica alla realizzazione del progetto dell’odierna ricorrente;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con atto depositato il 24.4.2025 è stata prodotta una dichiarazione di rinuncia al ricorso;
- all’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento del 30.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
- la rinuncia può considerarsi ritualmente formulata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.;
- alla rinuncia consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c), c.p.a.;
- in considerazione della definizione in rito della controversia e tenuto conto di tutte le circostanze, le spese di lite debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Domenico De Falco, Presidente FF
Elena Daniele, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO