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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti ed all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 24.1.2025, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al r.g. n. 780/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Caterina Siciliano ed Antonella Trentini
contro
:
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) con sede in Via Porrettana 121, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 Pt_1
tempore, CP_1
Avv. Silvia Rubbini
In punto a: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Fatti di causa
Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Bologna ex artt. 22 l. 689/1981 e 6 d.lgs. 150/2011,
[...]
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
, sita a in via Porrettana n. 121, propose opposizione avverso n. 17 ordinanze
[...] Pt_1
ingiunzione, tutte emesse il 18.10.2022 dal e contraddistinte coi numeri Parte_1 progressivi dal n. 2668 al n. 2684, ciascuna dell'importo di € 150, in relazione ad altrettanti verbali di accertamento, tutti emessi il 16.3.2021, a seguito dell'unico sopralluogo effettuato il 16.2.2021, coi quali il predetto contestò, singolarmente, per ciascun albero presente nel giardino Pt_1 dell'opponente , la violazione dell'art. 19 comma 2 del Regolamento del Verde, poiché “si CP_2
rileva difformità delle potature eseguite a quelle consentite;
si eleva verbale a seguito di segnalazione
pagina 1 di 17 dei tecnici dell' che rilevavano da sopralluogo Parte_2
effettuato in data 16/02/21 in via Porrettana 121 un intervento di potatura che non rispettava la giusta proporzione fra le dimensioni del ramo tagliato ed il ramo di sostituzione che viene lasciato, così detta regola del ramo di ritorno, alterando la normale forma della chioma e la struttura arborea”.
e la contestarono le ordinanze CP_1 Controparte_2
ingiunzione per difetto di motivazione, carenza di legittimazione passiva, erronea valutazione degli elementi di fatto, indeterminatezza della condotta sanzionata, violazione dell'art. 8 l. 689/1981 per non aver applicato il cumulo giuridico, violazione dell'art. 14 l. 689/1981 per non aver contestato l'infrazione nell'immediatezza dell'accertamento, mancata sottoscrizione dei verbali da parte degli agenti accertatori e illegittimità delle notificazioni.
Chiesero, pertanto, previa sospensione dell'esecutività delle ordinanze impugnate, in via preliminare, di accertare la carenza di legittimità passiva degli opponenti e, nel merito, l'annullamento delle stesse, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Il contestò la fondatezza del ricorso di cui chiese la reiezione. Parte_1
Il Tribunale accolse l'istanza di sospensione dell'esecutività delle ordinanze ingiunzione e, all'esito della discussione orale, con la sentenza n. 749/2023, accolse l'opposizione, annullò le ordinanze ingiunzioni e regolò le spese secondo la soccombenza rilevando, in via assorbente su ogni altra doglianza, la carenza di responsabilità in capo ai ricorrenti, quali destinatari della sanzione erogata per una infrazione materialmente commessa da un soggetto terzo.
Richiamate le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa contenute nella legge n.
689/1981 e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce il principio della natura personale della responsabilità e richiamata la giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, aveva chiarito “a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della
“imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della
“solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81” (per tutte Cass. Civ. 11954/2003 e 30766/2018), il
Tribunale affermò che responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui
è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, talché risponde dell'illecito amministrativo solamente colui che abbia materialmente e personalmente commesso l'infrazione pagina 2 di 17 sanzionata o, in via concorrente, chiunque abbia fornito un contributo obiettivamente rilevante all'altrui condotta illecita ex art. 5 l. 689/1981, ove l'apporto causale può realizzarsi sia in forma attiva che omissiva, e può estrinsecarsi sia sul piano esclusivamente psichico – determinando, rafforzando o sostenendo l'altrui proposito illecito – sia sul piano materiale, attraverso un'attività che, sia pur marginalmente, purché in modo significativo ed adeguato, abbia contribuito alla commissione della violazione.
Quanto al caso di specie, osservò che la sanzione era stata comminata in solido alla
[...]
e al suo legale rappresentante individuato quale “trasgressore” e che “al fine Controparte_2 di individuare il soggetto responsabile dell'illecito, bisogna distinguere se la violazione è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, vale a dire di un comportamento attivo idoneo ad offendere
l'interesse tutelato da una norma, od omissiva, consistente in un comportamento passivo ovvero nell'omissione di un'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Nel caso di specie, viene in rilievo il dettato dell'art. 19 co. 2 del Regolamento del Verde del Comune di , laddove si precisa che “per potature ordinarie a regola d'arte si intendono: a) su latifoglie Pt_1
decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre - 21 marzo, che interessano branche di diametro non superiore a 10 cm. A garanzia della "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale, dovrà essere adottata la tipologia definita "potatura a tutta cima" da eseguire esclusivamente attraverso la tecnica del taglio di ritorno: accorciamento, di norma contenuto a 1/3 della lunghezza del ramo/branca, tramite asportazione della porzione apicale del ramo/branca fino all'inserzione di un ramo secondario inferiore con un diametro di almeno 1/3 rispetto a quello asportato, che a sua volta assumerà la funzione di cima. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato…”. Pertanto la responsabilità che discende dalla violazione del disposto deve essere imputata al soggetto che materialmente ha posto in essere la condotta difforme dal dettato normativo (eseguendo delle potature che non rispettino i criteri dettati), salvo l'eventuale concorso di altre figure, nel qual caso ciascuna di esse dovrà soggiacere alla sanzione, se non diversamente stabilito dalla legge.
Dalla documentazione versata agli atti, non risultano provate le circostanze di fatto sulla base delle quali si può ragionevolmente ritenere che possa essere ritenuto responsabile delle CP_1
asserite difformità di potatura rispetto a quelle previste, neppure a titolo di concorso.
Secondo costante giurisprudenza il giudizio di opposizione si atteggia come un giudizio di cognizione, nel quale l'Amministrazione –formalmente resistente- ha veste sostanziale di attrice ed è quindi tenuta
a fornire la prova della fondatezza della propria pretesa sanzionatoria.
pagina 3 di 17 Il ragionamento induttivo, compiuto dal resistente, secondo cui a nulla rileverebbe, ai fini Pt_1 dell'individuazione del trasgressore, la circostanza per la quale l'illecita potatura sia avvenuta mediante un giardiniere, esecutore dell'ordine di potatura sugli alberi della Parrocchia, in quanto responsabile della violazione è e resta colui che è titolare della disponibilità giuridica sulla res, non può essere condiviso.
Invero, se la presunta condotta censurata consiste nelle modalità di esecuzione della potatura e non nel divieto di potatura in sé, che al contrario è espressamente prevista come obbligatoria per i proprietari nei casi di cui all'art. 19 co. 6 del citato Regolamento, l'individuazione dell'esecutore materiale dell'attività riveste carattere centrale proprio perché ciò che si contesta è la modalità esecutiva della potatura.
Detto in altri termini, il semplice fatto di essere proprietario e/o titolare della disponibilità giuridica della res, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che chi rivesta tale qualità abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con l'esecutore dei lavori contestati. Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività censurata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, della res, ma anche di fattori quali l'eventuale presenza "in loco" durante
l'effettuazione dei lavori, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori, dell'acquiescenza all'esecuzione dell'intervento secondo le modalità vietate;
in sostanza, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere.
Nel caso di specie, è pacifico che l'istante abbia incaricato la ditta specializzata “Crea il tuo giardino” di , per effettuare l'intervento di potatura sulle alberature poste nell'area Controparte_3
verde antistante la Parrocchia di ed altrettanto incontestato è, Controparte_2 quindi, che l'intervento è stato eseguito dal giardiniere incaricato (doc.
8-9 parte ricorrente).
A ciò si aggiunga che dai documenti versati agli atti dal ricorrente è emerso che il CP_1
medesimo è portatore di handicap, accertato al 100%, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte in esiti di ictus ischemico cerebrale, dislipidemia, obesità e lussazione recidivante spalla destra;
circostanze queste sufficienti ad escludere la materiale esecuzione di attività così gravose, quali la potatura delle piante arboree (doc. 12-12 bis parte ricorrente).
Non sussistono dunque elementi probatori atti a corroborare l'esistenza di alcun apporto causale da parte di alla realizzazione dell'illecito contestato, né a livello materiale, né tantomeno CP_1
a livello psichico attraverso la determinazione o il rafforzamento dell'altrui proposito illecito. Ne
pagina 4 di 17 consegue che responsabile della realizzazione dell'intervento di potatura difforme è da individuarsi unicamente nel soggetto incaricato per i lavori di giardinaggio nella sua qualità di specializzato nel settore.
Esclusa dunque la sussistenza di profili di rilevanza causale, deve escludersi che la responsabilità possa essere attribuita al ricorrente sulla base della mera qualità rispetto alla res, ostandovi il principio di responsabilità personale che, come detto, connota la materia delle sanzioni amministrative.
Né può ravvisarsi in capo al ricorrente un profilo di colpa in eligendo o in vigilando: il ricorrente, infatti, si è avvalso per i lavori di potatura di soggetto qualificato per detto tipo di lavori, legittimamente confidando nelle conoscenze tecniche e nelle capacità operative dello stesso. Pertanto, nessun rimprovero può essergli mosso neppure sotto tale profilo.
Da quanto detto discende altresì che la responsabilità solidale imputata alla Parrocchia, a mente dell'art. 6 della l. 689\1981, deve parimenti essere esclusa. Tale ipotesi di responsabilità è prevista allorchè l'illecito amministrativo sia stato commesso dal rappresentante della persona giuridica o da un suo dipendente, è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente qualora sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni
o incombenze;
ciò che nel caso di specie è stato escluso”.
Il ha proposto appello alla sentenza e riproposto ogni difesa svolta in primo grado. Parte_1
Si è costituito in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1 [...]
, contestando l'appello di cui ha chiesto il rigetto e riproponendo difese Controparte_2
e domande svolte in primo grado.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 24.1.2025 ed all'esito la Corte ha deciso come da dispositivo, dandone lettura.
Ragioni della decisione
L'appello censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi.
1) Il primo giudice erroneamente ritiene che la norma sanzionatoria sia diretta esclusivamente nei confronti degli esecutori delle potature, mentre essa si rivolge a tutti coloro che abbiano la disponibilità giuridica del verde. La finalità della normativa è quella di tutelare gli esemplari arborei ubicati sul territorio comunale, che siano di proprietà pubblica o privata, e per individuare a chi sia rivolto il precetto sanzionatorio del Regolamento del Verde Urbano che si assume violato (doc. 1 dell'allegato
C) soccorre la lettura delle norme di riferimento.
Gli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento (Art. 1 Finalità “La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi …”. Art. 3 Oggetto di tutela “Sono tutelati tutti gli
pagina 5 di 17 esemplari arborei … ubicati sul territorio comunale”, Art. 4 Campo di applicazione “Risultano ricomprese nel capo di applicazione del presente Regolamento tutte le aree verdi pubbliche o private”) indicano la finalità, l'oggetto di tutela e il campo d'applicazione delle norme comunali e da essi si desume che i destinatari dei relativi obblighi di cura e manutenzione sono i proprietari delle piante che ne hanno la disponibilità, siano essi enti pubblici o soggetti privati.
L'art. 19 del Regolamento, che si assume violato, prevede, al comma 1, che: “Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie arboree”; il comma 2, lettera a) specifica che per potature ordinarie a regola d'arte “… Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato”; il comma
3, nel dettare un ulteriore onere, precisa puntualmente quale sia il destinatario dell'intera norma: “Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente richiedere l'autorizzazione al servizio Fitosanitario regionale”; il comma 6 ribadisce: “I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade o quando compromettono l'incolumità pubblica”.
Tanto precisato, dalla veduta aerea del giardino della (doc. 38) risulta che i diciassette alberi CP_2
in questione possedevano un'ampia chioma mentre, dopo il taglio, non rimase conservato neppure un ramo, una foglia, una parte di chioma: restarono solo il tronco e l'inizio del ramo principale. Il ramo di ritorno fu eliminato totalmente. La tecnica utilizzata è definita “capitozzatura” perché, di fatto,
“decapita” integralmente l'albero.
dunque, “si è risolto a provvedere al taglio (che poi si è rivelato abnorme) in modo del tutto CP_1
discrezionale, senza conoscere la norma, rispettarla e chiedere al suo giardiniere di eseguire
l'incarico nel rispetto del precetto su riportato (ovvero di mantenere la chioma “integra”, una proporzionalità o almeno il ramo di ritorno), precetto che, tra l'altro, è anche abbastanza chiaro e comprensibile anche da parte di un non “addetto ai lavori”, almeno nei suoi elementi essenziali volti ad evitare la totale decapitazione della chioma dell'albero”.
La sentenza erra nel ritenere la questione ricadente esclusivamente sulla modalità di esecuzione della potatura, quasi che l'intervento – radicalmente sbagliato – fosse stato autonomamente deciso dal giardiniere in quanto, invece, il proprietario ne aveva dato, tramite l'incaricato, il principale contributo psichico determinando proprio l'agente al taglio.
pagina 6 di 17 Come ammesso dalla stessa parte opponente, il tecnico fu incaricato proprio da in nome e CP_1
per conto della Parrocchia proprietaria degli alberi, come risulta dai documenti prodotti in allegato alle memorie difensive del trasgressore (doc. 41 del fascicolo di I grado, ovvero fattura e bonifico alla
“Crea il tuo Giardino” di ). Controparte_3
La mera qualità di proprietario della Parrocchia, nell'interesse della quale don agì, pertanto, rende CP_1 il medesimo responsabile dell'illecito. È il predetto legale rappresentante, difatti, che aveva la disponibilità giuridica della res ed è colui che decise e, poi, consentì, incaricandolo, ad un terzo di potare gli alberi, evento che non sarebbe mai avvenuto senza la sua disposizione.
La prova documentale della proprietà degli alberi e della qualità di legale rappresentante della del Rev. offerta dal in primo grado (docc. 43-44-45), unita CP_2 CP_1 Pt_1 all'illustrazione del precetto regolamentare, comprova dunque la responsabilità del legale rappresentante della , anche ai sensi degli artt. 3 e 6 della l. 689/1981. CP_2
La gestione del patrimonio arboreo della Parrocchia da parte del legale rappresentante fu attuata senza la diligenza ordinariamente richiesta dal codice civile per la cura della proprietà, la quale impone che il proprietario debba informarsi sull'esistenza di norme e Regolamenti vigenti, di prevedere gli interventi necessari ed anche di vigilare sulle modalità del loro svolgimento, con tutte le accortezze tipiche del buon padre di famiglia. Ciò vale, maggior ragione, nel caso di entità giuridiche ove chi per esse agisce lo fa in virtù di un incarico liberamente assunto.
Nessun'altra prova di un ulteriore diretto coinvolgimento del proprietario nella potatura era necessaria, stante la qualità di destinatario della norma regolamentare. È lo stesso precetto violato, infatti, che individua il soggetto obbligato ad eseguire o far eseguire gli interventi corretti sul verde nel proprietario ovvero nel soggetto che ha la disponibilità giuridica degli esemplari arborei.
La sentenza erra anche nell'applicare l'art. 3 l. 689/1981 il quale dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che la norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta dal medesimo solo fornendo prova contraria (“la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa”, Cass. 9546/2018, 1529/2018, 4114/2016 ed altre).
Pertanto, l'incolpato avrebbe dovuto provare degli elementi positivi in base ai quali ritenere che avesse assolto l'obbligo di aver fatto il possibile per evitare il compiersi dell'illecito; per esempio,
pagina 7 di 17 dimostrando di aver assunto ogni informazione in merito al contenuto del Regolamento e alla professionalità dell'incaricato e/o adottato ogni cautela relativa al mantenimento della chioma degli alberi, controllandone l'operato.
Come detto, il precetto indica di mantenere il più possibile la chioma arborea e, pertanto, era lampante che la radicale potatura eseguita fosse contraria al disposto Regolamentare;
Don avrebbe dovuto CP_1
accorgersi di quanto stava avvenendo, prendendo contezza, ad occhio nudo, dell'eliminazione integrale della chioma ed avrebbe ben potuto controllare almeno una potatura, uscendo nel giardino della
Parrocchia ove risiede, ed evitare di far deturpare gli altri sedici alberi.
È dunque errata l'affermazione del Tribunale relativamente alla mancata allegazione di prove da parte dell'Amministrazione – la quale avrebbe dovuto dimostrare la presenza del trasgressore in loco durante l'effettuazione dei lavori, la sua “materiale vigilanza” e l'acquiescenza all'esecuzione dell'intervento – circa il concorso di all'attività di potatura, la cui dimostrazione, invece, ricade per legge sul CP_1 medesimo, quale trasgressore, e non l'ha fornita;
ciò prova la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia di il quale, pur risiedendo in Via Porrettana 121, non era presente durante l'effettuazione dei CP_1 lavori o, comunque, non li vigilò, dando acquiescenza all'intervento senza verificare o informarsi sulle corrette modalità di esecuzione.
Il legale rappresentante e amministratore dei beni della Parrocchia è, pertanto, responsabile per aver ordinato un intervento radicale e potenzialmente molto pericoloso sulle piante del giardino parrocchiale, senza curarsi minimamente della sua esecuzione.
Ancora, in tema di elemento soggettivo relativo alle violazioni amministrative della l. 689/1981, ex art. 3, la consolidata giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che per integrare l'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", può rilevare, in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, soltanto quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente ovvero che quest'ultimo abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero gli possa essere mosso. In altri termini l'errore deve essere incolpevole, ossia non suscettibile di essere impedito all'interessato con l'ordinaria diligenza.
Sotto il profilo specifico della diligenza, la giurisprudenza conferma la responsabilità anche di colui che ha realizzato un illecito affidando l'incarico ad un intermediario, anche di natura tecnica. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, su chi affida un compito a terzi continuano a gravare, tra gli altri, anche compiti di verifica e controllo, quali, per esempio, di conoscenza e di pagina 8 di 17 rispetto del Regolamento del verde, di scegliere un giardiniere competente, di impartire corrette istruzioni, nonché di esaminare la qualità della potatura svolta.
Il falso convincimento della liceità della condotta, da parte dell'autore dell'illecito, per essere incolpevole ed inevitabile, deve essere determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurre in errore, non riferibile alla condotta del soggetto in quanto non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza e, nella specie, il trasgressore non ha fornito tale prova, non avendo dato dimostrazione positiva di aver compiuto un errore giustificabile o di essere stato positivamente rassicurato della correttezza della potatura degli alberi.
Nella fattispecie in decisione, è evidente che il comportamento di nella gestione dei beni a lui CP_1
affidati non fu svolto con la diligenza del buon padre di famiglia. Come detto, egli avrebbe potuto informarsi preventivamente sulla tipologia dell'intervento e sulle ordinarie cautele che si devono seguire, ad esempio ricercando sul sito del Comune le regole vigenti in materia prima di intervenire, come qualunque Amministratore di beni altrui è obbligato a fare, oppure avrebbe potuto dimostrare di aver scelto un'impresa particolarmente competente, relativamente alla quale aveva ricevuto assicurazioni in merito all'intervento da svolgere.
La responsabilità dell'impresa per non aver realizzato la potatura a regola d'arte non rileva al fine di escludere la sanzione in capo al proprietario, ma riguarda solo il rapporto tra la Parrocchia e l'impresa medesima.
La sentenza impugnata ha, dunque, irragionevolmente escluso la responsabilità del ricorrente richiedendo all'Amministrazione di dover provare un ulteriore coinvolgimento del proprietario nella potatura, quasi come se l'illecito fosse esclusivamente riferibile al giardiniere che si fosse, autonomamente e di proprio impulso, introdotto nel giardino parrocchiale al fine di realizzare le radicali e illegittime potature, all'insaputa del proprietario.
La sentenza, poi, è illogica, immotivata e irragionevole e viola l'art. 5 l. 689/1981, in materia di concorso nell'illecito, laddove ritiene che non vi siano elementi probatori a sostegno dell'apporto causale di né a livello materiale, né a livello psichico, affermando, da un lato, che l'invalidità CP_1 fisica ne escluda il coinvolgimento a livello esecutivo e, dall'altro, che la sua colpevolezza “sulla base della mera qualità rispetto alla res” è esclusa per il principio della responsabilità personale che connota la materia delle sanzioni amministrative.
Inoltre, il giudicante non ravvisa un profilo di colpa in eligendo o in vigilando per avere legittimamente confidato nelle conoscenze tecniche e capacità operative dell'impresa di giardinaggio, senza tuttavia indicare le ragioni che avrebbero giustificato l'affidamento.
pagina 9 di 17 La motivazione sul punto è lacunosa, tautologica e contrasta con le risultanze fattuali e con la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che ha da tempo affermato che “L'illecito è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punitivo costituisce il risultato” (Cass. Civ. 2406/2016) e “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5, l. 24 novembre 1981, n. 689, il quale contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore od ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico” (Cass. Civ. 34031/2019 ed altre).
Nel caso di specie, l'azione posta in essere dal proprietario degli alberi, per il tramite del legale rappresentante, ha avuto un'efficacia causale nella realizzazione dell'illecito, in quanto proprio la sua volontà di procedere a potatura – determinatasi in modo superficiale, senza informarsi anticipatamente della sua necessità, né correttamente dei limiti e degli esiti della stessa – ha determinato la brutta e dannosa capitozzatura della chioma arborea, con conseguenze devastanti sulla salute e stabilità dell'albero.
Del resto, l'art. 5 l. 689/1981, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico” (Consiglio di Stato, sentenza n. 3353 del 6.6.2011).
Ed ancora la Suprema Corte ha affermato “l'irrilevanza”, ai fini del concorso “che la norma sanzionatoria identifichi una violazione c.d. propria”, dovendosi indagare esclusivamente il contributo materiale e psicologico e indipendentemente dalla riferibilità della responsabilità ad un terzo (Cass.
Civ. 17681/2006 e 16798/2006).
L'essere portatore di handicap fisico e non psichico, inoltre, non esclude certo la riferibilità CP_1 causale della sua azione nel compimento dell'illecito, perché tipicamente giuridica e non fisica. Se è vero che riveste la carica di legale rappresentante della Parrocchia – e, dunque, di Amministratore, nel pieno possesso delle proprie capacità mentali, con conseguente capacità di concludere contratti in nome e per conto di questa – non può, al tempo stesso, essere considerato incapace di assumersi le responsabilità ai fini sanzionatori conseguenti alle proprie azioni. L'avere valorizzato l'invalidità del trasgressore, inoltre, non è neppure coerente con la volontarietà della carica da esso ricoperta al momento dell'illecito dal momento che egli agì per la Parrocchia in virtù di un incarico liberamente assunto, dal quale si sarebbe potuto sciogliere se avesse ritenuto di non poterlo svolgere correttamente o di averne impedimento, anche solo fisico.
pagina 10 di 17 Anche l'esclusione del profilo di responsabilità in eligendo o in vigilando è erronea e contraria all'interpretazione giurisprudenziale della colpevolezza in materia sanzionatoria amministrativa, posto che il Giudice esonera il trasgressore a fronte di una generica e indimostrata fiducia nelle “conoscenze tecniche e operative” dell'esecutore dei lavori.
Come detto, l'art. 3 l. 689/1981 pone a carico del soggetto obbligato l'onere di dimostrare la presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato, dovendo egli avere tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso e nella fattispecie i sanzionati non hanno offerto tale prova che, dunque, è stata autonomamente ipotizzata dal Giudice, anche in divieto del principio che gli impone di giudicare iuxta allegata et probata ex art. 115 c.p.c.
2) La sentenza viola l'art. 2697 c.c. in materia di riparto dell'onere della prova e gli artt. 115 e 116
c.p.c. in materia di prove e valutazione delle prove.
La fattura dell'impresa “Crea il Tuo Giardino” e il relativo bonifico prodotti da parte opponente (docc.
8 e 9) sono stati palesemente travisati dal Giudice di primo grado.
In primo luogo, in applicazione del già citato principio di cui all'art. 3 l. 689/1981, in base al
Regolamento del verde, il proprietario è il soggetto onerato dal provvedere ad una corretta manutenzione degli alberi di proprietà e, di conseguenza, sul medesimo grava l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile ai fini dell'osservanza della norma di legge, mentre il Giudice ha illegittimamente trasferito tale onere sulla P.A. la quale avrebbe dovuto provare un diretto coinvolgimento del trasgressore nell'attività di potatura, quando invece è proprio il sostanziale disinteresse dimostrato dal proprietario nell'esecuzione dell'attività da lui ordinata a confermare l'inesistenza di una causa di esenzione della responsabilità a lui attribuita dalla norma.
Il secondo luogo, la sentenza non tiene in debito conto che l'attribuzione della responsabilità della potatura errata esclusivamente al giardiniere incaricato esige l'allegazione e la prova di un elemento positivo idoneo ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato, nel proprietario che va esente da censura, idoneo ad indurlo in errore circa l'ammissibilità di tale intervento radicale ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza (Cass. Civ. 29709/2008 e
11977/2020).
Nel caso in esame, tuttavia, neppure sul piano dell'allegazione viene prospettato un siffatto comportamento positivo di La sentenza assume la sua incolpevolezza sulla scorta di un CP_1
atteggiamento meramente omissivo, contrario al principio predetto.
L'appellante poi ribadisce la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del primo giudice che ha ritenuto provato, in assenza di prove e allegazioni, un legittimo affidamento del nelle conoscenze CP_4
pagina 11 di 17 tecniche e capacità operative del giardiniere, competenze di cui non v'è traccia nel giudizio, non essendo noto neppure se il medesimo sia iscritto al Registro Imprese quale esperto di manutenzione del verde, in ossequio all'art. 12 della l. 154/2016.
Non è invece utilizzabile per la decisione alcun comportamento che induca a ritenere esistente il legittimo affidamento di non avendo la difesa del medesimo provato alcunché a tale CP_1
riguardo, né avendo formulato in primo grado uno specifico motivo di opposizione, non essendo appunto dal giudice utilizzabile per la decisione, la verifica positiva o negativa di un factum probandum, non entrato in giudizio e neppure evincibile da circostanze ulteriori.
La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, in quanto il secondo sostanzialmente ripropone le censure contenute nel primo, li ritiene fondati condividendo e richiamando le valutazioni in fatto e in diritto espresse dall'appellante.
In primo luogo, le fotografie in atti, come fedelmente descritte nel primo motivo di censura, provano in modo inequivocabile che la potatura degli alberi, drastica e radicale, eseguita con il metodo della
“capitozzatura”, non rispettò nessuna proporzione fra le dimensioni dei rami tagliati e quelli rimasti, avendo i giardinieri completamente tagliato tutte le chiome, in precedenza folte e ricche di fogliame.
Risulta quindi senz'altro integrata la violazione dell'art. 19 cit.
In secondo luogo, non v'è dubbio che destinatario degli obblighi di cura e manutenzione imposti dalla normativa regolamentare, sopra ampiamente riportata, è il proprietario del verde, sia pubblico che privato, perché solo tale soggetto ne ha la piena e giuridica disponibilità e, infatti, al proprietario, l'art. 19 cit. in più commi, fa espresso riferimento (“… il proprietario o i soggetti formalmente delegati … I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature…”).
Il proprietario o il soggetto delegato, poi, al fine di rispettare i prescritti obblighi di cura e manutenzione, deve acquisire le informazioni necessarie circa modalità, tempistiche e limiti dell'attività di potatura imposti dalla pubblica amministrazione sia che si accinga a farla personalmente sia che la deleghi ad altri sul cui operato deve quindi vigilare affinché sia eseguita nel rispetto di precetti contenuti nel Regolamento, talché risponde, in solido coi medesimi, delle sanzioni previste nel caso di violazione.
Nella fattispecie, il proprietario è un ente, la , che agì per mezzo del proprio legale CP_2 rappresentante, Questi, dunque, concorrendo all'illegittima potatura, risulta trasgressore CP_1 dell'art. 19 cit. del Regolamento sia che abbia espressamente richiesto ai giardinieri di eseguire il tipo di potatura sopra descritta – ipotesi più verosimile, perché diversamente si dovrebbe immaginare che la
Ditta incaricata ignorasse, ancor prima che il Regolamento comunale, ogni norma di buona tecnica –
pagina 12 di 17 sia che abbia omesso di vigilare sulle modalità di esecuzione della stessa, il cui contrasto con le norme regolamentari era del tutto evidente anche all'occhio del profano e non poteva non essere rilevato da chi, essendone onerato, avrebbe dovuto informarsi delle prescrizioni del Regolamento al momento del conferimento dell'incarico ai giardinieri.
Tali assunti non violano affatto il principio della responsabilità personale, diversamente da quanto ritiene il Tribunale, tenuto conto di quali sono i destinatari della normativa (“… il proprietario o i soggetti formalmente delegati”) perché la ed il suo legale rappresentante violarono CP_2 personalmente l'art. 19 cit. ancorché la potatura sia stata materialmente eseguita dalla Ditta incaricata, ciò che rende ininfluente ogni valutazione compiuta dal primo giudice circa la condizione fisica che avrebbe impedito al legale rappresentante di provvedere materialmente alla potatura.
Né gli opponenti, qui appellati, hanno invocato – e tantomeno dimostrato – una condizione psichica, supposta dal primo giudice, che avrebbe impedito a di concorrere all'illecita potatura CP_1
eseguita dalla Ditta incaricata;
nemmeno, stante la presunzione di colpevolezza, hanno invocato – e dimostrato, incombendo sui medesimi l'onere – un errore incolpevole ed inevitabile con l'ordinaria diligenza e prospettato, positivamente, un elemento idoneo ad indurre in errore.
Stante la fondatezza dell'appello, devono ora esaminarsi difese e domande – che non sono state già affrontate nell'esaminare l'appello – svolte in primo grado nel ricorso in opposizione, qui riproposte ex art. 346 c.p.c., che la sentenza non esamina, avendo il primo giudice ritenuto assorbente la questione della carenza di responsabilità personale degli opponenti e che.
Sono infondate le contestazioni riportate nei paragrafi I e II della comparsa di costituzione degli appellati – che per ripetitività delle argomentazioni consentono la trattazione congiunta – circa il difetto degli elementi essenziali dei verbali e la carenza di motivazione, genericità e indeterminatezza nella descrizione della condotta sanzionata nonché l'errata valutazione dei verbalizzanti.
Infatti, il rapporto del Dirigente del Verde e la relativa documentazione fotografica, anche aerea, del giardino e dei singoli alberi, posta alla base dei verbali d'accertamento e da questi espressamente richiamata, identificano in modo preciso gli alberi sui quali è stata effettuata la potatura scorretta (doc.
38 . Nelle fotografie che ritraggono gli alberi sono evidenti, per tutti gli esemplari, gli effetti Pt_1
radicali della potatura a capitozzo, con la completa rimozione di tutti i rami con foglie per lasciare completamente spoglio e monco ogni albero. Nella relazione il Dirigente precisa che la violazione sussiste con riferimento a diciassette alberi posizionati nel giardino della . CP_2
L'individuazione degli alberi, pertanto, sia dal rapporto del Settore Verde che dai rilievi fotografici è puntuale e non era necessario, ai fini difensivi, che si identificasse ogni singolo albero con l'indicazione di tipologia e specie, perché la potatura a capitozzo è illegittima per qualunque tipologia pagina 13 di 17 di albero, essendo vietata dall'art. 19 comma 2 lettera a), stante la totale mancanza del ramo “di ritorno” richiesto a compensazione del ramo potato, talché la specificazione della specie o della famiglia arborea non avrebbe comportato alcuna differenza sotto il profilo sanzionatorio.
Del pari, la lamentata mancanza di rilievi o calcoli tecnici non era necessaria ai fini della contestazione, posto che con una potatura così radicale non vi erano misure o rilievi da segnalare, considerata la totale mancanza del ramo di ritorno. La violazione contestata, difatti, attiene alla potatura totale dell'albero, comprovata dalle fotografie e quindi non vi era necessità di effettuare calcoli o proporzioni al fine di comprendere la contestazione addebitata e, conseguentemente, non vi è violazione del diritto di difesa degli opponenti.
È poi del tutto irrilevante la contestazione circa il richiamo nel verbale di accertamento al Regolamento
Comunale del verde Pubblico e privato approvato nel 2016, anziché a quello approvato nel 2020, frutto di un banalissimo refuso che in nulla ha limitato il diritto di difesa degli opponenti in sede amministrativa essendo chiari i fatti contestati e la previsione sanzionatoria. Nelle ordinanze ingiunzione, peraltro, è correttamente richiamato il Regolamento del 2020.
Ancora, le fotografie scattate il 20.5.2021 che mostrano il buono stato sanitario delle alberature – prodotte, in tesi, a provare che la capitozzatura non avrebbe inciso sulla crescita del fusto e, dunque,
l'erronea valutazione dei verbalizzanti – sono irrilevanti, sia perché il buono stato sanitario non è accertabile solo attraverso la rappresentazione fotografica, sia perché, in ogni caso, non elidono l'accertata violazione dell'art. 19 cit.
Infine, è irrilevante che la potatura fosse necessaria e sia stata eseguita nel periodo consentito dal
Regolamento, perché la contestazione riguarda non la potatura, ma unicamente le modalità con le quali essa è stata eseguita.
Sono altresì infondate le contestazioni riproposte nel paragrafo sub IV circa la nullità/illegittimità delle ordinanze ingiunzioni per “l'assoluta assenza di motivazione in ordine al rigetto degli specifici motivi di opposizione contenuti negli scritti difensivi tempestivamente presentati”.
L'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, infatti, non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. Civ. 16316/2020).
Nella fattispecie in decisone in tutte le ordinanze ingiunzione l'irrogazione della sanzione è adeguatamente motivata per relationem al corrispondente verbale di accertamento e in tutte si evidenzia l'avvenuto esame degli scritti difensivi.
pagina 14 di 17 Peraltro, la contestazione non evidenzia alcuna ricaduta dell'asserita carenza di motivazione delle ordinanze sul diritto di difesa, ampiamente esercitato dagli appellati in sede amministrativa prima e giudiziaria poi.
La contestata violazione dell'art. 14 l. 689/1981 – trattata nel paragrafo V della comparsa di costituzione – per non essere stata contestata l'infrazione nell'immediatezza è sia infondata che priva di effetto, perché la citata norma prevede la contestazione immediata “quando è possibile” e l'accertatore esplicitò la necessità di svolgere accertamenti presso gli uffici competenti (è immaginabile che dovesse accertare, quantomeno, il soggetto proprietario del giardino) e perché la norma non prevede, nel caso di omessa doverosa contestazione immediata, alcuna sanzione di nullità dell'ordinanza ingiunzione.
È infondata anche la contestazione – trattata nel paragrafo VI della comparsa di costituzione – circa la l'inesistenza/nullità dei verbali per mancata sottoscrizione degli accertatori. I verbali a mano su modello cartaceo recano la sottoscrizione a penna dei verbalizzanti e nei verbali di accertata violazione,
a stampa, sono indicati i nominativi degli accertatori, e , ed è Controparte_5 Controparte_6 chiaramente precisato “Atto redatto con sistema automatizzato o di elaborazione dati ai sensi dell'art.
3 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39” il cui art. 3, comma 2, prevede che in luogo della firma autografa possa indicarsi il nominativo a stampa degli agenti accertatori, come avvenuto nel caso di specie.
Sono invece fondate le contestazioni sub paragrafo III – poste a fondamento della domanda subordinata, qui riproposta dagli appellati – sulla illegittima elevazione di diciassette verbali, una per ciascuna potatura errata, e sulla mancata applicazione dell'art. 8 comma 1 l. 689/1981 a mente del quale “chi con un'azione od un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo”.
In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni
(Corte Cost. 14/2007; Cass. Civ. 20129/2022 e 10890/2018). L'unificazione - ai fini dell'applicazione della sanzione nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8 comma 1, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione pluri-offensiva.
pagina 15 di 17 Orbene, nella fattispecie in decisione sussiste il concorso formale, perché la pluralità delle trasgressioni della medesima disposizione discende da un'unica condotta;
infatti, l'azione materiale di manutenzione del verde nel giardino della , fu unica e fu consumata nel medesimo giorno e nel medesimo CP_2
luogo.
È quindi fondata la domanda formulata dagli opponenti in via subordinata, qui riproposta.
A tanto consegue la conferma della statuizione di annullamento delle ordinanze ingiunzioni pronunciato nell'impugnata sentenza – ancorché per ragioni diverse da quelle poste a fondamento dell'impugnata sentenza – e la condanna degli appellati al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di € 1.500, pari al triplo della misura massima prevista dall'art. 28 del Regolamento del Verde
(da € 25 ad € 500).
La contestazione trattata nel paragrafo VII circa l'illegittima notifica di diciassette ordinanze con conseguente moltiplicazione delle sanzioni e delle spese di notifica è assorbito, posto che, come detto, rimane fermo l'annullamento delle ordinanze ingiunzione statuito dall'impugnata sentenza.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite e tenuto conto della soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura del 50% delle spese processuali di entrambi i gradi che, per la rimanente parte, devono essere poste a carico di parte appellata;
le spese, per l'intero, sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 749/2023 e in accoglimento della Parte_1
domanda subordinata riproposta da e dalla CP_1 Controparte_2
a parziale modifica dell'impugnata sentenza:
[...]
- condanna e la , in solido, al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore del della sanzione nella misura di € 1.500 ed alla rifusione del 50% delle Parte_1 spese processuali che liquida, per compensi, in € 2.552 per il primo grado ed in € 2.915 per il presente grado, oltre a spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 24.1.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 16 di 17 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti ed all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 24.1.2025, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al r.g. n. 780/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Caterina Siciliano ed Antonella Trentini
contro
:
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) con sede in Via Porrettana 121, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 Pt_1
tempore, CP_1
Avv. Silvia Rubbini
In punto a: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Fatti di causa
Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Bologna ex artt. 22 l. 689/1981 e 6 d.lgs. 150/2011,
[...]
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
, sita a in via Porrettana n. 121, propose opposizione avverso n. 17 ordinanze
[...] Pt_1
ingiunzione, tutte emesse il 18.10.2022 dal e contraddistinte coi numeri Parte_1 progressivi dal n. 2668 al n. 2684, ciascuna dell'importo di € 150, in relazione ad altrettanti verbali di accertamento, tutti emessi il 16.3.2021, a seguito dell'unico sopralluogo effettuato il 16.2.2021, coi quali il predetto contestò, singolarmente, per ciascun albero presente nel giardino Pt_1 dell'opponente , la violazione dell'art. 19 comma 2 del Regolamento del Verde, poiché “si CP_2
rileva difformità delle potature eseguite a quelle consentite;
si eleva verbale a seguito di segnalazione
pagina 1 di 17 dei tecnici dell' che rilevavano da sopralluogo Parte_2
effettuato in data 16/02/21 in via Porrettana 121 un intervento di potatura che non rispettava la giusta proporzione fra le dimensioni del ramo tagliato ed il ramo di sostituzione che viene lasciato, così detta regola del ramo di ritorno, alterando la normale forma della chioma e la struttura arborea”.
e la contestarono le ordinanze CP_1 Controparte_2
ingiunzione per difetto di motivazione, carenza di legittimazione passiva, erronea valutazione degli elementi di fatto, indeterminatezza della condotta sanzionata, violazione dell'art. 8 l. 689/1981 per non aver applicato il cumulo giuridico, violazione dell'art. 14 l. 689/1981 per non aver contestato l'infrazione nell'immediatezza dell'accertamento, mancata sottoscrizione dei verbali da parte degli agenti accertatori e illegittimità delle notificazioni.
Chiesero, pertanto, previa sospensione dell'esecutività delle ordinanze impugnate, in via preliminare, di accertare la carenza di legittimità passiva degli opponenti e, nel merito, l'annullamento delle stesse, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Il contestò la fondatezza del ricorso di cui chiese la reiezione. Parte_1
Il Tribunale accolse l'istanza di sospensione dell'esecutività delle ordinanze ingiunzione e, all'esito della discussione orale, con la sentenza n. 749/2023, accolse l'opposizione, annullò le ordinanze ingiunzioni e regolò le spese secondo la soccombenza rilevando, in via assorbente su ogni altra doglianza, la carenza di responsabilità in capo ai ricorrenti, quali destinatari della sanzione erogata per una infrazione materialmente commessa da un soggetto terzo.
Richiamate le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa contenute nella legge n.
689/1981 e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce il principio della natura personale della responsabilità e richiamata la giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, aveva chiarito “a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della
“imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della
“solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81” (per tutte Cass. Civ. 11954/2003 e 30766/2018), il
Tribunale affermò che responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui
è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, talché risponde dell'illecito amministrativo solamente colui che abbia materialmente e personalmente commesso l'infrazione pagina 2 di 17 sanzionata o, in via concorrente, chiunque abbia fornito un contributo obiettivamente rilevante all'altrui condotta illecita ex art. 5 l. 689/1981, ove l'apporto causale può realizzarsi sia in forma attiva che omissiva, e può estrinsecarsi sia sul piano esclusivamente psichico – determinando, rafforzando o sostenendo l'altrui proposito illecito – sia sul piano materiale, attraverso un'attività che, sia pur marginalmente, purché in modo significativo ed adeguato, abbia contribuito alla commissione della violazione.
Quanto al caso di specie, osservò che la sanzione era stata comminata in solido alla
[...]
e al suo legale rappresentante individuato quale “trasgressore” e che “al fine Controparte_2 di individuare il soggetto responsabile dell'illecito, bisogna distinguere se la violazione è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, vale a dire di un comportamento attivo idoneo ad offendere
l'interesse tutelato da una norma, od omissiva, consistente in un comportamento passivo ovvero nell'omissione di un'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Nel caso di specie, viene in rilievo il dettato dell'art. 19 co. 2 del Regolamento del Verde del Comune di , laddove si precisa che “per potature ordinarie a regola d'arte si intendono: a) su latifoglie Pt_1
decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre - 21 marzo, che interessano branche di diametro non superiore a 10 cm. A garanzia della "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale, dovrà essere adottata la tipologia definita "potatura a tutta cima" da eseguire esclusivamente attraverso la tecnica del taglio di ritorno: accorciamento, di norma contenuto a 1/3 della lunghezza del ramo/branca, tramite asportazione della porzione apicale del ramo/branca fino all'inserzione di un ramo secondario inferiore con un diametro di almeno 1/3 rispetto a quello asportato, che a sua volta assumerà la funzione di cima. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato…”. Pertanto la responsabilità che discende dalla violazione del disposto deve essere imputata al soggetto che materialmente ha posto in essere la condotta difforme dal dettato normativo (eseguendo delle potature che non rispettino i criteri dettati), salvo l'eventuale concorso di altre figure, nel qual caso ciascuna di esse dovrà soggiacere alla sanzione, se non diversamente stabilito dalla legge.
Dalla documentazione versata agli atti, non risultano provate le circostanze di fatto sulla base delle quali si può ragionevolmente ritenere che possa essere ritenuto responsabile delle CP_1
asserite difformità di potatura rispetto a quelle previste, neppure a titolo di concorso.
Secondo costante giurisprudenza il giudizio di opposizione si atteggia come un giudizio di cognizione, nel quale l'Amministrazione –formalmente resistente- ha veste sostanziale di attrice ed è quindi tenuta
a fornire la prova della fondatezza della propria pretesa sanzionatoria.
pagina 3 di 17 Il ragionamento induttivo, compiuto dal resistente, secondo cui a nulla rileverebbe, ai fini Pt_1 dell'individuazione del trasgressore, la circostanza per la quale l'illecita potatura sia avvenuta mediante un giardiniere, esecutore dell'ordine di potatura sugli alberi della Parrocchia, in quanto responsabile della violazione è e resta colui che è titolare della disponibilità giuridica sulla res, non può essere condiviso.
Invero, se la presunta condotta censurata consiste nelle modalità di esecuzione della potatura e non nel divieto di potatura in sé, che al contrario è espressamente prevista come obbligatoria per i proprietari nei casi di cui all'art. 19 co. 6 del citato Regolamento, l'individuazione dell'esecutore materiale dell'attività riveste carattere centrale proprio perché ciò che si contesta è la modalità esecutiva della potatura.
Detto in altri termini, il semplice fatto di essere proprietario e/o titolare della disponibilità giuridica della res, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che chi rivesta tale qualità abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con l'esecutore dei lavori contestati. Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività censurata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, della res, ma anche di fattori quali l'eventuale presenza "in loco" durante
l'effettuazione dei lavori, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori, dell'acquiescenza all'esecuzione dell'intervento secondo le modalità vietate;
in sostanza, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere.
Nel caso di specie, è pacifico che l'istante abbia incaricato la ditta specializzata “Crea il tuo giardino” di , per effettuare l'intervento di potatura sulle alberature poste nell'area Controparte_3
verde antistante la Parrocchia di ed altrettanto incontestato è, Controparte_2 quindi, che l'intervento è stato eseguito dal giardiniere incaricato (doc.
8-9 parte ricorrente).
A ciò si aggiunga che dai documenti versati agli atti dal ricorrente è emerso che il CP_1
medesimo è portatore di handicap, accertato al 100%, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte in esiti di ictus ischemico cerebrale, dislipidemia, obesità e lussazione recidivante spalla destra;
circostanze queste sufficienti ad escludere la materiale esecuzione di attività così gravose, quali la potatura delle piante arboree (doc. 12-12 bis parte ricorrente).
Non sussistono dunque elementi probatori atti a corroborare l'esistenza di alcun apporto causale da parte di alla realizzazione dell'illecito contestato, né a livello materiale, né tantomeno CP_1
a livello psichico attraverso la determinazione o il rafforzamento dell'altrui proposito illecito. Ne
pagina 4 di 17 consegue che responsabile della realizzazione dell'intervento di potatura difforme è da individuarsi unicamente nel soggetto incaricato per i lavori di giardinaggio nella sua qualità di specializzato nel settore.
Esclusa dunque la sussistenza di profili di rilevanza causale, deve escludersi che la responsabilità possa essere attribuita al ricorrente sulla base della mera qualità rispetto alla res, ostandovi il principio di responsabilità personale che, come detto, connota la materia delle sanzioni amministrative.
Né può ravvisarsi in capo al ricorrente un profilo di colpa in eligendo o in vigilando: il ricorrente, infatti, si è avvalso per i lavori di potatura di soggetto qualificato per detto tipo di lavori, legittimamente confidando nelle conoscenze tecniche e nelle capacità operative dello stesso. Pertanto, nessun rimprovero può essergli mosso neppure sotto tale profilo.
Da quanto detto discende altresì che la responsabilità solidale imputata alla Parrocchia, a mente dell'art. 6 della l. 689\1981, deve parimenti essere esclusa. Tale ipotesi di responsabilità è prevista allorchè l'illecito amministrativo sia stato commesso dal rappresentante della persona giuridica o da un suo dipendente, è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente qualora sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni
o incombenze;
ciò che nel caso di specie è stato escluso”.
Il ha proposto appello alla sentenza e riproposto ogni difesa svolta in primo grado. Parte_1
Si è costituito in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1 [...]
, contestando l'appello di cui ha chiesto il rigetto e riproponendo difese Controparte_2
e domande svolte in primo grado.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 24.1.2025 ed all'esito la Corte ha deciso come da dispositivo, dandone lettura.
Ragioni della decisione
L'appello censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi.
1) Il primo giudice erroneamente ritiene che la norma sanzionatoria sia diretta esclusivamente nei confronti degli esecutori delle potature, mentre essa si rivolge a tutti coloro che abbiano la disponibilità giuridica del verde. La finalità della normativa è quella di tutelare gli esemplari arborei ubicati sul territorio comunale, che siano di proprietà pubblica o privata, e per individuare a chi sia rivolto il precetto sanzionatorio del Regolamento del Verde Urbano che si assume violato (doc. 1 dell'allegato
C) soccorre la lettura delle norme di riferimento.
Gli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento (Art. 1 Finalità “La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi …”. Art. 3 Oggetto di tutela “Sono tutelati tutti gli
pagina 5 di 17 esemplari arborei … ubicati sul territorio comunale”, Art. 4 Campo di applicazione “Risultano ricomprese nel capo di applicazione del presente Regolamento tutte le aree verdi pubbliche o private”) indicano la finalità, l'oggetto di tutela e il campo d'applicazione delle norme comunali e da essi si desume che i destinatari dei relativi obblighi di cura e manutenzione sono i proprietari delle piante che ne hanno la disponibilità, siano essi enti pubblici o soggetti privati.
L'art. 19 del Regolamento, che si assume violato, prevede, al comma 1, che: “Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie arboree”; il comma 2, lettera a) specifica che per potature ordinarie a regola d'arte “… Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato”; il comma
3, nel dettare un ulteriore onere, precisa puntualmente quale sia il destinatario dell'intera norma: “Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente richiedere l'autorizzazione al servizio Fitosanitario regionale”; il comma 6 ribadisce: “I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade o quando compromettono l'incolumità pubblica”.
Tanto precisato, dalla veduta aerea del giardino della (doc. 38) risulta che i diciassette alberi CP_2
in questione possedevano un'ampia chioma mentre, dopo il taglio, non rimase conservato neppure un ramo, una foglia, una parte di chioma: restarono solo il tronco e l'inizio del ramo principale. Il ramo di ritorno fu eliminato totalmente. La tecnica utilizzata è definita “capitozzatura” perché, di fatto,
“decapita” integralmente l'albero.
dunque, “si è risolto a provvedere al taglio (che poi si è rivelato abnorme) in modo del tutto CP_1
discrezionale, senza conoscere la norma, rispettarla e chiedere al suo giardiniere di eseguire
l'incarico nel rispetto del precetto su riportato (ovvero di mantenere la chioma “integra”, una proporzionalità o almeno il ramo di ritorno), precetto che, tra l'altro, è anche abbastanza chiaro e comprensibile anche da parte di un non “addetto ai lavori”, almeno nei suoi elementi essenziali volti ad evitare la totale decapitazione della chioma dell'albero”.
La sentenza erra nel ritenere la questione ricadente esclusivamente sulla modalità di esecuzione della potatura, quasi che l'intervento – radicalmente sbagliato – fosse stato autonomamente deciso dal giardiniere in quanto, invece, il proprietario ne aveva dato, tramite l'incaricato, il principale contributo psichico determinando proprio l'agente al taglio.
pagina 6 di 17 Come ammesso dalla stessa parte opponente, il tecnico fu incaricato proprio da in nome e CP_1
per conto della Parrocchia proprietaria degli alberi, come risulta dai documenti prodotti in allegato alle memorie difensive del trasgressore (doc. 41 del fascicolo di I grado, ovvero fattura e bonifico alla
“Crea il tuo Giardino” di ). Controparte_3
La mera qualità di proprietario della Parrocchia, nell'interesse della quale don agì, pertanto, rende CP_1 il medesimo responsabile dell'illecito. È il predetto legale rappresentante, difatti, che aveva la disponibilità giuridica della res ed è colui che decise e, poi, consentì, incaricandolo, ad un terzo di potare gli alberi, evento che non sarebbe mai avvenuto senza la sua disposizione.
La prova documentale della proprietà degli alberi e della qualità di legale rappresentante della del Rev. offerta dal in primo grado (docc. 43-44-45), unita CP_2 CP_1 Pt_1 all'illustrazione del precetto regolamentare, comprova dunque la responsabilità del legale rappresentante della , anche ai sensi degli artt. 3 e 6 della l. 689/1981. CP_2
La gestione del patrimonio arboreo della Parrocchia da parte del legale rappresentante fu attuata senza la diligenza ordinariamente richiesta dal codice civile per la cura della proprietà, la quale impone che il proprietario debba informarsi sull'esistenza di norme e Regolamenti vigenti, di prevedere gli interventi necessari ed anche di vigilare sulle modalità del loro svolgimento, con tutte le accortezze tipiche del buon padre di famiglia. Ciò vale, maggior ragione, nel caso di entità giuridiche ove chi per esse agisce lo fa in virtù di un incarico liberamente assunto.
Nessun'altra prova di un ulteriore diretto coinvolgimento del proprietario nella potatura era necessaria, stante la qualità di destinatario della norma regolamentare. È lo stesso precetto violato, infatti, che individua il soggetto obbligato ad eseguire o far eseguire gli interventi corretti sul verde nel proprietario ovvero nel soggetto che ha la disponibilità giuridica degli esemplari arborei.
La sentenza erra anche nell'applicare l'art. 3 l. 689/1981 il quale dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che la norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta dal medesimo solo fornendo prova contraria (“la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa”, Cass. 9546/2018, 1529/2018, 4114/2016 ed altre).
Pertanto, l'incolpato avrebbe dovuto provare degli elementi positivi in base ai quali ritenere che avesse assolto l'obbligo di aver fatto il possibile per evitare il compiersi dell'illecito; per esempio,
pagina 7 di 17 dimostrando di aver assunto ogni informazione in merito al contenuto del Regolamento e alla professionalità dell'incaricato e/o adottato ogni cautela relativa al mantenimento della chioma degli alberi, controllandone l'operato.
Come detto, il precetto indica di mantenere il più possibile la chioma arborea e, pertanto, era lampante che la radicale potatura eseguita fosse contraria al disposto Regolamentare;
Don avrebbe dovuto CP_1
accorgersi di quanto stava avvenendo, prendendo contezza, ad occhio nudo, dell'eliminazione integrale della chioma ed avrebbe ben potuto controllare almeno una potatura, uscendo nel giardino della
Parrocchia ove risiede, ed evitare di far deturpare gli altri sedici alberi.
È dunque errata l'affermazione del Tribunale relativamente alla mancata allegazione di prove da parte dell'Amministrazione – la quale avrebbe dovuto dimostrare la presenza del trasgressore in loco durante l'effettuazione dei lavori, la sua “materiale vigilanza” e l'acquiescenza all'esecuzione dell'intervento – circa il concorso di all'attività di potatura, la cui dimostrazione, invece, ricade per legge sul CP_1 medesimo, quale trasgressore, e non l'ha fornita;
ciò prova la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia di il quale, pur risiedendo in Via Porrettana 121, non era presente durante l'effettuazione dei CP_1 lavori o, comunque, non li vigilò, dando acquiescenza all'intervento senza verificare o informarsi sulle corrette modalità di esecuzione.
Il legale rappresentante e amministratore dei beni della Parrocchia è, pertanto, responsabile per aver ordinato un intervento radicale e potenzialmente molto pericoloso sulle piante del giardino parrocchiale, senza curarsi minimamente della sua esecuzione.
Ancora, in tema di elemento soggettivo relativo alle violazioni amministrative della l. 689/1981, ex art. 3, la consolidata giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che per integrare l'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", può rilevare, in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, soltanto quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente ovvero che quest'ultimo abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero gli possa essere mosso. In altri termini l'errore deve essere incolpevole, ossia non suscettibile di essere impedito all'interessato con l'ordinaria diligenza.
Sotto il profilo specifico della diligenza, la giurisprudenza conferma la responsabilità anche di colui che ha realizzato un illecito affidando l'incarico ad un intermediario, anche di natura tecnica. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, su chi affida un compito a terzi continuano a gravare, tra gli altri, anche compiti di verifica e controllo, quali, per esempio, di conoscenza e di pagina 8 di 17 rispetto del Regolamento del verde, di scegliere un giardiniere competente, di impartire corrette istruzioni, nonché di esaminare la qualità della potatura svolta.
Il falso convincimento della liceità della condotta, da parte dell'autore dell'illecito, per essere incolpevole ed inevitabile, deve essere determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurre in errore, non riferibile alla condotta del soggetto in quanto non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza e, nella specie, il trasgressore non ha fornito tale prova, non avendo dato dimostrazione positiva di aver compiuto un errore giustificabile o di essere stato positivamente rassicurato della correttezza della potatura degli alberi.
Nella fattispecie in decisione, è evidente che il comportamento di nella gestione dei beni a lui CP_1
affidati non fu svolto con la diligenza del buon padre di famiglia. Come detto, egli avrebbe potuto informarsi preventivamente sulla tipologia dell'intervento e sulle ordinarie cautele che si devono seguire, ad esempio ricercando sul sito del Comune le regole vigenti in materia prima di intervenire, come qualunque Amministratore di beni altrui è obbligato a fare, oppure avrebbe potuto dimostrare di aver scelto un'impresa particolarmente competente, relativamente alla quale aveva ricevuto assicurazioni in merito all'intervento da svolgere.
La responsabilità dell'impresa per non aver realizzato la potatura a regola d'arte non rileva al fine di escludere la sanzione in capo al proprietario, ma riguarda solo il rapporto tra la Parrocchia e l'impresa medesima.
La sentenza impugnata ha, dunque, irragionevolmente escluso la responsabilità del ricorrente richiedendo all'Amministrazione di dover provare un ulteriore coinvolgimento del proprietario nella potatura, quasi come se l'illecito fosse esclusivamente riferibile al giardiniere che si fosse, autonomamente e di proprio impulso, introdotto nel giardino parrocchiale al fine di realizzare le radicali e illegittime potature, all'insaputa del proprietario.
La sentenza, poi, è illogica, immotivata e irragionevole e viola l'art. 5 l. 689/1981, in materia di concorso nell'illecito, laddove ritiene che non vi siano elementi probatori a sostegno dell'apporto causale di né a livello materiale, né a livello psichico, affermando, da un lato, che l'invalidità CP_1 fisica ne escluda il coinvolgimento a livello esecutivo e, dall'altro, che la sua colpevolezza “sulla base della mera qualità rispetto alla res” è esclusa per il principio della responsabilità personale che connota la materia delle sanzioni amministrative.
Inoltre, il giudicante non ravvisa un profilo di colpa in eligendo o in vigilando per avere legittimamente confidato nelle conoscenze tecniche e capacità operative dell'impresa di giardinaggio, senza tuttavia indicare le ragioni che avrebbero giustificato l'affidamento.
pagina 9 di 17 La motivazione sul punto è lacunosa, tautologica e contrasta con le risultanze fattuali e con la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che ha da tempo affermato che “L'illecito è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punitivo costituisce il risultato” (Cass. Civ. 2406/2016) e “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5, l. 24 novembre 1981, n. 689, il quale contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore od ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico” (Cass. Civ. 34031/2019 ed altre).
Nel caso di specie, l'azione posta in essere dal proprietario degli alberi, per il tramite del legale rappresentante, ha avuto un'efficacia causale nella realizzazione dell'illecito, in quanto proprio la sua volontà di procedere a potatura – determinatasi in modo superficiale, senza informarsi anticipatamente della sua necessità, né correttamente dei limiti e degli esiti della stessa – ha determinato la brutta e dannosa capitozzatura della chioma arborea, con conseguenze devastanti sulla salute e stabilità dell'albero.
Del resto, l'art. 5 l. 689/1981, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico” (Consiglio di Stato, sentenza n. 3353 del 6.6.2011).
Ed ancora la Suprema Corte ha affermato “l'irrilevanza”, ai fini del concorso “che la norma sanzionatoria identifichi una violazione c.d. propria”, dovendosi indagare esclusivamente il contributo materiale e psicologico e indipendentemente dalla riferibilità della responsabilità ad un terzo (Cass.
Civ. 17681/2006 e 16798/2006).
L'essere portatore di handicap fisico e non psichico, inoltre, non esclude certo la riferibilità CP_1 causale della sua azione nel compimento dell'illecito, perché tipicamente giuridica e non fisica. Se è vero che riveste la carica di legale rappresentante della Parrocchia – e, dunque, di Amministratore, nel pieno possesso delle proprie capacità mentali, con conseguente capacità di concludere contratti in nome e per conto di questa – non può, al tempo stesso, essere considerato incapace di assumersi le responsabilità ai fini sanzionatori conseguenti alle proprie azioni. L'avere valorizzato l'invalidità del trasgressore, inoltre, non è neppure coerente con la volontarietà della carica da esso ricoperta al momento dell'illecito dal momento che egli agì per la Parrocchia in virtù di un incarico liberamente assunto, dal quale si sarebbe potuto sciogliere se avesse ritenuto di non poterlo svolgere correttamente o di averne impedimento, anche solo fisico.
pagina 10 di 17 Anche l'esclusione del profilo di responsabilità in eligendo o in vigilando è erronea e contraria all'interpretazione giurisprudenziale della colpevolezza in materia sanzionatoria amministrativa, posto che il Giudice esonera il trasgressore a fronte di una generica e indimostrata fiducia nelle “conoscenze tecniche e operative” dell'esecutore dei lavori.
Come detto, l'art. 3 l. 689/1981 pone a carico del soggetto obbligato l'onere di dimostrare la presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato, dovendo egli avere tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso e nella fattispecie i sanzionati non hanno offerto tale prova che, dunque, è stata autonomamente ipotizzata dal Giudice, anche in divieto del principio che gli impone di giudicare iuxta allegata et probata ex art. 115 c.p.c.
2) La sentenza viola l'art. 2697 c.c. in materia di riparto dell'onere della prova e gli artt. 115 e 116
c.p.c. in materia di prove e valutazione delle prove.
La fattura dell'impresa “Crea il Tuo Giardino” e il relativo bonifico prodotti da parte opponente (docc.
8 e 9) sono stati palesemente travisati dal Giudice di primo grado.
In primo luogo, in applicazione del già citato principio di cui all'art. 3 l. 689/1981, in base al
Regolamento del verde, il proprietario è il soggetto onerato dal provvedere ad una corretta manutenzione degli alberi di proprietà e, di conseguenza, sul medesimo grava l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile ai fini dell'osservanza della norma di legge, mentre il Giudice ha illegittimamente trasferito tale onere sulla P.A. la quale avrebbe dovuto provare un diretto coinvolgimento del trasgressore nell'attività di potatura, quando invece è proprio il sostanziale disinteresse dimostrato dal proprietario nell'esecuzione dell'attività da lui ordinata a confermare l'inesistenza di una causa di esenzione della responsabilità a lui attribuita dalla norma.
Il secondo luogo, la sentenza non tiene in debito conto che l'attribuzione della responsabilità della potatura errata esclusivamente al giardiniere incaricato esige l'allegazione e la prova di un elemento positivo idoneo ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato, nel proprietario che va esente da censura, idoneo ad indurlo in errore circa l'ammissibilità di tale intervento radicale ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza (Cass. Civ. 29709/2008 e
11977/2020).
Nel caso in esame, tuttavia, neppure sul piano dell'allegazione viene prospettato un siffatto comportamento positivo di La sentenza assume la sua incolpevolezza sulla scorta di un CP_1
atteggiamento meramente omissivo, contrario al principio predetto.
L'appellante poi ribadisce la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del primo giudice che ha ritenuto provato, in assenza di prove e allegazioni, un legittimo affidamento del nelle conoscenze CP_4
pagina 11 di 17 tecniche e capacità operative del giardiniere, competenze di cui non v'è traccia nel giudizio, non essendo noto neppure se il medesimo sia iscritto al Registro Imprese quale esperto di manutenzione del verde, in ossequio all'art. 12 della l. 154/2016.
Non è invece utilizzabile per la decisione alcun comportamento che induca a ritenere esistente il legittimo affidamento di non avendo la difesa del medesimo provato alcunché a tale CP_1
riguardo, né avendo formulato in primo grado uno specifico motivo di opposizione, non essendo appunto dal giudice utilizzabile per la decisione, la verifica positiva o negativa di un factum probandum, non entrato in giudizio e neppure evincibile da circostanze ulteriori.
La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, in quanto il secondo sostanzialmente ripropone le censure contenute nel primo, li ritiene fondati condividendo e richiamando le valutazioni in fatto e in diritto espresse dall'appellante.
In primo luogo, le fotografie in atti, come fedelmente descritte nel primo motivo di censura, provano in modo inequivocabile che la potatura degli alberi, drastica e radicale, eseguita con il metodo della
“capitozzatura”, non rispettò nessuna proporzione fra le dimensioni dei rami tagliati e quelli rimasti, avendo i giardinieri completamente tagliato tutte le chiome, in precedenza folte e ricche di fogliame.
Risulta quindi senz'altro integrata la violazione dell'art. 19 cit.
In secondo luogo, non v'è dubbio che destinatario degli obblighi di cura e manutenzione imposti dalla normativa regolamentare, sopra ampiamente riportata, è il proprietario del verde, sia pubblico che privato, perché solo tale soggetto ne ha la piena e giuridica disponibilità e, infatti, al proprietario, l'art. 19 cit. in più commi, fa espresso riferimento (“… il proprietario o i soggetti formalmente delegati … I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature…”).
Il proprietario o il soggetto delegato, poi, al fine di rispettare i prescritti obblighi di cura e manutenzione, deve acquisire le informazioni necessarie circa modalità, tempistiche e limiti dell'attività di potatura imposti dalla pubblica amministrazione sia che si accinga a farla personalmente sia che la deleghi ad altri sul cui operato deve quindi vigilare affinché sia eseguita nel rispetto di precetti contenuti nel Regolamento, talché risponde, in solido coi medesimi, delle sanzioni previste nel caso di violazione.
Nella fattispecie, il proprietario è un ente, la , che agì per mezzo del proprio legale CP_2 rappresentante, Questi, dunque, concorrendo all'illegittima potatura, risulta trasgressore CP_1 dell'art. 19 cit. del Regolamento sia che abbia espressamente richiesto ai giardinieri di eseguire il tipo di potatura sopra descritta – ipotesi più verosimile, perché diversamente si dovrebbe immaginare che la
Ditta incaricata ignorasse, ancor prima che il Regolamento comunale, ogni norma di buona tecnica –
pagina 12 di 17 sia che abbia omesso di vigilare sulle modalità di esecuzione della stessa, il cui contrasto con le norme regolamentari era del tutto evidente anche all'occhio del profano e non poteva non essere rilevato da chi, essendone onerato, avrebbe dovuto informarsi delle prescrizioni del Regolamento al momento del conferimento dell'incarico ai giardinieri.
Tali assunti non violano affatto il principio della responsabilità personale, diversamente da quanto ritiene il Tribunale, tenuto conto di quali sono i destinatari della normativa (“… il proprietario o i soggetti formalmente delegati”) perché la ed il suo legale rappresentante violarono CP_2 personalmente l'art. 19 cit. ancorché la potatura sia stata materialmente eseguita dalla Ditta incaricata, ciò che rende ininfluente ogni valutazione compiuta dal primo giudice circa la condizione fisica che avrebbe impedito al legale rappresentante di provvedere materialmente alla potatura.
Né gli opponenti, qui appellati, hanno invocato – e tantomeno dimostrato – una condizione psichica, supposta dal primo giudice, che avrebbe impedito a di concorrere all'illecita potatura CP_1
eseguita dalla Ditta incaricata;
nemmeno, stante la presunzione di colpevolezza, hanno invocato – e dimostrato, incombendo sui medesimi l'onere – un errore incolpevole ed inevitabile con l'ordinaria diligenza e prospettato, positivamente, un elemento idoneo ad indurre in errore.
Stante la fondatezza dell'appello, devono ora esaminarsi difese e domande – che non sono state già affrontate nell'esaminare l'appello – svolte in primo grado nel ricorso in opposizione, qui riproposte ex art. 346 c.p.c., che la sentenza non esamina, avendo il primo giudice ritenuto assorbente la questione della carenza di responsabilità personale degli opponenti e che.
Sono infondate le contestazioni riportate nei paragrafi I e II della comparsa di costituzione degli appellati – che per ripetitività delle argomentazioni consentono la trattazione congiunta – circa il difetto degli elementi essenziali dei verbali e la carenza di motivazione, genericità e indeterminatezza nella descrizione della condotta sanzionata nonché l'errata valutazione dei verbalizzanti.
Infatti, il rapporto del Dirigente del Verde e la relativa documentazione fotografica, anche aerea, del giardino e dei singoli alberi, posta alla base dei verbali d'accertamento e da questi espressamente richiamata, identificano in modo preciso gli alberi sui quali è stata effettuata la potatura scorretta (doc.
38 . Nelle fotografie che ritraggono gli alberi sono evidenti, per tutti gli esemplari, gli effetti Pt_1
radicali della potatura a capitozzo, con la completa rimozione di tutti i rami con foglie per lasciare completamente spoglio e monco ogni albero. Nella relazione il Dirigente precisa che la violazione sussiste con riferimento a diciassette alberi posizionati nel giardino della . CP_2
L'individuazione degli alberi, pertanto, sia dal rapporto del Settore Verde che dai rilievi fotografici è puntuale e non era necessario, ai fini difensivi, che si identificasse ogni singolo albero con l'indicazione di tipologia e specie, perché la potatura a capitozzo è illegittima per qualunque tipologia pagina 13 di 17 di albero, essendo vietata dall'art. 19 comma 2 lettera a), stante la totale mancanza del ramo “di ritorno” richiesto a compensazione del ramo potato, talché la specificazione della specie o della famiglia arborea non avrebbe comportato alcuna differenza sotto il profilo sanzionatorio.
Del pari, la lamentata mancanza di rilievi o calcoli tecnici non era necessaria ai fini della contestazione, posto che con una potatura così radicale non vi erano misure o rilievi da segnalare, considerata la totale mancanza del ramo di ritorno. La violazione contestata, difatti, attiene alla potatura totale dell'albero, comprovata dalle fotografie e quindi non vi era necessità di effettuare calcoli o proporzioni al fine di comprendere la contestazione addebitata e, conseguentemente, non vi è violazione del diritto di difesa degli opponenti.
È poi del tutto irrilevante la contestazione circa il richiamo nel verbale di accertamento al Regolamento
Comunale del verde Pubblico e privato approvato nel 2016, anziché a quello approvato nel 2020, frutto di un banalissimo refuso che in nulla ha limitato il diritto di difesa degli opponenti in sede amministrativa essendo chiari i fatti contestati e la previsione sanzionatoria. Nelle ordinanze ingiunzione, peraltro, è correttamente richiamato il Regolamento del 2020.
Ancora, le fotografie scattate il 20.5.2021 che mostrano il buono stato sanitario delle alberature – prodotte, in tesi, a provare che la capitozzatura non avrebbe inciso sulla crescita del fusto e, dunque,
l'erronea valutazione dei verbalizzanti – sono irrilevanti, sia perché il buono stato sanitario non è accertabile solo attraverso la rappresentazione fotografica, sia perché, in ogni caso, non elidono l'accertata violazione dell'art. 19 cit.
Infine, è irrilevante che la potatura fosse necessaria e sia stata eseguita nel periodo consentito dal
Regolamento, perché la contestazione riguarda non la potatura, ma unicamente le modalità con le quali essa è stata eseguita.
Sono altresì infondate le contestazioni riproposte nel paragrafo sub IV circa la nullità/illegittimità delle ordinanze ingiunzioni per “l'assoluta assenza di motivazione in ordine al rigetto degli specifici motivi di opposizione contenuti negli scritti difensivi tempestivamente presentati”.
L'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, infatti, non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. Civ. 16316/2020).
Nella fattispecie in decisone in tutte le ordinanze ingiunzione l'irrogazione della sanzione è adeguatamente motivata per relationem al corrispondente verbale di accertamento e in tutte si evidenzia l'avvenuto esame degli scritti difensivi.
pagina 14 di 17 Peraltro, la contestazione non evidenzia alcuna ricaduta dell'asserita carenza di motivazione delle ordinanze sul diritto di difesa, ampiamente esercitato dagli appellati in sede amministrativa prima e giudiziaria poi.
La contestata violazione dell'art. 14 l. 689/1981 – trattata nel paragrafo V della comparsa di costituzione – per non essere stata contestata l'infrazione nell'immediatezza è sia infondata che priva di effetto, perché la citata norma prevede la contestazione immediata “quando è possibile” e l'accertatore esplicitò la necessità di svolgere accertamenti presso gli uffici competenti (è immaginabile che dovesse accertare, quantomeno, il soggetto proprietario del giardino) e perché la norma non prevede, nel caso di omessa doverosa contestazione immediata, alcuna sanzione di nullità dell'ordinanza ingiunzione.
È infondata anche la contestazione – trattata nel paragrafo VI della comparsa di costituzione – circa la l'inesistenza/nullità dei verbali per mancata sottoscrizione degli accertatori. I verbali a mano su modello cartaceo recano la sottoscrizione a penna dei verbalizzanti e nei verbali di accertata violazione,
a stampa, sono indicati i nominativi degli accertatori, e , ed è Controparte_5 Controparte_6 chiaramente precisato “Atto redatto con sistema automatizzato o di elaborazione dati ai sensi dell'art.
3 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39” il cui art. 3, comma 2, prevede che in luogo della firma autografa possa indicarsi il nominativo a stampa degli agenti accertatori, come avvenuto nel caso di specie.
Sono invece fondate le contestazioni sub paragrafo III – poste a fondamento della domanda subordinata, qui riproposta dagli appellati – sulla illegittima elevazione di diciassette verbali, una per ciascuna potatura errata, e sulla mancata applicazione dell'art. 8 comma 1 l. 689/1981 a mente del quale “chi con un'azione od un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo”.
In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni
(Corte Cost. 14/2007; Cass. Civ. 20129/2022 e 10890/2018). L'unificazione - ai fini dell'applicazione della sanzione nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8 comma 1, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione pluri-offensiva.
pagina 15 di 17 Orbene, nella fattispecie in decisione sussiste il concorso formale, perché la pluralità delle trasgressioni della medesima disposizione discende da un'unica condotta;
infatti, l'azione materiale di manutenzione del verde nel giardino della , fu unica e fu consumata nel medesimo giorno e nel medesimo CP_2
luogo.
È quindi fondata la domanda formulata dagli opponenti in via subordinata, qui riproposta.
A tanto consegue la conferma della statuizione di annullamento delle ordinanze ingiunzioni pronunciato nell'impugnata sentenza – ancorché per ragioni diverse da quelle poste a fondamento dell'impugnata sentenza – e la condanna degli appellati al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di € 1.500, pari al triplo della misura massima prevista dall'art. 28 del Regolamento del Verde
(da € 25 ad € 500).
La contestazione trattata nel paragrafo VII circa l'illegittima notifica di diciassette ordinanze con conseguente moltiplicazione delle sanzioni e delle spese di notifica è assorbito, posto che, come detto, rimane fermo l'annullamento delle ordinanze ingiunzione statuito dall'impugnata sentenza.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite e tenuto conto della soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura del 50% delle spese processuali di entrambi i gradi che, per la rimanente parte, devono essere poste a carico di parte appellata;
le spese, per l'intero, sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 749/2023 e in accoglimento della Parte_1
domanda subordinata riproposta da e dalla CP_1 Controparte_2
a parziale modifica dell'impugnata sentenza:
[...]
- condanna e la , in solido, al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore del della sanzione nella misura di € 1.500 ed alla rifusione del 50% delle Parte_1 spese processuali che liquida, per compensi, in € 2.552 per il primo grado ed in € 2.915 per il presente grado, oltre a spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 24.1.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 16 di 17 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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