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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4822/2020 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cf. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Davide Pace, giusta procura in C.F._1 atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv.to Santina Porto, giusta procura in atti;
C.F._2
convenuto
Con l'intervento del Pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 6/05/2020, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Gravina di Catania il 28/10/2006, unione Controparte_1 dalla quale non sono nati figli, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo.
1 Quanto all'addebito, la ricorrente ha dedotto, in particolare, condotte maltrattanti del marito nei propri confronti in costanza di matrimonio, l'abitudine dello stesso di sperperare il denaro familiare in “gratta e vinci” e videopoker in quanto ludopatico e la inosservanza del dovere di assistenza morale e materiale al coniuge per non averla accudita in occasione di un intervento chirurgico che ne aveva determinato al ricovero, impendendole - infine - anche il rientro nella abitazione coniugale dopo le dimissioni dall'ospedale.
La ricorrente ha chiesto per sé un contributo a titolo di mantenimento pari ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
la condanna del marito al risarcimento del danno esistenziale patito per sua colpa;
la condanna dello stesso al rimborso del 50% delle tasse relative all'immobile in comproprietà sito in Blagoevgrad (Bulgaria) nel quartiere Elenovo al n. 78 ed infine di ordinare al marito la restituzione degli effetti personali rimasti all'interno dell'abitazione coniugale di proprietà del convenuto.
In via istruttoria, la parte ricorrente ha chiesto di disporre la consulenza tecnica d'ufficio sul marito con riferimento alla dedotta ludopatia.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 contestando le circostanze dedotte in ricorso a fondamento della domanda di addebito della separazione a proprio carico e formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie ricorrente per abbandono del tetto coniugale, con risarcimento dei danni conseguenti.
Il convenuto ha chiesto, inoltre, il rigetto della domanda di addebito della ricorrente, il rigetto di qualsiasi richiesta risarcitoria e della domanda di mantenimento avanzata da nonché della Pt_1 richiesta di rimborso del 50% delle tasse pagate per l'immobile in comproprietà.
In via istruttoria, ha chiesto il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio CP_1 formulata dalla ricorrente in ordine alla ludopatia del coniuge;
successivamente, ha chiesto di accertare che la moglie fosse percettrice del c.d. reddito di cittadinanza.
Alla prima udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del 20/04/2021 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il Presidente ha posto a carico del convenuto il versamento di un contributo mensile per il mantenimento della moglie di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
2 Con memoria integrativa del 26/04/2021 parte ricorrente ha chiesto il rigetto delle domande di parte avversa, ha reiterato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed ha per il resto espressamente rinunciato sia alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale patito dalla stessa che alla richiesta di rimborso del 50% delle tasse già pagate relative all'immobile sito in Bulgaria;
con riferimento ai beni personali, ne ha dedotto la restituzione da parte di . Controparte_1
Il Giudice istruttore, stante la richiesta delle parti, ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, e all'esito ha ritenuto ammissibile e rilevante la prova per testi indicata da parte ricorrente e la richiesta di accertamento all' del reddito di cittadinanza formulata dal convenuto, rigettando la CP_2 richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla ricorrente per verificare la ludopatia di
, in quanto – ove svolta all'attualità – sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione CP_1 rispetto alla prova della incidenza causale pregressa della ludopatia sulla crisi coniugale.
Sentite come testimoni le figlie della ricorrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nell'ambito del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente per le violenze fisiche e morali subite in costanza di matrimonio si rileva quanto segue.
La Corte di legittimità ha recentemente ribadito che le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono gravi violazioni dei doveri coniugali (ex multis cfr. Cass. Civ. n.
31351/22 secondo cui: “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro
3 accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”) e che pertanto sono sufficienti a giustificare l'addebito della separazione personale al coniuge maltrattante.
A prescindere dalle contestazioni tra le parti in ordine alle registrazioni in atti, la prova dell'addebito
è stata certamente fornita dalla ricorrente attraverso l'esame dei testimoni.
Le figlie maggiorenni della infatti, hanno abitato con i coniugi per un periodo del Pt_1 matrimonio ed hanno riferito che il ha più volte offeso la moglie in loro presenza, CP_1 confermando la ludopatia di;
le testimoni hanno altresì dichiarato che lo stesso ha omesso CP_1 di assistere la moglie in occasione dei suoi ultimi problemi di salute.
Risulta quindi confermato, all'esito della istruttoria, che il comportamento in violazione degli obblighi coniugali nascenti da matrimonio posto in essere dal convenuto è stato la causa dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale e della separazione dal marito.
Plurimi sono gli elementi a carico del convenuto emersi dalla istruttoria orale (in termini di condotte maltrattanti, ludopatia e mancata assistenza morale e materiale in costanza della malattia della moglie) che evidenziano la violazione da parte di degli obblighi coniugali di cui Controparte_1 all'art. 143 c.c., sicché la domanda di addebito della separazione a Controparte_1 deve essere accolta.
Alcuna prova, invece, è stato offerta dal convenuto in ordine all'addebitabilità della separazione alla moglie ricorrente, talché la relativa domanda di deve essere rigettata, posto che anche il CP_1 dedotto abbandono del tetto coniugale è in questo caso il frutto di una intollerabilità della convivenza determinata dalla condotta del convenuto stesso contraria ai doveri coniugali.
Quanto alla richiesta di mantenimento di parte ricorrente, riconosciuto per euro 200 mensili in seno alla ordinanza presidenziale, si osserva quanto segue.
La produzione documentale fornita dalla ricorrente in ordine alla rottura della caviglia e alla osteomielite che ne è scaturita nell'anno 2018 è da ritenersi sufficiente a giustificare la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto quest'ultima sino a quel momento aveva svolto attività lavorative che richiedevano la prolungata stazione eretta (pasticcera in un bar e lavori domestici).
4 Tuttavia, il convenuto ha eccepito espressamente che con il tempo la ricorrente non ha dato prova della permanenza della propria temporanea impossibilità di lavorare, a seguito di postumi permanenti della predetta rottura della caviglia e delle conseguenti complicanze.
Pur sollecitata al contraddittorio sul punto, quindi, la ricorrente non ha mai provveduto ad aggiornare la documentazione medica per dimostrare la permanenza dei postumi connessi al pregresso stato patologico e la conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa ancora all'attualità.
Si ritiene pertanto che – salvo il pregresso – l'assegno di mantenimento non dovrà essere corrisposto dalla data della decisione della causa, essendo certamente decorso un tempo congruo per consentire alla ricorrente di recuperare quella temporanea fase di limitazione fisica che le ha impedito di svolgere una attività lavorativa.
Quanto alla rinuncia al mantenimento o ad ogni altra pretesa delle parti che risulterebbe dall'accordo prematrimoniale, se ne evidenzia la nullità per illiceità della causa, perché trattasi di accordi stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. (Cass. civ. n. 20745/2022).
Si prende atto, infine, che la ricorrente nel corso del giudizio ha rinunciato alle altre domande
(risarcitoria, di rimborso spese e di restituzione dei beni personali) formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Tenuto conto dell'esito complessivo del procedimento, si dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4822/2020 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] con addebito a carico del marito Controparte_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda di addebito della separazione alla ricorrente formulata da Controparte_1
[...]
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente a far data dalla decisione, salvo per il pregresso quanto statuito in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.;
5 ORDINA che la presente sentenza si trasmetta a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Gravina di Catania (atto n. 39, Parte 1, anno 2006);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 11/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4822/2020 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cf. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Davide Pace, giusta procura in C.F._1 atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv.to Santina Porto, giusta procura in atti;
C.F._2
convenuto
Con l'intervento del Pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 6/05/2020, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Gravina di Catania il 28/10/2006, unione Controparte_1 dalla quale non sono nati figli, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo.
1 Quanto all'addebito, la ricorrente ha dedotto, in particolare, condotte maltrattanti del marito nei propri confronti in costanza di matrimonio, l'abitudine dello stesso di sperperare il denaro familiare in “gratta e vinci” e videopoker in quanto ludopatico e la inosservanza del dovere di assistenza morale e materiale al coniuge per non averla accudita in occasione di un intervento chirurgico che ne aveva determinato al ricovero, impendendole - infine - anche il rientro nella abitazione coniugale dopo le dimissioni dall'ospedale.
La ricorrente ha chiesto per sé un contributo a titolo di mantenimento pari ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
la condanna del marito al risarcimento del danno esistenziale patito per sua colpa;
la condanna dello stesso al rimborso del 50% delle tasse relative all'immobile in comproprietà sito in Blagoevgrad (Bulgaria) nel quartiere Elenovo al n. 78 ed infine di ordinare al marito la restituzione degli effetti personali rimasti all'interno dell'abitazione coniugale di proprietà del convenuto.
In via istruttoria, la parte ricorrente ha chiesto di disporre la consulenza tecnica d'ufficio sul marito con riferimento alla dedotta ludopatia.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 contestando le circostanze dedotte in ricorso a fondamento della domanda di addebito della separazione a proprio carico e formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie ricorrente per abbandono del tetto coniugale, con risarcimento dei danni conseguenti.
Il convenuto ha chiesto, inoltre, il rigetto della domanda di addebito della ricorrente, il rigetto di qualsiasi richiesta risarcitoria e della domanda di mantenimento avanzata da nonché della Pt_1 richiesta di rimborso del 50% delle tasse pagate per l'immobile in comproprietà.
In via istruttoria, ha chiesto il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio CP_1 formulata dalla ricorrente in ordine alla ludopatia del coniuge;
successivamente, ha chiesto di accertare che la moglie fosse percettrice del c.d. reddito di cittadinanza.
Alla prima udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del 20/04/2021 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il Presidente ha posto a carico del convenuto il versamento di un contributo mensile per il mantenimento della moglie di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
2 Con memoria integrativa del 26/04/2021 parte ricorrente ha chiesto il rigetto delle domande di parte avversa, ha reiterato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed ha per il resto espressamente rinunciato sia alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale patito dalla stessa che alla richiesta di rimborso del 50% delle tasse già pagate relative all'immobile sito in Bulgaria;
con riferimento ai beni personali, ne ha dedotto la restituzione da parte di . Controparte_1
Il Giudice istruttore, stante la richiesta delle parti, ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, e all'esito ha ritenuto ammissibile e rilevante la prova per testi indicata da parte ricorrente e la richiesta di accertamento all' del reddito di cittadinanza formulata dal convenuto, rigettando la CP_2 richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla ricorrente per verificare la ludopatia di
, in quanto – ove svolta all'attualità – sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione CP_1 rispetto alla prova della incidenza causale pregressa della ludopatia sulla crisi coniugale.
Sentite come testimoni le figlie della ricorrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nell'ambito del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente per le violenze fisiche e morali subite in costanza di matrimonio si rileva quanto segue.
La Corte di legittimità ha recentemente ribadito che le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono gravi violazioni dei doveri coniugali (ex multis cfr. Cass. Civ. n.
31351/22 secondo cui: “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro
3 accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”) e che pertanto sono sufficienti a giustificare l'addebito della separazione personale al coniuge maltrattante.
A prescindere dalle contestazioni tra le parti in ordine alle registrazioni in atti, la prova dell'addebito
è stata certamente fornita dalla ricorrente attraverso l'esame dei testimoni.
Le figlie maggiorenni della infatti, hanno abitato con i coniugi per un periodo del Pt_1 matrimonio ed hanno riferito che il ha più volte offeso la moglie in loro presenza, CP_1 confermando la ludopatia di;
le testimoni hanno altresì dichiarato che lo stesso ha omesso CP_1 di assistere la moglie in occasione dei suoi ultimi problemi di salute.
Risulta quindi confermato, all'esito della istruttoria, che il comportamento in violazione degli obblighi coniugali nascenti da matrimonio posto in essere dal convenuto è stato la causa dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale e della separazione dal marito.
Plurimi sono gli elementi a carico del convenuto emersi dalla istruttoria orale (in termini di condotte maltrattanti, ludopatia e mancata assistenza morale e materiale in costanza della malattia della moglie) che evidenziano la violazione da parte di degli obblighi coniugali di cui Controparte_1 all'art. 143 c.c., sicché la domanda di addebito della separazione a Controparte_1 deve essere accolta.
Alcuna prova, invece, è stato offerta dal convenuto in ordine all'addebitabilità della separazione alla moglie ricorrente, talché la relativa domanda di deve essere rigettata, posto che anche il CP_1 dedotto abbandono del tetto coniugale è in questo caso il frutto di una intollerabilità della convivenza determinata dalla condotta del convenuto stesso contraria ai doveri coniugali.
Quanto alla richiesta di mantenimento di parte ricorrente, riconosciuto per euro 200 mensili in seno alla ordinanza presidenziale, si osserva quanto segue.
La produzione documentale fornita dalla ricorrente in ordine alla rottura della caviglia e alla osteomielite che ne è scaturita nell'anno 2018 è da ritenersi sufficiente a giustificare la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto quest'ultima sino a quel momento aveva svolto attività lavorative che richiedevano la prolungata stazione eretta (pasticcera in un bar e lavori domestici).
4 Tuttavia, il convenuto ha eccepito espressamente che con il tempo la ricorrente non ha dato prova della permanenza della propria temporanea impossibilità di lavorare, a seguito di postumi permanenti della predetta rottura della caviglia e delle conseguenti complicanze.
Pur sollecitata al contraddittorio sul punto, quindi, la ricorrente non ha mai provveduto ad aggiornare la documentazione medica per dimostrare la permanenza dei postumi connessi al pregresso stato patologico e la conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa ancora all'attualità.
Si ritiene pertanto che – salvo il pregresso – l'assegno di mantenimento non dovrà essere corrisposto dalla data della decisione della causa, essendo certamente decorso un tempo congruo per consentire alla ricorrente di recuperare quella temporanea fase di limitazione fisica che le ha impedito di svolgere una attività lavorativa.
Quanto alla rinuncia al mantenimento o ad ogni altra pretesa delle parti che risulterebbe dall'accordo prematrimoniale, se ne evidenzia la nullità per illiceità della causa, perché trattasi di accordi stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. (Cass. civ. n. 20745/2022).
Si prende atto, infine, che la ricorrente nel corso del giudizio ha rinunciato alle altre domande
(risarcitoria, di rimborso spese e di restituzione dei beni personali) formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Tenuto conto dell'esito complessivo del procedimento, si dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4822/2020 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] con addebito a carico del marito Controparte_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda di addebito della separazione alla ricorrente formulata da Controparte_1
[...]
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente a far data dalla decisione, salvo per il pregresso quanto statuito in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.;
5 ORDINA che la presente sentenza si trasmetta a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Gravina di Catania (atto n. 39, Parte 1, anno 2006);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 11/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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