Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 dicembre 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 dicembre 2023 |
Commentari • 130
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2. Le ordinanze di rimessione: presunzione assoluta e profili di incostituzionalità Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, il Tribunale del riesame di Benevento sollevava, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, di tale codice, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l'organo delegato per …
Leggi di più… - 5. Raffaele Marino, Autore presso ilDirittoRaffaele Marino · https://ildiritto.it/ · 18 ottobre 2024
Stalking: terminologia e definizione Reato di stalking: con il termine inglese «stalking» vengono indicate una serie di azioni, ripetute nel tempo, che hanno caratteri di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e/o di comunicazione e che suscitano nel destinatario ansia, preoccupazione e timore. Il termine, privo di un esatto corrispettivo nella lingua italiana, in inglese ha origine venatoria ed è particolarmente efficace nel descrivere il comportamento, tipico del cacciatore, del seguire, braccare e cacciare una preda. Al di fuori dell'ambito venatorio, esso indica quei comportamenti molesti, o addirittura francamente persecutori, descritti anche in ambiti diversi da quello …
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Giurisprudenza • 82
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/08/2025, n. 29609Provvedimento: In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE PIERLUIGI DI STEFANO Sent. n. sez. 822/2025 CC - 23/05/2025 R.G.N. 12203/2025 NI RI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il proprio difensore, ha impugnatol'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani in data 31 marzo 2025 in relazione ai reati di maltrattamenti, aggravato dall'avere commesso il fatto in presenza di minori, ai sensi dell'art. 572, commi 1, 2, 5, cod. pen., e dalla recidiva …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2025, n. 8379Provvedimento: 'n caso di diffusione det presente provvedimento 08379-25 omettano le generalità e gli altri chi identicativi, norma dell'art. 52 d.lgs. 100/200 in quanto □ disposto d'ufficio 7 De richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA talle legge In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dum QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA PEZZULLO Presidente - Sent. sez. n. 151/2025 EI RI NG HI CC 29/01/2025 - LU ST R.G.N. 38213/2024 RI EL ME RO DA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES ME nato il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la …Leggi di più...
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- art. 8 l. 241/1990·
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- 4. TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 53Provvedimento: Pubblicato il 16/02/2026 N. 00053/2026 REG.PROV.COLL. N. 00329/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 329 del 2025, proposto da sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati DA Bacchetta e Linda Giaccaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'interno, Questura di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; nei confronti …Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 26/06/2025, n. 12744Provvedimento: Pubblicato il 26/06/2025 N. 12744/2025 REG.PROV.COLL. N. 02606/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2606 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno e Questura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Rafforzamento delle misure in tema
di ammonimento e di informazione alle vittime 1. All' articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »; b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »; c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
« 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell' articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ». 2. Dopo l' articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , e' inserito il seguente:
« Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica). - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne da' comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 , puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ». 3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all' articolo 612-bis del codice penale , introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale »;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »; b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, » e le parole: « 609-octies o 612-bis del codice penale , introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale ». NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l' articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica). - 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale , nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , come modificato dal presente decreto.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell' articolo 218 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 .
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere , comprendente il monitoraggio sulla fattibilita' tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all' articolo 275-bis del codice di procedura penale , che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981 .
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell' articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.».
- Si riportano gli articoli 8 e 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , come modificati dalla presente legge:
«Art. 8 (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e' proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale , la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.».
«Art. 11 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori). - 1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale , hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.». - Art. 2. Potenziamento delle misure di prevenzione 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice »; b) all'articolo 6:
1) al comma 3-bis, le parole: « la disponibilita' dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilita' tecnica »;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
« 3-ter. Quando la sorveglianza speciale e' applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilita' tecnica, con le particolari modalita' di controllo previste dall' articolo 275-bis del codice di procedura penale . Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette, la durata della misura non puo' essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all' articolo 275-bis del codice di procedura penale , la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalita' di controllo di cui al secondo periodo, non puo' essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica dell'applicazione delle predette modalita' di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo »; c) all'articolo 8, comma 5:
1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera c), »;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone.
Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni »; d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravita', il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo' disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalita' di controllo previste dall' articolo 275-bis del codice di procedura penale , previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle citate modalita' di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni »; e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto e' consentito anche fuori dei casi di flagranza ». 2. All' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , dopo le parole: « violenza di genere » sono inserite le seguenti: « , comprendente il monitoraggio sulla fattibilita' tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all' articolo 275-bis del codice di procedura penale , ». Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 4 , 6 , 8 , 9 e 75-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), come modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all' articolo 416-bis c.p. ;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all' articolo 418 del codice penale ;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284 , 285 , 286 , 306 , 438 , 439 , 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all' articolo 270-sexies del codice penale ;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell' articolo 1 della legge n. 645 del 1952 , in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per il delitto di cui all' articolo 421-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all' articolo 416 del codice penale , finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.».
«Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti). - 1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la relativa fattibilita' tecnica, anche con le modalita' di controllo previste all' articolo 275-bis del codice di procedura penale .
3-ter. Quando la sorveglianza speciale e' applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilita' tecnica, con le particolari modalita' di controllo previste dall' articolo 275-bis del codice di procedura penale . Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette, la durata della misura non puo' essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all' articolo 275-bis del codice di procedura penale , la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalita' di controllo di cui al secondo periodo, non puo' essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica dell'applicazione delle predette modalita' di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.».
«Art. 8 (Decisione). - 1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita' e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.
5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.».
«Art. 9 (Provvedimenti d'urgenza). - 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo' altresi' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravita', il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo' disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalita' di controllo previste dall' articolo 275-bis del codice di procedura penale , previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle citate modalita' di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni.
2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.».
«Art. 75-bis (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza). - 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto e' consentito anche fuori dei casi di flagranza.».
- Per l'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , si veda nelle note all'art. 1. - Art. 3. Misure in materia di formazione dei ruoli
di udienza e trattazione dei processi 1. Al fine di assicurare priorita' nella trattazione dei processi, all'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
« a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale ». Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale ;
a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo , terzo e quarto comma , e 55, secondo comma, del codice penale ;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell' articolo 99, quarto comma, del codice penale ;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317 , 319 , 319-ter , 319-quater , 320 , 321 e 322-bis del codice penale ;
f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.».