Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3233 DE ruolo generale volontaria giurisdizione DEl'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. TRA- Parte_1
, elettivamente domiciliato in Vetralla (Vt) alla Via Cassa n. 126 C.F._1 presso lo studio DEl'avv. Valentina Micheli, che lo rappresenta e difende per pro- cura allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via I. Garbini n. C.F._2
51 presso lo studio DEl'avv. Simona Bellezza, che la rappresenta e difende per pro- cura allegata al ricorso con l'intervento DE Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione DEl'esercizio DEla potestà genitoriale nei con- fronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 6 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sigg.ri e hanno proposto, ai sensi DEl'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione DEl'esercizio DEla potestà genitoriale nei confronti DEla loro figlia , nata fuori dal matrimonio Persona_1
il 15 novembre 2017.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“A) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, Persona_1
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica DEla stessa presso l'abitazione DEla madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse DEla figlia, relative all'educazione, alla for- mazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni DEla stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno di- ritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi DEla minore, ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefo- nico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé la minore:
- un giorno a settimana che, salvo diverso accordo, si indica nella giornata DE mer- coledì, prelevando la minore dalla casa DEla madre prima di cena, alle ore 19,00 e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo, nonché dal venerdì pomeriggio alle ore 19,00 alla domenica sera prima di cena, alle ore 19,00, a weekend alternati.
- nella settimana non coincidente con il week end di permanenza presso il padre, quest'ultimo vedrà e terrà con sé la figlia due giorni a settimana, che si indicano nella giornata DE martedì e DE giovedì, prelevando la minore dalla casa DEla madre prima di cena, alle ore 19,00 e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo;
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- durante le festività natalizie la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la sera DEla vigilia ovvero il giorno di Natale ovvero il giorno di Santo Stefano;
il 31 dicembre ovvero il 1° gennaio;
il giorno DEl'epifania;
- durante le festività pasquali, la minore trascorrerà con il padre alternativamente il giorno di Pasqua alle ore 10,00 alle ore 21.00 ovvero il lunedì DEl'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 21.00; - la minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno DE compleanno di questi;
- la minore trascorrerà il giorno DE proprio compleanno mezza giornata con cia- scun genitore, con uno per il pranzo e con l'altro per la cena, ad anni alterni;
- la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il 25 Aprile, il Primo Maggio ovvero il 2 giugno. Il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre;
- in ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con la Pt_1
figlia almeno 21 (ventuno) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere indivi- duato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo DEle località di vacanza dove porte- ranno la figlia. Qualora la IG.r decida di trascorrere dei periodi di vacanza CP_1
con la figlia, dovrà darne notizia al IG con congruo preavviso, indicando Pt_1
la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
C) Il IG – a decorrere dal 5 dicembre 2024 compreso - si im- Parte_1
pegna a corrispondere mensilmente alla IG.ra , a titolo di con- Controparte_1
corso spese per il mantenimento ordinario DEla figlia , la somma Persona_1
globale di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito DE presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT.
D) Il IG rimborserà, inoltre, alla IG.r il 50% (cin- Parte_1 Controparte_1
quanta per cento) DEle spese straordinarie da questa sostenute nell'interesse DEla figli dietro presentazione DE documento fiscale comprovante la Persona_1
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relativa spesa, così come dettagliatamente stabilito nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Viterbo che le parti dichiarano di conoscere;
E) Il IG riconosce il diritto DEla IG.r di richiedere Parte_1 Controparte_1
e trattenere integralmente l'Assegno unico erogato dal per la figlia minore CP_2
Persona_1
F) Il IG. si impegna ad effettuare il cambio di residenza entro 30 Parte_1
giorni dalla presentazione DE presente ricorso;
G) La IG.r si impegna ad effettuare la voltura DEle utenze do- Controparte_1
mestiche entro 30 giorni dalla presentazione DE ricorso;
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equi- librato e continuativo DEla figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tute- lare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi DEl'onore e DEla reputazione l'uno DEl'altro alla presenza DEla figlia.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto DEle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione DEl'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto DEle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio DE 17 marzo 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi) pag. 4 di 4