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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, sciogliendo la riservata assunta all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1284/2023 R.G. promossa da
), con l'avv. MITIDIERI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
(C.F. , giusta procura in atti C.F._2
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(Cod. Fisc. ), Curatore Controparte_1 C.F._3 [...]
(n. 213/8/98), dichiarato dal Tribunale di Lagonegro Controparte_2 con sentenza n. 08/1998, erede beneficiato di , residente Persona_1
a Rotonda (PZ) alla Via Malita, 26, con l'avv. SALOMONE ANDREA (C.F.
), giusta procura in atti C.F._4
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 6 avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U.
8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2
c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
L'odierno ricorrente esponeva:
- Che l'Avv. in data 08.03.2023 ricorreva al Tribunale di Parte_1
Lagonegro affinché fissasse alla dott.ssa , curatore del Controparte_1 fallimento (n. 213/8/98), erede beneficiato di CP_2 Per_1
termine ex art. 500 Cod. Civ. per provvedere al pagamento delle
[...] somme a lui dovute in forza dei titoli dedotti in lite nonché alla formazione dello stato di graduazione ed alla resa del conto;
- Che il Tribunale di Lagonegro – Giudice Unico Dott. Riccardo Sabato con pagina 2 di 6 ordinanza del 08.05.2023 (all. n. 2), notificata il successivo 11.05.2023 (all.
n. 3) fissava il termine di 90 giorni alla resistente per “… liquidare le attività ereditarie del patrimonio del de cuius, rendere il conto e formare lo stato di graduazione, avvertendo gli interessati che, trascorso il termine di cui innanzi, vi sarà decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 505 del codice civile”;
- Che controparte provvedeva, in data 26.07.2023 al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 55.315,24 (all. n. 4), a fronte di € Parte_1
58.578,81 portata da: D.I. n° 122/09 del 14.07.2009; D.I. n° 123/09 del
14.07.2009; D.I. n° 124/09 del 14.07.2009; D.I. n° 125/09 del 14.07.2009;
D.I. n° 140/09 del 14.07.2009; D.I. n° 141/09 del 14.07.2009; D.I. n°
142/09 del 14.07.2009 (all. n. 1), comprensiva di capitale, spese di lite ivi liquidate, nonché di € 1.380,12 occorse per la registrazione dei citati provvedimenti ed € 167,73 per il rilascio delle copie, le notifiche al debitore e l'apposizione della formula esecutiva, oltre gli interessi sino ad allora maturati in € 8.219,87 (all. n. 5);
- Che pertanto l'esponente è ancora creditore della somma € 11.483,44 oltre interessi dal 26.07.2023 al soddisfo;
Lo stesso concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Ritenere e dichiarare che la dott.ssa Curatore del Controparte_1 Controparte_2
(n. 213/8/98), è decaduta dal beneficio, con ogni conseguente
[...] statuizione. - Vittoria di spese e competenze di lite”.
La resistente nel costituirsi deduceva la inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse e comunque la insussistenza dei presupposti per la pagina 3 di 6 decadenza, affermando che, in data 26.07.2023, la curatela provvedeva al pagamento della somma di € 55.315,24 a favore del ricorrente ed agli avvocati Ferrara e Galante per le cause da questi patrocinate in favore dell'eredità beneficata.
Sull'interesse ad agire
Sull'eccezione di difetto di interesse il ricorrente contro deduceva che “E' palese altresì che l'esponente ha interesse a che la decadenza venga giudizialmente dichiarata per sostenere sia le azioni tese al recupero di quanto ancora dovuto dalla resistente sia quelle afferenti all'accertamento di eventuali responsabilità e danni”.
Come noto, “in tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice” (Cass. civ. n. 12893/2015).
Nel caso di specie, oltre all'esigenza di avere certezza circa il soggetto eventualmente legittimato passivo di future azioni, eredità o erede puro o con beneficio, non è dimostrato che dalla situazione di confusione di patrimoni consegue per ciò solo una diminuzione dei beni aggredibili, potendo anzi, come di regola avviene, il patrimonio e la conseguente garanzia patrimoniale generica incrementarsi con quella dell'erede, essendo infatti presupposto l'interesse dei creditori del defunto a farla valere (cfr. arg.
505, ult. co. c.c.).
pagina 4 di 6 Come incontestato tra le parti il Tribunale con ordinanza del 08.05.2023, notificata il successivo 11.05.2023, fissava il termine di 90 giorni alla resistente per “… liquidare le attività ereditarie del patrimonio del de cuius, rendere il conto e formare lo stato di graduazione …” sotto pena di decadenza dal beneficio dell'inventario”.
In ragione del principio della ragione più liquida, la domanda va accolta non essendo provato da parte della resistente, né comunque avendo la resistente anche solo dedotto sul punto, di aver svolto le attività di formazione dello stato di graduazione (art. 499 c.c.), avendo invece la stessa solo dedotto di aver liquidato i singoli creditori, né quelle di redazione dell'inventario.
Alla soccombenza segue la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, entro i minimi stante la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara che la dott.ssa (Cod. Fisc. Controparte_1
), quale curatore del (n. C.F._3 Controparte_2
213/8/98), dichiarato dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n.
08/1998, è decaduta dal beneficio rispetto all'eredità di Per_1
[...]
condanna altresì la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 264 per spese ed € 2600 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pagina 5 di 6 Lagonegro, data
Il Giudice
(dott. Riccardo Sabato)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, sciogliendo la riservata assunta all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1284/2023 R.G. promossa da
), con l'avv. MITIDIERI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
(C.F. , giusta procura in atti C.F._2
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(Cod. Fisc. ), Curatore Controparte_1 C.F._3 [...]
(n. 213/8/98), dichiarato dal Tribunale di Lagonegro Controparte_2 con sentenza n. 08/1998, erede beneficiato di , residente Persona_1
a Rotonda (PZ) alla Via Malita, 26, con l'avv. SALOMONE ANDREA (C.F.
), giusta procura in atti C.F._4
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 6 avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U.
8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2
c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
L'odierno ricorrente esponeva:
- Che l'Avv. in data 08.03.2023 ricorreva al Tribunale di Parte_1
Lagonegro affinché fissasse alla dott.ssa , curatore del Controparte_1 fallimento (n. 213/8/98), erede beneficiato di CP_2 Per_1
termine ex art. 500 Cod. Civ. per provvedere al pagamento delle
[...] somme a lui dovute in forza dei titoli dedotti in lite nonché alla formazione dello stato di graduazione ed alla resa del conto;
- Che il Tribunale di Lagonegro – Giudice Unico Dott. Riccardo Sabato con pagina 2 di 6 ordinanza del 08.05.2023 (all. n. 2), notificata il successivo 11.05.2023 (all.
n. 3) fissava il termine di 90 giorni alla resistente per “… liquidare le attività ereditarie del patrimonio del de cuius, rendere il conto e formare lo stato di graduazione, avvertendo gli interessati che, trascorso il termine di cui innanzi, vi sarà decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 505 del codice civile”;
- Che controparte provvedeva, in data 26.07.2023 al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 55.315,24 (all. n. 4), a fronte di € Parte_1
58.578,81 portata da: D.I. n° 122/09 del 14.07.2009; D.I. n° 123/09 del
14.07.2009; D.I. n° 124/09 del 14.07.2009; D.I. n° 125/09 del 14.07.2009;
D.I. n° 140/09 del 14.07.2009; D.I. n° 141/09 del 14.07.2009; D.I. n°
142/09 del 14.07.2009 (all. n. 1), comprensiva di capitale, spese di lite ivi liquidate, nonché di € 1.380,12 occorse per la registrazione dei citati provvedimenti ed € 167,73 per il rilascio delle copie, le notifiche al debitore e l'apposizione della formula esecutiva, oltre gli interessi sino ad allora maturati in € 8.219,87 (all. n. 5);
- Che pertanto l'esponente è ancora creditore della somma € 11.483,44 oltre interessi dal 26.07.2023 al soddisfo;
Lo stesso concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Ritenere e dichiarare che la dott.ssa Curatore del Controparte_1 Controparte_2
(n. 213/8/98), è decaduta dal beneficio, con ogni conseguente
[...] statuizione. - Vittoria di spese e competenze di lite”.
La resistente nel costituirsi deduceva la inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse e comunque la insussistenza dei presupposti per la pagina 3 di 6 decadenza, affermando che, in data 26.07.2023, la curatela provvedeva al pagamento della somma di € 55.315,24 a favore del ricorrente ed agli avvocati Ferrara e Galante per le cause da questi patrocinate in favore dell'eredità beneficata.
Sull'interesse ad agire
Sull'eccezione di difetto di interesse il ricorrente contro deduceva che “E' palese altresì che l'esponente ha interesse a che la decadenza venga giudizialmente dichiarata per sostenere sia le azioni tese al recupero di quanto ancora dovuto dalla resistente sia quelle afferenti all'accertamento di eventuali responsabilità e danni”.
Come noto, “in tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice” (Cass. civ. n. 12893/2015).
Nel caso di specie, oltre all'esigenza di avere certezza circa il soggetto eventualmente legittimato passivo di future azioni, eredità o erede puro o con beneficio, non è dimostrato che dalla situazione di confusione di patrimoni consegue per ciò solo una diminuzione dei beni aggredibili, potendo anzi, come di regola avviene, il patrimonio e la conseguente garanzia patrimoniale generica incrementarsi con quella dell'erede, essendo infatti presupposto l'interesse dei creditori del defunto a farla valere (cfr. arg.
505, ult. co. c.c.).
pagina 4 di 6 Come incontestato tra le parti il Tribunale con ordinanza del 08.05.2023, notificata il successivo 11.05.2023, fissava il termine di 90 giorni alla resistente per “… liquidare le attività ereditarie del patrimonio del de cuius, rendere il conto e formare lo stato di graduazione …” sotto pena di decadenza dal beneficio dell'inventario”.
In ragione del principio della ragione più liquida, la domanda va accolta non essendo provato da parte della resistente, né comunque avendo la resistente anche solo dedotto sul punto, di aver svolto le attività di formazione dello stato di graduazione (art. 499 c.c.), avendo invece la stessa solo dedotto di aver liquidato i singoli creditori, né quelle di redazione dell'inventario.
Alla soccombenza segue la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, entro i minimi stante la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara che la dott.ssa (Cod. Fisc. Controparte_1
), quale curatore del (n. C.F._3 Controparte_2
213/8/98), dichiarato dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n.
08/1998, è decaduta dal beneficio rispetto all'eredità di Per_1
[...]
condanna altresì la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 264 per spese ed € 2600 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pagina 5 di 6 Lagonegro, data
Il Giudice
(dott. Riccardo Sabato)
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