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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da: Dott. Alfredo Grosso PRESIDENTE Dott. Gabriella Rigoletti CONSIGLIERE Dott. Francesca Pagliani CONSIGLIERE AUSILIARIO REL.
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 449/2021 R.G. promossa da:
(c.f.: ) residente in Caluso (To) ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torino Via Brozzi n. 10 presso lo studio degli avv.ti Dino Selis (pec:
e Mariangela Selis (pec: Email_1
che lo rappresentano e difendono per Email_2 delega in atti. APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 Controparte_
e (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in C.F._3 P.IVA_1
Torino, Via Avogadro n. 11, presso lo studio degli avv.ti F. Mazzi (pec:
e G. Gaia (pec: Email_3
, che li rappresentano e difendono per delega in Email_4 atti. APPELLATI
NONCHÈ
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , , e
[...] CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
Controparte_13
APPELLATI contumaci
E
-1- Controparte_14
APPELLATO contumace nel giudizio riassunto
CONCLUSIONI PRECISATE IL 6 DICEMBRE 2023
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Accogliersi il qui proposto gravame e, in totale riforma della impugnata sentenza, così disporsi: // Pronunciando nel merito a sensi dell'art. 669/8 C.p.c. in relazione all'istanza cautelare proposta da , , Parte_2 Controparte_2
e col ricorso avanti il Tribunale di Ivrea Controparte_14 Controparte_4 notificato in 28.11.12 e che ha dato origine al procedimento n. 1039/2012, accertarsi e dichiararsi la completa infondatezza di tutte le ragioni dagli odierni convenuti addotte a supporto della stesa e, in particolare, di quelle valorizzate dalla Corte d'Appello di Torino nel decreto che ha concluso quella procedura o, comunque, la loro assoluta irrilevanza in funzione del richiesto ed ottenuto provvedimento. // Dichiararsi tenuti e condannarsi
, , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_14 [...]
al risarcimento dei danni al geom. derivati a Controparte_4 Parte_1 seguito della loro infondata iniziativa, liquidandosi gli stessi, equitativamente, in somma che si propone in € 30.000,00. // Dichiararsi tenuti e condannarsi Parte_2
, e
[...] Controparte_2 Controparte_14 Controparte_4
al pagamento delle spese delle due fasi del procedimento cautelare. // In
[...] via subordinata, accertarsi e dichiararsi la completa infondatezza di tutte le ragioni addotte a supporto dellastessa e, in particolare, di quelle valorizzate dalla Corte d'Appello di Torino nel decreto che ha concluso quella procedura o, comunque, la loro assoluta irrilevanza in funzione del richiesto ed ottenuto provvedimento. // Dichiararsi tenuti e condannarsi , , Parte_2 Controparte_2 CP_14
e al risarcimento dei danni al geom.
[...] Controparte_4 Parte_1 derivati a seguito della loro infondata iniziativa liquidandosi gli stessi in € 20.000,00 per gli oneri sopportati nella fase cautelare ed € 30.000,00, equitativamente, per il grave pregiudizio all'immagine morale e professionale che ha subito. // In ogni caso, col favore delle spese del presente giudizio. // Dichiarasi tenuta e condannarsi la al Parte_2 pagamento in favore del geom. della somma di € 15.548,00 dallo stesso Parte_1 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma C.C. dalla domanda. // Col favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
// in via preliminare: dichiarare inammissibile per i motivi di cui ai punti A) e B) il presente appello con ogni consequenziale provvedimento // nel merito: respingere l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;
// ove la Corte di Appello ne ravvisi gli estremi
-2- dichiarare tenuto e condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 3° comma c.p.c., danno da liquidarsi di ufficio. // Con il favore delle spese, e dei compensi di difesa, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. del presente grado del giudizio con distrazione delle stesse spese e dei compensi di lite liquidati in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle integralmente anticipate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(amministratore del ) unitamente ad Parte_1 Controparte_15 alcuni partecipanti al Condominio conveniva avanti al Tribunale di Ivrea altri condomini e precisamente , e CP_3 Controparte_1 Controparte_14 CP_2
, assumendo che l'azione introdotta da questi ultimi ex art. 1129 c.c. e 64 disp. att.
[...]
c.c. volta alla sua revoca quale amministratore del , fosse stata Controparte_15 viziata per mancanza delle relative condizioni.
Precisavano gli attori che il giudizio instaurato avanti al Tribunale di Ivrea era da intendersi quale fase di merito conseguente al procedimento cautelare di revoca dell'amministratore regolato dagli art. 1129 c.c. e 64 disp.att.c.c.; chiedevano il ristoro dei danni, subiti dal e derivanti dall'azione infondata, danni quantificati in via Pt_1 equitativa nella somma di €. 50.000,00* e la refusione delle spese di lite sopportate nelle fasi della domandata revoca giudiziale.
I convenuti si costituivano eccependo l'inammissibilità della domanda non essendo il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore seguito da una fase di merito;
eccepivano la carenza di legittimazione attiva dei condomini;
contestavano il fondamento della richiesta di refusione delle spese avanzata dal e relative alle fasi del Pt_1 procedimento di revoca;
nel merito lamentavano l'infondatezza delle domande tutte.
Sulle eccezioni pregiudiziali dei convenuti, il Tribunale si pronunciava con la sentenza non definitiva n. 562/2014 rigettandole e disponeva la prosecuzione del giudizio;
contro la sentenza parziale i convenuti proponevano appello immediato.
Nelle more del giudizio, la Corte d'Appello di Torino pronunciava la sentenza rubricata al n. 1750/2018 con cui parzialmente riformava la sentenza non definitiva n. 562/2014 del Tribunale di Ivrea accertando la carenza di legittimazione attiva dei condomini che agivano unitamente all' e riconoscendo l'ammissibilità della Parte_3 Pt_1 domanda risarcitoria da questi proposta
Il Tribunale, con sentenza n. 760/2020 pubblicata il 7 ottobre 2020:
o Rigettava la domanda del Pt_1
-3- o Condannava gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti le spese di lite disponendo, con riferimento al giudizio di legittimità, che le spese rimanessero a carico degli attori.
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello avverso Parte_1 tale sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
, e si CP_3 Controparte_1 Controparte_14 Controparte_2 costituivano chiedendo il rigetto dell'appello, oltre alla refusione delle spese per il grado. Il giudizio di gravame era interrotto per l'intervenuto decesso del difensore degli appellati, Avv. G. Bruyere.
Il giudizio veniva riassunto ritualmente e si costituivano gli appellati CP_3 [...]
e ; rimaneva contumace il sig. . CP_1 Controparte_2 Controparte_14
All'udienza del 6 dicembre 2023 precisate le conclusioni definitive, la Corte tratteneva la causa a decisione assegnando alle parti termini ridotti per il deposito dei rispettivi scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si è accennato in narrativa, agiva nei confronti di Parte_1 CP_3 [...]
, e per ottenere il risarcimento dei CP_1 Controparte_14 Controparte_2 danni all'immagine che assumeva aver subito a seguito della revoca dall'incarico di Amministratore del , revoca disposta con decreto del 25/6/2013 CP_15 CP_4 dalla Corte di Appello di Torino.
Precisava l'attore che la revoca fosse conseguente ad una prospettazione viziata delle vicende condominiali da parte dei convenuti, e chiedeva pertanto di accertare con un giudizio a cognizione piena, l'assenza delle valide ragioni per la sua revoca e il conseguente risarcimento dei danni da tale provvedimento derivatigli oltre alla rifusione delle spese sostenute nei due gradi di giudizio del procedimento ex artt. 1129 c.c. e 64 disp att. cc.
, e si CP_3 Controparte_1 Controparte_14 Controparte_2 costituivano contestando integralmente l'assunto e le pretese avversarie;
rilevavano che la Corte di Appello aveva revocato il per giusta causa;
contestavano inoltre Pt_1
l'ammissibilità dell'azione sotto diversi profili, sia perché se azione di cognizione ex art. 669 octies c.p.c., era stata proposta oltre il termine di 60 giorni dalla chiusura della fase
-4- cautelare;
sia perché diretta ad ottenere una revisione della decisone della Corte d'Appello; eccepivano l'assenza di novità in merito alle tesi esposte dall'attore e Pt_1 perché volta ad ottenere non un risarcimento anche per equivalente, bensì un risarcimento in forma specifica. Eccepivano in ogni caso l'(in)sussistenza di alcun pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla loro richiesta di revoca giudiziale;
infine, contestavano l'inammissibilità della richiesta di refusione delle spese per le due fasi del procedimento di revoca trattandosi di condanna ex art. 91 c.p.c. ormai passata in giudicato.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti storici e giudiziali che hanno caratterizzato i rapporti tra le parti, dava atto delle statuizioni definitive rese della Corte d'Appello di Torino, sia in punto ammissibilità della domanda risarcitoria proposta dal che in Pt_1 merito alla carenza di legittimazione dei condomini che avevano agito unitamente a questi.
Passava quindi all'esame del merito della domanda interpretando le richieste dell'attore ome una domanda risarcitoria del danno per equivalente: "Si ribadisce che il sig. Pt_1 non ha invocato il risarcimento in forma specifica, cioè una sorta di Pt_1
“annullamento” della revoca disposta all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione (con conseguente ripristino dell'incarico di amministratore del CP_15
); piuttosto, l'attore si è limitato a domandare il risarcimento per equivalente,
[...] sulla base dell'asserita “infondatezza di tutte le ragioni dai convenuti addotte” a sostegno del ricorso ex artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c. // Perciò la domanda risulta proposta del pieno rispetto del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20957/2004, il quale consente altresì di definire il rapporto tra l'oggetto del presente giudizio e quello del procedimento definito con il decreto con cui la Corte d'Appello ha revocato il sig. dalla carica di amministratore. // Secondo la citata pronuncia, il Pt_1 carattere decisorio del provvedimento conclusivo del procedimento incardinato ex artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c. “è escluso dal rilievo che, ove anche esso sanzionasse la revoca dell'amministratore, non ne pregiudicherebbe le ragioni, che … potranno trovare tutela in un ordinario giudizio di cognizione".
Il Tribunale, quindi, così delimitava la propria competenza: “il giudice della cognizione ordinaria potrà valutare l'esistenza della giusta causa addotta a sostegno dell'istanza di revoca, senza che ciò significhi riesame del provvedimento camerale. Per vero, la diversità dell'oggetto e delle finalità del procedimento camerale e di quello ordinario, unitamente all'evidente diversità delle rispettive causae petendi, così come impedisce di attribuire efficacia vincolante al provvedimento camerale su quello ordinario, del pari non consente di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato del provvedimento camerale (...) // Chiarito l'oggetto del potere-dovere decisionale dello scrivente e – conseguentemente – il rapporto tra il presente giudizio e il procedimento definito con il
-5- decreto del 25/6/2013 (con cui la Corte d'Appello ha revocato il sig. alla carica di Pt_1 amministratore), risulta evidente come, almeno in linea teorica, allo scrivente sia demandato il compito di verificare (incidentalmente) la sussistenza o meno di una giusta causa di revoca del mandato (da ravvisare nelle “gravi irregolarità” di cui all'art. 1129, comma 3, c.c. in vigore all'epoca dei fatti); in caso di esito negativo dell'indagine, si porrebbe dapprima il problema di individuare il danno-evento (elemento costitutivo dell'illecito), e poi quello di liquidare il danno risarcibile." Date tali premesse, il Tribunale così precisava: "Il punto è che, nel caso di specie, non si rende necessario verificare se il sig. si sia responsabile o meno di “gravi Pt_1 irregolarità”, perché, quand'anche – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino nel decreto del 25/6/2013 – tale indagine dovesse concludersi in senso favorevole per l'odierno attore, la domanda di risarcimento per equivalente da lui proposta dovrebbe comunque essere rigettata per profili afferenti alla individuazione del danno-evento e alla liquidazione del danno risarcibile.(...) La domanda risarcitoria si articola in due profili. // Da un lato, il sig. a dedotto che la vicenda sfociata nella Pt_1 sua revoca giudiziale sarebbe stata “ampiamente pubblicizzata attraverso la stampa locale …, opportunamente sollecitata” dagli odierni convenuti “ai soli fini diffamatori” (cfr. pag. 44 dell'atto di citazione). Da qui la richiesta di ristoro dei pregiudizi “ricollegabili alle negative ripercussioni” provocate sull'attività dello stesso attore dalla “improvvida iniziativa” di coloro che hanno attivato il procedimento ex artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c. (cfr. pag. 47 dell'atto di citazione). // Dall'altro lato, il sig. ha chiesto il Pt_1 risarcimento dei danni “concretizzati nei costi, attivi e passivi, di quella procedura”, alludendo sempre al procedimento camerale sfociato nella revoca giudiziale. (...) Si consideri in primo luogo la questione del danno alla reputazione. // (...) il danno de quo non può ritenersi in re ipsa (figura totalmente estranea al nostro ordinamento), occorre constatare che il sig. non ha offerto – entro il termine di preclusione per l'attività Pt_1 assertiva fissato dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – “elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (cioè dalla divulgazione della notizia della sua revoca giudiziale). // Le uniche allegazioni tempestivamente svolte a suffragio della richiesta risarcitoria sono quelle di cui alla pagina n. 44 dell'atto di citazione, ove si parla di “inevitabili ripercussioni anche sulla sua onorabilità di uomo e di professionista”. // Non viene dedotto alcunché sotto il profilo delle caratteristiche (qualitative e dimensionali) dell'attività professionale svolta dal sig. (il quale per quanto consta potrebbe essersi limitato ad amministrare una Pt_1 tantum, nel corso della sua carriera, il solo ) e della sua notorietà Controparte_15 nell'ambiente ove hanno trovato diffusione i giornali che hanno veicolato la notizia della revoca giudiziale: quindi non vi sono elementi sufficienti per affermare che l'odierno attore abbia effettivamente subito una lesione della sua onorabilità di soggetto abitualmente dedito all'attività di amministrazione di condomini. // In difetto di più specifiche allegazioni, la semplice diffusione della notizia della revoca giudiziale non può ritenersi sufficiente a ritenere provato – pur sulla scorta di un ragionamento presuntivo, al quale ha fatto riferimento la Suprema Corte nella pronuncia prima citata – il danno-
-6- evento. // Questa conclusione è corroborata dall'esame degli articoli giornalistici prodotti sub 38-44 fasc. attoreo. // In nessuno di questi scritti è stato dato un risalto eccessivo o anomalo alle presunte inadempienze dell'amministratore. // Gli articolisti, lungi dal prendere le parti dei condomini che si sono opposti al sig. si sono piuttosto Pt_1 soffermati sulla abnorme litigiosità insorta in seno alla compagine condominiale, che da lungo tempo vede due gruppi antagonisti: uno favorevole all'amministratore e l'altro contrario (si veda il titolo dell'articolo prodotto sub 39: “ , è battaglia legale”; CP_4 cfr. anche doc. 40: “ , è lite senza fine). // (...) Oltretutto si è dato ampio spazio CP_4 alla posizione dell'amministratore, il quale, intervistato, da un lato ha precisato di essere stato truffato dall'artigiano indicatogli dall'assicurazione del (cfr. doc. 39), e CP_15 dall'altro lato ha dichiarato di aver sempre agito nell'interesse dei condomini nonché allo scopo di eliminare ogni forma di privilegio (cfr. docc. 39 e 40). // Infine si osserva che, a ben vedere, soltanto gli articoli prodotti sub 38 e 39 sono incentrati sulla vicenda della revoca, mentre gli scritti prodotti sub 40-44 affrontano principalmente una serie di questioni attinenti all'utilizzo delle parti comuni, che vengono presentate come la principale fonte dei dissidi condominiali. // A parere dello scrivente, quindi, non si configura non solo la lesione alla reputazione professionale dell'attore, ma nemmeno un vulnus alla sua reputazione personale: nel senso che il sig. non viene affatto Pt_1 rappresentato come persona disonesta o incapace, ma semplicemente come amministratore di un Condominio particolarmente litigioso. // D'altronde il danno risarcibile ai sensi degli artt. 1723, comma 1 e 1725 c.c. va individuato principalmente nella differenza tra il totale dei compensi relativi al periodo c.d. “differenziale” (compreso tra la revoca e il termine finale del rapporto o quello di “congruo preavviso”) e quanto il mandatario, nello stesso periodo, si sia procurato o avrebbe potuto procurarsi tramite altre occupazioni;
di certo non può escludersi, in astratto, la risarcibilità di eventuali ulteriori danni selezionati secondo i principi generali sulla causalità materiale e giuridica, ma la migliore dottrina esclude che il mandatario possa far valere in via risarcitoria l'interesse alla conservazione della sua qualifica per ragioni di mero prestigio".
Passando all'esame del profilo risarcitorio relativo alla refusione delle spese di lite sostenute dal in occasione del procedimento per la revoca giudiziale, il Tribunale Pt_1 precisava che "il regolamento delle spese è da ritenersi consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio (...) // Dalla competenza esclusiva del giudice adito a pronunciare sulle spese della lite svolta davanti a lui e dalla accessorietà della relativa statuizione discende che il diritto alla refusione delle spese di lite non può essere oggetto di un autonomo e separato giudizio, ma deve necessariamente essere tutelato nell'ambito del processo dal quale detti esborsi traggono origine e causa (Cass., sentenza n. 11197/2007; Cass., sentenza n. 12859/2005; Cass., sentenza n. 10450/1993). // Per le ragioni sopra esposte il sig. non può far valere in questa sede un diritto al Pt_1 risarcimento del danno il cui contenuto viene parametrato, in base alle stesse richieste attoree, proprio all'entità delle spese processuali sostenute dal medesimo soggetto
-7- nell'ambito delle due fasi del procedimento camerale conclusosi con la revoca giudiziale.
// Anche a prescindere dai problemi di competenza e accessorietà sopra evidenziati, che peraltro sono dirimenti, si osserva che sulle spese de quibus ha definitivamente statuito la Corte d'Appello di Torino con il decreto del 25/6/2013; tale decreto, sul punto, è addirittura passato in giudicato, quindi non può essere rimesso in discussione in questa sede (nemmeno nei limiti indicati dalle Sezioni Unite con riferimento alle questioni di merito, attinenti alla sussistenza delle “gravi irregolarità”). // In virtù di tutte le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria proposta dal sig. deve Pt_1 essere rigettata: ciò sia per quanto riguarda la questione del danno alla reputazione asseritamente scaturito dalla divulgazione a mezzo stampa della notizia della revoca giudiziale, sia per ciò che concerne i costi processuali sostenuti dall'odierno attore per resistere nell'ambito del procedimento camerale.
Il Tribunale, quindi, rigettava tutte le domande avanzate dal sig. con Pt_1 consequenziale condanna in punto a spese.
Il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ivrea invocando la legittimità Pt_1 della domanda di risarcimento formulata come domanda di cognizione piena ex art. 669 octies c.p.c. e sulla base di tale premessa ripropone le contestazioni ai rilievi che gli sono stati mossi per suffragare la richiesta di revoca giudiziale dall'incarico al fine di dimostrarne l'insussistenza; ulteriori ragioni di doglianza sono svolte in relazione al mancato riconoscimento del richiesto risarcimento, sia quale danno reputazionale che come rifusione delle spese legali sostenute per una procedura intesa come ingiusta. Si sono costituiti gli appellati , , Parte_2 Controparte_2 contestando nel merito le ragioni di gravame.
L'appello proposto non può essere accolto poiché manca un'effettiva critica all'iter logico giuridico offerto dal Tribunale.
La lunga disquisizione in punto a legittimità dell'azione di cognizione piena non tiene conto del decisum del primo Giudice sul punto che, richiamando l'orientamento della Suprema Corte reso a Sezioni Unite nella sentenza 20957/2004, aveva risolto in modo favorevole all'attuale appellante l'astratta possibilità di (ri)esaminare le ragioni di revoca senza che ciò si potesse risolvere in un riesame della legittimità del decreto di revoca: "Chiarito l'oggetto del potere-dovere decisionale dello scrivente e – conseguentemente – il rapporto tra il presente giudizio e il procedimento definito con il decreto del 25/6/2013 (con cui la Corte d'Appello ha revocato il sig. dalla carica di amministratore), Pt_1 risulta evidente come, almeno in linea teorica, allo scrivente sia demandato il compito di verificare (incidentalmente) la sussistenza o meno di una giusta causa di revoca del mandato (da ravvisare nelle “gravi irregolarità” di cui all'art. 1129, comma 3, c.c. in vigore all'epoca dei fatti); in caso di esito negativo dell'indagine, si porrebbe dapprima il
-8- problema di individuare il danno-evento (elemento costitutivo dell'illecito), e poi quello di liquidare il danno risarcibile."
Inoltre, ciò che non ha colto l'appellante e non ha sottoposto a censura, è la statuizione del Tribunale in merito alla mancata prova dell'esistenza del danno.
Testualmente il Tribunale così decide "Il punto è che, nel caso di specie, non si rende necessario verificare se il sig. si sia responsabile o meno di “gravi irregolarità”, Pt_1 perché, quand'anche – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino nel decreto del 25/6/2013 – tale indagine dovesse concludersi in senso favorevole per l'odierno attore, la domanda di risarcimento per equivalente da lui proposta dovrebbe comunque essere rigettata per profili afferenti alla individuazione del danno-evento e alla liquidazione del danno risarcibile."
Infatti, come puntualmente evidenziato dal primo Giudice, l'appellante si è limitato a dolersi di “inevitabili ripercussioni anche sulla sua onorabilità di uomo e di professionista”, senza tuttavia nulla dedurre in merito alla propria attività professionale, alla sua notorietà nell'ambiente in cui è stata resa nota la notizia della sua revoca;
sotto il profilo della prova, quindi, non sono state fornite elementi sufficienti per affermare che lo stesso "abbia effettivamente subito una lesione della sua onorabilità di soggetto abitualmente dedito all'attività di amministrazione di condomini. // In difetto di più specifiche allegazioni, la semplice diffusione della notizia della revoca giudiziale non può ritenersi sufficiente a ritenere provato – pur sulla scorta di un ragionamento presuntivo, al quale ha fatto riferimento la Suprema Corte nella pronuncia prima citata – il danno- evento."
Nè il decisum, si ripete, è stato sottoposto a censura poiché l'appellante si è concentrato sulla riproposizione degli elementi che a suo giudizio non avrebbero costituito gravi irregolarità che ne giustificavano la revoca, ma senza nulla allegare né provare in merito all'an del danno asseritamente subito.
Anche sotto il profilo del quantum, di cui nuovamente viene richiesta una liquidazione in via equitativa, l'appello non ha contrastato le argomentazioni del primo giudice, che ha così precisato: "D'altronde il danno risarcibile ai sensi degli artt. 1723, comma 1 e 1725 c.c. va individuato principalmente nella differenza tra il totale dei compensi relativi al periodo c.d. “differenziale” (compreso tra la revoca e il termine finale del rapporto o quello di “congruo preavviso”) e quanto il mandatario, nello stesso periodo, si sia procurato o avrebbe potuto procurarsi tramite altre occupazioni;
di certo non può escludersi, in astratto, la risarcibilità di eventuali ulteriori danni selezionati secondo i principi generali sulla causalità materiale e giuridica, ma la migliore dottrina esclude che il mandatario possa far valere in via risarcitoria l'interesse alla conservazione della sua
-9- qualifica per ragioni di mero prestigio (cfr. anche Cass., sentenza n. 1534/1995, che ha escluso la risarcibilità di un generico interesse del mandatario alla permanenza del rapporto di mandato).
Ugualmente non può trovare accoglimento la doglianza sviluppata in punto a spese delle fasi del procedimento di revoca;
anche in questo caso le argomentazioni offerte dall'appellante non contrastano con quanto stabilito dal Tribunale che ha sottolineato come la condanna alle spese sia consequenziale all'esito del giudizio ex art. 91 c.p.c., e in forza del quale il giudice innanzi al quale è radicata la controversia deve provvedere sulle spese, anche in difetto di specifica domanda di parte. Il collegio, pertanto, ritiene pienamente condivisibile quanto precisato dal Tribunale secondo cui: "(...) il sig. non può far valere in questa sede un diritto al Pt_1 risarcimento del danno il cui contenuto viene parametrato, in base alle stesse richieste attoree, proprio all'entità delle spese processuali sostenute dal medesimo soggetto nell'ambito delle due fasi del procedimento camerale conclusosi con la revoca giudiziale.
// Anche a prescindere dai problemi di competenza e accessorietà sopra evidenziati, che peraltro sono dirimenti, si osserva che sulle spese de quibus ha definitivamente statuito la Corte d'Appello di Torino con il decreto del 25/6/2013; tale decreto, sul punto, è addirittura passato in giudicato, quindi non può essere rimesso in discussione in questa sede (nemmeno nei limiti indicati dalle Sezioni Unite con riferimento alle questioni di merito, attinenti alla sussistenza delle “gravi irregolarità”)."
L'appello nel suo complesso deve essere respinto.
Le spese di lite per il grado.
Le spese del gravame seguono la soccombenza di ex art. 91 c.p.c. nei Parte_1 confronti degli appellati costituitisi;
le spese di lite vengono liquidate ex D.M. 147\2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 26.000,01* a Euro 52.000,00* e con applicazione dei valori medi e pertanto si liquida l'importo complessivo di €. 6.946,00* di cui: €. 2.058,00* per la fase di studio;
€ 1.418,00* per la fase introduttiva;
nulla per la fase istruttoria mancata nel presente grado ed €. 3.470,00*per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali ex art. 2 nella misura del 15%, nonché CPA e IVA sull'imponibile, se non detraibile.
Non vi è invece luogo a provvedere nei rapporti con gli appellati rimasti contumaci.
Essendo l'impugnazione integralmente respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. I quater T.U. 115\2002.
P.Q.M.
-10- La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando;
Controparte_ a) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
[...]
e avverso la sentenza n. 760/2020, CP_1 Controparte_2 depositata il 7 ottobre 2020, del Tribunale di Ivrea;
b) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
le spese del grado di appello, liquidate come da Controparte_2 motivazione in complessivi € 6.946,00*, oltre a rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 7 febbraio 2024
Il Presidente dr. Alfredo Grosso
Il Consigliere Ausiliario Relatore
dr.ssa Francesca Pagliani
-11-