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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 297/2021
TRA
(C.F. n. , rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Gerardo Perillo (C.F n.
), presso il cui studio in Avellino, alla via Carmine, n. 15, elettivamente C.F._2 domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), (C.F. n. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. n. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. n. ), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Dragone
[...] C.F._6
(C.F. n. ; in sostituzione del precedente difensore, avv. Marco Tecce), in C.F._7 forza di procura alle liti allegata, per i primi tre, alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.3.2025, e per il quarto, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 19.3.2025, presso il cui studio in Montella
pagina 1 di 9 (AV), alla via M. Cianciulli n. 14, elettivamente domiciliano;
Appellati
NONCHE'
(C.F. n. ; Controparte_5 C.F._8
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n.
876/2020, pubblicata in data 9.6.2020, non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
, e quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
deceduto in data 15.1.2004, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, Per_1 con atto di citazione, rispettivamente, notificato in data 8.4.2019 e 26.4.2019, Parte_1
e e, sul presupposto che i convenuti non avessero adempiuto, benché
[...] Controparte_5 più volte sollecitati, a nessuna delle obbligazioni assunte con il contratto di transazione sottoscritto in data 31.5.2000 da ed , quest'ultima quale Persona_1 ON procuratrice dei convenuti, giusta procura generale per atto del notaio del Persona_2
4.5.1989, registrata in data 11.5.1989, chiedevano dichiarare la risoluzione del suindicato contratto di transazione per grave inadempimento dei convenuti, con condanna di questi ultimi al pagamento, in applicazione della clausola penale contrattualmente pattuita, della somma di €
25.822,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.6.2005 (data della scadenza del termine pattuito per la realizzazione dei lavori), o, in subordine, dal 14.4.2010, (data della costituzione in mora).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , che resisteva alle Parte_1 avverse domande, di cui chiedeva il rigetto.
Benché regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva in giudizio , che Controparte_5 era, quindi, dichiarato contumace.
In assenza di attività istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 876/2020, che accoglieva la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di transazione del 31.5.2000, per grave inadempimento dei convenuti e Parte_1
pagina 2 di 9 , e condannava questi ultimi, in solido, al pagamento in favore degli attori Controparte_5 della somma di € 25.822,54, a titolo di penale, oltre interessi legali dall'aprile 2019 (epoca di notifica dell'atto di citazione) al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Marco Tecce.
Il primo giudice, richiamati i principi espressi da cass. civ., sez. un., 13533/2001, reiterati da successive pronunce, in materia di riparto dell'onere della prova in tema di azione di risoluzione contrattuale, di risarcimento danno o di azione di adempimento, affermava che, a fronte dell'allegazione, da parte degli attori, dell'inadempimento dei convenuti in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto di transazione del 31.5.2000, sarebbe stato onere dei convenuti provare l'avvenuto adempimento, ma tale onere probatorio non era stato assolto, in quanto si era limitato a sostenere la carenza dei poteri rappresentativi in Parte_1 capo alla rappresentante , mentre era rimasto ON Controparte_5 contumace.
Il primo giudice riteneva infondata la difesa del convenuto , secondo cui Parte_1 la sorella, , aveva agito quale rappresentante, in forza di procura ON generale per notaio del 4.5.1989, pur non avendone i poteri oppure eccedendo Persona_2 quelli che le erano stati conferiti e, comunque, senza che fosse mai intervenuta nessuna ratifica dei rappresentati, in considerazione degli amplissimi poteri attribuiti alla stessa con la menzionata procura generale ed, in ogni caso, della completa ratifica del suo operato, già preventivamente prestata, con la stessa procura generale del 4.5.1989, da e Parte_1 CP_5
.
[...]
Pertanto, stante la gravità dell'inadempimento imputabile ai convenuti, che erano rimasti inadempienti in relazione a tutte le obbligazioni assunte con il contratto di transazione del
31.5.2000, andava pronunciata la risoluzione di quest'ultimo, con condanna dei medesimi convenuti, in solido, al pagamento della penale prevista, pari £. 50.000.000, oggi €. 25.822,54, oltre interessi dalla data della domanda (data della notifica dell'atto di citazione, avvenuta nell'aprile 2019) al saldo.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 876/2020, pubblicata in data 9.6.2020, non notificata, ha proposto tempestivo appello , con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo Parte_1
pagina 3 di 9 posta a in data 11.1.2021 e notificato nella medesima data, a mezzo pec, a Controparte_5
, e (il termine semestrale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, scadeva di sabato 9.1.2021 ed era prorogato, ex art. 155, comma 4, c.p.c., al lunedì successivo, 11.1.2021), al fine di chiedere, in riforma della sentenza impugnata, di:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto e, per l'effetto dichiarare nulla la sentenza e/o inammissibile;
- dichiarare nulla e/o annullabile la sentenza impugnata per il difetto di legittimazione processuale e di conseguenza in accoglimento dei motivi di gravame dichiarare inefficace la risoluzione della scrittura privata del 31.5.2000 e che nulla è dovuto a titolo di penale ivi contemplata; con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa di risposta depositata in data 2.9.2021, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348
[...] bis c.p.c.; nel merito, ne hanno contestato la fondatezza e ne hanno chiesto il rigetto.
Non si è costituito in giudizio , rimasto contumace. Controparte_5
All'udienza del 19.3.2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
C.1.Con il primo motivo di appello l'appellante, oltre ad anticipare doglianze che sono state, poi, riprese più compiutamente nel terzo, quarto e quinto motivo di appello, ha dedotto che la procura generale conferita da lui e dal fratello alla sorella Controparte_5 ON comprendeva, tra gli ampi poteri a quest'ultima attribuiti, anche la loro rappresentanza in giudizio, sia come attori che come convenuti, per cui la legittimazione processuale competeva esclusivamente alla rappresentante, , che era l'unica legittimata passiva ON in relazione all'azione promossa dagli attori in primo grado, ma la sentenza impugnata non aveva statuito nulla sul punto.
La questione del difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante, proposta con il primo motivo di appello, è infondata, in quanto il procuratore generale ad negotia, a cui siano conferiti pagina 4 di 9 anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva, ma concorrente e coesistente con quella dell'originario rappresentato, tanto che questi può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado (cass. civ., 15.6.2017, n. 14894, richiamata dallo stesso appellante;
in termini, cass. civ.,
11.1.2002, n. 6524).
Pertanto, l'odierno appellante è sicuramente legittimato passivo in relazione alle domande proposte dagli attori in primo grado.
C.2. Con il secondo motivo di appello, relativo alla mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione, l'appellante si è doluto del fatto che il primo giudice, se, da un lato, aveva ritenuto pienamente valida la procura generale dell'11.5.1989 conferita ad , ON dall'altra, non aveva dato rilievo alla circostanza che egli era stato convenuto in giudizio senza mai ricevere nessuna diffida ad adempiere per le obbligazioni assunte per suo nome e conto dalla procuratrice, in quanto tutte le raccomandate aventi ad oggetto richieste ad adempiere erano state inviate esclusivamente alla predetta , la quale non si era preoccupata di ON riferire nulla ai rappresentati, né si era attivata affinché fossero adempiute le obbligazioni assunte con l'atto di transazione.
Il secondo motivo di appello è inammissibile, perché non coglie che il primo giudice ha preso in considerazione l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno appellante, sul presupposto che l'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla comunicazione/raccomandata del 14.4.2010, non era stato mai inviato a lui, ma solo alla procuratrice generale , e, ON quindi, non sarebbe stato a lui opponibile, ma ha ritenuto detta eccezione inammissibile, per essere stata proposta in comparsa di risposta depositata oltre il termine, di cui all'art. 166 c.p.c.
(nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149,
c.d. Riforma Cartabia, ed applicabile, ratione temporis), di venti giorni prima della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
C.3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto l'esistenza di una ratifica dell'operato della rappresentante
“già preventivamente prestata”, con il medesimo atto di procura ON generale del 4.5.1989, da lui e da . Controparte_5
L'appellante ha dedotto che non vi era stata nessuna ratifica da parte sua, né espressa, né tacita,
pagina 5 di 9 dell'atto di transazione sottoscritto in data 31.5.2000 dalla procuratrice, anche perché egli era venuto a conoscenza del predetto atto di transazione solo in sede giudiziaria, con la notifica dell'atto di citazione, e nel corso del giudizio di primo grado non vi era stato nessun comportamento da cui risultasse in maniera univoca la volontà del dominus di fare proprio l'accordo concluso in suo nome e conto dal falsus procurator.
Il motivo di appello è inammissibile, perché attinge il passaggio argomentativo della sentenza impugnata, con il quale il primo giudice affermava l'esistenza di una ratifica dell'operato di già preventivamente prestata con il medesimo atto di procura generale ON del 4.5.1989 dall'appellante, oltre che da , mentre resta in piedi l'altro Controparte_5 passaggio motivazionale, che integra un'autonoma ratio decidendi, con cui il primo giudice affermava che non sussisteva nessun dubbio sulla sussistenza di pieni poteri rappresentativi in capo ad , e, pertanto, la ritenuta esistenza di pieni poteri rappresentativi ON in capo alla rappresentante toglie ogni spazio di operatività ad una eventuale ratifica preventiva, richiamata dal primo giudice solo ad abundantiam.
C.4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato la sua eccezione, secondo cui la sorella ON
, in relazione alla sottoscrizione dell'atto di transazione del 31.5.2000, aveva agito come
[...] sua rappresentante pur non avendone i poteri oppure eccedendo quelli che le erano stati conferiti con la procura generale del 4.5.1989, ed aveva motivato il rigetto della predetta eccezione limitandosi a riportare il contenuto della menzionata procura generale del 4.5.1989, con l'elencazione dei poteri in essa attribuiti, senza precisare nulla di più. L'appellante ha aggiunto che il primo giudice non aveva tenuto conto che il comportamento della rappresentante
[...]
era stato improntato ad una totale inerzia, perché non aveva comunicato ai ON rappresentati tempestivamente gli accordi presi con la sottoscrizione dell'atto di transazione del
31.5.2000, dando loro la possibilità di adempiere, violando, così, l'obbligo di comunicazione e di rendiconto che gravano sul mandatario, ai sensi degli artt. 1712 e 1713 c.c., e da tanto l'appellante faceva derivare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di transazione.
Il quarto motivo di appello è infondato, in quanto il primo giudice aveva cura di riportare nella sentenza impugnata uno stralcio della procura generale del 4.5.1989, con cui Parte_1
e nominavano loro procuratrice “perché in
[...] Controparte_5 ON
pagina 6 di 9 loro nome, conto e vece compia ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di disposizioni relativamente a tutti i beni mobili e immobili attualmente di proprietà dei comparenti…; costituire modificare ed estinguere servitù attive e passive, oneri reali e di qualsiasi genere;
… fare insomma qualsia altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione anche se qui non specificato…”, proprio al fine di evidenziare l'ampiezza dei poteri conferiti dai fratelli e alla sorella Parte_1 Controparte_5 [...]
e che la legittimavano, perciò, anche a sottoscrivere, in nome e per conto dei ON fratelli, l'atto di transazione del 31.5.2000 con dante causa degli attori in primo Persona_1 grado.
Quanto alle dedotte violazioni degli obblighi di comunicazione e rendiconto da parte della rappresentante , esse, al più, possono avere rilevanza solo nei rapporti ON interni tra la rappresentante ed i rappresentati, ma non possono incidere sull'opponibilità ai rappresentati dell'atto di transazione sottoscritto in nome e per conto loro dalla predetta
[...]
. ON
C.5. Infine, con il quinto motivo di appello l'appellante si è doluto dell'omessa motivazione, da parte del primo giudice, in ordine all'eccezione relativa al superamento del limite del mandato conferito con la procura generale ad , per aver ella perseguito scopi ON differenti e diversi da quelli che le erano stati affidati, come quello di accettare un accordo che prevedeva una penale di £ 50.000.000, senza procedere ad alcuna comunicazione e senza ottenere una ratifica da parte gli interessati.
Il quinto motivo di appello, connesso al quarto, è anch'esso infondato, in quanto il primo giudice, proprio in considerazione dell'amplissimo contenuto della procura generale conferita in data
11.5.1989 dall'appellante e da alla sorella , Controparte_5 ON affermava la sussistenza di pieni poteri rappresentativi in capo ad ai fini ON della sottoscrizione dell'atto di transazione del 31.5.2020, concludendo per la piena validità ed efficacia dello stesso;
né l'appellante ha spiegato perché la sottoscrizione, in nome e per conto suo e del fratello , di una transazione che prevedeva, in caso di Controparte_5 inadempimento, una penale di £ 50.000,00, oggi € 25.882,54, integri l'esercizio di un eccesso di potere da parte della rappresentata, alla luce dei più ampi poteri alla stessa conferiti con la procura generale dell'11.5.1989, ivi compreso quello di “contrarre qualunque specie di
pagina 7 di 9 obbligazioni”.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti degli appellati , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e (tutti costituiti con un'unica comparsa di risposta) e sono liquidate nella Controparte_4 misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 5.200,01 a € 26.000,00, sulla base del valore della causa di appello, ed applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato contumace , nei confronti del quale non è stato proposto nessun Controparte_5 motivo di appello.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
nonché di , avverso la CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 876/2020, pubblicata in data
9.6.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati, Controparte_1 [...]
e delle spese del giudizio secondo grado, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 che liquida in € 4.888,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al
15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Nulla per le spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e l'appellato contumace pagina 8 di 9 ; Controparte_5
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 16.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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