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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2828/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORANI FILIPPO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento quale successore a titolo particolare di
(C.F. ), a mezzo della Controparte_2 P.IVA_2 mandataria (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
MACCALLINI CARLO e dell'avv. CARNEVALI ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso i difensori INTERVENUTA – PARTE OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento
Fideiussione – disconoscimento – titolarità del credito
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 2
2. Le eccezioni preliminari sulla titolarità del credito ................................................................... 4
1
3. Il giudizio di verificazione ........................................................................................................ 11
4. Statuizioni conclusive e spese di lite. ...................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
La quale cessionaria di ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_4
714/2022, emesso in data 1/08/2022 dal Tribunale di Ferrara, che ha ingiunto alla società Euro
Impresa s.r.l. in qualità di società debitrice principale, di pagare, in solido a , in Parte_1
qualità di fideiussore, la complessiva somma di euro 31.786,43, di cui euro 28.483,84 a titolo di debito residuo derivante dal contratto di c/c n. 250, euro 2.712,36 a titolo di interessi di mora ed euro 590,23 a titolo di spese, oltre interessi sulla sorte capitale al tasso convenzionale dal
1/08/2019.
Nel giudizio di cognizione di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato da si è Parte_1
costituita la società la quale assume di avere Controparte_2
acquistato, con contratto di cessione concluso in data 05/08/2022 con efficacia giuridica decorrente dal 14/12/2022 ed efficacia economica decorrente dal 01/04/2022, la cedente
UnipolRec s.p.a. ha ceduto ad in blocco ex art. 58 Controparte_2
del Testo Unico Bancario e pro soluto, un portafoglio di crediti, tra i quali è incluso quello vantato da nei confronti di Euro Impresa s.r.l. con tutte le relative garanzie e Controparte_4
già ceduto ad Controparte_1
La signora ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione e/o titolarità Parte_1
del credito in capo a e poi in capo alla società Controparte_1 Controparte_2
inoltre ha eccepito la nullità della procura speciale conferita da
[...] [...]
ad per indeterminatezza dell'oggetto. Controparte_2 Controparte_3
Inoltre, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione asserita mente attribuita alla signora visibile sulla fideiussione del 21/12/2007 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), Pt_1
deducendo di non aver mai firmato il documento, con conseguente insistenza di ogni obbligazione fideiussoria e revoca del decreto ingiuntivo.
Nell'atto di citazione in opposizione è stata inoltre eccepita la prescrizione ex art. 2935 c.c. del credito ingiunto.
2 Nel merito, l'opponente deduce la carenza di prova del credito ingiunto ed in particolare la nullità ex art. 117 TUB del contratto di apertura di credito per euro 25.000,00 nonché il difetto di prova del credito per mancata produzione degli estratti conto e illegittima applicazione di oneri e commissioni non pattuiti. Sempre quanto alla prova del credito, ha eccepito Parte_1
l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito per interessi maturati sul saldo del conto corrente n. 250 alla data della revoca del rapporto e comunque per applicazione degli interessi, delle CMS e degli altri costi addebitati sul conto corrente n. 250 durante l'esecuzione del rapporto.
Ulteriormente con riferimento al rapporto di garanzia, ha eccepito la nullità della Parte_1
fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust ed in particolare la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus prodotto da controparte, con conseguente inefficacia della deroga negoziale all'art. 1957 c.c.
L'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto della legittimazione attiva / titola rità del diritto di credito in capo ad e/o Controparte_1 Controparte_2
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 714/2022 Ing. pronunciato dal
[...]
Tribunale di Ferrara in data 01 agosto 2022 e notificato all'opponente in data 24/10/2022, dichiarando che nulla è dovuto dalla signora alla società ingiungente, per tutti i Parte_1
motivi esposti;
ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere infondata l'eccezione circa il difetto della legittimazione attiva, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta prescrizione ex art. 2935 c.c. del credito oggetto di ingiunzione, revocare, il decreto ingiuntivo n. 714/2022 Ing. pronunciato dal Tribunale di Ferrara in data 01 agosto 2022 e notificato all'opponente in data 24/10/2022, dichiarando che nulla è dovuto dalla signora in favore della società opposta, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Parte_1
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere infondate le eccezioni preliminari di cui sopra, in accoglimento di tutti i motivi e delle ecce zioni formulate,
Voglia revocare il decreto ingiuntivo n. 714/2022 Ing. pronunciato dal Tribunale di Ferrara in data 01 agosto 2022 e notificato all'opponente in data 24/10/2022, dichiarando che nulla è dovuto dalla signora in favore della società opposta. In ogni caso, con vittoria di Parte_1
3 spese e competenze, oltre al rimborso forfetario, all'IVA e CPA”. L'opponente ha poi insistito sulle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Come sopra già spiegato, si è costituita per mezzo Controparte_2
della mandataria ed ha contestato le eccezioni preliminari relative alla Controparte_3
titolarità del credito quale cessionaria, richiesto il giudizio di verificazione sul contratto disconosciuto affermando la validità della fideiussione e l'esistenza del credito ingiunto. Ha quindi precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: a) concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) concedere il termine per introdurre il procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda in quanto trattasi di materia obbligatoria;
Nel merito:- respingere tutta l'opposizione e tutte le domande, perchè inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e non provate, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, condannare la IG.ra
[...]
nei limiti della garanzia prestata, al pagamento di quanto comunque risulterà Pt_1
accertato e dovuto all'esito del giudizio, oltre interessi spese e commissioni come da contratto o, in subordine, ex art.117 TUB. In via istruttoria, nella denegata ipotesi di accoglimento della eccezione di disconoscimento della sottoscrizione, si chiede autorizzare la verificazione della sottoscrizione resa dalla sig.ra in calce al contratto di fideiussione omnibus n. Parte_1
2027142 del 21.12.2007 con data certa 14.12.2007. Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie alla luce delle difese di parte opponente”. In merito alle istanze istruttorie, all'udienza di precisazione delle conclusioni, parte opposta ha insistito sulla richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti ed il giudizio di verificazione e all'udienza del 26/09/2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Le eccezioni preliminari sulla titolarità del credito
Va in primo luogo esaminata l'eccezione preliminare relativa alla titolarità del credito in capo alla che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, per poi cedere successivamente il Controparte_1
4 credito ad costituita nel presente giudizio di Controparte_2
opposizione, mediante intervento volontario tramite una mandataria.
In linea generale, si condivide la tesi per cui l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale non è sufficiente ad attestare la legittimazione attiva di chi si affermi cessionario di crediti in blocco, posto che la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB sostituisce unicamente la funzione del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., fissando il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
22548 del 25/09/2018). L'avviso “esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”. (così Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 7866 del 22/03/2024).
Più in particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 17944 del 22 giugno 2023 ha chiarito che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve
5 essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità jjjj jsulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Dunque, la mera pubblicazione in Gazzetta dell'avviso di cessione non è ritenuta di per sé idonea ai fini della prova della cessione, ma può comunque essere presa in considerazione e liberamente valutata insieme ad altri specifici elementi presuntivi ai fini della prova dell'esistenza del contratto di cessione, non essendovi alcuna preclusione all'utilizzo della prova indiziaria rispetto alle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco.
La Suprema Corte nella medesima pronuncia ha puntualizzato la questione nei seguenti termini:
“a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c)
6 va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”.
Nel caso di specie, ha contestato quanto alla cessione tra e Parte_1 Controparte_4
l'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93/2019 Controparte_1
(sub. allegato B al ricorso monitorio) a dimostrare la titolarità in capo all'asserita cessionaria del credito azionato in giudizio.
Viene quindi contestata non l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari.
In questo caso, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In particolare, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., Sez. VII,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020). È vero dunque che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.
7 31188 del 29/12/2017), ma occorre che l'avviso “indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 5617 del 28/02/2020).
Ebbene, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8.8.2019 riporta i seguenti requisiti: “(a) finanziamenti o altre esposizioni denominati in Euro;
e (b) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
e (c) finanziamenti e altre esposizioni vantati nei confronti di debitori ceduti ai quali le Banche Cedenti abbiano inviato entro la data del 31 luglio 2019, una comunicazione con tenente l'attribuzione del seguente codice identificativo: “PROJECT EMILIA” (il “Codice Identificativo”); e (d) finanziamenti identificati tramite il Codice Identificativo indicato nell'elenco depositato in data
31 luglio 2019, presso il Notaio con studio in Via Galliera n. 8, 40121 Bologna, Persona_1
Repertorio 65612, Raccolta 42276; e (e) finanziamenti o altre esposizioni, che sono state classificate dalla Banca Cedente come in sofferenza in conformità con le istruzioni di vigilanza tra il 7 maggio 1979 ed il 25 settembre 2018 e riportati come in sofferenza alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia entro la data del 31 luglio 2019; e (f) crediti derivanti da finanziamenti
o altre esposizioni i cui debitori fossero residenti o domiciliati in Italia alla data in cui il relativo prestito o esposizione è venuto in essere;
e (g) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni che, se assistiti da garanzia reale, siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia”.
In via astratta, si ritiene trattasi un sufficientemente dettagliato e circostanziato elenco dei requisiti che i crediti inclusi nella cessione in blocco devono soddisfare e non vi è stata specifica contestazione quanto al fatto che il credito di cui è causa sia in euro e sia disciplinato dalla legge italiana, essendo in particolare contestato il requisito di cui alla lettera d).
Con riguardo all'inclusione nell'elenco depositato in data 31 luglio 2019 presso il notaio Per_1
in Bologna (Rep. n. 65612 Racc. n. 42276), l'opponente ha contestato il
[...] Parte_1
documento, in quanto la certificazione di conformità (Rep. n. 65614) della copia fotostatica consistente “in numero 225 fogli” è riferita ad un “documento” esibito da tal signora Per_2
8 di , ma non consente di inferire da quale documento sia estratto il dato della sofferenza di CP_4
Euroimpresa s.r.l., né i poteri di Per_2
Invero, l'eccezione non coglie nel segno, in quanto il Notaio Dott. certifica che il Per_1
documento “composto di due fogli è conforme a quanto leggesi alle pagine 437
(quattrocentosette) e 451 (quattrocentocinquantuno) le cui parti omesse non contrastano con quelle riportate dal documento esso copia autentica a me notaio consegnato da (….) Per_2
per conto e nell'interesse della società (…) in esecuzione dell'obbligazione di cui CP_4
all'atto a mio rogito in data 31 luglio 2019 n. 65612/42276 di rep.”: trattas ovviamente del dato per cui l'individuazione dei crediti in un elenco depositato presso il Notaio costituiva un requisito individuato espressamente nell'atto di cessione. Anche con riguardo alla legittimazione della IG.ra , il Notaio certifica che la stessa agisce in nome e per conto Per_2
della cedente in virtù di apposita delega “rilasciata dal Presidente del Controparte_4
Consiglio di Amministrazione di in data 30 luglio 2019”. CP_4
A fronte dell'attestazione notarile di aver visionato il documento e di avere accertato che le due pagine riferite al credito nei confronti di Euro Impresa s.r.l. sono estratte dall'elenco dei crediti ceduti visionato dal Notaio, la generica contestazione per cui non è possibile il controllo non essendovi tutte le pagine e non essendo numerate è superato dalla valenza pubblicistica della certificazione notariale, riferita ad un accertamento di fatto (presenza di quelle pagine in quell'elenco) compiuto dal pubblico ufficiale.
Anche il possesso della documentazione contrattuale riferita al rapporto tra e Controparte_4
Euro Impresa s.r.l. costituisce un ulteriore elemento indiziario che conferma la cessione dalla prima alla società Controparte_1
Quanto alla cessione da quest'ultima alla cessionaria costituita nel presente giudizio,
[...]
va rilevato che tale società ha prodotto l'avviso di cessione Controparte_2
di cui all'estratto della G.U. n. 147/2022.
Deduce che le contestazioni già mosse con l'atto di opposizione circa il rilevato Parte_1
difetto di titolarità del credito in capo alla società sarebbero state richiamate, Controparte_1
al fine di contestare la titolarità attuale del credito in capo ad Controparte_2
di cui alla successiva cessione, di cui all'estratto della G.U. n. 147/2022. Anche
[...]
9 la contestazione sul punto attiene alla “efficacia probatoria si è già contestata in atto di citazione nei confronti di e che in questa sede si ribadisce anche nei confronti di Controparte_1
con le stesse argomentazioni”, chiarendo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. CP_2
che la cessione è sempre riferita all'inclusione del credito fra quelli oggetto della cessione
Posto quanto già ricostruito sulla sua valenza probatoria, l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 147 riporta che la cessionaria con contratto di cessione Controparte_2
sottoscritto in data 5 agosto 2022 ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario ha acquistato dalla cedente i “crediti che, alla data del 22 luglio 2022 (o alla diversa data Controparte_1
specificata con riferimento al relativo criterio) rispettavano tutti i seguenti criteri: (a) il Cedente ne e' divenuto titolare ai sensi dell'articolo 58del Testo Unico Bancario da banche ed hanno costituito oggetto deiseguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana:(i) avviso di cessione (TX18AAB2617) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo 2018;(ii) avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019;(b) derivano da contratti di finanziamento conclusi in qualsiasi forma tecnica;
(c) sono denominati in Euro.”
A fronte della prova che il credito di nei confronti di Euro Impresa s.r.l. è ricompreso CP_4
nell'avviso indicato sub ii), la contestazione di appare del tutto generica, non Parte_1
essendo posti in contestazione gli altri requisiti.
Inoltre, anche quanto ad vale l'ulteriore elemento Controparte_2
presuntivo costituito dal possesso della documentazione e, in maniera particolarmente significativa, dell'originale del contratto di fideiussione, prodotto in giudizio. Tale produzione prova che quel contratto di garanzia in favore di di è stato consegnato da Controparte_4
questa a e da quest'ultima ad Controparte_1 Controparte_2
rafforzando la prova indiziaria riferita all'inclusione di quel credito in entrambe le cessioni.
L'opponente ha poi contestato la legittimazione processuale di Parte_1 Controparte_3
mandataria della deducendo la nullità della
[...] Controparte_2
procura speciale del notaio rilasciata in data 09/08/2022 per indeterminatezza CP_5
dell'oggetto, in quanto non individuerebbe i crediti dati in gestione da parte di
[...]
[...
[...] L'eccezione va respinta in quanto l'oggetto della procura è Controparte_6
determinato nella misura in cui individua i poteri conferiti al procuratore (“compiere in nome e per conto di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o CP_2
opportuni allo svolgi mento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali sia titolare (i “Crediti Rilevanti”)”), apparendo dunque superflua la specifica CP_2
individuazione dei crediti in relazione ai quali tali poteri vanno ad esplicarsi.
3. Il giudizio di verificazione
L'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione Parte_1
omnibus del 21/12/2007, contestando di avere assunto l'obbligazione di garantire i debiti della
Euro Impresa s.r.l. nei confronti della Banca Popolare di Ravenna, poi Controparte_4
La cessionaria dichiarando di volersi avvalere del Controparte_2
documento, ne ha prodotto l'originale.
Ritenuta la rilevanza del documento, il giudizio di verificazione è stato ammesso ed alla consulente d'ufficio, dott.ssa è stato richiesto di accertare – usando quali Persona_3
scritture di comparazione la procura alle liti in questo giudizio, la firma in calce al documento d'identità nonché il saggio grafico reso dalla stessa davanti al c.t.u. ex art. 219 Parte_1
c.p.c. – “se la firma ' apposta in calce al doc. 3 fascicolo monitorio, già prodotto in Parte_1
originale e custodito in cassaforte, provenga effettivamente dall'autore apparente”.
All'esito di un compiuto esame del documento disconosciuto, del saggio grafico e delle scritture di comparazione, la consulente ha concluso per la natura apocrifa della sottoscrizione.
In particolare la dott.ssa ha spiegato che “dal confronto effettuato tra le firme in verifica Per_3
e le firme autografe a disposizione sono emerse indiscutibili differenze qualitative e quantitative relative agli aspetti che riguardano il movimento, la dinamicità esecutiva, le modalità coesive, le movenze di fondo, l'oscillazione degli assi letterali, gli elementi più automatizzati del gesto grafico e i punti di avvio del movimento grafico da cui prende forma l'immagine ideativa della firma ovvero le peculiarità incontrollabili del grafismo personale, per questo fortemente identificatorie, nonché difformità morfologiche. Pertanto non è possibile ricondurre le firme in verifica all'ambito di variabilità grafica della sig. . Parte_1
11 Il consulente tecnico di parte di nelle proprie Controparte_2
osservazioni ed anche la difesa di parte opposta nella propria comparsa conclusionale ha prospettato l'ipotesi della dissimulazione.
In primo luogo, si era già richiesto al c.t.u. di attenzionare questa possibilità, prevedendo nel quesito che esso fosse considerato nel raccogliere il saggio grafico, durante il quale ad
[...]
è stato richiesto di apporre molte firme, anche in velocità ed anche nella forma della Pt_1
sigla. A fronte della specifica richiesta nel quesito, il c.t.u. ha dato atto dell'assenza di tentativi di simulazione, come pure nessun rilievo sul punto vi è dai consulenti di parte, inclusa la dott.ssa che partecipava a quella riunione per conto di Persona_4 CP_2 Controparte_2
(cfr. verbale del 12/03/2024 allegato alla c.t.u.).
[...]
Dunque, a fronte dell'acquisizione di un saggio grafico completo (e senza rilievi dai consulenti di parte), appare del tutto superflua la richiesta, formulata da parte opposta, di estendere l'accertamento tecnico ad altre scritture di comparazione.
Quanto alla firma in calce al documento d'identità, la stessa – contrariamente a quanto rileva parte opponente – è stata utilizzata dal c.t.u., come richiesto nel quesito. Le altre scritture sono apposte in calce a contratti non sottoscritti davanti a pubblici ufficiali e relativamente ai quali il confronto non è stato ammesso, vista l'esistenza di altre scritture di provenienza certa e la redazione del saggio grafico, strumento particolarmente rilevante nel caso di specie, dovendosi confrontare delle sigle.
Peraltro, dopo la formulazione del quesito con indicazione dei documenti di comparazione, nessuna contestazione vi è stata da per cui la Controparte_2
contestazione dell'insufficienza del compendio probatorio utilizzato nella consulenza pare essere, più che altro, l'effetto del risultato dato dalle scritture esaminate e dal saggio grafico reso, senza che vi fossero state contestazioni in merito alle modalità di individuazione e raccolta né dell'uno né dell'altro.
La consulente d'ufficio ha spiegato, rispondendo alle osservazioni della consulente di parte opposta, che, per le sottoscrizioni in verifica “non è possibile neppure ipotizzare dissimulazione, poiché sono differenze di natura ritmico dinamica, elemento non sottoponibile pienamente a controllo volontario, che si manifestano nei gesti automatici, tratti, sfumature che sfuggono alla
12 volontà cosciente del soggetto e necessariamente lo identificano....pertanto in base al materiale analizzato si esclude che le verificande siano state eseguite dalla sig. . In Parte_1
particolare, la dott.ssa ha spiegato che “l'incompatibilità grafica tra verificande e Per_3
autografe si basa fondamentalmente sui gesti fuggitivi, movimento, grado di curvilineità/angolosità e rapporti dimensionali interni, peculiarità grafiche intrinseche fortemente individualizzanti della personalità grafica dello scrivente e le numerose autografe mantengono con stabilità una propria coerenza interna, evidenziabile nei dettagli e peculiarità grafiche che le identificano, difficile da mante nere così a lungo nell'eventuale ipotesi di dissimulazione. La dott. ha effettuato la comparazione fra scritture estrapolando, Per_4
isolando, alcune caratteristiche grafiche esteriori e talvolta comuni delle scritture in esame per poi utilizzarle a sostegno della propria tesi. Così facendo ha omesso le numerose differenze fortemente individualizzanti che emergono dal confronto, quando invece Il lavoro dell'esperto consiste principalmente nella valutazione e spiegazione delle differenze”.
La conclusione del c.t.u. secondo la quale “la firma apposta in calce al doc.3 Parte_1
fascicolo monitorio, non proviene dall'autore apparente” appare in linea con altri elementi istruttori forniti da parte opponente ai fini del giudizio di verificazione sul documento.
L'opponente ha infatti spiegato che non avrebbe potuto sottoscrivere il citato con Parte_1
tratto fideiussorio, posto che in quella data – il 21/12/2007 – la stessa era partita per recarsi in località Tschaval – Gressoney La Trinitè, in provincia di Aosta, per trascorrere una vacanza.
Il 21/12/2024 era effettivamente un venerdì, cui seguivano le vacanze natalizie, per cui il dato appare in sé plausibile;
inoltre al doc. 8, allegato con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte opponente ha prodotto la prenotazione dell'hotel nella predetta località dal 21 al 29 dicembre 2007. Pur non essendo una prova decisiva, costituisce un elemento ulteriore nel senso della non autenticità della sottoscrizione, rispetto alla quale il soggetto che ha chiesto la verificazione non ha offerto elementi di segno diverso.
Concludendo sul punto i risultati cui è giunta la consulenza, che questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica e alla documentazione tecnica in atti, nonché gli ulteriori elementi introdotti, inducono ad una pronuncia sull'istanza di verificazione nel senso
13 dell'accertamento che la sottoscrizione del contratto prodotto al doc. 3 del fascicolo monitorio, datato 21/12/2007, è apocrifa e non riconducibile all'apparente firmataria Parte_1
4. Statuizioni conclusive e spese di lite.
Deciso il giudizio di verificazione nei termini di cui al paragrafo precedente, deve ritenersi che, in assenza del contratto di fideiussione, non sottoscritto dall'opponente, la stessa non può dirsi tenuta a garantire le obbligazioni assunte dalla Euro Impresa s.r.l.; restano pertanto assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione, relativi tanto ad ulteriori ragioni di invalidità della fideiussioni quanto all'esistenza e all'ammontare del credito vantato oggi, quale cessionaria, da
[...]
Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 2.905,00 per fase decisoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
714/2022, emesso in data 1/08/2022 promossa da ei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento della cessionaria per
[...] Controparte_2
mezzo della mandataria ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_3
assorbita, così dispone:
a) ex art. 220 c.p.c., accerta che la sottoscrizione del contratto di fideiussione prodotto al doc. 3 del fascicolo monitorio, datato 21/12/2007, è apocrifa e non riconducibile all'apparente firmataria Parte_1
b) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) rigetta tutte le restanti domande;
d) dichiara tenuta e condanna in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1
lite, che liquida in complessivi euro 286,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi
14 professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 15/01/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2828/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORANI FILIPPO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento quale successore a titolo particolare di
(C.F. ), a mezzo della Controparte_2 P.IVA_2 mandataria (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
MACCALLINI CARLO e dell'avv. CARNEVALI ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso i difensori INTERVENUTA – PARTE OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento
Fideiussione – disconoscimento – titolarità del credito
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 2
2. Le eccezioni preliminari sulla titolarità del credito ................................................................... 4
1
3. Il giudizio di verificazione ........................................................................................................ 11
4. Statuizioni conclusive e spese di lite. ...................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
La quale cessionaria di ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_4
714/2022, emesso in data 1/08/2022 dal Tribunale di Ferrara, che ha ingiunto alla società Euro
Impresa s.r.l. in qualità di società debitrice principale, di pagare, in solido a , in Parte_1
qualità di fideiussore, la complessiva somma di euro 31.786,43, di cui euro 28.483,84 a titolo di debito residuo derivante dal contratto di c/c n. 250, euro 2.712,36 a titolo di interessi di mora ed euro 590,23 a titolo di spese, oltre interessi sulla sorte capitale al tasso convenzionale dal
1/08/2019.
Nel giudizio di cognizione di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato da si è Parte_1
costituita la società la quale assume di avere Controparte_2
acquistato, con contratto di cessione concluso in data 05/08/2022 con efficacia giuridica decorrente dal 14/12/2022 ed efficacia economica decorrente dal 01/04/2022, la cedente
UnipolRec s.p.a. ha ceduto ad in blocco ex art. 58 Controparte_2
del Testo Unico Bancario e pro soluto, un portafoglio di crediti, tra i quali è incluso quello vantato da nei confronti di Euro Impresa s.r.l. con tutte le relative garanzie e Controparte_4
già ceduto ad Controparte_1
La signora ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione e/o titolarità Parte_1
del credito in capo a e poi in capo alla società Controparte_1 Controparte_2
inoltre ha eccepito la nullità della procura speciale conferita da
[...] [...]
ad per indeterminatezza dell'oggetto. Controparte_2 Controparte_3
Inoltre, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione asserita mente attribuita alla signora visibile sulla fideiussione del 21/12/2007 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), Pt_1
deducendo di non aver mai firmato il documento, con conseguente insistenza di ogni obbligazione fideiussoria e revoca del decreto ingiuntivo.
Nell'atto di citazione in opposizione è stata inoltre eccepita la prescrizione ex art. 2935 c.c. del credito ingiunto.
2 Nel merito, l'opponente deduce la carenza di prova del credito ingiunto ed in particolare la nullità ex art. 117 TUB del contratto di apertura di credito per euro 25.000,00 nonché il difetto di prova del credito per mancata produzione degli estratti conto e illegittima applicazione di oneri e commissioni non pattuiti. Sempre quanto alla prova del credito, ha eccepito Parte_1
l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito per interessi maturati sul saldo del conto corrente n. 250 alla data della revoca del rapporto e comunque per applicazione degli interessi, delle CMS e degli altri costi addebitati sul conto corrente n. 250 durante l'esecuzione del rapporto.
Ulteriormente con riferimento al rapporto di garanzia, ha eccepito la nullità della Parte_1
fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust ed in particolare la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus prodotto da controparte, con conseguente inefficacia della deroga negoziale all'art. 1957 c.c.
L'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto della legittimazione attiva / titola rità del diritto di credito in capo ad e/o Controparte_1 Controparte_2
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 714/2022 Ing. pronunciato dal
[...]
Tribunale di Ferrara in data 01 agosto 2022 e notificato all'opponente in data 24/10/2022, dichiarando che nulla è dovuto dalla signora alla società ingiungente, per tutti i Parte_1
motivi esposti;
ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere infondata l'eccezione circa il difetto della legittimazione attiva, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta prescrizione ex art. 2935 c.c. del credito oggetto di ingiunzione, revocare, il decreto ingiuntivo n. 714/2022 Ing. pronunciato dal Tribunale di Ferrara in data 01 agosto 2022 e notificato all'opponente in data 24/10/2022, dichiarando che nulla è dovuto dalla signora in favore della società opposta, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Parte_1
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere infondate le eccezioni preliminari di cui sopra, in accoglimento di tutti i motivi e delle ecce zioni formulate,
Voglia revocare il decreto ingiuntivo n. 714/2022 Ing. pronunciato dal Tribunale di Ferrara in data 01 agosto 2022 e notificato all'opponente in data 24/10/2022, dichiarando che nulla è dovuto dalla signora in favore della società opposta. In ogni caso, con vittoria di Parte_1
3 spese e competenze, oltre al rimborso forfetario, all'IVA e CPA”. L'opponente ha poi insistito sulle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Come sopra già spiegato, si è costituita per mezzo Controparte_2
della mandataria ed ha contestato le eccezioni preliminari relative alla Controparte_3
titolarità del credito quale cessionaria, richiesto il giudizio di verificazione sul contratto disconosciuto affermando la validità della fideiussione e l'esistenza del credito ingiunto. Ha quindi precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: a) concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) concedere il termine per introdurre il procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda in quanto trattasi di materia obbligatoria;
Nel merito:- respingere tutta l'opposizione e tutte le domande, perchè inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e non provate, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, condannare la IG.ra
[...]
nei limiti della garanzia prestata, al pagamento di quanto comunque risulterà Pt_1
accertato e dovuto all'esito del giudizio, oltre interessi spese e commissioni come da contratto o, in subordine, ex art.117 TUB. In via istruttoria, nella denegata ipotesi di accoglimento della eccezione di disconoscimento della sottoscrizione, si chiede autorizzare la verificazione della sottoscrizione resa dalla sig.ra in calce al contratto di fideiussione omnibus n. Parte_1
2027142 del 21.12.2007 con data certa 14.12.2007. Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie alla luce delle difese di parte opponente”. In merito alle istanze istruttorie, all'udienza di precisazione delle conclusioni, parte opposta ha insistito sulla richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti ed il giudizio di verificazione e all'udienza del 26/09/2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Le eccezioni preliminari sulla titolarità del credito
Va in primo luogo esaminata l'eccezione preliminare relativa alla titolarità del credito in capo alla che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, per poi cedere successivamente il Controparte_1
4 credito ad costituita nel presente giudizio di Controparte_2
opposizione, mediante intervento volontario tramite una mandataria.
In linea generale, si condivide la tesi per cui l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale non è sufficiente ad attestare la legittimazione attiva di chi si affermi cessionario di crediti in blocco, posto che la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB sostituisce unicamente la funzione del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., fissando il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
22548 del 25/09/2018). L'avviso “esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”. (così Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 7866 del 22/03/2024).
Più in particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 17944 del 22 giugno 2023 ha chiarito che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve
5 essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità jjjj jsulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Dunque, la mera pubblicazione in Gazzetta dell'avviso di cessione non è ritenuta di per sé idonea ai fini della prova della cessione, ma può comunque essere presa in considerazione e liberamente valutata insieme ad altri specifici elementi presuntivi ai fini della prova dell'esistenza del contratto di cessione, non essendovi alcuna preclusione all'utilizzo della prova indiziaria rispetto alle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco.
La Suprema Corte nella medesima pronuncia ha puntualizzato la questione nei seguenti termini:
“a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c)
6 va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”.
Nel caso di specie, ha contestato quanto alla cessione tra e Parte_1 Controparte_4
l'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93/2019 Controparte_1
(sub. allegato B al ricorso monitorio) a dimostrare la titolarità in capo all'asserita cessionaria del credito azionato in giudizio.
Viene quindi contestata non l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari.
In questo caso, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In particolare, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., Sez. VII,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020). È vero dunque che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.
7 31188 del 29/12/2017), ma occorre che l'avviso “indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 5617 del 28/02/2020).
Ebbene, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8.8.2019 riporta i seguenti requisiti: “(a) finanziamenti o altre esposizioni denominati in Euro;
e (b) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
e (c) finanziamenti e altre esposizioni vantati nei confronti di debitori ceduti ai quali le Banche Cedenti abbiano inviato entro la data del 31 luglio 2019, una comunicazione con tenente l'attribuzione del seguente codice identificativo: “PROJECT EMILIA” (il “Codice Identificativo”); e (d) finanziamenti identificati tramite il Codice Identificativo indicato nell'elenco depositato in data
31 luglio 2019, presso il Notaio con studio in Via Galliera n. 8, 40121 Bologna, Persona_1
Repertorio 65612, Raccolta 42276; e (e) finanziamenti o altre esposizioni, che sono state classificate dalla Banca Cedente come in sofferenza in conformità con le istruzioni di vigilanza tra il 7 maggio 1979 ed il 25 settembre 2018 e riportati come in sofferenza alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia entro la data del 31 luglio 2019; e (f) crediti derivanti da finanziamenti
o altre esposizioni i cui debitori fossero residenti o domiciliati in Italia alla data in cui il relativo prestito o esposizione è venuto in essere;
e (g) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni che, se assistiti da garanzia reale, siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia”.
In via astratta, si ritiene trattasi un sufficientemente dettagliato e circostanziato elenco dei requisiti che i crediti inclusi nella cessione in blocco devono soddisfare e non vi è stata specifica contestazione quanto al fatto che il credito di cui è causa sia in euro e sia disciplinato dalla legge italiana, essendo in particolare contestato il requisito di cui alla lettera d).
Con riguardo all'inclusione nell'elenco depositato in data 31 luglio 2019 presso il notaio Per_1
in Bologna (Rep. n. 65612 Racc. n. 42276), l'opponente ha contestato il
[...] Parte_1
documento, in quanto la certificazione di conformità (Rep. n. 65614) della copia fotostatica consistente “in numero 225 fogli” è riferita ad un “documento” esibito da tal signora Per_2
8 di , ma non consente di inferire da quale documento sia estratto il dato della sofferenza di CP_4
Euroimpresa s.r.l., né i poteri di Per_2
Invero, l'eccezione non coglie nel segno, in quanto il Notaio Dott. certifica che il Per_1
documento “composto di due fogli è conforme a quanto leggesi alle pagine 437
(quattrocentosette) e 451 (quattrocentocinquantuno) le cui parti omesse non contrastano con quelle riportate dal documento esso copia autentica a me notaio consegnato da (….) Per_2
per conto e nell'interesse della società (…) in esecuzione dell'obbligazione di cui CP_4
all'atto a mio rogito in data 31 luglio 2019 n. 65612/42276 di rep.”: trattas ovviamente del dato per cui l'individuazione dei crediti in un elenco depositato presso il Notaio costituiva un requisito individuato espressamente nell'atto di cessione. Anche con riguardo alla legittimazione della IG.ra , il Notaio certifica che la stessa agisce in nome e per conto Per_2
della cedente in virtù di apposita delega “rilasciata dal Presidente del Controparte_4
Consiglio di Amministrazione di in data 30 luglio 2019”. CP_4
A fronte dell'attestazione notarile di aver visionato il documento e di avere accertato che le due pagine riferite al credito nei confronti di Euro Impresa s.r.l. sono estratte dall'elenco dei crediti ceduti visionato dal Notaio, la generica contestazione per cui non è possibile il controllo non essendovi tutte le pagine e non essendo numerate è superato dalla valenza pubblicistica della certificazione notariale, riferita ad un accertamento di fatto (presenza di quelle pagine in quell'elenco) compiuto dal pubblico ufficiale.
Anche il possesso della documentazione contrattuale riferita al rapporto tra e Controparte_4
Euro Impresa s.r.l. costituisce un ulteriore elemento indiziario che conferma la cessione dalla prima alla società Controparte_1
Quanto alla cessione da quest'ultima alla cessionaria costituita nel presente giudizio,
[...]
va rilevato che tale società ha prodotto l'avviso di cessione Controparte_2
di cui all'estratto della G.U. n. 147/2022.
Deduce che le contestazioni già mosse con l'atto di opposizione circa il rilevato Parte_1
difetto di titolarità del credito in capo alla società sarebbero state richiamate, Controparte_1
al fine di contestare la titolarità attuale del credito in capo ad Controparte_2
di cui alla successiva cessione, di cui all'estratto della G.U. n. 147/2022. Anche
[...]
9 la contestazione sul punto attiene alla “efficacia probatoria si è già contestata in atto di citazione nei confronti di e che in questa sede si ribadisce anche nei confronti di Controparte_1
con le stesse argomentazioni”, chiarendo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. CP_2
che la cessione è sempre riferita all'inclusione del credito fra quelli oggetto della cessione
Posto quanto già ricostruito sulla sua valenza probatoria, l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 147 riporta che la cessionaria con contratto di cessione Controparte_2
sottoscritto in data 5 agosto 2022 ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario ha acquistato dalla cedente i “crediti che, alla data del 22 luglio 2022 (o alla diversa data Controparte_1
specificata con riferimento al relativo criterio) rispettavano tutti i seguenti criteri: (a) il Cedente ne e' divenuto titolare ai sensi dell'articolo 58del Testo Unico Bancario da banche ed hanno costituito oggetto deiseguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana:(i) avviso di cessione (TX18AAB2617) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo 2018;(ii) avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019;(b) derivano da contratti di finanziamento conclusi in qualsiasi forma tecnica;
(c) sono denominati in Euro.”
A fronte della prova che il credito di nei confronti di Euro Impresa s.r.l. è ricompreso CP_4
nell'avviso indicato sub ii), la contestazione di appare del tutto generica, non Parte_1
essendo posti in contestazione gli altri requisiti.
Inoltre, anche quanto ad vale l'ulteriore elemento Controparte_2
presuntivo costituito dal possesso della documentazione e, in maniera particolarmente significativa, dell'originale del contratto di fideiussione, prodotto in giudizio. Tale produzione prova che quel contratto di garanzia in favore di di è stato consegnato da Controparte_4
questa a e da quest'ultima ad Controparte_1 Controparte_2
rafforzando la prova indiziaria riferita all'inclusione di quel credito in entrambe le cessioni.
L'opponente ha poi contestato la legittimazione processuale di Parte_1 Controparte_3
mandataria della deducendo la nullità della
[...] Controparte_2
procura speciale del notaio rilasciata in data 09/08/2022 per indeterminatezza CP_5
dell'oggetto, in quanto non individuerebbe i crediti dati in gestione da parte di
[...]
[...
[...] L'eccezione va respinta in quanto l'oggetto della procura è Controparte_6
determinato nella misura in cui individua i poteri conferiti al procuratore (“compiere in nome e per conto di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o CP_2
opportuni allo svolgi mento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali sia titolare (i “Crediti Rilevanti”)”), apparendo dunque superflua la specifica CP_2
individuazione dei crediti in relazione ai quali tali poteri vanno ad esplicarsi.
3. Il giudizio di verificazione
L'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione Parte_1
omnibus del 21/12/2007, contestando di avere assunto l'obbligazione di garantire i debiti della
Euro Impresa s.r.l. nei confronti della Banca Popolare di Ravenna, poi Controparte_4
La cessionaria dichiarando di volersi avvalere del Controparte_2
documento, ne ha prodotto l'originale.
Ritenuta la rilevanza del documento, il giudizio di verificazione è stato ammesso ed alla consulente d'ufficio, dott.ssa è stato richiesto di accertare – usando quali Persona_3
scritture di comparazione la procura alle liti in questo giudizio, la firma in calce al documento d'identità nonché il saggio grafico reso dalla stessa davanti al c.t.u. ex art. 219 Parte_1
c.p.c. – “se la firma ' apposta in calce al doc. 3 fascicolo monitorio, già prodotto in Parte_1
originale e custodito in cassaforte, provenga effettivamente dall'autore apparente”.
All'esito di un compiuto esame del documento disconosciuto, del saggio grafico e delle scritture di comparazione, la consulente ha concluso per la natura apocrifa della sottoscrizione.
In particolare la dott.ssa ha spiegato che “dal confronto effettuato tra le firme in verifica Per_3
e le firme autografe a disposizione sono emerse indiscutibili differenze qualitative e quantitative relative agli aspetti che riguardano il movimento, la dinamicità esecutiva, le modalità coesive, le movenze di fondo, l'oscillazione degli assi letterali, gli elementi più automatizzati del gesto grafico e i punti di avvio del movimento grafico da cui prende forma l'immagine ideativa della firma ovvero le peculiarità incontrollabili del grafismo personale, per questo fortemente identificatorie, nonché difformità morfologiche. Pertanto non è possibile ricondurre le firme in verifica all'ambito di variabilità grafica della sig. . Parte_1
11 Il consulente tecnico di parte di nelle proprie Controparte_2
osservazioni ed anche la difesa di parte opposta nella propria comparsa conclusionale ha prospettato l'ipotesi della dissimulazione.
In primo luogo, si era già richiesto al c.t.u. di attenzionare questa possibilità, prevedendo nel quesito che esso fosse considerato nel raccogliere il saggio grafico, durante il quale ad
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è stato richiesto di apporre molte firme, anche in velocità ed anche nella forma della Pt_1
sigla. A fronte della specifica richiesta nel quesito, il c.t.u. ha dato atto dell'assenza di tentativi di simulazione, come pure nessun rilievo sul punto vi è dai consulenti di parte, inclusa la dott.ssa che partecipava a quella riunione per conto di Persona_4 CP_2 Controparte_2
(cfr. verbale del 12/03/2024 allegato alla c.t.u.).
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Dunque, a fronte dell'acquisizione di un saggio grafico completo (e senza rilievi dai consulenti di parte), appare del tutto superflua la richiesta, formulata da parte opposta, di estendere l'accertamento tecnico ad altre scritture di comparazione.
Quanto alla firma in calce al documento d'identità, la stessa – contrariamente a quanto rileva parte opponente – è stata utilizzata dal c.t.u., come richiesto nel quesito. Le altre scritture sono apposte in calce a contratti non sottoscritti davanti a pubblici ufficiali e relativamente ai quali il confronto non è stato ammesso, vista l'esistenza di altre scritture di provenienza certa e la redazione del saggio grafico, strumento particolarmente rilevante nel caso di specie, dovendosi confrontare delle sigle.
Peraltro, dopo la formulazione del quesito con indicazione dei documenti di comparazione, nessuna contestazione vi è stata da per cui la Controparte_2
contestazione dell'insufficienza del compendio probatorio utilizzato nella consulenza pare essere, più che altro, l'effetto del risultato dato dalle scritture esaminate e dal saggio grafico reso, senza che vi fossero state contestazioni in merito alle modalità di individuazione e raccolta né dell'uno né dell'altro.
La consulente d'ufficio ha spiegato, rispondendo alle osservazioni della consulente di parte opposta, che, per le sottoscrizioni in verifica “non è possibile neppure ipotizzare dissimulazione, poiché sono differenze di natura ritmico dinamica, elemento non sottoponibile pienamente a controllo volontario, che si manifestano nei gesti automatici, tratti, sfumature che sfuggono alla
12 volontà cosciente del soggetto e necessariamente lo identificano....pertanto in base al materiale analizzato si esclude che le verificande siano state eseguite dalla sig. . In Parte_1
particolare, la dott.ssa ha spiegato che “l'incompatibilità grafica tra verificande e Per_3
autografe si basa fondamentalmente sui gesti fuggitivi, movimento, grado di curvilineità/angolosità e rapporti dimensionali interni, peculiarità grafiche intrinseche fortemente individualizzanti della personalità grafica dello scrivente e le numerose autografe mantengono con stabilità una propria coerenza interna, evidenziabile nei dettagli e peculiarità grafiche che le identificano, difficile da mante nere così a lungo nell'eventuale ipotesi di dissimulazione. La dott. ha effettuato la comparazione fra scritture estrapolando, Per_4
isolando, alcune caratteristiche grafiche esteriori e talvolta comuni delle scritture in esame per poi utilizzarle a sostegno della propria tesi. Così facendo ha omesso le numerose differenze fortemente individualizzanti che emergono dal confronto, quando invece Il lavoro dell'esperto consiste principalmente nella valutazione e spiegazione delle differenze”.
La conclusione del c.t.u. secondo la quale “la firma apposta in calce al doc.3 Parte_1
fascicolo monitorio, non proviene dall'autore apparente” appare in linea con altri elementi istruttori forniti da parte opponente ai fini del giudizio di verificazione sul documento.
L'opponente ha infatti spiegato che non avrebbe potuto sottoscrivere il citato con Parte_1
tratto fideiussorio, posto che in quella data – il 21/12/2007 – la stessa era partita per recarsi in località Tschaval – Gressoney La Trinitè, in provincia di Aosta, per trascorrere una vacanza.
Il 21/12/2024 era effettivamente un venerdì, cui seguivano le vacanze natalizie, per cui il dato appare in sé plausibile;
inoltre al doc. 8, allegato con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte opponente ha prodotto la prenotazione dell'hotel nella predetta località dal 21 al 29 dicembre 2007. Pur non essendo una prova decisiva, costituisce un elemento ulteriore nel senso della non autenticità della sottoscrizione, rispetto alla quale il soggetto che ha chiesto la verificazione non ha offerto elementi di segno diverso.
Concludendo sul punto i risultati cui è giunta la consulenza, che questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica e alla documentazione tecnica in atti, nonché gli ulteriori elementi introdotti, inducono ad una pronuncia sull'istanza di verificazione nel senso
13 dell'accertamento che la sottoscrizione del contratto prodotto al doc. 3 del fascicolo monitorio, datato 21/12/2007, è apocrifa e non riconducibile all'apparente firmataria Parte_1
4. Statuizioni conclusive e spese di lite.
Deciso il giudizio di verificazione nei termini di cui al paragrafo precedente, deve ritenersi che, in assenza del contratto di fideiussione, non sottoscritto dall'opponente, la stessa non può dirsi tenuta a garantire le obbligazioni assunte dalla Euro Impresa s.r.l.; restano pertanto assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione, relativi tanto ad ulteriori ragioni di invalidità della fideiussioni quanto all'esistenza e all'ammontare del credito vantato oggi, quale cessionaria, da
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Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 2.905,00 per fase decisoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
714/2022, emesso in data 1/08/2022 promossa da ei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento della cessionaria per
[...] Controparte_2
mezzo della mandataria ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_3
assorbita, così dispone:
a) ex art. 220 c.p.c., accerta che la sottoscrizione del contratto di fideiussione prodotto al doc. 3 del fascicolo monitorio, datato 21/12/2007, è apocrifa e non riconducibile all'apparente firmataria Parte_1
b) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) rigetta tutte le restanti domande;
d) dichiara tenuta e condanna in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1
lite, che liquida in complessivi euro 286,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi
14 professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 15/01/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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