Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2174\2022 R.G. avente ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale, e vertente
T R A
) Parte_1 C.F._1 Parte_2
)
[...] C.F._2 Parte_3
) tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Tasso C.F._3
Pierfrancesco, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
( ) rappresentata e Controparte_1 C.F._4
difesa dall'Avv. Linda Bendia, come da procurata in ati;
), in qualità di erede Parte_4 C.F._5
di , rappresentato e difeso in forza di procura in Persona_1
atti, dall'avv. Andrea Marchiori;
-Convenuti- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
, e , premesso di Parte_1 Parte_2 Parte_3 aver stipulato (v. doc. 1) il 3.11.2020, con e Persona_1 [...] un contratto per lo svolgimento di prestazioni d'opera CP_1 intellettuale in favore delle citate committenti per la ricostruzione post- sisma 2016” relativo all'immobile di proprietà delle stesse, sito nel Comune di Pollenza;
che il geom. si doveva occupare Pt_1 della progettazione architettonica (coordinamento) e della direzione architettonica dei lavori, l'ing. avrebbe sovrainteso alla Parte_2 direzione dei lavori strutturale e alla progettazione strutturale mentre il dott. si sarebbe occupato delle indagini e relazione Pt_3 geologica;
che si adoperavano al meglio per predisporre il progetto
(cfr. doc. 4, progetto architettonico e strutturale;
doc. 5, relazione descrittiva;
doc. 6, computo metrico estimativo, doc. 7, relazione geologica Dott. e nel mese di giugno 2020 il geom. Pt_3 Pt_1
, comunicava alle committenti di aver ultimato la fase di
[...] progettazione, invitandole a manifestare l'interesse alla presentazione dell'istanza all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;
che le committenti avevano sottoscritto anche il contratto con l'impresa esecutrice dei lavori, la (cfr. doc. 3, Controparte_2 contratto) ; che mentre la proprietà si mostrava collaborativa ed Pt_4 intenzionata a proseguire nell'inter amministrativo e nella esecuzione delle opere la proprietà iniziava a sollevare ragioni CP_1 palesemente pretestuose e strumentali, tutte finalizzate a ritardare o evitare l'approvazione del progetto e impedire la prosecuzione dell'iter tecnico-amministrativo ; tutto ciò premesso hanno chiesto di accertare l'inadempimento delle convenute e il accertato il diritto dei ricorrenti a ricevere il corrispettivo per le prestazioni professionali effettuate, così come quantificato in base al contratto fra le parti sottoscritto in data 03/11/2020, condannare le stesse al pagamento, in solido fra loro, dell'importo di € 22.320,70 oltre CAP 4% ed IVA
2 Nr. 2174\2022 R.G.
22% nei confronti del Geom. dell'importo di € Parte_1
2.536,44 oltre CAP 4% ed IVA 22% nei confronti dell'Ing.
[...]
- dell'importo di € 5.830,87 oltre CAP 4% ed IVA 22% Parte_2 nei confronti del Dott. o nella diversa misura che Parte_3 risulterà in corso di causa, comunque rientrante nello scaglione da €
26.000,00 ed € 52.000,00 ; il tutto con vittoria delle competenze di lite.
Costituitasi in giudizio, ha concluso per il Controparte_1 rigetto delle avverse domande, chidendo di accertare la inesistenza giuridica, la invalidità e l'inefficacia del contratto del 3.11.2020 e, in caso contrario, accertare e dichiarare l'inammisibilità a contributo sisma dell'immobile ; accertare e dichirare la responsabilità per inadempimento professionale degli attori condannandoli al risarcimento dei danni;
accertare la insussistenza del credito rivendicato dagli attori.
Si è costituito in giudizio in qualità di erede di Parte_4
deceduta il 29.12.2022, confermando l'affidamento Persona_1 dell'incarico professionale dedotto in giudizio;
confermando che i medesimi si sono attivati per predisporre la documentazione tecnica e d'indagine per presentare la domanda di finanziamento all'Usr; che la parte era intenzionata a voler ultimare la fase istruttoria con la Pt_4 presentazione dell'istanza attraverso il sistema Mude dell'Usr e che tutta la procedura si è bloccata a seguito e per effetto dell'inadempimento di parte che, solo all'esito della redazione CP_1 del progetto, non ha più prestato il consenso alla sottoscrizione. Ciò posto ha chiesto il rigetto delle domande degli attori e, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, di condannare esclusivamente la al CP_1 pagamento manlevando e tenendo indenne esso convenuto da quanto dovesse essere tenuto a pagare nei confronti dei ricorrenti. Ritenuto
l'inadempimento imputabile alla sola la cui condotta ha CP_1 impedito di effettuare le opere di recupero dell'immobile con perdita del contributo sisma, ha chiesto di condannare la al pagamento CP_1 in suo favore della somma di euro 290.325,05, o quella somma maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
3 Nr. 2174\2022 R.G.
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La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
Non sussistono i presupposti per sospendere ex art. 295 cpc la presente causa in quanto l'obbligazione di pagamento dei convenuti è nei confronti degli attori solidale ed indivisibile e quindi la questione dell'esatta consistenza della proprietà dei beni immobili di cui alle particelle 441, sub.2 e sub.3 e 64 sub.2, oggetto del contenzioso nr.
504/2023 RG (avente ad oggetto la rivendica di porzioni di edificio detenute dalla convenuta e poi dal convenuto Persona_1 [...]
) non interferisce sulla presente controversia, avente ad CP_3 oggetto l'accertamento dell'adempimento dell'obbligazione professionale degli attori e il pagamento del lamentato corrispettivo.
Passando al merito, gli attori hanno provato il titolo sulla cui base rivendicano i compensi, ossia il contratto del 03/11/2020 (v. doc. 1 all.to atto introduttivo) e hanno comprovato che detto contratto è stato Parte caricato sul portale dell in data 04/11/2020 (v. doc. 23 all.to alla memoria 21.7.2023).
Gli attori hanno altresì dimostrato di aver adempiuto alle prestazioni professionali ossia avendo redatto e comunicato ai convenuti i progetti, strutturali e architettonico, il computo metrico, la relazione geologica, la relazione descrittiva (v. doc. 4,5,6, e 7 all.ti all'atto introduttivo e i doc.ti all.ti alla memoria 21.7.2023); detto corredo documentale è stato comunicato alla convenuta e ai suoi Pt_4 consulenti, il 12.4.2021 con mail in cui il geom. conferma di Pt_1
“aver aperto il fascicolo MUDE ed iniziato a caricare la parte tecnica per la quale al fine di dar seguito e inviarla, ho bisogno delle rispettive firme da apporre in alcuni dei documenti allegati (procure e verbali)”.
4 Nr. 2174\2022 R.G.
Non risulta che, dopo detta mail, la convenuta abbia sollevato CP_1 contestazioni sugli elaborati redatti dai professionisti dopo detta ricezione.
Il convenuto ha riconosciuto che ai tecnici ricorrenti venne Pt_4 affidato l'incarico professionale;
che gli stessi tecnici si sono attivati per predisporre la documentazione tecnica e d'indagine per presentare Parte la domanda di finanziamento e che la procedura si è bloccata solo per colpa della contro la quale, per tale motivo, ha Pt_4 formulato domanda riconvenzionale “trasversale” per il risarcimento degli asseriti danni e per essere manlevato dalla condanna invocata dagli attori.
Il 28.7.2021 il (v. doc. 8 all.to atto introduttivo) ed il 22.9.2021 Pt_4 la (v. doc. 9 all.to atto introduttivo) invitavano il a CP_1 Pt_1 procedere con la “manifestazione d'interesse”.
Nell'occasione la chiedeva un incontro per risolvere alcune CP_1 non meglio precisate questioni con l'altra proprietà ed altre relative alla progettazione e alla domanda di contributo.
I progetti riguardano il “miglioramento sismico e la riparazione dei danni” e quindi sono coerenti con il Livello 2 di danno riscontrato dai componenti della squadra d'ispezione che hanno redatto e sottoscritto Parte la scheda AEDES nr. 252764 del 21.8.2020 (v. doc. 28 all.to memoria 21.7.2023).
L'attività professionale commissionata dai convenuti agli attori è stata svolta e non essendo stata portata a termine la pratica amministrativa non è dato sapere se i progetti sarebbero stati finanziati oppure, di contro, come sostiene la convenuta gli organi amm.vi a ciò CP_1 deputati avrebbero negato il contributo per le caratteristiche strutturali dell'immobile e per mancanza di abitabilità.
Peraltro, come condivisibilmente replicato dagli attori, l'edificio, essendo un unico corpo in muratura e mattoni e costituendo dunque una “unità strutturale”, appariva nelle condizioni di poter accedere al contributo in quanto la porzione di proprietà della doveva CP_1
5 Nr. 2174\2022 R.G.
necessariamente seguire le sorti della porzione e l'intervento Pt_4 edilizio da effettuarsi sull'edificio nella sua interezza era da considerarsi “unitario” e dunque avrebbero trovato applicazione le Ordinanze del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 19, n. 39 e n.
111 che prevedono l'ammissibilità a contributo delle opere indispensabili per assicurare l'agibilità strutturale dell'intera unità e il ripristino delle finiture esterne;
ciò anche se queste riguardano una proprietà che, intesa singolarmente, non sarebbe stata ammessa a contributo in quanto priva dei requisiti oggettivi.
La mancata nomina del Delegato è questione rilevante al più per la pratica amministrativa, ma non inficia la validità del contratto professionale, così come, ai fini dell'obbligazione di pagamento gravante sulla a nulla rileva il fatto che non Pt_4 Parte_4 fosse -a novembre 2020- il tutore o comunque non avesse titolo a interloquire e a firmare in nome e per conto della comproprietaria
. Persona_1
Passando al quantum il compenso va calcolato con la modalità espressamente fissata dall'art. 6, paragrafo 7 del contratto 03/11/2020 ed in quindi sulla base di scaglioni previsti dalle ordinanze commissariali 12\17 e 29\17 sul valore risultante dal totale del computo metrico di progetto di € 416.490,52.
Su detta modalità di calcolo nessuno dei convenuti ha mosso obiezioni.
Ne deriva che fino ad un importo di € 150.000,00 si deve conteggiare il 12,5% mentre sulla differenza fra € 416.490,52 ed € 150.000,00 si conteggerà il 12%.
Sui valori così determinati andrà calcolato il 54% destinato alla progettazione ex art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017.
Sull'importo ricavato dal 54% del valore, si accerta e dichiara che al geom. spetta il 44% (v. contratto, pag. 7) e così € Parte_1
6 Nr. 2174\2022 R.G.
22.320,70 oltre CAP ed IVA;
all'ing. spetterà il Parte_2
5% (v. contratto, pag. 7) e così € 2.536,44 oltre CAP ed IVA.
Al dott. andrà calcolato ex art. 9 dell'ordinanza Parte_3 commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017, e dunque gli compete l'1,4%
(v. contratto, pag. 7) del computo metrico di progetti, e così €
5.830,87 oltre CAP ed IVA.
L'obbligazione di pagamento a carico dei convenuti è solidale e indivisibile.
Nelle obbligazioni solidali passive il fatto del terzo o del condebitore che renda impossibile l'adempimento della prestazione ad altro condebitore non esonera quest'ultimo dalla responsabilità per inadempimento, in deroga al principio generale di cui all'art. 1256 c.c.
e si riflette in termini pregiudizievoli anche sullo stesso, imponendogli l'obbligo di corrispondere il valore della prestazione dovuta.
Il debitore incolpevole che ha corrisposto il valore della prestazione, ha diritto di regresso pro quota nei confronti degli altri.
Ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l'adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri.
Il debitore che ha pagato l'intero debito può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (cd. azione di regresso o manleva).
Orbene, il completamento dell'iter amministrativo presso l'URS è stato impedito solo dalla condotta della che, Controparte_1 dopo settembre 2021, ha posto questioni di carattere esclusivamente privatistico attinenti i rapporti con l'altro proprietario, che poi sono sfociate nel contenzioso nr. 504/2023 RG, ovvero questioni riguardanti una presunta non corrispondenza della suddivisione interna dell'immobile con una planimetria catastale del 1967 (un elaborato grafico che non risulta essere stato mai depositato al
Comune di Pollenza e che la ha prodotto dopo che l'attività CP_1
7 Nr. 2174\2022 R.G.
progettuale era stata compiuta); questioni tutte assolutamente estranee al contratto concluso coi professionisti e non ostative al pagamento dei compensi per l'attività svolta dagli attori.
L'accoglimento della domanda principale degli attori rende superfluo l'esame della riconvenzionale formulata dalla nei loro CP_1 confronti in quanto detta domanda postula il (mancato) riscontro dell'infondatezza dell'avversa domanda di pagamento dei compensi professionali.
E' invece meritevole di accoglimento, per quanto innanzi esposto in tema di obbligazioni solidali e indivisibile, la riconvenzionale trasversale formulata dal limitatamente alla richiesta di Pt_4 manleva. Nessun danno ulteriore è provato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambi i convenuti in quanto la soccombenza non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna Controparte_1
e , a pagare a la somma di €
[...] Parte_4 Parte_1
22.320,70, a la somma di euro € 2.536,44 e a Parte_2 [...]
la somma di € 5.830,87; il tutto oltre CAP ed IVA Parte_3 al'atto della fatturazione.
Dichiara tenuta a manlevare Controparte_1 Controparte_4 di quanto lo stesso sarà obbligato a pagare, a titolo di compensi professionali, agli attori in esecuzione della presente sentenza.
Condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro
8 Nr. 2174\2022 R.G.
7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 29/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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