Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 13 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00510/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Brindisi e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento tacito di revoca della patente di guida di catagoria C rilasciata al ricorrente il 7/03/2022 e del decreto -OMISSIS-, notificato in data 9/03/2022, con cui il Direttore della Motorizzazione di Brindisi, Ing. Antonio Suma, ha negato il rilascio del predetto titolo abilitativo alla guida,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso ove occorra il provvedimento dagli estremi non conosciuti con cui la Prefettura di Brindisi ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti la presenza di motivo ostativo al rilascio al titolo di guida de quo in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura Brindisi, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Brindisi e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to F. Fina per il ricorrente;
Premesso che sembra sussistere, nel particolare caso di specie, la giurisdizione generale di legittimità dell’adito G.A., in ragione della effettiva natura e portata sostanziale di revoca implicita in autotutela della patente di guida di categoria C n. -OMISSIS- rivestita dal provvedimento impugnato.
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare favorevole di positivo apprezzamento in quanto: -l ’avvenuto rilascio della patente di guida di categoria C n. -OMISSIS-, a seguito del superamento della prova pratica, il 7 marzo 2022, in favore del ricorrente, con la conclusione del relativo procedimento abilitativo, nonché il possesso da parte di quest’ultimo della patente di guida B n.-OMISSIS- - richiedente anch’essa il possesso dei requisiti morali di cui all’art.120 del C.d.S ( D.Lgs. n.285/1992) - oltre a configurare la dedotta contraddittorietà dell’agere amministrativo, appare obiettivamente scontare le dedotte illegittimità, stante l’assenza di un motivato provvedimento amministrativo di revoca - in sede di autotutela (preceduto da comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado) - dei provvedimenti abilitativi precedentemente rilasciati.
Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato, essendo il rapporto di lavoro dipendente del ricorrente condizionato alla titolarità della patente di guida di categoria C.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’1 febbraio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO